Intendo assegnare alla Commissione corpo e legge elettorale i seguenti PDL
Proposta di Legge di revisione della legge elettorale
Articolo unico
Il testo dell'articolo 11 della legge elettorale è integralmente sostituito dal seguente:
"Art. 11
Le urne rimangono aperte per la durata di 4 giorni. L’Amministrazione provvede all’apertura dei thread di votazione. Le candidature per il congresso e per la presidenza vanno presentate al presidente del congresso almeno 15 giorni prima della consultazione elettorale."
On. Emoned - LR
Proposta di Legge di revisione della legge elettorale
Articolo unico
Il testo dell'articolo 4 della legge elettorale è integralmente sostituito dal seguente:
"Art. 4
Possono partecipare alle elezioni del Congresso tutti i partiti che rispettano le procedure e le regole esposte nella legge di Regolamentazione dei partiti politici e nella Costituzione di POL.
I Partiti che intendono partecipare alle elezioni congressuali, devono presentare le liste in un apposito “3d Ufficiale di Presentazione Liste " riportando il nome della lista, la lista dei candidati al Congresso e l’eventuale apparentamento con un candidato Presidente. la Lista deve essere presentata solo da candidati della lista stessa o dai rappresentanti essa.
Ogni lista deve candidare almeno 3 forumisti che abbiano il diritto di voto ai sensi dell'articolo 12 della presente legge.
Almeno un terzo dei candidati di ogni lista non deve aver ricoperto il ruolo di ministro o congressista nelle due precedenti legislature"
On. Emoned - LR
Proposta di legge di istituzione della Commissione Elettorale
LA COMMISSIONE ELETTORALE
1. La Commissione Elettorale è un organo composto dal Presidente della Corte Costituzionale , dal Presidente del Congresso e da tre congressisti scelti dal Presidente del Congresso nei gruppi maggiori di maggioranza e opposizione dopo aver consultato i rispettivi capogruppo.
2. Il Presidente della Corte Costituzionale assume il ruolo di Presidente della Commissione Elettorale. Per tutta la durata dei lavori della Commissione Elettorale sono sospese tutte le attività della Corte Costituzionale.
3. La Commissione elettorale è intesa come commissione straordinaria. La Commissione si insedia entro 24 ore dal momento dell'indizione delle Elezioni.
4. Nessuna rimozione dei componenti della Corte Costituzionale può intervenire durante l'operato della Commissione Elettorale.
5. La Commissione Elettorale ha il compito di vigilare su tutto il procedimento Elettorale e in paricolare:
a) Presentazione liste elettorali e candidature , con il compito di vigilare su tutto il procedimento e accogliere o rigettare le candidature e le liste seguendo la normativa vigente in materia.
b) Il Presidente della commissione provvederà all'apertura di apposito thread dove sarà possibile , da parte dei forumisti , chiedere spiegazioni in merito al procedimento di presentazione delle liste e dei candidati. Sul thread stesso la commissione potrà aggiornare la comunità in merito alle liste e ai candidati ammessi e/o chiedere eventuali provvedimenti che vadano a sanare eventuali lacune nella presentazione delle liste stesse.
c) La Commissione Elettorale vigila sulla Campagna Elettorale. La Commissione elettorale è tenuta alla segnalazione all'amministrazione o alla moderazione di thread o post contenenti propaganda elettorale e pubblicati fuori dai tempi stabili per la campagna elettorale stessa , dalla normativa vigente. I forumisti potranno inoltrare ai Commissari , privatamente, segnalazioni di tali violazioni e la Commissione ha l'obbligo di intervenire per verificare la sussistenza di tali violazioni ed eventualmente chiedere pubblicamente e privatamente l'intervento dell'Amministrazione e/o della Moderazione.
d) La commissione elettorale vigila , attraverso apposito thread aperto dalla Presidenza della commissione stessa , sul procedimento di voto per tutti i 5 giorni di votazioni. La Commissione è tenuta ad un'opera di supporto nei confronti dell'Amministrazione. La commissione dovrà segnalare , nell'apposito thread , voti nulli , non validi , annullabili o dubbi. La Commissione a fine votazione invierà all'Amministrazione un rapporto dettagliato del thread in questione al fine di favorire lo scrutinio e prevenire eventuali errori umani nello spoglio.
e) Successivamente alla pubblicazione dei risultati ufficiali da parte dell'Amministrazione , la Commissione Elettorale è tenuta a rendere pubblica , in base ai risultati ufficiali , la suddivisione dei seggi nel Congresso di Politica Online e proclamare gli eletti delle varie liste elettorali.
6. La Commissione Elettorale è automaticamente sciolta al momento della convocazione della prima seduta congressuale successiva all'insediamento della commissione stessa.
