Convoco per le ore 21.30 del giorno 13/6 la seduta del Congresso.
Ci sarà un unico punto all' ODG, la Costituzione.
1)Presidente del CongressoProposta di Riforma costituzionale
Articolo 1 La Costituzione di POL è abrogata e sostituita dalla seguente Carta Costituzionale:
----- Testo -----
Preambolo
Noi Costituenti, per grazia dell’Amministrazione e volontà del Popolo rappresentanti la Comunità, riconosciamo come presupposti naturali ed inevitabili dell’esistenza della Comunità l’inalienabile Libertà di espressione di ogni individuo che ad essa decida in coscienza di aderire e la disponibilità per questa adesione del dominio di Politica Online e di regole preesistenti e insindacabili certe ed uguali per tutti garantite dalla Sovrana Amministrazione di POL.
Nel nome della nostra ferma convinzione intorno all’utilità del libero Confronto e del necessario rispetto per le forme ed i luoghi che lo rendono concretamente possibile, proclamiamo la più profonda e originaria unità di intenti con l’Amministrazione di Politica Online e con tutti coloro i quali costruiscono con la loro adesione quotidiana il Popolo di POL e poniamo qui di seguito i principi di una democrazia virtuale che sia di questo Confronto parte integrante.
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI E DIRITTI INVIOLABILI
Articolo 1
La comunità di POL è l’Istituzione organica per la partecipazione democratica di ogni iscritto di Politica Online.
Articolo 2
La comunità di POL riconosce i diritti inviolabili dei forumisti cittadini sia come singoli che nelle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità.
Articolo 3
1. Di fronte alle leggi della comunità tutti i cittadini sono eguali.
2. Nessuna discriminazione fondata sulle opinioni politiche o religiose, o sulle condizioni sessuali, razziali o di genere, dei cittadini di POL potrà essere imposta tramite la legge.
Articolo 4
1. Ognuno ha il diritto di esprimere liberamente le sue opinioni, salve le limitazioni che la Legge stabilisce a garanzia della comunità nelle proprie discussioni Istituzionali.
2. Ognuno ha il diritto di informarsi attraverso fonti accessibili su ogni atto della Comunità, salvo i limiti che la Legge impone a garanzia del buon andamento delle Istituzioni.
3. La lingua ufficiale della comunità è l’italiano. Le lingue e gli idiomi locali hanno carattere di ufficialità solo nell’ambito delle rispettive comunità locali. La varietà del patrimonio linguistico e culturale rappresenta una risorsa ed è oggetto di adeguata tutela.
Articolo 5
1. I membri della comunità sono titolari della sovranità sulle Istituzioni di Camera e la esercitano per mezzo dei propri rappresentanti e nei modi che la Costituzione prevede.
2. I partiti politici concorrono alla formazione della volontà della comunità. La loro istituzione è libera e la loro organizzazione interna, redatta in forma di Statuto, deve essere conforme ai principi fondamentali della democrazia.
3.La legge disciplina i criteri per la risoluzione, secondo il loro ordinamento interno, delle controversie nei partiti e fra diversi partiti.
Articolo 6
Il popolo di Pol si impegna a non riportare più dati personali dei forumisti qualora non siano autorizzati dagli stessi o siano già postati in precedenza con l'assenso del forumista interessato ovvero a non riportare conversazioni frutto di chat, anche se vi è l'autorizzazione degli interessati ovvero a non linkare, per scopo denigratorio, indirizzi che rimandano a siti/forum dove scrivono utenti del gioco. Eventuali trasgressioni saranno punite dalle leggi e dagli organi competenti.
Articolo 7
La libertà e la segretezza delle comunicazioni sono inviolabili, nessun atto o procedimento giurisdizionale potrà contenere riferimenti a conversazioni o comunicazioni non liberamente consultabili per la comunità al momento in cui si sono tenute.
Articolo 8
1. La tutela giudiziaria dei diritti e degli interessi legittimi è inviolabile ed inviolabile è anche il diritto alla difesa.
2. La legge determina, nei modi stabiliti dalla Costituzione, i sistemi per attivare le tutele giudiziarie e i modi per garantire il diritto alla difesa.
3. Non è ammessa l’istituzione di giudici straordinari.
Articolo 9
1. La legge ordinaria disciplina le modalità di espressione del suffragio e dispone ogni altra norma necessaria in materia elettorale e referendaria.
2. Con legge ordinaria, ferme le competenze del potere giudiziario, possono essere individuati o costituiti organi competenti al controllo della propaganda elettorale, all'ausilio dell'Amministrazione nelle procedure elettorali ivi compresa la segnalazione dei voti nulli o dubbi ed il calcolo del riparto dei seggi, alla diffusione di informazioni al pubblico sulle operazioni elettorali ed ogni norma necessaria a garantire agli stessi rappresentatività e serenità nelle operazioni. 3. Su ogni controversia relativa a questioni di carattere elettorale e referendario decide decide il potere giudiziario.
