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  1. #1
    Fiamma dell'Occidente
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    Predefinito Sentenza creativa e incostituzionale

    con la sentenza sulla necessarietà del preventivo accertamento delle cause di rimozione e sulla considerazione che la rimozione possa farsi solo per questo accertamento e non anche per semplice iniziativa del congresso e senza che esso servisse la Corte Costituzionale ha di fatto abrogato una norma Costituzionale, la quale prevedeva la rimozione dei giudici senza pretendere anche la preventiva necessità di un voto concorde di due colleghi contro il terzo

    inoltre i giudici non hanno letto con attenzione o capito nel senso corretto le norme infatti se l'accertamento fose preventivo la norma non direbbe "in qualsiasi momento" ed inoltre per potersi espletare la parte in rosso e grassetto della norma
    Art.43

    1. Il Congresso può rimuovere in qualsiasi momento uno o più giudici se ritiene il loro operato non conforme a Costituzione a maggioranza dei 3/4 dei componenti.
    occorrerebbe che il congresso rimuovesse giudici, sempre secondo la sentenza, solo che si fossero DA SOLI UN MINUTO PRIMA AUTO-ACCERTATI DA RIMUOVERE, perchè per rimuoverne DUE non essendoci la maggioranza in corte sarebbe impossibile farlo a meno di un voto di uno dei due giudici oggetto di rimozione sull'accertamento della giustezza della propria rimozione il che è ovviamente assurdo e contraddice lo spirito della norma, ossia la volontà con cui fu introdotta nell'ordinamento

    infatti, stante la norma, è possibile rimuovere ANCHE TRE GIUDICI, e questo richiederebbe un voto a favore di tre giudici preventivo sulla propria rimozione per violazione di legge, il che è esattamente l'OPPOSTO di quel che chi aveva pensato l'istituto della rimozione (io, e poi Danny mi pare che fece lui la legge) come strumento PUNITIVO di condotte INACCETTABILI da parte della corte (esempio: contrasto del congresso fatto tramite sentenze sbagliate ma fornite della forza per in pratica vanificarne l'attività).

    Va anche credo contro la prassi, infatti la Corte precedente FU OGGETTO di proposta di rimozione e mi pare che non avesse accertato proprio nulla prima del voto congressuale (ripeto: mi pare, perchè può darsi che poi non si fosse voluto precedere ma per altre ragioni, adesso non sto a ricordare)
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    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
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    Presidente di Progetto Liberale

  2. #2
    Fiamma dell'Occidente
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    Predefinito

    preciso: può essere che la norma sia stata scritta male da chi l'ha fatta in costituzione, anzi sicuramente lo è, non che io giudici non l'abbiano voluta rispettare, d'altronde ce n'è un'altra non meno problematica:


    Ogni decisione sull’esistenza dei requisiti soggettivi e sull’accertamento delle cause di rimozione dalla carica dei suoi membri è di esclusiva competenza della Corte.
    a mio avviso questo, nella sua assurdità, non vuol dire che non si possa rimuovere senza motivazione, ma che il congresso non può fare giudicato tramite le rimozioni, ossia che la corte successiva può -su ricorso del giudice rimosso- accertare invece la legittimità del suo operato, senza per ciò reintegrarlo (cosa che richiederebbe un voto del congresso) ma almeno riabilitarlo

    è una interpretazione poco sensata, ma perchè è poco sensata la norma... io credo che la corte avrebbe nondimeno dovuto dare questa, in quanto solamente questa è compatibile con "o più giudici" scritto nell'articolo 43

    in altre parole, se questa è stata la sentenza di quei giudici:
    La rimozione dall'incarico di giudice, vista la costituzione, si espleta come segue:
    La corte procede all'accertamento, ai sensi dell'art.41, dell'esistenza di almeno una delle condizioni di cui all'art.35 comma 7, quando questa viene effettuata con successo il congresso può procedere ai sensi dell'art.43.
    questa sarebbe stata la mia

    vista l'incertezza del testo normativo, e premettendo l'opportunità di un chiarimento legislativo dello stesso, la Corte ritiene di dover considerare la rimozione del Congresso come atto politico, adottabile su motivazioni facenti parte del dibattito politico e inadatto per sua stessa natura di voto di maggioranza fra rappresentanti parziali e non fra giudici terzi ed imparziali. a costituire accertamento di fatti, il quale rimane esclusiva della Corte stessa. Pertanto la Corte attribuisce la seguente interpretazione alle norme degli articoli 41 e 43: la rimozione di un giudice è atto esclusivamente riservato al Congresso, tuttavia la rimozione di un giudice non sancisce per ciò stesso l'illegalità dei suoi comportamenti, restando l'accertabilità di tipo giudiziario dei medesimi esclusivamente riservata alla Corte. Le parole "in qualunque momento" indicano la non necessarietà di un accertamento preventivo e le parole "il congresso può rimuovere" e la restrizione dell'accertamento alle "cause della rimozione" indicano invece che rimane alla Corte un potere di esternazione del fatto di considerare accertato l'opposto di quanto il congresso abbia deciso ed evidenziare quindi che la rimozione sia stato atto puramente politico non sostenuto dalla violazione di norme di legge. L'eventuale possibilità di esperire ricorso contro la rimozione di un magistrato alla Corte perchè con l'accertamento delle cause di rimozione sia dalla corte successiva annullata la procedura di rimozione è da escludersi essendo presenti in Costituzione chiarissimi limiti al potere della Corte e altrettanto chiari poteri attribuiti al Congresso, entro i quali si esaurisce l'aspetto della possibilità di sostituire i magistrati, restando precluso alla giustizia di interferire con la nomina o rimozione dei giudici, anche se adottata per motivazioni sbagliate. Residualmente si rileva invece l'opportunità che esista una procedura di riabilitazione per il giudice rimosso da un organo politico, la quale può certamente ritenersi compresa nell'accertabilità esclusiva da parte della Corte delle cause di rimozione, spettando dunque alla stessa la possibilità di dire successivamente che una rimozione fosse esclusivamente un attacco politico a quel giudice, non suffragato da reali condotte in violazione di legge.


