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  1. #101
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    Citazione Originariamente Scritto da Ronnie Visualizza Messaggio
    L'inammissibilità per manifesta infondatezza c'è già e c'è sempre stata e non era mia intenzione levarla, anche se non è riportata, è infatti ricompresa ne "le forme e i modi per la proposizione..."! E' una udienza che dura di regola 5 minuti non oltre in cui si sta solo sui requisiti formali e sostanziali del ricorso. A questo punto però, visto che non lo si capisce immediatamente, penso sia meglio chiarirlo in modo più esplicito, a costo d'allungare il comma...

    A questo comma

    cambiamo le parole con "prevede le forme, i limiti circa la manifesta infondatezza, per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento etc..."
    Ecco questo cambiamento in piu mi pare una buona cosa che almeno parzialmente risponde alle perplessità sollevate da Augustinus: è importante che rimanga l'udienza di ammissibilità che in ogni caso continuerà ad essere prevista dal Regolamento interno della Corte in cui punto per punto sono previste le procedure delineate dalla Corte(regolamento che non dimentichiamo dovrà essere adottato con legge ordinaria dal congresso pur partendo dal regolamento interno attuale varato direttamente dalla Corte precedente)

  2. #102
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    Citazione Originariamente Scritto da Ronnie Visualizza Messaggio
    non saprei onorevole

    una mozione su "quanto è bello questo videogioco" o su "steppen è un mito" rientrerebbero nella sua definizione

    preferisco

    4. Il Congresso di concerto con il Presidente, che ha potere di rinvio, esprime la posizione della comunità su temi di politica nazionale ed internazionale con lo strumento della mozione.
    la mia proposta è buona naturalmente se completata con una legge ordinaria che poi deve regolare le mozioni, una legge stabilisce la serietà delle mozioni etc....

  3. #103
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    Nei cuori degli uomini liberi. ---------------------- Su POL dal 2005. Moderatore forum Liberalismo.
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    viene in questione ora un problema abbastanza spinoso, quello delle disposizioni transitorie della Costituzione.... Le disposizioni transitorie della Costituzione sono fondamentali, perchè da esse deriverà una buona o cattiva implementazione della riforma, la quale contiene un grande numero di riserve di legge essenziali per il suo funzionamento a proposito delle quali un certo Primoli mi ha confidato di avere in serbo sorpresine. Sorpresine che io intendo bruciare con l'acido. prima che nascano.
    TITOLO IV
    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Disposizione I

    L'entrata in vigore della Costituzione non dà luogo ad annullamento per incostituzionalità o disapplicazione da parte degli organi competenti delle fonti subordinate in contrasto con essa approvate regolarmente prima della pubblicazione della presente, questo non pregiudica l'operatività delle disposizioni sulla legge in generale. Questa disposizione decade al centocinquantesimo giorno dall'entrata in vigore del testo Costituzionale.

    Disposizione II
    Gli organi e le istituzioni già operanti, con tutte le loro sottocomponenti, qui elencate: Presidenza di Politica Online; Presidenza del Congresso di Politica Online; Congresso di Politica Online e Ministeri del Governo di Politica Online (premier incluso) ,Giudici della Corte Costituzionale, continuano la loro attività sino alla loro scadenza secondo le leggi precedenti all'entrata in vigore della nuova Costituzione.

    Disposizione IV

    Chi ha ricoperto la carica di Presidente di Politica Online prima della Costituzione presente e sotto altri Ordinamenti risponde ai requisiti dell'art. 10 comma 3 ed è proclamato Congressista di diritto e a vita con la pubblicazione della presente.
    Queste tre disposizioni è evidente fanno schifo, dopo tutti i rimaneggiamenti del testo. Sono inutili e pericolose. La IV disposizione è assurda, perchè non ci sono i congressisti a vita nell'art 10, la prima disposizione è irrealistica su POL, non attueremmo mai questa legge se valesse essa... Allo stesso modo la seconda disposizione delinea una cosa falsa, perchè il premier non ci sarà più, e inoltre proroga degli organi che son comunque lì lì per scadere. Ma, questo è il peggio, non c'è una disposizione che permetta di risolvere i casi d'emergenza. Ossia il rischio che questa riforma si auto annulli.