TITOLO II
ORDINAMENTO DELLA COMUNITÀ
SEZIONE I
IL CONGRESSO
Articolo 10
1. Il Congresso è eletto a suffragio universale e diretto, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione e dalla Legge.
2. Il numero dei congressisti elettivi e con diritto di voto è di venticinque.
3. Sono eleggibili tutti i membri della comunità che, nel momento dell’indizione delle elezioni, abbiano raggiunto i cinquecento messaggi.
4. Ogni congressista assume le sue funzioni al momento della proclamazione dei risultati elettorali del Congresso a cura dell'Amministrazione, a meno che non dichiari di non accettare l'incarico. In quel caso, subentra il primo avente diritto
5. Ogni congressista esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
Articolo 11
1. Il Congresso è eletto per otto mesi.
2. La durata della legislatura non può essere prorogata in nessun caso.
3. Le elezioni del nuovo Congresso hanno luogo entro venti giorni dallo scioglimento, naturale o anticipato, del precedente.
4. La prima riunione del nuovo Congresso è convocata di diritto il quinto giorno dall’elezione.
5. Fino a quando non sia riunito il nuovo Congresso, sono prorogati i poteri del precedente.
Articolo 12
1. Il Congresso elegge fra i suoi componenti il suo Presidente, secondo le norme stabilite dal regolamento interno.
2. Il regolamento interno del Congresso è adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. In deroga alla disciplina generale dei regolamenti, esso ha forza di legge ma non è soggetto né a promulgazione, né ad emanazione da parte del Presidente di POL e viene pubblicato dal Presidente del Congresso.
4. Il regolamento interno del Congresso è comunque assoggettato al giudizio di legittimità costituzionale, nessuna disposizione al suo interno potrà comprimere od estendere l'ampiezza delle disposizioni costituzionali applicabili all'attività congressuale, nè potrà essere considerata come la loro unica possibile interpretazione, ma dovrà al contrario riprodurle integralmente.
Articolo 13
1. Fermi restando il ruolo e le competenze del Congresso, con legge costituzionale possono essere istituite ulteriori assemblee elettive per consentire maggiore partecipazione delle comunità locali alla vita politica di POL.
2. La legge costituzionale che istituisce tali assemblee ne disciplina anche gli aspetti organizzativi e prevede, altresì, l’emanazione di specifici regolamenti interni.
3. I regolamenti interni di cui al comma precedente hanno le medesime caratteristiche giuridiche del regolamento interno del Congresso.
Articolo 14
1. Le deliberazioni del Congresso non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salve eventuali disposizioni di maggioranze differenti disposte dalla Costituzione o dalla legge.
2. I membri del Governo non congressisti hanno il diritto di intervenire verbalmente alle sedute del Congresso ogni qual volta ne facciano richiesta al relativo Presidente.
Articolo 15
1. Il Congresso si riunisce in seduta ordinaria ogni qualvolta è convocato dal suo Presidente o nei modi che il regolamento interno prevede.
2. Nelle sedute ordinarie, l’ordine del giorno è fissato dal Presidente in maniera tale che sia assicurata la speditezza dei lavori e il diritto di partecipazione costruttiva delle minoranze.
3. Il regolamento interno disciplina le modalità di redazione dell’ordine del giorno.
4. Il Congresso è riunito in seduta straordinaria ogni qualvolta è convocato dal suo Presidente su specifica e motivata richiesta del Presidente di POL.
5. Le sedute straordinarie sono convocate di diritto il terzo giorno dalla comunicazione ufficiale della richiesta di convocazione al Presidente del Congresso e non possono avere altro punto all’ordine del giorno se non quello per il quale è stata richiesta la seduta stessa.
Articolo 16
1. Il regolamento interno può prevedere l’istituzione di una o più Commissioni permanenti o temporanee che abbiano competenza consultiva o propositiva per questioni determinate.
2. Nessuna Commissione può avere poteri deliberativi.
Articolo 17
1. Il Congresso esercita la funzione legislativa.
2. L’iniziativa legislativa appartiene a ciascun congressista, al Governo e ad almeno quindici membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento dell’apposizione della propria sottoscrizione, almeno cinquecento messaggi.
3. Il regolamento interno disciplina i casi nei quali la proposta di legge è presentata con la caratteristica dell’urgenza.
4. Il Congresso di concerto con il Presidente, che ha potere di rinvio, esprime la posizione della comunità su temi di Politica Nazionale con lo strumento della mozione.
