in base alle osservazioni di opposizione ed amministrazione.
Prego i congressisti d'opposizione e l'amministrazione di formulare nuove obiezioni (se ne hanno ancora)
TITOLO I
Della legge penale
Art. 1.
Reati e pene: disposizione espressa di legge.
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.
Art. 2.
Successione di leggi penali.
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.
Art. 3.
Obbligatorietà della legge penale.
La legge penale polliana obbliga tutti coloro che si trovano nel sito di politica on line, salve le eccezioni stabilite dal diritto interno.
Art. 4.
Forumista polliano sito di Pol
Agli effetti della legge penale, sono considerati forumisti polliani i forumisti di Pol.
Agli effetti della legge penale, è il sito di Pol e tutto ciò che vi rientra.
Art. 5.
Ignoranza della legge penale.
Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.
Art. 6.
Reati commessi su POL.
Chiunque commette un reato su POL è punito secondo la legge Polliana.
Il reato si considera commesso nel contesto del sito, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.
Titolo II
Delle pene
Capo I
Delle specie di pene, in generale
Art. 7.
Pene principali: specie.
Le pene principali stabilite per i delitti sono:
1. l'interdizione dalle cariche governative;
2. l'interdizione legale;
3. l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche;
Capo II
Art. 8.
Pene principali.
Le pene sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; e conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.
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Della Procura Generale
Art. 1
Viene istituita la Procura Generale di POL. La Procura è un organo indipendente dell’ordinamento polliano.
Art. 2
La Procura Generale di POL si occupa di effettuare indagini su quei forumisti che abbiano contravvenuto alle leggi della Comunità e a rappresentare la Pubblica Accusa nei procedimenti contro gli stessi.
Art. 3
La Procura raccoglie le denunce dei singoli cittadini, indaga sulle stesse e rappresenta la parte lesa nei procedimenti.
Del Procuratore Generale
Art. 4
Il Procuratore Generale di POL ha la responsabilità del funzionamento della Procura. Egli:
a)Assegna i casi ai suoi assistenti
b)Nomina i vice procuratori
c)Determina la priorità delle cause
d)Dirige le indagini
Art. 5
Il Procuratore Generale di POL è eletto dal Congresso con una maggioranza dei 2/3 dei votanti.Dopo le prime quattro votazioni per l'elezione sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti.Indizione e modalità di svolgimento delle votazioni sono prerogative del Presidente del Congresso. La carica di Procuratore dura 7 mesi e può essere rinnovata solo una volta.
E’ eleggibile a Procuratore qualsiasi cittadino eleggibile alla Corte Costituzionale.
Art. 6
Il Procuratore Generale di POL può essere rimosso per indegnità su proposta motivata del Ministro della Giustizia da una votazione della Corte Costituzionale.
Art. 7
Cause oggettive di conflitto di interessi del procuratore sono risolte dal Tribunale Amministrativo.
Art. 8
Il procuratore può nominare fino a 3 vice procuratori che possono assisterlo nel suo lavoro. Sulle cause di conflitto di interessi, rimozione ed eleggibilità valgono le norme per il Procuratore stesso.
Della Corte di Giustizia
Art. 9
Viene istituita la Corte di Giustizia di POL. Essa è organo indipendente dell’ordinamento polliano.
Art. 10
Ogni qual volta il Procuratore Generale chiami qualcuno in giudizio si costituisce una corte di Giustizia.
Il Ministro della Giustizia nomina il giudice-Presidente della Corte di Giustizia.
Spetta al Ministro della Giustizia,con apposito regolamento,dettare norme per la nomina a giudice della Corte di Giustizia,disciplinando tempi,durata dell'incarico,modalità e cause di indegnità.
Il Giudice nominato può essere sospeso da ogni suo incarico attuale fino alla fine del processo per indegnità.
Art. 11
Attraverso un sorteggio garantito dall’amministrazione viene costituita una giuria di tre forumisti che non abbiano palese conflitto di interessi nel caso,con il ruolo di giudici a latere.
Il Ministro della Giustizia,con altro suo regolamento,disciplina tempi,durata dell'incarico,modalità e cause di indegnità dei membri della giuria.
Art. 12
Il Giudice-Presidente ha il compito di organizzare e gestire il processo. I tre giurati popolari avranno il compito di determinare la colpevolezza o innocenza dell’imputato a maggioranza.
Delle pene
Art. 13
Le pene dovranno essere umane e non umilianti per l’imputato. Esse possono essere:
-Morali: l’imputato deve fare pubblica ammenda su vari fora della sua colpa
-Esclusive: l’imputato può essere interdetto al solo forum di Camera per un periodo limitato. Qui è richiesto il parere dell’Amministrazione e l’intervento dei Moderatori
Dei ricorsi
Art. 14
La Procura o il condannato possono proporre Appello presso la Corte Costituzionale solo per motivi di legittimità.
Disposizioni finali
Art. 15
Entro 30 giorni dalla promulgazione della presente legge il Ministro della Giustizia deve elaborare un DDL di procedura per la conduzione dei processi da presentare in Congresso.
Art. 16
Entro 15 giorni dalla promulgazione della presente sono indette le elezioni per la carica di Procuratore Generale.





