
Originariamente Scritto da
albiy
Lista rifiuti che è possibile bruciare negli inceneritori col decreto 2008 (art. 8):
In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2. 2003, n. 36, ed agli articoli 191 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzato nella regione Campania, per un triennio rispetto al termine di cui al citato articolo 2, l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti, aventi codice
CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, sono scaricati e stoccati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento.
3. È prorogato per un triennio rispetto al termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, lo stoccaggio dei rifiuti aventi
codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, in attesa di smaltimento, nonché il deposito dei rifiuti stessi presso qualsiasi area di deposito temporaneo.
In breve cosa sono: (In base al Nuovo Codice Europeo dei Rifiuti)
1) 19.12.10: rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
2) 19.12.12: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 (vedi lista successiva)
3) 19.05.01: parte di rifiuti urbani e simili non compostata
4) 19.05.03: compost fuori specifica
5) 20.03.01: rifiuti urbani non differenziati
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Lista dei rifiuti che è possibile smaltire nelle discariche col decreto 2008 (art. 9):
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER:
19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; presso i suddetti impianti è inoltre autorizzato lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER:
19.01.11*;
19.01.13*;
19.02.05*, nonché
19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi totali», provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all'articolo 18.
Cosa sono:
19.12.11*: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose.
19.12.12 , 19.05.01 , 19.05.03 , 20.03.01: vedi lista precedente
19.01.11*: ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19.01.12: ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19.01.13*: ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19.01.14: ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19.02.05*: fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19.02.06: fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05.
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Deroghe concesse al sottosegretario in base al decreto 2008 (art. 19) :
Per le finalità di cui al presente decreto, il Sottosegretario di Stato e i capi missione
sono autorizzati a derogare, nel rispetto dei princìpi fondamentali
in materia di tutela della salute dell'ambiente e del patrimonio culturale, alle specifiche disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali, e di cui, in via non esclusiva, si riportano le seguente disposizioni: (...)
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link decreto 2008:
http://www.camera.it/_dati/leg16/lav...e=16PDL0002460