5. Le forme ed i limiti delle mozioni congressuali sono regolati con legge ordinaria
Articolo 18
1. Le leggi sono promulgate dal Presidente di POL entro cinque giorni dalla loro approvazione in Congresso, salvi i casi in cui la legge medesima preveda il carattere dell’urgenza. In questa circostanza, la promulgazione ha luogo nel termine da essa indicato.
2. La pubblicazione delle leggi è atto dovuto e di competenza del Ministero della Giustizia e deve aver luogo non oltre due giorni dopo la promulgazione.
3. Il regolamento interno del Governo disciplina le modalità della pubblicazione.
4. Le leggi entrano in vigore il giorno stesso in cui sono pubblicate, a meno che esse prevedano termini più lunghi.
Articolo 19
1. Il Presidente di POL, prima di promulgare un atto del Congresso, può rinviare il testo in esame al Congresso per motivi di merito politico o di legittimità. Il Presidente di POL è tenuto a motivare il provvedimento di rinvio al Congresso in modo completo.
2. Il Congresso riesamina e si pronuncia nuovamente sul testo rinviato dal Presidente di POL non prima di dieci giorni dal rinvio stesso.
3. Se il Congresso approva nuovamente il medesimo testo a maggioranza qualificata dei due terzi, il Presidente di POL è tenuto a promulgare la legge in oggetto.
Articolo 20
1. Si fa ricorso al referendum per abrogare una legge ordinaria o un provvedimento amministrativo del Governo, purché questo abbia carattere sostanzialmente normativo. Non è ammesso referendum sui regolamenti interni del Congresso, del Governo e di tutti gli altri organi cui la Costituzione impone la presenza di un regolamento.
2. La proposta del referendum deve essere sottoscritta da almeno cinquantacinque membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione stessa, almeno cinquecento messaggi e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale ad opera della corte Costituzionale che deve dichiararne l'ammissibilità una volta raccolte le firme.
3. Il referendum si svolge attraverso l’apertura di un apposito sondaggio recante il quesito indicato nella proposta sottoscritta. Il sondaggio deve avere la durata di quattro giorni.
4. Il Referendum è valido se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. La legge ordinaria disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
6. Il Referendum Propositivo è una proposta di legge di iniziativa popolare. Per essere presentato esso deve raccogliere almeno cinquantacinque
7. Il Referendum Confermativo o Plebiscito è un Referendum che può essere richiesto o da cinquantacinque membri della comunità di cui al comma 2 del presente articolo o dal Presidente di POL, il Congresso o il Governo, . Il Referendum confermativo serve a confermare o a respingere una legge ordinaria o regolamento amministrativo di cui al comma 1 presente articolo. La Legge viene confermata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi. firme di cui al comma 2 presente articolo. La proposta non può interessare materie costituzionali e regolamentari e deve prima superare un vaglio preliminare di costituzionalità. La Legge si considera approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi nel Referendum.
Articolo 21
Il Congresso e il Governo sono tenuti ad uniformarsi a quanto deciso nell’esito del referendum, a seconda che si tratti, rispettivamente, di abrogazione di legge o di provvedimento amministrativo avente carattere sostanzialmente normativo.
Articolo 22
1. Il Governo può, attraverso delibera del Consiglio dei Ministri e sotto propria responsabilità, approvare decreti provvisori aventi valore di legge ordinaria in casi di particolare urgenza e di stringente necessità.
2. Tali decreti approvati dal Governo sono emanati dal Presidente di POL attraverso decreto presidenziale.
3. Il Presidente di POL, dopo l’emanazione, è tenuto comunque a trasmettere il testo al Congresso per la relativa conversione in legge.
4. Qualora il Congresso non convertisse in legge il decreto approvato dal Governo entro quindici giorni dalla sua emanazione da parte del Presidente di POL, il decreto medesimo cesserà di avere efficacia con effetti retroattivi e le relative conseguenze scaturite in forza
del decreto non convertito saranno da considerarsi non verificatesi.
SEZIONE II IL PRESIDENTE DI POL
Articolo 23
1. Il Presidente di POL è il capo del Governo, rappresenta la comunità ed esercita l’alta vigilanza sul rispetto della Costituzione e delle leggi.
2. Indice le votazioni per il referendum e tutte le elezioni per le quali si richieda il suffragio diretto dei membri della comunità, a meno che la Costituzione non preveda diversamente.
3. Presiede la prima riunione del Congresso.
4. Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge e tutti i regolamenti, ad eccezione di quelli interni del Congresso, del Governo e di ogni altro organo cui la Costituzione impone la presenza di un regolamento.