    Ma del resto non le faccio io le sentenze, ho solo fatto un esempio di quel che secondo me sarebbe stato meglio. A mio avviso comunque il congresso deve, anche per questo e altri milioni di problemi, sbrigarsi a licenziare un testo malfatto e rimaneggiato troppe volte, per sostituirlo da capo con un nuovo testo più coerente, qualunque sia.
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    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
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  3. #3
    Basileus ton Romaion
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    Al contrario credo che l'interpretazione dei giudici sia corretta.

    Che poi quel pezzo sia scritto coi piedi è un altro paio di maniche.

  4. #4
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    Citazione Originariamente Scritto da Caimano Visualizza Messaggio
    Al contrario credo che l'interpretazione dei giudici sia corretta.

    Che poi quel pezzo sia scritto coi piedi è un altro paio di maniche.
    allora spiegami "o più giudici" cosa significa caimano

    e soprattutto spiegami "cosa voleva il legislatore" quando ha scritto la norma... a me non pare che volesse lasciare ai giudici il giudicare su se stessi e il diritto di impedirgli di rimuoverli
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    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
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  5. #5
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    preciso una cosa: nel caso di cristiano -e solo nel caso di cristiano- era invece preclusa la possibilità di rimuovere motivando ex art. 30 senza preventivo accertamento perchè la norma dice "senza giusta causa o preavviso" e quindi qualcuno quella giusta causa o preavviso la deve valutare (= deve sentire e decidere di merito)... Invece si può sempre rimuovere motivando con altro, magari con il fatto che quel giudice è troppo restrittivo nelle interpretazioni, o sostiene una teoria (fra due possibili) che non piace al congresso....Insomma qualsiasi motivo

    infatti la norma

    se ritiene il loro operato non conforme a Costituzione
    basta che il congresso ritenga (non occorre che SIA in realtà, basta che il congresso dichiari di ritenere così, anche se per caso fosse l'OPPOSTO!) che l'operato del giudice non sia conforme alla costituzione (il che può voler dire tutto, perchè tra dire "non conforme" e "in violazione di legge" ci passa la differenza che non conforme può valere anche per norme incerte o programmatiche, mentre la violazione di legge deve essere certa e precisa) per rimuoverlo

    se poi rimuovono "perchè è ebreo" una corte illuminata può sempre riabilitarlo mediatcamente, accertando che invece il suo operato ERA (ma non era ritenuto!) conforme, ma non ce lo può rimettere, perchè il congresso ne ha già nominato un altro e la corte non può annullare atti (anche se la vecchia corte riteneva invece di poterlo fare, sicchè potrebbe ANCHE sostenersi che sia diritto della nuova corte annullare la nomina del nuovo giudice -o dei nuovi, anche se lì ritorna l'assurdo che dovrebbero votare sulla loro seggiola- e mantenere il vecchio giudice se mancano i presupposti!)
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  6. #6
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    comunque nessuno si stupisca del 3d o pensi che possa servire a qualcosa, del resto la corte ha deciso quel che voleva decidere, e più di tanto non ci si può fare... Solo ritengo che "in punta di diritto" (e per carità è un aspetto poco importante, non danneggia molti) sia imperfetta questa decisione

    laddove era invece perfetta la precedente, sul caso di cristiano, perchè lì erano andati meno nel merito e avevano detto meno cose

    ANZI, per chiarire che questo non è un 3d contro la corte, faccio editare il titolo da un moderatore se possibile è meglio "sentenza creativa e di discutibile costituzionalità" anzichè sentenza creativa e incostituzionale
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  7. #7
    Basileus ton Romaion
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    Chiediamo a Saint Just che è quello che la scrisse.

  8. #8
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    la scrisse saint just?

    oh my god...

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  9. #9
    Fiamma dell'Occidente
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    OT: lo capite perchè serve una riforma? il testo è tutto così
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  10. #10
    Super Troll
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    Umm credo che forse la Corte avrebbe dovuto chiarire meglio la distinzione tra destituzione e rimozione (nel testo costituzionale la distinzione è poco chiara e per questo sarebbe stato meglio chiarirla). Nella destituzione non si passa attraverso il parere della Corte perchè si tratta di una destituzione che puo' decidere da solo il congresso con maggioranza a due terzi se accusa i giudici di aver violato la costituzione.
    Nella rimozione motivata invece dall'assenza per 30 giorni alle udienze invece occorre il passaggio prima davanti alla Corte che deve accertare se ci sono le cause di giustificazione.
    Insomma si tratta d casi diversi che hanno motivazioni diverse e che competono l'una (la destituzione) solo al Congresso e l'altra (la rimozione) alla Corte e poi al Congresso.
    In ogni caso credo che la sentenza della Corte intendeva andare proprio in questo senso.

 

 
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