FINALMENTE
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Reati
Pedofilia: inizia alla Camera l'esame di due proposte di legge
L'apologia delle condotte pedofile diventa reato. Nel processo penale necessaria la figura del consulente tecnico "esperto in psicologia o in psichiatria infantile".
Inizierà questa settimana, in Commissione Giustizia della Camera in sede referente, l'esame delle due proposte di legge in materia di pedofilia.
1) PROPOSTA DI LEGGE
Introduzione dell'articolo 414-bis del codice penale concernente la pedofilia e la pedopornografia culturale
Abstract della relazione alla presentazione della proposta di legge da parte dell'On. Lussana
"La presente proposta di legge introduce un nuovo articolo dopo l'articolo 414 del codice penale e più esattamente nella parte dedicata ai delitti contro l'ordine pubblico - titolo V del libro II - in quanto in tale titolo del codice vengono perseguite quelle condotte che offendono non tanto e non solo il singolo individuo, ma il sentimento collettivo di sicurezza dei consociati, e realizzano, indipendentemente dagli esiti della manifestazione «istigativa», un effetto turbativo del tessuto sociale.
Lo scopo principale che si vuole perseguire creando la nuova fattispecie di apologia di reato riferita alla pedofilia e alla pedopornografia culturale consiste nel voler anticipare la soglia di tutela prevista nel nostro sistema penale, sanzionando, per ciò stesso, indipendentemente dalla commissione del reato propagandato, condotte che arrecano offesa a quei valori, socialmente e universalmente ritenuti tali, per il solo fatto di far credere normale ciò che comunemente viene percepito come aberrante.
Oggetto della tutela penale individuabile nella nuova fattispecie è, dunque, non solo il sentimento collettivo di sicurezza, ma l'ordine pubblico inteso come insieme dei valori fondamentali della collettività, turbati dalle condotte che si vogliono punire con la proposta di legge. In questo senso, la fattispecie contemplata nell'articolo 414-bis del codice penale sanziona condotte del tutto estranee all'ambito di operatività dell'articolo 21 della Costituzione, che tutela la libertà di pensiero, e nell'ambito delle quali, oltre alla diffusione di idee e costumi contrari alla morale comune, può intravedersi un principio di azione, individuabile nella provocazione e nel turbamento del sentimento collettivo, che condivide e aderisce a valori riconosciuti come tali dal punto di vista umano e non solo dall'ordinamento giuridico.".
Art. 1.
(Reato di pedofilia e pedopornografia culturale).
1. Dopo l'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 414-bis. - (Pedofilia e pedopornografia culturale). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e forma di espressione, anche con il mezzo telematico e al solo fine culturale, pubblicamente legittima, diffonde giudizi legittimanti, istiga a commettere o effettua apologia delle condotte previste dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies, compiute con minorenni, è punito con la reclusione da tre a cinque anni».
Art. 2.
(Esclusione dell'applicazione della pena su richiesta delle parti).
1. Agli imputati per il reato previsto dall'articolo 414-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale.
2) PROPOSTA DI LEGGE
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, in materia di lotta contro la pedofilia e di tutela del minore nel processo penale
Abstract della relazione alla presentazione della proposta di legge da parte degli Onorevoli Bongiorno e Merloni
"Dalla lettura delle norme del codice di procedura penale è emersa una profonda discrasia: mentre per i contesti in cui il minorenne viene sentito dal giudice (incidente probatorio e dibattimento) sono previste, sia pure in modo confuso e incoerente, molte specifiche garanzie a tutela del minore e dell'attendibilità del suo contributo testimoniale, per la fase delle indagini è consentito all'inquirente pubblico e privato di sentire il minorenne senza alcuna di tali garanzie, proprio là dove sarebbero più necessarie. Sono intuibili le conseguenze per la genuinità dell'atto e per la tutela del minore e prevedibili le ripercussioni sulle sue future audizioni nel prosieguo del procedimento.
Al fine di superare le incongruenze normative, si propone l'introduzione della figura del consulente tecnico «esperto in psicologia o in psichiatria infantile», che deve garantire la necessaria protezione psicologica del bambino durante l'assunzione delle informazioni da parte della polizia giudiziaria, del pubblico ministero e del difensore. In altri termini, ogniqualvolta il minore deve essere sentito dall'autorità inquirente o dal difensore, l'ausilio del consulente rende meno traumatico il contatto del minore con la realtà giudiziaria e, al contempo, contribuisce a garantire maggiore attendibilità e genuinità alle dichiarazioni rese.