5. Cura i rapporti istituzionali della comunità con altre comunità e, in generale, con l’esterno.
6. Conferisce le onorificenze che la legge ordinaria prevede.
7. Ha il diritto di essere ascoltato dal Congresso ogni qual volta ne faccia richiesta al Presidente del Congresso.
8. Dirige e indirizza l’attività politica e amministrativa dell’intero Governo e coordina l’attività dei Ministri.
9. Con decreto presidenziale, ha il potere di nominare e revocare i singoli Ministri.
10. Il Presidente di POL avrà la facoltà di porre il proprio veto ad una decisione presa in Congresso: se la maggioranza dei congressisti si esprimerà nuovamente a favore di una proposta che il Presidente non condividerà, quest’ultimo non potrà porre il proprio veto per non farla approvare, e sarà tenuto alla sua promulgazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
11. Esercita ogni altra attribuzione che la Costituzione e le leggi costituzionali gli conferiscono.
Articolo 24
1. Il Presidente di POL, nell’esercizio delle sue funzioni, può essere chiamato a rispondere nel caso di grave e palese violazione della Costituzione e nel caso di compimento di atti diretti a turbare il normale funzionamento degli organi giudiziari.
2. In tal caso, il Presidente di POL è messo in stato d’accusa dal Congresso a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri membri.
3. Competente a giudicare il Presidente di POL messo in stato di accusa è l’Alta Corte di Giustizia.
4. In caso di condanna, il Presidente di POL viene dichiarato decaduto dall’incarico nella sentenza dell’Alta Corte di Giustizia.
5. La legge costituzionale disciplina la fattispecie della grave e palese violazione della Costituzione e del compimento di atti diretti a turbare il normale funzionamento degli organi giudiziari. Essa detta tutte le norme necessarie per dare attuazione al presente articolo.
6. Contro il Presidente nella sua veste di capo del governo può essere presentata in Congresso per motivi politici una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno 1/3 dei congressisti o da almeno 50 forumisti con almeno 500 posts. Il Presidente dovrà dimettersi solo se la mozione ottiene almeno il consenso dei 2/3 dei votanti in Congresso;
Articolo 25
1. Il Presidente di POL è eletto a suffragio universale e diretto da parte degli elettori aventi diritto a norma della Costituzione .
2. Sono eleggibili tutti i membri della comunità che, nel momento dell’indizione delle elezioni, abbiano raggiunto i mille messaggi.
3. La carica di Presidente di POL è incompatibile con qualsiasi altra carica istituzionale.
4. La legge ordinaria detta le norme per disciplinare il procedimento elettorale.
Articolo 26
1. Il Presidente di POL nomina un Vice Presidente.
2. Egli può, altresì, nominare fino ad un massimo di quattro persone nel gabinetto presidenziale per lo svolgimento di compiti di supporto alla propria attività.
3. Il Vice Presidente è capo del gabinetto presidenziale e ne coordina i lavori.
4. Il regolamento interno del Governo disciplina i compiti e il ruolo della struttura di supporto presidenziale.
Articolo 27
1. Il Presidente di POL resta in carica per sei mesi ed è immediatamente rieleggibile per non più di una volta.
2. Quando, per qualsiasi causa, decade il Congresso, decade anche il Presidente di POL.
3. Le elezioni congressuali comportano sempre l’indizione contemporanea, da parte del Presidente di POL, delle elezioni per il rinnovo della carica presidenziale.
4. Nel caso di scadenza naturale del mandato, sino all’insediamento del nuovo Presidente di POL, sono prorogati i poteri di quello in carica.
5. In caso di dimissioni anticipate del Presidente di POL, il Vice Presidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo.
Articolo 28
1. Qualora il Presidente di POL non sia temporaneamente in grado di adempiere le proprie funzioni e ne abbia fatto specifica dichiarazione, provvede in supplenza il Vice Presidente.
2. Qualora l’impedimento del Presidente di POL sia permanente o si sia comunque protratto per un periodo di almeno trenta giorni, oppure in caso di decadenza dichiarata dall’Alta Corte di Giustizia, il Vice Presidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo. Contestualmente, i Ministri al momento in carica decadono.
SEZIONE III LA STRUTTURA E L’ATTIVITÀ DEL GOVERNO
Articolo 29
1. Il Governo della comunità è composto dal Presidente di POL, dal Vice Presidente e dai Ministri. Costoro formano il Consiglio dei Ministri.
2. Il governo entra in carica con il giuramento davanti al Congresso senza necessità di ricevere la fiducia parlamentare.
3. Il governo potrà essere sfiduciato in seguito all’approvazione da parte del 50%+1 dei votanti del Congresso di un’apposita mozione di sfiducia. A decadere però saranno solo i Ministri e i sottosegretari, non il Presidente di POL contro il quale si potrà invece presentare la mozione di sfiducia dell’articolo 25 comma 6. Un singolo ministro può essere sfiduciato in seguito all'approvazione da parte del 50% +1 dei votanti del Congresso di un'apposita mozione di sfiducia. A decadere saranno il Ministro oggetto della mozione e i sottosegretari da lui nominati.
