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  1. #21
    Speriamo non sia tardi
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    Citazione Originariamente Scritto da Dav. c. G. Visualizza Messaggio
    15 anni fa? Ma allora la colpa non è solo di Prodi, Bassolino e dell'attuale sindaco di Napoli. Considerando che i maggiori poteri sono del commissario governativo che viene nominato da 15 anni e che il problema riguarda praticamente la gran parte dei comuni Campani governati da destra e da sinistra, si può dire che la responsabilità è bipartisan; Rastrelli ha governato la regione fino al 2000; Berlusconi è al governo dal 2001 (salvo una breve parentesi di Prodi).
    Ma anche la popolazione ha le sue grosse responsabilità.
    La programmazione degli impianti è una cosa sulla quale hanno competenza specialmente regione e provincia.

  2. #22
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    Citazione Originariamente Scritto da Alex il Rosso Visualizza Messaggio
    La programmazione degli impianti è una cosa sulla quale hanno competenza specialmente regione e provincia.
    Le province non so se c'entrino qualcosa.

    Ci sono state molte cose che non sono andate nella programmazione del termovalorizzatore di Acerra; anche lì le responsabilità sono state bipartisan; sono state anche di Impregilo e della Fiba; anche bipartisan (destra e sinistra) sono state le manifestazioni contro la costruzione del Termovalorizzatore di Acerra; con in testa il vescovo, ma anche Alemanno.

  3. #23
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    Citazione Originariamente Scritto da Dav. c. G. Visualizza Messaggio
    15 anni fa? Ma allora la colpa non è solo di Prodi, Bassolino e dell'attuale sindaco di Napoli. Considerando che i maggiori poteri sono del commissario governativo che viene nominato da 15 anni e che il problema riguarda praticamente la gran parte dei comuni Campani governati da destra e da sinistra, si può dire che la responsabilità è bipartisan; Rastrelli ha governato la regione fino al 2000; Berlusconi è al governo dal 2001 (salvo una breve parentesi di Prodi).
    Ma anche la popolazione ha le sue grosse responsabilità.

    La popolazione? ma che c'entra? non so come sia da te, ma qui i rifiuti io non li porto da me all'inceneritore nè so quasi nemmeno dove sia il mio (credo quello di Pero). Quanto ai governi, è ovvio che non sono colpevoli nè prodi nè berlusconi. Oggi si assistono alle stesse scene di ieri. Solo la località è cambiata.

    Facciamo un punto. La discarica ha una vita limitata. Quando è piena deve essere chiusa, il terreno bonificato dalla stessa impresa responsabile della discarica. Questo in molti casi è stato disatteso. Il piano di apertura nuove discariche non viene seguito da 15 anni. Le normative UE sono più severe delle precedenti e molte discariche che ancora teoricamente potrebbero funzionare sono state chiuse perchè non a norma. La gestione di queste discariche era molto allegra. Molte le discariche abusive che stoccavano e forse ancora stoccano rifiuti "proibiti" che necessitano cioè di trattamenti particolari (vedi scorie radioattive). Molte di queste discariche (sia abusive sia non) sono in mano ad imprese disoneste che hanno gestito a loro piacimento la fccenda. Ora non possono più farlo come prima perchè i controlli sono maggiori.

    Allora altra domanda: alcune di queste discariche (vecchie e in disuso da anni) non possono essere monitorate e eventualmente riaperte?
    Berluskhorror

  4. #24
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    Citazione Originariamente Scritto da Tahoeman Visualizza Messaggio
    Prima c'erano le discariche illegali della Camorra. E tutti erano felici.
    Poi sono state chiuse e lo stato ha cercato di imporre la costruzione di nuove discariche legali e di inceneritori.

    E da lì sono cominciate le proteste...


    prima c'erano le discariche legali di pianura, di giugliano e di marigliano, nel caso delle discarica di pianura finché sono state aperte tute insieme hanno costituito ler tutto il periodo del suo funzionamento della più grande megadiscarica del mondo, costruite al di fuori delle più elementari norme di costruzione, rappresentano l'unico caso al mondo di discarica costruita all'interno del cratere di un vulcano attivo, con tanto di caldere e fonti di calore, cosa che teoricamente non potrebbe essere lecita, negli anni settanta ed ottanta ha smaltito non solo i rfiuti di napoli ma anche buona parte di quelli della puglia, della calabria di roma e del basso lazio, di altre regioni del centrosud ed in alcuni omento di emergenza negli anni settanta anche di milano, negli ultimi anni della sua attività durante i quali veniva riempita oltre la sua saturazione, è stata oggetto di moltre lotte della gente di pianura per farla chiudere, fu chiusa dala magiustratura a metà degli anni novanta poiché la camorra ci sversava tonnelate di rifiuti tossici, addirittura interi camion sono stati seppelliti la dentro senza essere scaricati, poiché i conducenti avevano paura di maneggiare il contenuto e probabilmente la totalità dei rifiuti tossici dell'acna di cengio, quando chiuse fu promesso agli abitanti di bonificare l'area e costruire un campo da golf, quando qualche mese fa si pensò a riaprirla il commisariato per l'emergenza rifiuti rinunciò perché si sarebbe cosro il rischio di una bopahl partenopea.
    Anche le discariche di giugliano e di marigliano sono state sovrautilizzate ben oltre la loro saturazione, e riempite dalla camorra di tonnellate di rifiuti tossici, che sono stati rilevati recntemente nei carotaggi, ed anche nella discarica di marigliano è stato scoperto un itero camion seppellito con i suo carico di rifiuti tossici

