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    Predefinito Dedicato a chi non ha capito che cos'è L'IRES

    http://www.confesercenti.it/document...2008gabfin.doc

    LEGGE FINANZIARIA 2008
    NOTA SINTETICA SUGLI INTERVENTI FISCALI RIGUARDANTI LE P.M.I. (CON ESCLUSIONE DEL REGIME DEI MINIMI)
    Premessa
    A differenza della Finanziaria 2007, che aveva visto numerosi provvedimenti fiscali entrare in vigore nel corso dell’esercizio (quindi con una sostanziale retroattività all’anno in corso), gli interventi fiscali contenuti nella Finanziaria 2008 sono contenuti in un apposito D.D.L. e, pertanto, avranno effetto solo a partire dall’esercizio successivo a quello in corso (ossia, dal 2008; per alcuni interventi di miglior favore è prevista l’entrata in vigore dall’esercizio 2007).

    Interventi di razionalizzazione della disciplina IRES
    I principi di fondo che hanno ispirato questi interventi si possono così sintetizzare:
    • • invarianza di gettito (la manovra avrà un effetto redistributivo tra le imprese ed i lavoratori autonomi garantendo il gettito attuale pur a fronte di una riduzione delle aliquote legali);
    • • neutralità della tassazione dei redditi d’impresa rispetto alla forma organizzativa (non sarà più necessario modificare la forma giuridica dell’impresa per poter usufruire del regime di tassazione proporzionale anziché progressivo);
    • • semplificazione strutturale del sistema (non si tratta di interventi “spot” ma di interventi “a regime”);
    • • reintroduzione di una imposta sostitutiva sulle operazioni di riorganizzazione aziendale (facoltà questa abolita nel 2004 con l’introduzione del nuovo regime dell’IRES).

    Il primo principio (invarianza di gettito) è stato realizzato, da un lato, abbassando l’aliquota d’imposta dal 33% al 27,5% e, dall’altro lato, ampliando la base imponibile (non si è quindi dato seguito all’ipotizzata revisione delle agevolazioni fiscali alle imprese).
    L’allargamento della base imponibile si ottiene con i seguenti provvedimenti:
    • • revisione dei criteri di deducibilità degli interessi passivi (i nuovi provvedimenti non interessano le P.M.I. aventi forma giuridica di ditte individuali e società di persone, per le quali essi sono sostanzialmente deducibili in forma integrale salvo nel caso in cui siano stati percepiti in esercizio d’impresa proventi esclusi da tassazione, ma solo le società di capitali): i) in primo luogo, è previsto che gli interessi passivi siano deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi; ii) l’eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (differenza tra valore e costi della produzione esclusi gli ammortamenti); iii) l’eventuale ulteriore eccedenza è deducibile negli esercizi successivi (purché non oltre il quinto esercizio e sempre nel rispetto, anche in questi esercizi, del limite del 30% del r.o.l. della gestione caratteristica). Contestualmente a questo intervento vengono abrogate le disposizioni riguardanti il pro-rata patrimoniale e la c.d. thin capitalization;
    • • abrogazione della possibilità di calcolare, ai fini fiscali, ammortamenti anticipati o accelerati al fine di poter usufruire del differimento d’imposizione, abrogazione della possibilità di calcolare alcune deduzioni extra-contabili, sempre per poter usufruire del differimento d’imposizione (questa norma riguarda tutte quelle differenze tra norme civilistiche e norme fiscali, come ad esempio quelle relative alle spese di pubblicità ovvero per studi e ricerche, che fino ad oggi è possibile utilizzare per rinviare il momento della tassazione);
    • • allungamento della durata minima dei contratti di locazione finanziaria (leasing) al fine di poter usufruire della deducibilità dei canoni (la durata minima dei contratti aventi ad oggetto beni mobili passa dal 50% della durata del periodo di ammortamento ai due terzi della stessa, mentre per i contratti aventi ad oggetto beni immobili, questa passa da 15 anni a 18 anni);
    • • revisione del c.d. regime pex (ossia delle plusvalenze esenti) che torna al livello del 95% (in pratica, in caso di plusvalenze realizzate su partecipazioni esenti, il livello di tassazione torna ad essere equiparato a quello di tassazione dei dividendi, vale a dire il 27,5% sull’imponibile del 5%, che equivale al 1,375% dell’intera plusvalenza);
    • • semplificazione della deducibilità delle spese di rappresentanza (in pratica verrà determinato da un apposito decreto ministeriale i criteri ed i limiti per la deducibilità di queste spese): elevazione del valore dei beni distribuibili gratuitamente da € 25,82 ad € 50,00;
    • • modifica del regime del consolidato fiscale (cui sono ammesse le sole società di capitali) per quanto riguarda le agevolazioni consistenti nella esenzione totale da tassazione per i dividendi, nella deduzione degli interessi passivi da pro-rata patrimoniale e nella neutralità dei trasferimenti; introduzione di limitazioni per quanto riguarda il consolidato ai fini IVA (nella liquidazione IVA di gruppo non potranno più essere inseriti i crediti delle società neo entranti) e limitazione alla possibilità di utilizzo di perdite provenienti da partecipate estere.
    Quanto alle sopradescritte misure di ampliamento della base imponibile occorre precisare ulteriormente che trattasi sia di misure di effettivo ampliamento di base imponibile attraverso l’identificazione di costi non più deducibili (come nel caso, in parte, degli interessi passivi), sia di misure che portano ad un temporaneo ampliamento della base imponibile in quanto prevedono, comunque, l’integrale deducibilità dei relativi costi (nel caso dell’ammortamento anticipato non sarà più possibile il differimento della tassazione ad un periodo successivo ma si potrà comunque continuare a dedurre integralmente le quote di ammortamento ordinario; nel caso dei contratti di leasing non vengono toccate le regole di deducibilità dei canoni se non per allungare il periodo di vita dei contratti e ciò significa, in concreto, canoni annui più bassi nei primi anni di vita del contratto, maggiore imponibile in questi anni e quindi maggiore tassazione che verrà poi recuperata negli anni finali del contratto). Quanto agli effetti redistributivi di queste misure va ulteriormente considerato che le misure riguardanti gli interessi passivi interessano esclusivamente le società di capitali, mentre tutte le altre misure (ammortamenti, leasing, deduzioni extracontabili, ecc.) interessano tutte le imprese, quindi anche quelle non soggette ad IRES ma ad IRPEF (ditte individuali e società di persone).
    Al fine di compensare l’abbattimento della aliquota IRES al 27,5% è poi prevista una modifica al regime di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze realizzate in capo ai soggetti possessori di partecipazioni c.d. qualificate (ossia superiori al 20% se trattasi di partecipazioni in società di capitali non quotate ovvero del 25% se trattasi di partecipazioni in società di persone): l’invarianza di gettito, in questo caso, è garantita dalla modifica della parte di dividendo o di plusvalenza soggetta a tassazione (che passerà dal 40% al 54,6%).