4. In caso di sfiducia del Governo o di uno dei suoi membri,questi dovranno essere sostituiti con decreto di nomina presidenziale entro cinque giorni ed entreranno in carica con il giuramento davanti al congresso senza necessità di ricevere la fiducia parlamentare.
5. Il Presidente di POL e i singoli Ministri possono adottare, con propria ordinanza, provvedimenti amministrativi per le proprie specifiche materie di competenza, ma tali provvedimenti non riguarderanno il Governo nella sua interezza, non saranno comunque soggetti ad emanazione da parte del Presidente di POL e non saranno assoggettabili a referendum abrogativo. Conservano, però, carattere amministrativo e restano assoggettati alla giurisdizione.
Articolo 30
I Ministri sono responsabili collegialmente per le attività poste in essere dal Consiglio dei Ministri e individualmente per quanto realizzato nell’ambito delle loro specifiche competenze.
Articolo 31
1. Il Governo adotta un proprio regolamento interno, approvandolo in Consiglio dei Ministri.
2. In deroga alla disciplina generale dei regolamenti, esso ha forza di legge ma non è soggetto né a promulgazione, né ad emanazione da parte del Presidente di POL.
3. Il regolamento interno del Governo è comunque assoggettato al giudizio di legittimità costituzionale.
4. Nel regolamento può essere prevista l’istituzione di apposita struttura operativa a sostegno dell’attività del Presidente di POL e dei singoli Ministri.
SEZIONE IV. BANCA CENTRALE
Art.32
1. E’ istituita la Banca Centrale di POL.
2. La Banca Centrale di POL è diretta da un Governatore, eletto dal Congresso con il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti. Nel caso di mancata elezione nelle prime 3 tornate, dalla quarta tornata saranno sufficienti i 3/5 dei voti favorevoli dei votanti, dalla quinta la maggioranza semplice.
3. La Banca Centrale è autorizzata ad emettere la Moneta virtuale.
4. L'emissione della moneta può essere effettuata solamente nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.
SEZIONE IV LA CORTE COSTITUZIONALE
Articolo 33
1. La Corte Costituzionale è composta da tre membri, e dall'Avvocato Generale i quali rimarranno in carica ognuno per un periodo di 9 mesi.
2. Sino a quando non saranno riuniti i nuovi membri i precedenti vedranno prorogati i loro poteri.
3. I membri della Corte Costituzionale sono eletti dal Congresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta del Presidente di POL.
4. L'Avvocato Generale, proposto sempre con annesso sostituto, è eletto solidalmente con il sostituto dal Congresso a maggioranza dei quattro settimi per difetto dei suoi componenti.
Articolo 34
I membri della Corte non possono essere rimossi. Essi decadono dall’incarico solo per dimissioni, sospensione superiore ai 30 giorni o ban operato dall’Amministrazione.
Articolo 35
1. Non prima di venti e non oltre i quindici giorni precedenti la scadenza naturale del mandato di un giudice o dell'avvocato il Presidente del Congresso provvederà alla sua convocazione per l’elezione dei nuovi membri. Se al quindicesimo giorno prima della scadenza è aperta una seduta che non lo comprenda l'Ordine del Giorno dell'elezione del magistrato o dell'Avvocato è inserito di diritto. L'ordine del Giorno dell'elezione di un Giudice o dell'Avvocato determina la convocazione permanente e di diritto della Seduta fino alla sua elezione.
2. Nel caso in cui uno o più giudici o l'avvocato cessassero dalla carica in maniera anticipata, essi verranno sostituiti entro sette giorni dalla cessazione dell’incarico. La sostituzione avviene negli stessi modi sopra indicati. Il sostituto decade solidalmente con l'avvocato generale.
Articolo 36 L'indipendenza del Giudiziario
1. I Giudici sono soggetti soltanto alla Legge, devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare. Possono consultare pubblicamente e nelle forme di legge l'Amministrazione, ma l'esperimento di questa possibilità deve seguire ogni possibile tentativo per risolvere secondo la legge le controversie.
2. Nessuna disposizione normativa in materia di procedura intervenuta fra l’inizio ed il termine di un procedimento specifico potrà essere applicata ad esso.
3. Possono essere proposti ed eletti Giudici alla Corte Costituzionale tutti i membri della comunità che, dal momento dell'accettazione del mandato, abbiano raggiunto almeno duemila messaggi e non ricoprano cariche statutarie in alcun partito politico. L’ufficio di giudice della Corte Costituzionale è incompatibile con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici, che comporterebbe immediata decadenza.