    A questo punto la mia idea è di far le cose molto diversamente:
    Disposizione Transitoria I
    Attuazione Costituzionale
    1. Gli effetti della legge Costituzionale sono sospesi fino alle elezioni di POL successive alla legislatura in cui è stata pubblicata, gli effetti delle quali sortiranno l'elezione del presidente e del congresso come regolati dal nuovo ordinamento costituzionale, sia pure se indette sotto il precedente.
    2. All'entrata in vigore di questa legge Costituzionale decadono in via anticipata tutti gli organi previsti dal precedente ordinamento Costituzionale, a tutti i nuovi organi via via formati nell'attuazione del nuovo testo costituzionale si applicheranno in quanto compatibili le normative subcostituzionali dei vecchi organi ad essi più simili, secondo le regole generali del nuovo ordinamento, nell'attesa di una generale revisione progressiva della legislazione.

    Disposizione Transitoria II
    Procedura Risolutiva di Emergenza

    1. Dall'entrata in vigore di questa legge Costituzionale e con decadenza immediata e di diritto al termine di cui al comma 3, sono costituiti di diritto i seguenti organi:
    A) Consiglio Costituzionale Provvisorio, composto dai Consiglieri Provvisori e Presieduto secondo equità dal Consigliere Presidente, con il solo potere di decidere a maggioranza semplice, ma solo su richiesta di decisione emessa dalla Corte Costituzionale Provvisoria, soluzioni politiche redatte in protocolli di qualsiasi tipo, e vincolanti per tutti, alle crisi che dovessero verificarsi nei primi giorni di vigenza della nuova Costituzione. Tali decisioni perderanno ogni efficacia con il decadere degli organi provvisori e potranno fino ad allora infrangere in ogni punto -ad eccezione di queste disposizioni transitorie- il nuovo dettato Costituzionale.
    B) Corte Costituzionale Provvisoria, composta da tre Giudici Provvisori e dall'Avvocato Generale Provvisorio, dotata dei pieni poteri previsti dalla nuova Costituzione e al rispetto di essa (e non del testo precedente, in nessun caso) vincolata, salva la facoltà straordinaria di ricorrere al Consiglio Costituzionale Provvisorio, emettendo con ordinanza richiesta di decisione, perchè il Consiglio deliberi quale linea -anche molto creativa- adottare (e seguire quindi nella sentenza) nei casi in cui una violazione del dettato del nuovo testo Costituzionale costituisse presupposto necessario ed utile della sua attuabilità sostanziale (che rimane il fine primario della Corte) a detta della Corte stessa.
    2. I forumisti titolari che ricoprivano gli incarichi qui indicati del precedente ordinamento Costituzionale assumono provvisoriamente una nuova carica secondo la seguente tabella di corrispondenza:
    Presidente del Congresso -> Consigliere Presidente Provvisorio
    Congressisti -> Consiglieri Provvisori
    Presidente del Consiglio -> Consigliere Provvisorio
    Presidente di POL (e vice presidente di pol)-> Avvocato Generale Provvisorio (il vice è sostituto)
    Presidente della Corte Costituzionale -> Presidente Provvisorio della Corte
    Giudici della Corte Costituzionale -> Giudici Provvisori
    3. L'avvenuta elezione della nuova Corte Costituzionale determina lo scioglimento della Corte Provvisoria e del Consiglio Provvisorio. Tutti gli altri organi della nuova Costituzione sono regolarmente eletti secondo le sue procedure e vanno ad affiancarsi in pienezza dei loro poteri agli organi provvisori. In via temporanea ed in deroga alla nuova Costituzione il nuovo Congresso ha potere di revisione Costituzionale di queste disposizioni transitorie esclusivamente con voto UNANIME dei membri, fino alla data dello scioglimento del Consiglio Provvisorio e della Corte Provvisoria.
    4. Tra le cariche di Giudici della Corte Provvisoria o di membri del Consiglio Provvisorio e i nuovi incarichi previsti dalla Costituzione NON sussistono incompatibilità di alcun tipo nè il mandato provvisorio o i mandati del precedente ordinamento possono essere considerati "mandato precedente" per i Giudici o per il Presidente di POL.