  5. #25
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    Citazione Originariamente Scritto da berluskhorror Visualizza Messaggio
    La popolazione? ma che c'entra? non so come sia da te, ma qui i rifiuti io non li porto da me all'inceneritore nè so quasi nemmeno dove sia il mio (credo quello di Pero). Quanto ai governi, è ovvio che non sono colpevoli nè prodi nè berlusconi. Oggi si assistono alle stesse scene di ieri. Solo la località è cambiata.

    Facciamo un punto. La discarica ha una vita limitata. Quando è piena deve essere chiusa, il terreno bonificato dalla stessa impresa responsabile della discarica. Questo in molti casi è stato disatteso. Il piano di apertura nuove discariche non viene seguito da 15 anni. Le normative UE sono più severe delle precedenti e molte discariche che ancora teoricamente potrebbero funzionare sono state chiuse perchè non a norma. La gestione di queste discariche era molto allegra. Molte le discariche abusive che stoccavano e forse ancora stoccano rifiuti "proibiti" che necessitano cioè di trattamenti particolari (vedi scorie radioattive). Molte di queste discariche (sia abusive sia non) sono in mano ad imprese disoneste che hanno gestito a loro piacimento la fccenda. Ora non possono più farlo come prima perchè i controlli sono maggiori.

    Allora altra domanda: alcune di queste discariche (vecchie e in disuso da anni) non possono essere monitorate e eventualmente riaperte?
    Da noi la raccolta differenziata è al 50%; e non si organizzano ribellioni quando si prende un pò di rifiuti degli altri e le si mette nelle discariche; figuriamoci se poi sono nostri.
    Nè si organizzano ribellioni contro l'inceneritore esistente; che è anche vecchio e presto verrà sostituito.
    Forse se da noi si venisse a scaricare rifiuti tossici illegalmente per colpa della Camorra allora si che ci si ribellerebbe.

  6. #26
    Speriamo non sia tardi
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    Citazione Originariamente Scritto da Dav. c. G. Visualizza Messaggio
    Le province non so se c'entrino qualcosa.

    Ci sono state molte cose che non sono andate nella programmazione del termovalorizzatore di Acerra; anche lì le responsabilità sono state bipartisan; sono state anche di Impregilo e della Fiba; anche bipartisan (destra e sinistra) sono state le manifestazioni contro la costruzione del Termovalorizzatore di Acerra; con in testa il vescovo, ma anche Alemanno.
    Per chi ha voglia di leggersi le competenze, queste sono stabilite dagli articoli 195, 196, 197 e 198 del D.L.vo 152/2006. Non è cambiato tantissimo nemmeno rispetto al cosiddetto Decreto Ronchi, la normativa vigente prima in materia.