La stessa ratio è alla base della modifica che si intende apportare alla disciplina dell'incidente probatorio e dell'esame dibattimentale del minorenne. Anzitutto si è ampliato l'ambito di applicazione del primo, rendendolo obbligatorio in tutti i casi di assunzione della testimonianza del minore vittima, a prescindere dal tipo di reato per il quale si procede. Il pubblico ministero e il difensore restano, comunque, liberi di scegliere se avvalersi di tale istituto in tutti gli altri casi in cui il minore non sia vittima del reato. Nelle ipotesi in cui il minore rende dichiarazioni in sede di incidente probatorio, tuttavia, deve trovare attuazione la norma di cui all'articolo 190-bis, comma 1, del codice di procedura penale, a prescindere dal reato per cui si procede. Si è ritenuto, pertanto di sopprimere il comma 1-bis del citato articolo 190-bis, nella parte in cui ne limita l'applicazione a specifiche fattispecie delittuose.
In secondo luogo, si è riconosciuta al giudice la facoltà di disporre per qualsiasi reato le modalità particolari di celebrazione dell'udienza di incidente probatorio stabilite dall'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, già previste solo per i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale.
Anche per l'esame dibattimentale del minore, disciplinato secondo regole che si applicano all'incidente probatorio, si è prevista la presenza obbligatoria del consulente, poiché, nonostante le maggiori garanzie previste per l'escussione del giovane testimone, l'ausilio del «mediatore» può favorire la serenità dello svolgimento dell'esame, a vantaggio dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal minore.
La normativa vigente lascia alla discrezionalità del giudice l'adozione delle garanzie previste per l'assunzione della testimonianza in sede di incidente probatorio. Tale libertà di scelta appare pleonastica rispetto alla facoltà già riconosciuta all'organo iusdicente dall'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale e, pertanto, deve essere soppressa.
Si propone, infine, sempre nell'ottica di garantire il minorenne e di tutelare la verità processuale, di estendere a tutti i casi in cui il minore sia vittima di un reato la possibilità di effettuare l'esame testimoniale mediante l'uso di un vetro specchio e di un impianto citofonico.
Un ulteriore intervento è rivolto all'ambito della cautela, laddove si prevede, per il soggetto gravemente indiziato dei reati di abuso sui minori, l'introduzione di una misura che cumuli l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto di avvicinarsi alla persona offesa.".
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LA PEDOFILIA
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 364 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 364-bis. - (Omessa denuncia di reato in danno di minore). - Chiunque abbia avuto notizia, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, di uno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, commesso in danno di un minore a lui affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, e ne ometta o ritardi la denuncia all'autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la reclusione fino a due anni».
2. Al primo comma dell'articolo 384 del codice penale, dopo la parola: «364,» sono inserite le seguenti: «364-bis,».
3. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «I delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter»;
b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 600-ter del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 600-ter.1. - (Distrazione di documenti redatti dal minore). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque intenzionalmente occulta, distrugge o altera in tutto o in parte gli scritti e gli elaborati redatti da un minore, dai quali emerge che questi o altro minore sia stato vittima di alcuno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chiunque divulga o diffonde gli scritti e gli elaborati di cui al primo comma, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente».
2. All'articolo 609-quinquies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Chiunque sottopone alla visione di una persona minore di anni quattordici immagini o filmati pornografici recanti rappresentazione di atti sessuali è punito con la medesima pena prevista dal primo comma».
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL MINORE NEL PROCESSO PENALE
Art. 3.
1. Al comma 1-bis dell'articolo 190-bis del codice di procedura penale, le parole: «si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se» sono soppresse.
Art. 4.
1. All'articolo 282 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Il giudice, nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commessi in danno di un minore, prescrive all'imputato di presentarsi quotidianamente a un determinato ufficio di polizia giudiziaria e di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa».
Art. 5.
1. All'articolo 351 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero».
2. All'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile».
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 391-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile».
Art. 6.
1. All'articolo 392 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: «Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale» sono soppresse;
b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Si procede sempre con incidente probatorio all'esame di persona minore degli anni sedici vittima del reato».
2. Al comma 5-bis dell'articolo 398 del codice di procedura penale, le parole: «Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale,» sono soppresse.
Art. 7.
1. All'articolo 498 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame» sono sostituite dalle seguenti: «Il presidente si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, che può essere affiancato da un familiare del minore, nei casi in cui quest'ultimo sia vittima dei reati per cui si procede»;
b) al comma 4-bis, le parole: «, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario,» sono soppresse;
c) al comma 4-ter, le parole: «Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale,» sono soppresse.
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