    --------------------------------

    trovo sciocco pensare di "preventivare" i bug che potrebbero sorgere o potremmo esserci dimenticati nel testo con disposizioni che cerchino di scansarli. A questo punto piuttosto garantiamo al gioco intero una semplice procedura di emergenza, che assicuri che nessun ricorso di chicchessia possa mettere in difficoltà la futura corte, la quale potrà sempre chiedere al consiglio di poter violare le leggi, ove l'applicazione delle stesse possa produrre l'inattuabilità della nuova costituzione.
    Insomma non diamo il pesce ma la canna da pesca.

    Va da sè che un simile "sistema di emergenza" per questioni di democrazia esige che lo popolino gli stessi che sono attualmente stati eletti, e per questioni di "sicurezza politica" richiede anche che non sia modificabile da parte dei nuovi eletti. Chi ha scritto questa costituzione ne garantirà -seguendo i rapporti di forza "di allora", e non i nuovi- la funzionalità, insomma.

    Cosa ne pensate?
    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
    * * *

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  4. #104
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    Citazione Originariamente Scritto da Ronnie Visualizza Messaggio
    non saprei cascista, la tua formulazione mi pare pericolosa

    ti spiego: la corte per decidere una rimozione ha un numero legale

    se gli assenti fossero 2???

    forse sarebbe meglio una procedura differente:

    "al 31° giorno di assenza di un magistrato, invitati pubblicamente a pronunciarsi i giudici presenti e salvo opposizione anche solo di uno di essi, il Presidente del Congresso deve far constare l'assenza del giudice ed invitare il Congresso a dichiararlo decaduto, con votazione a maggioranza semplice, dopodichè si procede all'elezione di un nuovo giudice secondo le ordinarie procedure"
    Guardi onorevole visto che BNI tiene molto al principio che sia la Corte stessa ove possibile a pronunciarsi sulla decadenza del collega assenteista propongo il seguente compromesso:
    L'articolo 34 della bozza viene modificato nel seguente modo:
    Articolo 34
    1
    I membri della Corte non possono essere rimossi. Essi decadono dall’incarico solo per dimissioni, sospensione superiore ai 30 giorni o banno operato dall’Amministrazione.[b]
    2
    Le decisioni della Corte Costituzionale devono essere prese da almeno due dei tre membri. Vengono rimossi dalla carica i giudici che, senza giusta causa o preavviso, non prendano parte per 30 giorni alle attività della Corte.Ogni decisione sull’accertamento delle cause di rimozione per assenteismo dalla carica dei suoi membri è di esclusiva competenza della Corte e dopo il 31° giorno di assenza ingiustificata di un giudice la Corte se accerta la mancanza di giusta causa o preavviso provvede obbligatoriamente alla rimozione del giudice assente
    3
    Se i giudici assenti ai sensi del comma 2 sono due al 31° giorno di assenza dei due magistrati, invitato pubblicamente a pronunciarsi il giudice presente il Presidente del Congresso deve far constare l'assenza dei giudici ed invitare il Congresso a dichiararli decaduti, con votazione a maggioranza semplice, dopodichè si procede all'elezione di un nuovo giudice secondo le ordinarie procedure"

  5. #105
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    Citazione Originariamente Scritto da c@scista Visualizza Messaggio
    Guardi onorevole visto che BNI tiene molto al principio che sia la Corte stessa ove possibile a pronunciarsi sulla decadenza del collega assenteista propongo il seguente compromesso:

    La proposta del BNI mi garba molto.

  6. #106
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    Anche noi del PDL siamo favorevoli alla mediazione del BNI , aggiungiamo però qualcosa per evitare che , una volta accertata la NON giusta causa , la rimozione avvenga troppo in la nel tempo.