On. Gianfranco - PDL
Proposta di Legge di revisione della legge elettorale
Articolo unico
Il testo dell'articolo 3 della legge elettorale è integralmente sostituito dal seguente:
"Art. 3
I 25 seggi vengono assegnati con sistema Hare alle liste che hanno ottenuto almeno il 5% dei voti totali validi. Vengono proclamati eletti in ogni lista i candidati che in quella lista stessa abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze vengono eletti i candidati che precedono nell’ordine della lista.
"
On. Emoned - LR
Quest'ultimo PDL invece dovrà essere passato alla Giunta del Regolamento del Congresso
Proposta 1:
L'articolo 4 del Regolamento del Congresso è sostituito dal seguente:
Articolo 4
1. Eletto il Presidente, si procede all'elezione del VicePresidente
2. E' eletto colui che al primo scrutinio ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti vale l'anzianità forumistica.
3. Qualora per qualsiasi causa cessi dalle funzioni il Vicepresidente eletto ai sensi del comma 1, si procede a nuova
elezione ai sensi del comma 2
---------------
Proposta 2
L'articolo 5 del Regolamento del Congresso è abrogato
Proposta 3:
L' Articolo 6 comma 3 del Regolamento del Congresso è sostituito dal seguente:
3.Il Vicepresidente collabora con il Presidente; sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Proposta 4
L'articolo 7 del Regolamento del Congresso è abrogato
Proposta 5:
L'articolo 9 del Regolamento del Congresso è sostituito dal seguente:
Articolo 9
Il Regolamento della Assemblea può essere modificato in sede assembleare seguendo il normale iter legislativo.
Proposta 6:
L'articolo 10 del Regolamento del Congresso è sostituito dal seguente:
Articolo 10
1. Ciascun Gruppo parlamentare, entro tre giorni dalla sua costituzione, designa i propri componenti nelle Commissioni permanenti, ripartendoli in numero uguale in ciascuna Commissione e dandone comunicazione al Presidente del Congresso o a chi ne fa le veci.
Proposta 7:
L'articolo 13 del Regolamento del Congresso è sostituito dal seguente:
Articolo 13
1. Esiste una sola commissione permanente, quella per gli Affari Costituzionali
2.Il Congresso può sempre procedere alla costituzione di Commissioni speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi, nel rispetto dell'Art 10, commi 2 e 3
3. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni
sulle quali devono riferire alla Assemblea; in sede consultiva per esprimere
pareri; in sede legislativa per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge.
Esse si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni del Governo nonché per esercitare le funzioni di indirizzo, di controllo e di informazione.
4. Ogni commissione ha esclusiva competenza sulle leggi inerenti la stessa.
5. Ai lavori delle commissioni possono partecipare, a titolo consultivo e senza diritto di voto, forumisti esterni, su proposta di un terzo dei commissari o del presidente della commissione e con il consenso della maggioranza dei commissari.
Proposta 8
Nell'Articolo 14 del Regolamento del Congresso al comma 3 sostituire la parola "Vicepresidenti" con "vicepresidente".
Proposta 9
Nell'Articolo 16 del Regolamento del Congresso eliminare la frase "con parere unanime dell’Ufficio di Presidenza"
Proposta 10:
L'articolo 23 del Regolamento del Congresso è sostituito dal seguente:
Articolo 23
In caso di decadimento o di dimissioni di un congressista, al posto del congressista decaduto o dimissionario verrà nominato in ordine:
1) il candidato non eletto della stessa lista del congressista decaduto o dimissionario che precede gli altri candidati non eletti per numero di voti ottenuti, in caso di rinuncia si passa al candidato successivo. Ai fini dell'assegnazione del seggio un candidato non eletto nominato congressista viene escluso dalla lista dei non eletti della propria lista elettorale. A parità di voti prevale il candidato che precede nell'ordine della lista.
2) il primo della lista dei sostituti congressisti presentata dal partito di cui fa parte il congressista decaduto o dimissionario al momento della presentazione della lista elettorale. I forumisti presenti nella lista dei sostituti congressisti nominati congressisti o rinunciatari verranno espunti dalla lista medesima.
3) gli iscritti al partito di cui fa parte il congressista decaduto o dimissionario che abbiano raggiunto i post necessari per essere eleggibili e la cui iscrizione al partito risalga a prima delle elezioni congressuali. L'iscritto che sostituisce il congressista deve essere indicato dal partito stesso.
Nel caso non vi siano membri del forum disponibili il seggio rimarrà vacante
Il nuovo aspirante congressista verrà invitato ufficialmente dal Presidente del Congresso mediante PVT e pubblico thread e dovrà comunicare esplicitamente l'accettazione della carica entro sette giorni. L'accettazione andrà postata nel thread pubblico appositamente aperto. Nel caso in cui, passati i sette giorni, non vi sia stata accettazione nel thread pubblico, il Presidente del Congresso contatterà il successivo aspirante congressista
Se normanno ed er uagh daranno il loro assenso, il presidente Giò91 è autorizzato ad aprire la seduta per discutere in commissione i PDL