Risultati da 1 a 2 di 2
  1. #1
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    Predefinito ..le indagini sulle morti al lavoro sono sempre giustificabili?

    Premetto che sulla vicenda ho poca informazione, ch non voglio essereassolutamente irridente o poco attento, e mi sento di esprimere il mio cordoglio per quanto successo a Mineo.
    Ma prendendo spunto da questa vicenda vorrei lanciare solo una provocazione. Eccola: ma è sempre possibile trovare un colpevole, o quanto meno provare a cercarlo, in questi casi?
    Mi spiego. E' stata aperta una indagine per omicidio colposo (spero di non sbagliarmi, cmq invito a correggermi se ci fossero degli errori) che ved ecoinvolto il sindaco della città e altri personaggi che sinceramente non rcordo chi siano. Ora mi chiedo: se nel caso fosse appurato che gli operai sono morti per esalazioni tossiche (escludendo il fatto che quelle esalazioni siano state un caso unico, poichè questo invaliderebbe quanto scritto fino ad ora), la morte è imputabile ad agenti esterni oppure alla loro negligenza, esplicitatesi nel non indossare le mascherina?

    Sperando che queste tragedie non si ripetano più...

  2. #2
    Amico di Oniria..wooff...
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    Predefinito

    a prescindere che dopo ogni tragedia la procura deve indagare....lo richiede la legge e il buon senso per capire ed evitare che succeda di nuovo. ciò non toglie che si deve ANCORA LAVORARE MOLTISSIMO SULL'INFORMAZIONE dei rischi che le persone non conoscono o che non vogliono "accettare"....mezzi protettivi ed accorgimenti per evitare di farsi del male o creare danno ad altri. resto dell'avviso che informazione,controlli,provvedimenti disciplinari e per finire anche le multe se necessario sono gli unici mezzi che un paese moderno possa usare e mettere sul tavolo per la sicurezza.

    certo ci vorrà del tempo ma mi aspetto dei risultati confortanti già a fine anno.......un'ultima cosa l'informazione deve farsi sentire mantenendo "VIVO" questo gravissimo problema.


    TESTO UNICO DELLA SICUREZZA - D. Lgs. 81/08 del 09/04/2008
    Commento al TESTO UNICO

    Dopo circa 15 anni di discussioni, conferenze, seminari, proposte fatte sia dai governi di centro sinistra (Smuraglia) che da quelli di centro destra (Sacconi) si è arrivati a chiudere questo annoso problema di avere un unico testo sulla sicurezza sul lavoro.
    L’elaborato da una parte semplifica alcune procedure ed adempimenti e dall’altra migliora alcune tra le principali norme sulla sicurezza.
    Le vecchie norme degli anni 50, i DPR 547/164/303 vengono abrogati, anche il D. Lgs. 626/94 dopo circa 15 anni di vita viene abrogato. Il termine "626" resterà ancora in uso per molto tempo, non sarà facile abituarsi a dire decreto legislativo 81 del 2008, o Testo Unico sulla Sicurezza; lo possiamo chiamare TUS?
    Anche la direttiva cantieri in Italia recepita con il D. Lgs. 494/96 è stata abrogata, così come il decreto sulla cartellonistica, sulle vibrazioni, ecc..
    Bisogna dar merito al governo Prodi ed ai suoi ministri per l’impegno che hanno messo in campo, il testo è sicuramente perfezionabile, ma porta con se una serie di vantaggi, vediamo insieme alcuni aspetti positivi che il testo introduce e altri aspetti che dovranno essere approfonditi.
    Aspetti positivi:
    • avere a disposizione un unico testo sulla sicurezza;
    • aver semplificato alcuni adempimenti, es. non più necessaria la nomina del RSPP tramite raccomandata e relative sanzioni;
    • aver allargato la valutazione dei rischi a quelli legati allo stress da lavoro;
    • aver normato la funzione dei preposti, prevedendo per questa figura apposito percorso formativo;
    • aver rafforzato la formazione dei lavoratori, dei preposti, dei datori di lavoro che svolgono la funzione di RSPP, degli RLS;
    • l’introduzione per via normativa della delega di funzione evitando il ricorso alla giurisprudenza per definire tale aspetto;
    • il riconoscimento dei modelli organizzativi, quali strumenti per meglio contribuire al miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza;
    • aver preso in considerazione i lavoratori autonomi, e in ambito alla formazione, aver considerato anche i lavoratori più deboli (lavoratori stranieri);
    • aver introdotto la possibilità, in caso di pericoli gravi ed imminenti, (anche se l’allegato I non è cosi chiaro) di sospendere l’attività di impresa, l’auspicio e che si vada verso una graduale selezione del mercato arginando sempre di più le imprese che praticano il dumping imprenditoriale;
    • aver uniformato la cartella sanitaria del lavoratore predisposta dal Medico Competente;
    • aver previsto la possibilità di gestire la documentazione attraverso strumenti informatici, riducendo la carta (si riducono i costi, basta pensare a quanta cellulosa si può risparmiare) inoltre si facilita lo scambio delle informazioni e internet diventa ancora di più un ottimo strumento di lavoro.
    • L’introduzione di alcuni requisiti (vedi allegato XVII) che le imprese che operano nei cantieri temporanei e mobili devono avere;
    • l’aggiornamento formativo per i Coordinatori della Sicurezza (40 ore ogni 5 anni) e l’aggiornamento formativo degli addetti alle emergenze, prevenzione incendi.
    • La revisione del sistema delle sanzioni per le figure interessate;
    • sono nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi della sicurezza (art. 26);

    Aspetti problematici:
    • l’aver affidato, nei cantieri temporanei e mobili, al progettista e al direttore dei lavori l’incarico di Responsabile dei Lavori non è scontato che tale scelta porti ad un miglioramento della sicurezza, in altre parole queste figure sono molto impegnate sui fronti del risparmio energetico, acustica, aspetti architettonici, strutturali, ......, siamo sicuri che possano investire anche in sicurezza?
    • ancora nei cantieri temporanei e mobili si pone un problema interpretativo sul comma 11 dell’art. 90, vi sono n. 2 letture possibili:
      Prima ipotesi:
      nel privato, solo i lavori con permesso a costruire sono sottoposti alla nomina del coordinatore delle sicurezza, le pratiche edilizie in DIA (Denuncia di Inizio Attività) sono escluse?
      Seconda ipotesi:
      l’ultimo capoverso del comma 11 art. 90 rinvia all’art. 92 comma 2;
      l’art. 92 comma 2 rinvia all’art. 90 comma 5;
      l’art. 90 comma 5 rinvia a comma 4 il quale rinvia al comma 3;
      Sembra, per i lavori privati in questa seconda ipotesi, che per le pratiche diverse dal Permesso a Costruire (quindi le DIA) in caso vi siano almeno due imprese si proceda alla nomina del solo coordinatore in esecuzione, il quale predisporrà il PSC, ecc., in questo modo si avrebbe la copertura come precedentemente garantita dal D. Lgs. 494/96.
      Quale delle due ipotesi? Rimane il dubbio è necessario che quanto prima vi sia un chiarimento.
      La comunicazione annuale (art. 18) dei nominativi degli RLS all’INAIL forse è troppo burocratica sarebbe stato meglio dire che la nomina dovrà essere aggiornata ad ogni cambiamento, e poi come fare queste nomine con una comunicazione via raccomandata? Che dati riportare?
    http://www.safetyitalia.it/sp.php/s-209/c-17

 

 

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