    .................................................. .................

    L'articolo 34 della bozza viene modificato nel seguente modo:
    Articolo 34
    1
    I membri della Corte non possono essere rimossi. Essi decadono dall’incarico solo per dimissioni, sospensione superiore ai 30 giorni o banno operato dall’Amministrazione.[b]
    2
    Le decisioni della Corte Costituzionale devono essere prese da almeno due dei tre membri. Vengono rimossi dalla carica i giudici che, senza giusta causa o preavviso, non prendano parte per 30 giorni alle attività della Corte.Ogni decisione sull’accertamento delle cause di rimozione per assenteismo dalla carica dei suoi membri è di esclusiva competenza della Corte e dopo il 31° giorno di assenza ingiustificata di un giudice la Corte se accerta la mancanza di giusta causa o preavviso provvede obbligatoriamente, entro e non oltre i 5 giorni , alla rimozione del giudice assente
    3
    Se i giudici assenti ai sensi del comma 2 sono due al 31° giorno di assenza dei due magistrati, invitato pubblicamente a pronunciarsi il giudice presente il Presidente del Congresso deve far constare l'assenza dei giudici ed invitare il Congresso a dichiararli decaduti, con votazione a maggioranza semplice, dopodichè si procede all'elezione di un nuovo giudice secondo le ordinarie procedure"
    ...cercatemi , se volete e potete , come RoccoFerraro

  7. #107
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    Citazione Originariamente Scritto da Gianfranco Visualizza Messaggio
    Anche noi del PDL siamo favorevoli alla mediazione del BNI , aggiungiamo però qualcosa per evitare che , una volta accertata la NON giusta causa , la rimozione avvenga troppo in la nel tempo.

    .................................................. .................

    L'articolo 34 della bozza viene modificato nel seguente modo:
    Articolo 34
    1
    I membri della Corte non possono essere rimossi. Essi decadono dall’incarico solo per dimissioni, sospensione superiore ai 30 giorni o banno operato dall’Amministrazione.[b]
    2
    Le decisioni della Corte Costituzionale devono essere prese da almeno due dei tre membri. Vengono rimossi dalla carica i giudici che, senza giusta causa o preavviso, non prendano parte per 30 giorni alle attività della Corte.Ogni decisione sull’accertamento delle cause di rimozione per assenteismo dalla carica dei suoi membri è di esclusiva competenza della Corte e dopo il 31° giorno di assenza ingiustificata di un giudice la Corte se accerta la mancanza di giusta causa o preavviso provvede obbligatoriamente, entro e non oltre i 5 giorni , alla rimozione del giudice assente
    3
    Se i giudici assenti ai sensi del comma 2 sono due al 31° giorno di assenza dei due magistrati, invitato pubblicamente a pronunciarsi il giudice presente il Presidente del Congresso deve far constare l'assenza dei giudici ed invitare il Congresso a dichiararli decaduti, con votazione a maggioranza semplice, dopodichè si procede all'elezione di un nuovo giudice secondo le ordinarie procedure"
    Si mi sembra un'aggiunta costruttiva: BNI approva l'emendamento aggiuntivo

  8. #108
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    ottima idea cascista, la tua soluzione è buona
    _
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  9. #109
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    Citazione Originariamente Scritto da Ronnie Visualizza Messaggio
    viene in questione ora un problema abbastanza spinoso, quello delle disposizioni transitorie della Costituzione.... Le disposizioni transitorie della Costituzione sono fondamentali, perchè da esse deriverà una buona o cattiva implementazione della riforma, la quale contiene un grande numero di riserve di legge essenziali per il suo funzionamento a proposito delle quali un certo Primoli mi ha confidato di avere in serbo sorpresine. Sorpresine che io intendo bruciare con l'acido. prima che nascano.
    TITOLO IV
    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Disposizione I

    L'entrata in vigore della Costituzione non dà luogo ad annullamento per incostituzionalità o disapplicazione da parte degli organi competenti delle fonti subordinate in contrasto con essa approvate regolarmente prima della pubblicazione della presente, questo non pregiudica l'operatività delle disposizioni sulla legge in generale. Questa disposizione decade al centocinquantesimo giorno dall'entrata in vigore del testo Costituzionale.