    ART. 195
    (competenze dello Stato)
    1. Ferme restando le ulteriori competenze statali previste da speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta del presente decreto, spettano allo Stato:
    a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione della parte quarta del presente decreto, da esercitare ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
    b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonche' l'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la movimentazione;
    c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonche' per ridurne la pericolosità;
    d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;
    e) l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
    f) l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese; l'individuazione e' operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le risorse necessarie, anche ai fini del l'erogazione dei contributi compensativi a favore degli enti locali, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili;
    g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale. La definizione e' operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un Programma, formulato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione;
    h) l'indicazione delle tipologie delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
    i) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero di materia prima secondaria dai rifiuti, nonche' per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti economici, anche ai sensi dell'articolo 52, comma 56, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203;
    l) l'individuazione di obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti;
    m) la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 199 con particolare riferimento alla determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato regioni, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali, da costituirsi ai sensi dell'articolo 200, e per il coordinamento dei piani stessi;
    n) la determinazione, relativamente all'assegnazione della concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida per la definizione delle gare d'appalto, ed in particolare dei requisiti di ammissione delle imprese, e dei relativi capitolati, anche con riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti;
    o) la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;
    p) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
    q) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
    r) la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida, dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonche' la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale;
    s) la determinazione delle metodologie di calcolo e la definizione di materiale riciclato per l'attuazione dell'articolo 196, comma 1, lettera p);
    t) l'adeguamento della parte quarta del presente decreto alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell'Unione europea.
    2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
    a) l'indicazione dei criteri e delle modalità di adozione, secondo principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi dell'articolo 178, comma 5;
    b) l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida contenenti la specificazione della relazione da allegare alla comunicazione prevista da tali articoli;
    c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;
    d) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive;
    e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;
    f) l'adozione di un modello uniforme del certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che dovrà indicare per ogni carico e/o conferimento la quota smaltita in relazione alla capacità autorizzata annuale dello stesso impianto;
    g) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
    h) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti sottoposti all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo;
    i) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti;
    l) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di cui all'articolo 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti, ivi inclusa l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche devono essere trasportati con modalità ferroviaria;
    m) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;
    n) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'articolo 190 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonche' l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;
    o) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a);
    p) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del presente decreto;
    q) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;
    r) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;
    s) l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da Università o Istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatoti e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell'attività esercitata.
    3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, sentite la Conferenza Stato-regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
    4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, nonche', quando le predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti.
    5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonche' della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato.
    ART. 196
    (competenze delle regioni)
    1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195:
    a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199;
    b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;
    c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;
    d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera f);

    e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
    f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento (CEE) n. 259/93 del 1° febbraio 1993 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;
    g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
    h) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonche' l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera r);
    i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;
    l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
    m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera b);
    n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p);
    o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

    p) l'adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri stabiliti da apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, delle disposizioni occorrenti affinche' gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per l'aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parità degli altri requisiti e condizioni. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tu tela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, e successive circolari di attuazione. Restano ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti.
    2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si avvalgono anche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
    3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.
    ART. 197
    (competenze delle province)
    1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono:
    a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
    b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
    c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216;
    d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonche' sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonche' delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
    2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di procedure semplificate.
    3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.
    4. Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e' autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente.
    5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.
    6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.
    ART. 198
    (competenze dei comuni)
    1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
    2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:
    a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
    b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
    c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
    d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
    e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
    f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
    g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).
    3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.
    4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.

  7. #27
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    Questo modo di pensare non lo condivido. Non sono a Napoli, non so cosa significhi vivere vicino a una discarica, magari anche non a norma e contenente rifiuti velenosi e radioattivi. Non mi permetto di criticare le proteste. Chi lo fa (i soliti leghisti) dimostra una volta di più la propria ignoranza e mancanza di rispetto per gli altri
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  8. #28
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    Citazione Originariamente Scritto da Dav. c. G. Visualizza Messaggio
    15 anni fa? Ma allora la colpa non è solo di Prodi, Bassolino e dell'attuale sindaco di Napoli. Considerando che i maggiori poteri sono del commissario governativo che viene nominato da 15 anni e che il problema riguarda praticamente la gran parte dei comuni Campani governati da destra e da sinistra, si può dire che la responsabilità è bipartisan; Rastrelli ha governato la regione fino al 2000; Berlusconi è al governo dal 2001 (salvo una breve parentesi di Prodi).
    Ma anche la popolazione ha le sue grosse responsabilità.
    Rastrelli ha governato la regione solo un paio d'anni perchè la sua giunta è subito caduta: in Campania c'è stato il csx quasi ininterrottamente.