4. Il mandato dei giudici non è immediatamente rinnovabile.
5. La legge ordinaria regola l'elezione dei giudici della Corte Costituzionale.
6. Può essere proposto ed eletto Avvocato Generale o sostituto ogni membro della comunità che, dal momento dell'accettazione del mandato, non ricopra le cariche di Presidente di POL (o vice), Presidente del Congresso (o vice), Ministro (o vice), Sottosegretario (o vice), Presidente organi interni del Congresso (o vice), Giudice della Corte e che non militi o abbia militato da meno di sei mesi nello stesso movimento politico dell'Avvocato o del sostituto Avvocato con esso solidalmente proposto al Congresso.
Articolo 37 Il Presidente della Corte
1. La Corte Costituzionale elegge fra i suoi membri un Presidente, secondo le norme stabilite dal regolamento interno.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume provvisoriamente le funzioni il giudice con maggior numero di messaggi.
3. Il regolamento interno della Corte Costituzionale è adottato dal Congresso con legge ordinaria e disciplina il ruolo di rappresentanza e coordinamento del Presidente della Corte.
Articolo 38 Requisiti per adire la Corte
1. Possono presentare ricorso alla Corte Costituzionale dieci membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione del ricorso, almeno cinquecento messaggi o un partito. Possono, altresì, proporre ricorso ciascun congressista e il Presidente di POL.
2. Il regolamento interno prevede le forme e i modi per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.
Articolo 39 I poteri dell'Avvocato Generale
1. In ogni udienza della Corte Costituzionale, sia essa istruttoria o di merito, è facoltà dell'Avvocato Generale (ed in sua assenza del sostituto) intervenire ed esporre le proprie considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti), egli rappresenta l'interesse della Comunità tutta alla corretta applicazione del diritto.
2. E' fatto obbligo per i giudici rispondere sempre con quote delle sue affermazioni all'Avvocato, nonchè riportare nell'udienza il testo del ricorso, le arringhe dei difensori delle parti, ed ogni disposizione normativa rilevante per il caso in questione e compiere le loro argomentazioni con il metodo della glossa agli atti dell'istruttoria e delle altrui glosse ai medesimi.
3. In ogni udienza della Corte Costituzionale, sia essa istruttoria o di merito, è obbligo dell'Avvocato Generale intervenire, esporre e sostenere, le altrui considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti) ove le seguenti Istituzioni decidano di porle all'attenzione della Corte: Presidenza di POL, Presidenza del Congresso, Ministeri, Presidenza di organi interni del Congresso di POL previsti dal regolamento. L'Avvocato ha la facoltà di integrare le altrui considerazioni, salvo che ne sia richiesta l'esclusiva trasmissione da parte dell'Istituzione.
4. Nessuna fra le Istituzioni elencate al comma 4, a meno che sia parte in causa o testimone audita, può intervenire nelle udienze salvo che tramite l'Avvocato, le modalità operative ed i termini per la comunicazione delle memorie, le sanzioni per l'avvocato inadempiente, sono previsti dalla legge sul Regolamento della Corte.
5. Nei casi, tassativamente previsti dalla legge, per cui l'Avvocato abbia evidente grave conflitto di interesse con una parte, o coincida con essa, del ricorso egli è sostituito dal sostituto. Ove anche il sostituto sia in conflitto di interessi l'Avvocato potrà compiere il suo lavoro esclusivamente ai sensi del comma 4 e senza aggiungere proprie considerazioni a quanto affidatogli dalle Istituzioni.
6. All'avvocato è richiesto parere obbligatorio non vincolante per ogni modifica della legge sul Regolamento della Corte.
7. Per ogni potere dell'Avvocato è prevista corrispondente sanzione in caso di inadempimento per colpa grave o dolo, fino alla possibilità di rimozione di diritto accertata dalla Corte.
Articolo 40 Le procedure rafforzate
1. La Corte Costituzionale giudica a maggioranza con doppia udienza istruttoria e doppia udienza di merito (istruttoria -> merito -> istruttoria -> merito), con preavviso dei motivi ostativi all'accoglimento o del fumus boni juris fra prima e seconda udienza di merito alle parti: a) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi, dei decreti aventi forza di legge, dei quesiti referendari e dei regolamenti interni degli organi cui la Costituzione impone la presenza di un regolamento. b) sui conflitti di attribuzione di una competenza determinata fra gli altri organi Costituzionali, esclusa la Corte stessa. c) sui conflitti di attribuzione di una competenza determinata fra organi Costituzionali e la Corte stessa.
2. Per le competenze di cui al comma 1 punto a) le Sentenze possono annullare totalmente o parzialmente le fonti del diritto incostituzionali e l'annullamento può essere disposto per operare ex tunc oppure ex nunc; non può tuttavia essere disposto per vizi procedurali minori nella loro adozione, ma esclusivamente per contrasto con la Costituzione del loro contenuto.