    Disposizione II
    Gli organi e le istituzioni già operanti, con tutte le loro sottocomponenti, qui elencate: Presidenza di Politica Online; Presidenza del Congresso di Politica Online; Congresso di Politica Online e Ministeri del Governo di Politica Online (premier incluso) ,Giudici della Corte Costituzionale, continuano la loro attività sino alla loro scadenza secondo le leggi precedenti all'entrata in vigore della nuova Costituzione.

    Disposizione IV

    Chi ha ricoperto la carica di Presidente di Politica Online prima della Costituzione presente e sotto altri Ordinamenti risponde ai requisiti dell'art. 10 comma 3 ed è proclamato Congressista di diritto e a vita con la pubblicazione della presente.
    Queste tre disposizioni è evidente fanno schifo, dopo tutti i rimaneggiamenti del testo. Sono inutili e pericolose. La IV disposizione è assurda, perchè non ci sono i congressisti a vita nell'art 10, la prima disposizione è irrealistica su POL, non attueremmo mai questa legge se valesse essa... Allo stesso modo la seconda disposizione delinea una cosa falsa, perchè il premier non ci sarà più, e inoltre proroga degli organi che son comunque lì lì per scadere. Ma, questo è il peggio, non c'è una disposizione che permetta di risolvere i casi d'emergenza. Ossia il rischio che questa riforma si auto annulli.

    A questo punto la mia idea è di far le cose molto diversamente:
    Disposizione Transitoria I
    Attuazione Costituzionale
    1. Gli effetti della legge Costituzionale sono sospesi fino alle elezioni di POL successive alla legislatura in cui è stata pubblicata, gli effetti delle quali sortiranno l'elezione del presidente e del congresso come regolati dal nuovo ordinamento costituzionale, sia pure se indette sotto il precedente.
    2. All'entrata in vigore di questa legge Costituzionale decadono in via anticipata tutti gli organi previsti dal precedente ordinamento Costituzionale, a tutti i nuovi organi via via formati nell'attuazione del nuovo testo costituzionale si applicheranno in quanto compatibili le normative subcostituzionali dei vecchi organi ad essi più simili, secondo le regole generali del nuovo ordinamento, nell'attesa di una generale revisione progressiva della legislazione.

