Sospende i processi perr evitare il processo Mills............
Sospende i processi perr evitare il processo Mills............
Ci sono da dire un paio di cose (almeno) però:
Sul tema "sicurezza" la Cdl nel 2001-2006 ha fallito miseramente perchè i reati(eccetto il primo semestre 2006) sono aumentati per tutti i 5 anni,diciamo che si sono dedicati ad altro(...).
Però il Governo Prodi proponendo l'Indulto e facendolo approvare come PRIMO provvedimento della sua legislatura con tutta la maggioranza che lo sosteneva(eccetto Di Pietro) + Continuo buonismo/terzomondismo sul tema Immigrazione + NON aver approvato il DL sicurezze si è posto politicamente-mediaticamente in condizione di avere ZERO credibilità su questo tema(eccetto il patto con i con i comuni fatto da Amato),ed è stato fin troppo facile(grazie poi all'ingigantimento mediatico dei media) farli fuori quando si parlava di certe cose.
Sul tema sicurezza di certo il Csx era meno credibile e lo è tutt'ora nonostante questo provvedimento,la maggior parte delle norme del Pacchetto Sicurezza(specie quelle del DL) sono più che buone.
Ovviamente io parlo di "sicurezza" intesa come reati predatòri e roba del genere,sul tema Giustizia in generale meno credibilità di Berlusconi penso sia impossibile.
(PS:Questa comunque è la meno peggio delle norme che verranno approvate,molto peggio il depotenziamento delle intercettazioni).
Bossi deve essere geloso di mastella....
ammesso che questi provvedimenti del pacchetto sicurezza siano buoni, la norma blocca-processi li vanificherà tutti....è inutile che rendi le pene più severe se poi non riesci a condannare in tempo chi delinque, è una presa in giro a scopo demagogico, e basta
ps: l'indulto è stato un enorme errore, l'ho sempre detto che non è così che si risolvono i problemi della condizione delle carceri...ma ricorda che il provvedimento è stato votato anche dai bananas, e ne erano anche ben contenti
Ma almeno l'avete letto l'emendamento ?
Per i riferimenti a codice penale e c.p.p. trovate tutto in bel ordine su
www.altalex.com
Art. 2-bis (c.d. salva premier)
(Sospensione dei processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002)
1. Al fine di assicurare la priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti di cui all’articolo 132-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché dei procedimenti da celebrarsi con giudizio direttissimo e con giudizio immediato, i processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002 che si trovino in uno stato compreso tra la fissazione dell’udienza preliminare e la chiusura del dibattimento di primo grado, sono immediatamente sospesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per la durata di un anno. In caso di pluralità di reati contestati, si ha riguardo alla data dell’ultimo reato.
2. Nei casi di cui al comma 1, il corso della prescrizione rimane sospeso durante la sospensione del procedimento o del processo penale. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la sospensione.
3. La comunicazione della sospensione del processo con l’eventuale indicazione della nuova data d’udienza è notificata con le modalità di cui all’articolo 148, comma 2-bis, del codice di procedura penale, ai difensori delle parti e al pubblico ministero.
4. Nel processo sospeso, ove ne ricorrano i presupposti, il giudice può comunque provvedere ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale.
5. La parte civile costituita può trasferire l’azione in sede civile. In tal caso, i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile sono abbreviati fino alla metà, e il giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all’azione trasferita.
6. La sospensione non opera nei procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, ai delitti di criminalità organizzata, ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni determinata a norma dell’articolo 4 del codice di procedura penale, ai reati commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in ogni caso, ai procedimenti con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede.
7. Al fine di assicurare la priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del tribunale può sospendere i processi quando i reati in essi contestati sono prossimi alla prescrizione e la pena eventualmente da infliggere non sarebbe eseguibile ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241.
8. L’imputato può richiedere al Presidente del tribunale di non sospendere il processo. Il Presidente del tribunale, valutate le ragioni della richiesta, le esigenze dell’ufficio e lo stato del processo, provvede con ordinanza, notificata con le modalità di cui al comma 3.
9. L’imputato o il suo difensore munito di procura speciale e il pubblico ministero possono formulare la richiesta di cui all’articolo 444 del codice di procedura penale entro tre giorni dalla notifica di cui al comma 3 o nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche nei processi nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall’articolo 446 comma 1 del codice di procedura penale e sino alla dichiarazione di chiusura del dibattimento. La richiesta può essere formulata anche quando sia stata già presentata nel corso del procedimento, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero ovvero sia stata rigettata dal giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente».
Art. 51. c.p.p.
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602, 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall’articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter.
Art. 407. c.p.p.
1. Salvo quanto previsto all’articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.
2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all’articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l’arresto in flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall’articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale
Siete una belle massa di ignoranti disinformati.
A me basta sapere che verranno sospesi obbligatoriamente i processi per: sequestro di persona, estorsione, rapina, furto in appartamento, furto con strappo, associazione per delinquere, stupro e violenza sessuale, aborto clandestino, bancarotta fraudolenta, sfruttamento della prostituzione, frodi fiscali, usura, violenza privata, falsificazione di documenti pubblici, detenzione di documenti falsi per l’espatrio, corruzione, corruzione giudiziaria, abuso d’ufficio, peculato, rivelazioni di segreti d’ufficio, intercettazioni illecite, reati informatici, ricettazione, vendita di prodotti con marchi contraffatti, detenzione di materiale pedo-pornografico, porto e detenzione di armi anche clandestine, immigrazione clandestina, calunnia, omicidio colposo per colpa medica , omicidio colposo per norme sulla circolazione stradale vietata, truffa alla Comunità Europea, maltrattamenti in famiglia, incendio e incendio boschivo, molestie, traffico di rifiuti, adulterazione di sostanze alimentari, somministrazione di reati pericolosi, circonvenzione di incapace.
Non li vanificherà "tutti",affatto.
Con questo mica dico che sono "risolutivi",ci mancherebbe sai quante cose ci sono da fare per raggiungere la "decenza".
Lo sò bene,ma chi lo ha proposto,chi ci ha messo "politicamente" la faccia,chi lo ha votato nella quasi totalità è stato il Csx,e pretendere che la gente se ne dimentichi è un pò troppo(solo i Berlusconiani di ferro "dimenticano" certe cose).