3. L'annullamento degli atti amministrativi di emanazione, promulgazione o pubblicazione delle norme per gravi vizi procedurali nell'adozione può essere disposto con sentenza, salvo che sia dimostrabile oltre ogni ragionevole dubbio che non sussistendo quel vizio puramente formale quelle norme sarebbero state egualmente adottate dall'organo competente secondo la legge.
4. Per le competenze di cui al comma 1 punto b) le Sentenze possono disporre ogni effetto -costitutivo, modificativo, eliminativo di situazioni giuridiche- necessario alla risoluzione secondo la legge delle controversie concrete circa la competenza.
5. Per le controversie di cui al punto c) le Sentenze, sotto ogni altro aspetto disciplinate dal comma 4, restano prive di efficacia se non ratificate, con procedura d'urgenza, dal Congresso di Politica Online a maggioranza dei 3/5 dei membri. Resta ferma la possibilità di procedere tramite altre competenze della Corte alla soluzione della medesima controversia.
Articolo 41 Le procedure semplificate
1. La Corte Costituzionale giudica con a maggioranza con singola udienza istruttoria e successiva singola udienza di merito (istruttoria -> merito): a) sulle controversie relative alla legittimità dei regolamenti approvati dal Governo nella sua interezza, delle ordinanze del Presidente di POL e dei singoli Ministri, qualora questi atti siano viziati da violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza b) sulle questioni relative all’interpretazione delle norme giuridiche contenute nei regolamenti approvati dal Governo nella sua interezza, nelle ordinanze del Presidente di POL e in quelle dei singoli Ministri. c) sulle controversie complesse relative a questioni di carattere elettorale o referendario. d) sui ricorsi interpretativi, tesi ad ottenere la corretta lettura delle norme (non alla richiesta di annullamenti e soluzioni effettive della controversia)
2. Per le competenze di cui al comma 1 punti a), b) e c) le Sentenze possono disporre ogni effetto -costitutivo, modificativo, eliminativo di situazioni giuridiche- necessario alla risoluzione secondo la legge delle controversie concrete e disporre l'annullamento di ogni atto normativo, anche per vizi nell'adozione.
3. Per la competenza di cui al comma 1 punto d) le Sentenze non hanno efficacia vincolante salvo che il Congresso ne approvi la lettura nella seduta successiva più prossima alla controversia con la maggioranza ordinariamente necessaria ad approvare gli atti normativi oggetto di interpretazione.
4. La Corte Costituzionale giudica con decreto del suo Presidente, e con immediata singola udienza unitaria istruttoria e di merito ove richiesta da un Giudice o dall'Avvocato, su quanto attiene il controllo sui candidati e sulle liste elettorali previsto dalla legge ordinaria di regolamentazione dei partiti.
Art 42 Le sentenze della Corte
1. Contro le sentenze della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
2. Le sentenze sono pubblicate entro 5 giorni dall’emissione ad opera del Ministro della Giustizia, in sua assenza provvede qualsiasi moderatore. Una sentenza ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.
3. Qualora il Presidente di POL ritenga che la sentenza della corte abbia violato la costituzione o si sia arrivati alla sentenza contravvenendo al regolamento interno della corte potrà emettere un decreto di sospensione dei suoi effetti e rinviare con motivazione una sentenza alla Corte Costituzionale. La nuova sentenza, adottata con procedura d'urgenza, non potrà essere rinviata.
Sezione V
L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA
Art 43 L'alta Corte di Giustizia
1. L’Alta Corte di Giustizia è composta dai giudici della Corte Costituzionale e dal Presidente del Congresso. Essa è insediata entro sette giorni dall’approvazione della messa in stato d’accusa del Presidente di POL e cessa le sue funzioni immediatamente dopo l’emissione della propria sentenza.
2. Il Presidente della Corte Costituzionale assume il ruolo di Presidente dell’Alta Corte di Giustizia. Per tutta la durata dei lavori dell’Alta Corte di Giustizia e sino all’emissione della sentenza, sono sospese tutte le attività della Corte Costituzionale e del Congresso.
3. Il regolamento interno dell’Alta Corte di Giustizia è adottato dal Congresso con legge ordinaria.
Art 44 Funzione e Potere dell'alta Corte di Giustizia
L’Alta Corte di Giustizia giudica sulle accuse promosse contro il Presidente di POL a norma della Costituzione. Essa opera come organo giudiziario e decide con sentenza non soggetta ad alcuna impugnazione e dotata di ogni effetto opportuno a discrezione della Corte.
TITOLO III
SEZIONE I
REVISIONE DELLA COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI
Articolo 45 Le leggi di revisione della Costituzione e tutte le altre leggi costituzionali sono adottate dal Congresso a maggioranza dei tre quinti dei propri componenti.