    Disposizione Transitoria II
    Procedura Risolutiva di Emergenza

    1. Dall'entrata in vigore di questa legge Costituzionale e con decadenza immediata e di diritto al termine di cui al comma 3, sono costituiti di diritto i seguenti organi:
    A) Consiglio Costituzionale Provvisorio, composto dai Consiglieri Provvisori e Presieduto secondo equità dal Consigliere Presidente, con il solo potere di decidere a maggioranza semplice, ma solo su richiesta di decisione emessa dalla Corte Costituzionale Provvisoria, soluzioni politiche redatte in protocolli di qualsiasi tipo, e vincolanti per tutti, alle crisi che dovessero verificarsi nei primi giorni di vigenza della nuova Costituzione. Tali decisioni perderanno ogni efficacia con il decadere degli organi provvisori e potranno fino ad allora infrangere in ogni punto -ad eccezione di queste disposizioni transitorie- il nuovo dettato Costituzionale.
    B) Corte Costituzionale Provvisoria, composta da tre Giudici Provvisori e dall'Avvocato Generale Provvisorio, dotata dei pieni poteri previsti dalla nuova Costituzione e al rispetto di essa (e non del testo precedente, in nessun caso) vincolata, salva la facoltà straordinaria di ricorrere al Consiglio Costituzionale Provvisorio, emettendo con ordinanza richiesta di decisione, perchè il Consiglio deliberi quale linea -anche molto creativa- adottare (e seguire quindi nella sentenza) nei casi in cui una violazione del dettato del nuovo testo Costituzionale costituisse presupposto necessario ed utile della sua attuabilità sostanziale (che rimane il fine primario della Corte) a detta della Corte stessa.
    2. I forumisti titolari che ricoprivano gli incarichi qui indicati del precedente ordinamento Costituzionale assumono provvisoriamente una nuova carica secondo la seguente tabella di corrispondenza:
    Presidente del Congresso -> Consigliere Presidente Provvisorio
    Congressisti -> Consiglieri Provvisori
    Presidente del Consiglio -> Consigliere Provvisorio
    Presidente di POL (e vice presidente di pol)-> Avvocato Generale Provvisorio (il vice è sostituto)
    Presidente della Corte Costituzionale -> Presidente Provvisorio della Corte
    Giudici della Corte Costituzionale -> Giudici Provvisori
    3. L'avvenuta elezione della nuova Corte Costituzionale determina lo scioglimento della Corte Provvisoria e del Consiglio Provvisorio. Tutti gli altri organi della nuova Costituzione sono regolarmente eletti secondo le sue procedure e vanno ad affiancarsi in pienezza dei loro poteri agli organi provvisori. In via temporanea ed in deroga alla nuova Costituzione il nuovo Congresso ha potere di revisione Costituzionale di queste disposizioni transitorie esclusivamente con voto UNANIME dei membri, fino alla data dello scioglimento del Consiglio Provvisorio e della Corte Provvisoria.
    4. Tra le cariche di Giudici della Corte Provvisoria o di membri del Consiglio Provvisorio e i nuovi incarichi previsti dalla Costituzione NON sussistono incompatibilità di alcun tipo nè il mandato provvisorio o i mandati del precedente ordinamento possono essere considerati "mandato precedente" per i Giudici o per il Presidente di POL.

    --------------------------------

    trovo sciocco pensare di "preventivare" i bug che potrebbero sorgere o potremmo esserci dimenticati nel testo con disposizioni che cerchino di scansarli. A questo punto piuttosto garantiamo al gioco intero una semplice procedura di emergenza, che assicuri che nessun ricorso di chicchessia possa mettere in difficoltà la futura corte, la quale potrà sempre chiedere al consiglio di poter violare le leggi, ove l'applicazione delle stesse possa produrre l'inattuabilità della nuova costituzione.
    Insomma non diamo il pesce ma la canna da pesca.

    Va da sè che un simile "sistema di emergenza" per questioni di democrazia esige che lo popolino gli stessi che sono attualmente stati eletti, e per questioni di "sicurezza politica" richiede anche che non sia modificabile da parte dei nuovi eletti. Chi ha scritto questa costituzione ne garantirà -seguendo i rapporti di forza "di allora", e non i nuovi- la funzionalità, insomma.

    Cosa ne pensate?
    Dunque per la parte della proposta dell'onorevole Ronnie sottocitata nessun problema
    Disposizione Transitoria I
    Attuazione Costituzionale


    1. Gli effetti della legge Costituzionale sono sospesi fino alle elezioni di POL successive alla legislatura in cui è stata pubblicata, gli effetti delle quali sortiranno l'elezione del presidente e del congresso come regolati dal nuovo ordinamento costituzionale, sia pure se indette sotto il precedente.
    2. All'entrata in vigore di questa legge Costituzionale decadono in via anticipata tutti gli organi previsti dal precedente ordinamento Costituzionale, a tutti i nuovi organi via via formati nell'attuazione del nuovo testo costituzionale si applicheranno in quanto compatibili le normative subcostituzionali dei vecchi organi ad essi più simili, secondo le regole generali del nuovo ordinamento, nell'attesa di una generale revisione progressiva della legislazione.
    E' una semplificazione del testo uscito dalla Commissione affari costituzionali per cui possiamo tranquillamente approvarla sostituendola alla disposizione transitoria.
    La proposta di creare un Consiglio costituzionale provvisorio invece mi lascia un po' perplesso e non mi convince del tutto.
    Vorrei sentire su questo il parere degli altri partiti

  10. #110
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    Benedico anche l'aggiunta di Gianfry


 

 
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