l'esposizione dei motivi su cui la decisione è fondata, in questo caso, non contemplava certo un giudizio personale sulle caratteristiche generali e non tecniche (visto che il magistrato ha appellato come ''irragionevole'' e ''frutto di una politica emergenziale'' l'aggravante: esplicitazioni che esulano totalmente da un merito giuridico, sia di fatto che di diritto) su una norma perdipiù inapplicata nel processo in questione.
ha voluto dire la sua, sapendo che sarebbe stata riportata al pubblico, ma le aule di tribunale e le sentenze non hanno la funzione di veicolare le idee sui fatti della vita di chi le scrive, non sono quelle le sedi: per le discussioni aperte esistono convegni, interviste, trasmissioni televisive, comizi.
Il giudice monocratico dovrebbe essere abolito o sminuito e/o surrogato da una giuria popolare;il magistrato dev'essere un tecnico specialista dei codici che dovrebbe redigere le sentenzensomma il segretario dei giudici popolari.Questo almeno io vorrei per i reati cosiddetti minori ma che non sono considerati tali da chi li subisce.
Per i grossi delitti che i magistrati prediligono:la corruzioni,mafia, spionaggio,lasciamoli giocare intanto faranno solo danni sia che assolvano sia che condannino.
Purtroppo non è una novità che certi Magistrati "eccedano" nelle loro motivazioni,a fanno MALE.
Ma nel Diritto la non applicazione delle aggravanti è stata lecita,quindi (come spesso capita) il giornalista dell'Ansa non aveva capito una cippa,o ha fatto apposta .
quanto alla irragionevolezza ha fatto benissimo a citarla, perchè è il PRIMO criterio di incostituzionalità nel diritto costituzionale, così come è il PRIMO criterio di illegittimità nel diritto amministrativo, se lui la ritiene irragionevole ha fatto bene a dirlo
quanto alla politica emergenziale etc. quello è un FATTO, perchè NESSUNO può contestare che sia una politica emergenziale una NORMA SCRITTA IN UN DECRETO LEGGE PER DEFINIZIONE "di urgenza", anche se avrebbe POTUTO ometterlo non era AFFATTO dovuto che lo omettesse, giacchè constatazioni circa la frettolosa redazione di una norma sono ASSOLUTAMENTE RILEVANTI in un'opera di accertamento di una sorta di fumus di incostituzionalità che è il riconoscimento della "non manifesta infondatezza"...
inoltre poggiando la presunta fondatezza ivi riconosciuta della questione di costituzionalità dell'aggravante disposta dal decreto su un discorso di eguaglianza violata per l'applicazione di aggravante penale su un illecito amministrativo è precisamente OPPORTUNA la citazione dell'emergenzialità della norma, che non ha permesso l'approvazione di un REATO PENALE (cosa che richiede un disegno di legge) il quale avrebbe reso insostenibile il discorso articolato nella questione di incostituzionalità alla luce della perfetta aggravabilità di una situazione giuridica penale sulla base di una circostanza di reato, se non di illecito amministrativo, sotto le lenti del principio di eguaglianza di trattamento!
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P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
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Presidente di Progetto Liberale
prova a capovolgere il valore concettuale dei giudizi espressi dal magistrato, e immagina che nella stessa sentenza avesse menzionato che l'aggravante sulla clandestinità ''è ragionevole e dettata da una politica seriamente impegnata a garantire la sicurezza dei cittadini''.
come la mettiamo?
non pongo in dubbio la tua buona fede! ci mancherebbe!
alla luce di quel lancio malscritto tutto poteva essere
è falsoma anche così non fosse, ovvero, anche nel caso il giudice abbia deciso di non applicare quella norma in virtù del potere discrezionale che il codice gli attribuisce (e che quindi la notizia è stata mal riportata dall'ansa), ciò che "qualifica" la pronuncia del giudice è l'espressione "manifestamente irragionevole" riferito alla norma in oggetto;
questa formula, peraltro tipica delle pronunce della corte costituzionale nell'atto di valutare la costituzionalità delle norme, attiene una valutazione strettamente "politica" che esula del tutto le competenze del giudice, anzi, esorbita la sue attribuzioni ed investe un campo (potere) che è di specifica attinenza del potere legislativo
1) è falso che sia una valutazione politica, l'irragionevolezza in un discorso giuridico di legittimità costituzionale è un dato logico, una VOLONTARIA irragionevolezza, semmai potrebbe essere una "valutazione politica", e spesso è così.