SEZIONE II
DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE
Delle fonti del diritto
Articolo 46 Indicazione delle fonti
Sono fonti del diritto:
1) l'Ordinamento Giuridico Naturale di POL
2) la Costituzione della Comunità di POL
3) le sentenze della Corte Costituzionale di cui all'articolo 39 nelle parti adottate per analogia ai sensi dell'art. 50
4) le leggi del Congresso di POL, il Regolamento del Congresso, le leggi di procedura delle Corti, il Regolamento del Governo
5) le sentenze della Corte Costituzionale di cui all'articolo 40 nelle parti adottate per analogia ai sensi dell'art. 50
6) i provvedimenti del Governo di POL di cui al comma 5 dell'articolo 29 7) gli usi tradizionali
Articolo 47 Interpretazione della legge
1. Nell'applicare la legge si devono considerare il complesso delle disposizioni di ogni ordine e grado applicabili al caso concreto e le fonti interpretative esistenti (precedenti, sentenze, leggi interpretative).Articolo 49 Leggi
2. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del potere legislativo.
3. L'intenzione del potere legislativo si desume preventivamente dal complesso del sistema normativo secondo il principio di ragionevolezza (la fonte inferiore va sempre letta nel modo più compatibile con quelle superiori) e solo successivamente, e se necessario, dalla concreta interpretazione autentica di ogni singola fonte in questione.
4. Ai fini dell'accertamento successivo dell'intenzione del potere legislativo circa la singola fonte non rilevano le leggi interpretative e le dichiarazioni posteriori all'epoca in cui furono stesi i provvedimenti, ma esclusivamente quelle anteriori o contemporane.
Articolo 48 Competenza interpretativa
1. L'organo primariamente chiamato ad applicare la legge è interprete di essa, i suoi atti sono considerati precedenti, ogni procedimento interpretativo successivo ai precedenti -dello stesso o di altri organi- dovrà rendere conto dei mutamenti di orientamento sopravvenuti.
2. Il potere Giudiziario ha competenza interpretativa generale, retroattiva e vincolante, nelle forme previste da questa Costituzione.
3. Il potere Legislativo ha competenza interpretativa generale e vincolante tramite lo strumento delle leggi interpretative, disciplinate dal Regolamento del Congresso.
4. Le leggi interpretative del Congresso sono irretroattive, disciplinano solo per l'avvenire la lettura del singolo atto normativo al quale si riferiscono e devono avere la stessa forma prevista per l'adozione di quell'atto.
1. La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti aventi forza di legge sono disciplinate dalla Costituzione.
2. Le leggi non possono contenere norme contrarie alle disposizioni della Costituzione o delle leggi Costituzionali.
Articolo 50 Regolamenti
1. Il potere regolamentare è disciplinato dalla Costituzione e dalle leggi.
2. I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.
Articolo 51 Usi giurisprudenziali e tradizionali
1. Nelle ipotesi di cui ai numeri 3 e 5 dell'art. 44 le Sentenze della Corte Costituzionale e del Tribunale dovranno essere considerate precedenti vincolanti e immediatamente applicabili se non diversamente disposto con leggi Costituzionali o ordinarie del Congresso successive e recanti discipline più generali ed esaustive nelle medesime fattispecie.
2. Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi tradizionali hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.
3. Gli usi contra legem non sono ammessi.
Articolo 52 Efficacia della legge nel tempo
1. La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
2. Le sentenze della Corte Costituzionale possono avere efficacia retroattiva. Articolo
53 Completezza dell'Ordinamento Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico di POL.
Articolo 54 Applicazione delle leggi eccezionali Le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.
Articolo 55 Abrogazione delle leggi Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Disposizione I
L'entrata in vigore della Costituzione non dà luogo ad annullamento per incostituzionalità o disapplicazione da parte degli organi competenti delle fonti subordinate in contrasto con essa approvate regolarmente prima della pubblicazione della presente, questo non pregiudica l'operatività delle disposizioni sulla legge in generale. Questa disposizione decade al centocinquantesimo giorno dall'entrata in vigore del testo Costituzionale.
Disposizione II
Gli organi e le istituzioni già operanti, con tutte le loro sottocomponenti, qui elencate: Presidenza di POL; Presidenza del Congresso di POL; Congresso di POL e Ministeri del Governo di POL (premier incluso) ,Giudici della Corte Costituzionale, continuano la loro attività sino alla loro scadenza secondo le leggi precedenti all'entrata in vigore della nuova costituzione.
Disposizione III
Chi ha ricoperto la carica di Presidente di POL prima della Costituzione presente e sotto altri Ordinamenti risponde ai requisiti dell'art. 10 comma 3 ed è proclamato Congressista di diritto e a vita con la pubblicazione della presente.
---- Fine Testo ----
Articolo 2 Ogni disposizione normativa in contrasto con la presente legge Costituzionale è abrogata.
Centro-laico
Prego i mod di mettere la seduta in rilievo