    La neutralità della tassazione dei redditi d’impresa rispetto alla forma organizzativa viene realizzata prevedendo che ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria (non importa se per obbligo o per opzione) possano optare per assoggettare a tassazione separata con la medesima aliquota IRES del 27,5% la parte di reddito non prelevata ovvero non distribuita. Conseguentemente, sulla parte di reddito prelevata o distribuita la tassazione continuerà ad essere di tipo progressivo, mentre sulla rimanente parte vi sarà una tassazione proporzionale. Nell’ipotesi di successivo prelievo o distribuzione di quest’ultima parte di reddito è prevista l’applicazione della ordinaria tassazione progressiva con scomputo di quanto precedentemente pagato in modo proporzionale.

    La semplificazione che si realizza attraverso l’eliminazione delle deduzioni extra contabili di costi (il c.d. doppio binario rispetto al bilancio civile), di cui si è detto in precedenza, è di tipo strutturale e non congiunturale in quanto queste modifiche sono definitive e non temporanee. Ulteriori semplificazioni sono poi previste in materia di IRAP (si veda in prosieguo).

    Da ultimo, viene reintrodotta la facoltà di assoggettare a tassazione mediante una imposta sostitutiva del 18% i maggiori valori emergenti dalla realizzazione di operazioni di riorganizzazione aziendale quali: fusioni, scissioni e conferimenti (restano escluse da questa possibilità le operazioni di cessione di aziende). Va precisato che si tratta di una facoltà e non di un obbligo e, pertanto, verrà utilizzata per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a bilancio per effetto di tali operazioni di riorganizzazione (maggiori valori fiscali, ovviamente, significano maggiori ammortamenti e quindi utile assoggettato a tassazione ordinaria più basso e, in definitiva, risparmio d’imposta).