2) è falso che lui si dovesse astenere, se la questione fosse ammissibile proprio per la manifesta irragionevolezza della norma in sede di corte e il giudice pensasse questo lo stesso DOVREBBE riportare questo motivo!il giudice, oltre ad applicarle acriticamente, deve limitarsi a valutare la manifesta fondatezza/infondatezza della costituzionalità delle norme, non indulgere in valutazioni circa l'opportunità e l'utilità o in altri commenti delle stesse norme, cosa che non è dovuta né richiesta...
3- se lui ritiene che sia incostituzionale PERCHE' IRRAGIONEVOLE o ANCHE PERCHE' irragionevole lui DEVE dirlouna norma può ben essere "irragionevole" ma perfettamente "costituzionale" (anzi, a mio parere ce ne sono tante...) ed il giudice, senza valutarne la ragionevolezza, gli piaccia o no, ricorrendone i presupposti, la deve applicare...ciò è tecnicamente falsoindulgendo in tali valutazioni in giudice non opera il suo magistero che è quello di dare esecuzione alle norme che altri organi sono deputati a fare, ma entra pesantemente nel campo legislativo sindacando l'operato di quegli organi a ciò deputati...
La giurisprudenza non è mera applicazione di diritto, è primariamente sua creazione, da quando esiste. Norimberga è stata integralmente creativa. Sfido a contestarla. Confondere la separazione dei poteri con la negazione della natura di potere alla giurisprudenza tramite un malinteso concetto di sovranità parlamentare derivante da un demenziale formalismo per cui solo le norme poste sarebbero norme è un grave errore.
ma vi è di più
proprio il rigetto della eccezione di incostituzionalità della norma perché "irrilevante", da ancora una volta la misura dello spessore del giudice in questione, il quale ha preferito rifugiarsi in questa formula per l'evidente timore (o forse certezza) che la corte, nel caso fosse stata ritenuta fondata l'eccezione, con una sua più che probabile pronuncia di conformità costituzionale della norma (le motivazioni addotte dal difensore, come dici tu, sono da rispettare ma molto deboli, per farti un esempio al volo ti cito la recidiva), avrebbe spazzato via la sua pronuncia, il suo modo surrettizio di fare politica e, last but non least, non gli avrebbe consentito di guadagnare le prime pagine dei giornali e l'attenzione di questo 3d...
il rigetto è dovuto ai sensi della legge che ho citato su questo 3d poco fa, e ciò smentisce in toto tutto il tuo argomento, gravemente fallato
leggiti le sentenze sul caso Superga e il Torino Calcio a proposito della risarcibilità della lesione del diritto di credito da parte del terzo e troverai interessanti determinazioni quantitative circa la profittabilità di certe formazioni (con i defunti giocatori morti) verso le altre per i bilanci del Torino Calcio. Non scherzo.in conclusione:
a quando nelle sentenze potremo leggere anche la formazione della nazionale?
In una sentenza ci va quello che serve, e bisognerebbe star più attenti a sindacarlo senza averla letta. Noi e l'ANSA.
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P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
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avrebbe fatto bene a metterla e avrebbe dovuto al contempo rigettare la questione per manifesta infondatezza, chiaramente però a sostegno di questo discorso ci dovrebbe essere un discorso richiamato a principi costituzionali, il che è difficile a farsi... In assenza di tale discorso NON avrebbe dovuto metterla. In questo caso questo discorso (in senso opposto) però C'E', quindi ha fatto bene a metterla. L'altro giudice milanese che ha dichiarato infondata la questione ha motivato diversamente e ha fatto bene a motivare così, senza bisogno di questo discorso, utile in un caso e non nell'altro.
non si mettano assieme mele e pere.
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P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
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