  9. #29
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    Citazione Originariamente Scritto da Dav. c. G. Visualizza Messaggio
    Da noi la raccolta differenziata è al 50%; e non si organizzano ribellioni quando si prende un pò di rifiuti degli altri e le si mette nelle discariche; figuriamoci se poi sono nostri.
    Nè si organizzano ribellioni contro l'inceneritore esistente; che è anche vecchio e presto verrà sostituito.
    Forse se da noi si venisse a scaricare rifiuti tossici illegalmente per colpa della Camorra allora si che ci si ribellerebbe.
    è facile fare la differenziata quando si hanno gli appositi cassonetti dentro i condomini con l'azianda municipale che li viene a ritirare, molto più difficile quando la differenziata viene ostacolata o resa addirittura impossibile, in campania compresa la provincia di npoli esistono duecnto comuni che hanno oltrepassato il 50% di diferenziata poiché hanno dato la possibilità ai cittadini di praticarla, nella città di napoli la porta a porta esite solo per la carta, i contenitori per la plastica i vetri ed i metalli sono meno di quanto dovrebbero essere, sono assenti in molte zone, e spesso vengono svuotati raramente ed essendo sempre pieni impedicono i cittadini di depositarvi il materiale, ed a causa della mancanza di un impianto di compostaggio è impossibile effettuare la raccolta dell'umido, due anni fa quando gli fu data la posibilità, nel quartiere bagnoli fu raggiunta per qualche mese la quota del 30% di raccolta differenziata, senza porta a porta e con l'impossibilità di effettuare la raccolta dell'umido, poi alcuni cassonetti furono bruciati, altri furono ritirati inspiegabilmente, fu tolta la raccolta dei piccoli elettrodomestici dei estiti usati e si è tornato a livelli moltopiù bassi, se ai napoletani dessero l'0pportunità di effettuae il porta a porta raggiungerebero anche loro altre percentuali.
    Voi avete discariche costruite a norma, sapendo che quando saranno esauste verranno chiuse e bonificate, i nspoletani per decenni hanno subito dei veri e propri mostri come le discariche di pianura , marigliano e giuglianno, sanno che le discarice anche se ritenute temporanee, saranno costruite fuori norma, funzioneranno ben oltre la loro saurazione e durante il loro funzinamento accoglieranno ogni genere di rifiuti tossici o nucleari, ad acerra la gente che già in passato ha subito il bidone della montefibre che aprì uno stabilimento promettendo lavoro e sviluppo, e chiuse dopo avere arricchito i dirigenti, e lasciando disoccupati gli operai dopo averli avvelenati, tanto che esiste un processo alla montedison simile a quello di porto marghera, per la more d ottanta lavoratori nella montefifre di acerra, e dopo avere depositato tonnellate di rifiuti tossici, sa benissimo che le ecoballe che dovrebbero essere bruciate nell'inceneritore sono state fatte non a norma, poiché l'impregilo per non avere i finaziamenti delle banche ha impedito il trattamento nei cdr, e non ha fatto avviare la differenziata, per aver quante più tonnellate possibili d rifiuti per convincere le banche che avrebbe potuto guadagnare milioni di euro con il cip 6, la gente di acerra sa anche che l'unica volta chel'unico tentativo di bruciare le ecoballe della impregillo ha mandato in tilt per un mese un inceneritore in umbria a causa dell'aumento di radioattività, poiché dentro qeste ecoballe ci sono stati inseriti rifiuti radioattivi, molto prbabbilmente quelli rifiutati da saredegna e basilicata, e che all'interno di queste ecoballe sono stati trovati ogni genere di rifiuti tossici e radioattivi ed addirittura il cadavere di un pregiudicato probabilmente ucciso nell'ambito di un regolamento di conti.
    Le discariche abusive di rifiuti tossici sono presenti in tutta italia, ma il numero maggiore di denucie e di proteste per questo fin dall'inizio degli anni settanta c'è stato in campania, anche in altre regioni ci sono state denuncie, ma non mi risulta che in altre regioni italiane ci siano state ribleioni contro le discariche abusive, non per altro perché purtroppo chi scarica i rifiuti tossici lo fa in segreto e dell'esistenza delle discariche abusive ci si accorge quando è troppo tardi, di certo chi scarica abusivamente non porta scritto sui camion trasporto materiali tossici e radioattivi destinati a discarica abusiva, e non rende publici i luoghi dove scarica, ti posso assicurare che se i cittadini campani sapessero che la camorra ha deciso di scaricar rifiuti tossici in qualche luogo vicino a casa propria li lincierebbero,e di certo non avrebbero nessun interesse all'esistenza di queste discariche, dato che i proenti vanno a poca gente, e la camorra i prori prifitti li investe al nord

  10. #30
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    Citazione Originariamente Scritto da bianconero Visualizza Messaggio
    Prima in Campania c'erano discariche attive, come in ogni altra regione. Queste discariche hanno raggiunto la saturazione e sono state chiusa una ad una, da qui l'inizio dell'emergenza 15 anni fa, visto che da allora non si sono aperte nuove discariche sostitutive. Nel frattempo alcune delle discariche che erano arrivate a saturazione sono state utilizzate oltre i limiti. Nell'ultimo anno sono quasi tutte chiuse e quindi l'emergenza si è fatta acuta.
    ...poi la camorra ha incominciato a costruirci sopra le case... abusive s'intende, poi interi quartieri e infine interi paesi (come Pianura, anche se l'abusivismo della ridente località risale agli anni '70) I comuni (in primis quello di Napoli) non si sono mai accorti di nulla... figuriamoci la regione!
    Insomma una favola tutta itagliana, quelle con la morale "chiagne e futte"...

 

 
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