    Interventi di razionalizzazione della disciplina IRAP
    Anche gli interventi di razionalizzazione della disciplina IRAP sono improntati ai principi di invarianza di gettito e di semplificazione strutturale del sistema.
    L’aliquota formale base dell’imposta (ferme restando le facoltà attribuite alle regioni di fissare aliquote differenziate) scende dal 4,25% al 3,90%. Anche in questo caso, al fine di garantire l’invarianza del gettito, si provvede ad ampliare la base imponibile. E’ previsto, in generale, che la base imponibile per i soggetti esercenti attività d’impresa (sia quelli più grandi che quelli più piccoli) sia non più influenzata dalle differenti valorizzazioni fiscali rispetto a quelle civilistiche (in pratica, rileveranno ai fini della determinazione della base imponibile, esclusivamente i dati riportati in bilancio). Ne deriva che non potranno più essere fatte valere variazioni relative, ad esempio agli ammortamenti anticipati, così come non si potrà più utilizzare (ai soli fini IRAP) la rateizzazione delle plusvalenze realizzate sui beni strumentali e diventa indeducibile l’ICI imputata a bilancio (in precedenza questa imposta, pur essendo indeducibile ai fini delle imposte dirette, era deducibile ai fini IRAP). Quanto al ricalcolo delle deduzioni IRAP ovvero della soglia di esenzione ai fini dell’imposta (quest’ultima, ad esempio, scende da € 8.000 ad € 6.000) le variazioni previste derivano dalla necessità di lasciare invariate le precedenti disposizioni a fronte di un abbassamento dell’aliquota (si possono definire, quindi, mere variazioni tecniche).
    La semplificazione dell’imposta è realizzata non solo attraverso l’irrilevanza delle variazioni fiscali cosicché per la determinazione della base imponibile rilevano solo i dati desumibili dal bilancio, ma anche attraverso l’abolizione della dichiarazione unificata (fino ad oggi la dichiarazione IRAP era ricompressa nel modello UNICO). La nuova dichiarazione IRAP dovrà, infatti, essere trasmessa autonomamente alle regioni di competenza ovvero alle province autonome di competenza.
    Regole particolari sono, infine, previste per il graduale passaggio dalle vecchie regole alle nuove: si prevede, infatti, il recupero a tassazione in sei quote costanti dei componenti negativi IRAP dedotti negli anni precedenti (in base alle precedenti disposizioni) e si dovrà provvedere a tassare le residue quote di elementi positivi di reddito il cui concorso alla tassazione è stato rateizzato negli anni precedenti (ad esempio: quote rateizzate di plusvalenze).
    Altri interventi di razionalizzazione
    Oltre alle sopra accennate novità in materia di IVA che interessano i gruppi societari, è stato introdotto un nuovo limite alla possibilità di compensazione annuale dei crediti d’imposta derivanti dal quadro RU della dichiarazione annuale: il nuovo limite è di € 250.000 annui.
    Il DDL recupera poi la norma di interpretazione autentica sull’imputazione delle quote di ammortamento degli immobili strumentali che erano contenute nel D.L. 118 del 3 agosto 2007 non convertito in legge.
    Da ultimo, seppure formalmente non interessante la Legge Finanziaria 2008, va ricordato che la L. 127/2007 (di conversione del D.L. 81/2007 sul c.d. “tesoretto”) ha già permesso, in favore di tutti i soggetti esercenti attività d’impresa il recupero parziale delle spese e dei costi sostenuti per le autovetture strumentali: tale recupero, pari al 20 % del costo per l’anno 2006, sarà effettuato nel 2008 in sede di presentazione del modello UNICO relativo ai redditi 2007 e potrà essere anticipato nel prossimo mese di novembre 2007 in occasione del versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi.

  2. #2
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    In estrema sintesi: l'aliquota è stata abbassata, ma sono stati fatti interventi di esclusione di certe deducibilità, per garantire che il Fisco incassasse più o meno gli stessi soldi.

    Lo scopo è stato quello di semplificare gli adempimenti fiscali, più che far pagare meno tasse.

    Certo che se qualche sprovveduto si limita a leggere solo quello che c'è scritto su Wikipedia, senza informarsi meglio, prende delle cantonate.......

  3. #3
    Speriamo non sia tardi
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    Citazione Originariamente Scritto da Curioso Visualizza Messaggio
    In estrema sintesi: l'aliquota è stata abbassata, ma sono stati fatti interventi di esclusione di certe deducibilità, per garantire che il Fisco incassasse più o meno gli stessi soldi.

