Originariamente Scritto da
Ronnie
viene in questione ora un problema abbastanza spinoso, quello delle disposizioni transitorie della Costituzione.... Le disposizioni transitorie della Costituzione sono fondamentali, perchè da esse deriverà una buona o cattiva implementazione della riforma, la quale contiene un grande numero di riserve di legge essenziali per il suo funzionamento a proposito delle quali un certo Primoli mi ha confidato di avere in serbo sorpresine.
Sorpresine che io intendo bruciare con l'acido. prima che nascano.TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Disposizione I
L'entrata in vigore della Costituzione non dà luogo ad annullamento per incostituzionalità o disapplicazione da parte degli organi competenti delle fonti subordinate in contrasto con essa approvate regolarmente prima della pubblicazione della presente, questo non pregiudica l'operatività delle disposizioni sulla legge in generale. Questa disposizione decade al centocinquantesimo giorno dall'entrata in vigore del testo Costituzionale.
Disposizione II
Gli organi e le istituzioni già operanti, con tutte le loro sottocomponenti, qui elencate: Presidenza di Politica Online; Presidenza del Congresso di Politica Online; Congresso di Politica Online e Ministeri del Governo di Politica Online (premier incluso) ,Giudici della Corte Costituzionale, continuano la loro attività sino alla loro scadenza secondo le leggi precedenti all'entrata in vigore della nuova Costituzione.
Disposizione IV
Chi ha ricoperto la carica di Presidente di Politica Online prima della Costituzione presente e sotto altri Ordinamenti risponde ai requisiti dell'art. 10 comma 3 ed è proclamato Congressista di diritto e a vita con la pubblicazione della presente.
Queste tre disposizioni è evidente fanno schifo, dopo tutti i rimaneggiamenti del testo. Sono inutili e pericolose. La IV disposizione è assurda, perchè non ci sono i congressisti a vita nell'art 10, la prima disposizione è irrealistica su POL, non attueremmo mai questa legge se valesse essa... Allo stesso modo la seconda disposizione delinea una cosa falsa, perchè il premier non ci sarà più, e inoltre proroga degli organi che son comunque lì lì per scadere. Ma, questo è il peggio, non c'è una disposizione che permetta di risolvere i casi d'emergenza. Ossia il rischio che questa riforma si auto annulli.
A questo punto la mia idea è di far le cose molto diversamente:
Disposizione Transitoria I
Attuazione Costituzionale
1. Gli effetti della legge Costituzionale sono sospesi fino alle elezioni di POL successive alla legislatura in cui è stata pubblicata, gli effetti delle quali sortiranno l'elezione del presidente e del congresso come regolati dal nuovo ordinamento costituzionale, sia pure se indette sotto il precedente.
2. All'entrata in vigore di questa legge Costituzionale decadono in via anticipata tutti gli organi previsti dal precedente ordinamento Costituzionale, a tutti i nuovi organi via via formati nell'attuazione del nuovo testo costituzionale si applicheranno
in quanto compatibili le normative subcostituzionali dei vecchi organi ad essi più simili, secondo le regole generali del nuovo ordinamento, nell'attesa di una generale revisione progressiva della legislazione.
Disposizione Transitoria II
Procedura Risolutiva di Emergenza
1. Dall'entrata in vigore di questa legge Costituzionale e con decadenza immediata e di diritto al termine di cui al comma 3, sono costituiti di diritto i seguenti organi:
A) Consiglio Costituzionale Provvisorio, composto dai Consiglieri Provvisori e Presieduto secondo equità dal Consigliere Presidente, con il solo potere di decidere a maggioranza semplice, ma solo su richiesta di decisione emessa dalla Corte Costituzionale Provvisoria, soluzioni politiche redatte in protocolli di qualsiasi tipo, e vincolanti per tutti, alle crisi che dovessero verificarsi nei primi giorni di vigenza della nuova Costituzione. Tali decisioni perderanno ogni efficacia con il decadere degli organi provvisori e potranno fino ad allora infrangere in ogni punto -ad eccezione di queste disposizioni transitorie- il nuovo dettato Costituzionale.
B) Corte Costituzionale Provvisoria, composta da tre Giudici Provvisori e dall'Avvocato Generale Provvisorio, dotata dei pieni poteri previsti dalla nuova Costituzione e al rispetto di essa (e non del testo precedente, in nessun caso) vincolata, salva la facoltà straordinaria di ricorrere al Consiglio Costituzionale Provvisorio, emettendo con ordinanza richiesta di decisione, perchè il Consiglio deliberi quale linea -anche molto creativa- adottare (e seguire quindi nella sentenza) nei casi in cui una violazione del dettato del nuovo testo Costituzionale costituisse presupposto necessario ed utile della sua attuabilità sostanziale (che rimane il fine primario della Corte) a detta della Corte stessa.
2. I forumisti titolari che ricoprivano gli incarichi qui indicati del precedente ordinamento Costituzionale assumono provvisoriamente una nuova carica secondo la seguente tabella di corrispondenza:
Presidente del Congresso -> Consigliere Presidente Provvisorio
Congressisti -> Consiglieri Provvisori
Presidente del Consiglio -> Consigliere Provvisorio
Presidente di POL (e vice presidente di pol)-> Avvocato Generale Provvisorio (il vice è sostituto)
Presidente della Corte Costituzionale -> Presidente Provvisorio della Corte
Giudici della Corte Costituzionale -> Giudici Provvisori
3. L'avvenuta elezione della nuova Corte Costituzionale determina lo scioglimento della Corte Provvisoria e del Consiglio Provvisorio. Tutti gli altri organi della nuova Costituzione sono regolarmente eletti secondo le sue procedure e vanno ad affiancarsi in pienezza dei loro poteri agli organi provvisori. In via temporanea ed in deroga alla nuova Costituzione il nuovo Congresso ha potere di revisione Costituzionale di queste disposizioni transitorie esclusivamente con voto UNANIME dei membri, fino alla data dello scioglimento del Consiglio Provvisorio e della Corte Provvisoria.
4. Tra le cariche di Giudici della Corte Provvisoria o di membri del Consiglio Provvisorio e i nuovi incarichi previsti dalla Costituzione NON sussistono incompatibilità di alcun tipo nè il mandato provvisorio o i mandati del precedente ordinamento possono essere considerati "mandato precedente" per i Giudici o per il Presidente di POL.
--------------------------------
trovo sciocco pensare di "preventivare" i bug che potrebbero sorgere o potremmo esserci dimenticati nel testo con disposizioni che cerchino di scansarli. A questo punto piuttosto garantiamo al gioco intero una semplice procedura di emergenza, che assicuri che nessun ricorso di chicchessia possa mettere in difficoltà la futura corte, la quale potrà sempre chiedere al consiglio di poter violare le leggi, ove l'applicazione delle stesse possa produrre l'inattuabilità della nuova costituzione. Insomma non diamo il pesce ma la canna da pesca.
Va da sè che un simile "sistema di emergenza" per questioni di democrazia esige che lo popolino gli stessi che sono attualmente stati eletti, e per questioni di "sicurezza politica" richiede anche che non sia modificabile da parte dei nuovi eletti. Chi ha scritto questa costituzione ne garantirà -seguendo i rapporti di forza "di allora", e non i nuovi- la funzionalità, insomma.
Cosa ne pensate?