    Lo scopo è stato quello di semplificare gli adempimenti fiscali, più che far pagare meno tasse.

    Certo che se qualche sprovveduto si limita a leggere solo quello che c'è scritto su Wikipedia, senza informarsi meglio, prende delle cantonate.......
    Quando ho letto quel 3ad ho pensato a te...

  4. #4
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    Citazione Originariamente Scritto da Alex il Rosso Visualizza Messaggio
    Quando ho letto quel 3ad ho pensato a te...
    Mi auguro solo che l'amico di Cdx abbia postato quelle informazioni (incomplete e quindi fuorvianti) in buona fede......

  5. #5
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    Solo una spintarella.....

  6. #6
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    Citazione Originariamente Scritto da Curioso Visualizza Messaggio
    In estrema sintesi: l'aliquota è stata abbassata, ma sono stati fatti interventi di esclusione di certe deducibilità, per garantire che il Fisco incassasse più o meno gli stessi soldi.

    Lo scopo è stato quello di semplificare gli adempimenti fiscali, più che far pagare meno tasse.

    Certo che se qualche sprovveduto si limita a leggere solo quello che c'è scritto su Wikipedia, senza informarsi meglio, prende delle cantonate.......
    In pratica il signor Padoa Schioppa non ha diminuito le tasse ad alcunché, ha fatto il gioco delle tre carte. Con una mano ha dato i soldi, abbassando le aliquote, ma con l'altra se li è ripresi (con gli interessi considerando altre misure) riducendo le deducibilità. Ennesima dimostrazione del fallimentare ex Governo.

  7. #7
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    Ma allargare la base imponibile ed abbassare le aliquote, agevola gli alti o i bassi redditi societari, ammesso e non concesso che effettivamente resti invariato il gettito, visto che si tratta di teoria? Anzi, io sono sicuro che aumenterà con molte società da ditte individuali trasformate in srl.

    Il discorso mi sa che non l'hai capito.

    Interessante anche la modifica all'irap. Se l'imponibile irap prima era di 20mila€ con la deduzione di 8mila, sono 12mila, quindi il 4,25% è 510€. Dal 2008 invece 14mila d'imponibile, il cui 3,90% è 546€. Bel risparmio.

    Ma se invece l'imponibile irap è 200mila€? 192mila a 4,25% , 8160€ di irap. Dal 2008 a 194mila a 3,90% è 7566€.

    Essì, allora non cambia molto per il fisco, ma per i singoli contribuenti, un po' sì.

    Mere variazione tecniche.

  8. #8
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    Citazione Originariamente Scritto da Lucas86 Visualizza Messaggio
    In pratica il signor Padoa Schioppa non ha diminuito le tasse ad alcunché, ha fatto il gioco delle tre carte. Con una mano ha dato i soldi, abbassando le aliquote, ma con l'altra se li è ripresi (con gli interessi considerando altre misure) riducendo le deducibilità. Ennesima dimostrazione del fallimentare ex Governo.
    fallimentare e in malafede

  9. #9
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    Curioso, mi spieghi che ho sbagliato? Dai non mi ignorare, torna qui, e spiega tu che sai tutto.

    Facciamo una telefonata a Bersani o PadoaSchioppa e gli chiediamo che vantaggi hanno i redditi bassi con una riduzione del 25% dell'esenzione a fronte del taglio di aliquota irap dello 8%

  10. #10
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    Citazione Originariamente Scritto da Immanuel Visualizza Messaggio
    Curioso, mi spieghi che ho sbagliato? Dai non mi ignorare, torna qui, e spiega tu che sai tutto.

    Facciamo una telefonata a Bersani o PadoaSchioppa e gli chiediamo che vantaggi hanno i redditi bassi con una riduzione del 25% dell'esenzione a fronte del taglio di aliquota irap dello 8%
    Hai postato informazioni incomplete e proprio grazie al fatto che erano incomplete ci hai fatto polemica politica sopra.

    Dai, sii serio, smettila con le polemiche e le battutine sciocche, leggi bene la nota di Confesercenti......

    E non sai nemmeno che, per i lavoratori autonomi fino a 30.000 euro, la Finanziaria 2008 prevede una tassazione separata e semplificata, in linea col provvedimento dell'IRES.
    Non lo sai, altrimenti non avresti partecipato a questa ridicola polemica su IRES e Prodi.

    Ora cospargiti il capo di cenere, chiedi umilmente scusa e vai a lavorare

 

 
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