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Risultati da 1 a 10 di 10

Discussione: Sardegna Zona Franca.

  1. #1
    Sardista po s'Indipendentzia
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    Post Sardegna Zona Franca.

    Nel giugno del 1983, veniva pubblicato il 3° numero di QUADERNI SARDISTI a cura della Federazione distrettuale di Sassari.
    Il tema trattato è quello della “Zona Franca”, storico cavallo di battaglia del Partito, quale strumento politico-economico per il progresso civile del Popolo sardo.
    Per l’importanza dell’argomento, nonostante la lunghezza del contenuto, ritengo di doverlo proporre nel forum, affinché non se ne smarrisca la “memoria storica”.
    Credo che la conoscenza e la “rivisitazione” di tale materia sia fondamentale per ogni sardista e tutti coloro che ne leggeranno il contenuto.
    Non nascondo che l’esposizione di questo documento mi è costata tempo e fatica; la sua “scannerizzazione” con un vecchio software OCR (optical caracter recognition) piuttosto approssimata, mi ha costretto a rivedere frase per frase, quasi parola per parola, tutta la pubblicazione. Penso ne sia valsa la pena.

    Le analisi ed i contenuti storico-politico-economici di Totoi Mura (credo il curatore materiale della pubblicazione) di Mario Melis ed in particolare di Franco Sotgiu, costituiscono materiale prezioso, del quale far tesoro nella indomita battaglia sardista per il riscatto della Sardegna.


    Voglio infine ricordare che nel forum sono stati da me inseriti anche i primi due numeri della serie. Per evitare di andarli a cercare, ne riporto i link, con i rispettivi titoli.


    Partito Sardo d’Azione
    QUADERNI SARDISTI
    A cura della Federazione distrettuale di Sassari.

    Anno I – n. 1: “Brevi cenni di storia della Sardegna e del sardismo”.
    Marzo 1981.
    http://www.politicaonline.net/forum/...d.php?t=216073


    Partito Sardo d’Azione
    QUADERNI SARDISTI
    A cura della Federazione distrettuale di Sassari.

    Anno II – n. 2: “Contributi alla conoscenza della dottrina del sardismo e delle sue finalità”.
    Marzo 1982.
    http://www.politicaonline.net/forum/...d.php?t=216095

  2. #2
    Sardista po s'Indipendentzia
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    Giugno 1983

  3. #3
    Sardista po s'Indipendentzia
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    1. ZONA FRANCA DOGANALE: UN MITO CHE PUO' DIVENTARE CERTEZZA

    di TOTOI MURA


    1.1. Insularità: un male antico quasi una sorta di peccato originale.

    Si dice, che la Sardegna, sia perseguitata da un male antico. Questo strano morbo, come una sorta di peccato originale, le deriverebbe dal fatto di essere nata isola e per maggiore ironia al centro di un mare immenso, quale è il Mediterraneo, lontana lontana dunque dai due blocchi continentali che lo circondano: quello Euroasiatico e quello Africano.
    Il linguaggio moderno, nel tentativo di classificare questa grave colpa congenita, ha coniato una dizione nuova, abbastanza indicativa: INSULARITA’. Ed insularità, vuole appunto indicare la somma dei fattori oggettivi che si identificano nella singolare condizione geografica di una regione insulare.
    In pochi casi al mondo, si possono registrare esempi di coesistenza fra regioni geograficamente lontane fra loro, eppure riunite all'interno dello stesso ordinamento politico-statale, dove non siano stati studiati ed applicati adeguati strumenti, atti a conciliare la convivenza delle rispettive società, delle rispettive economie, avendo riguardo delle insite situazioni geografiche, della diversità delle strutture culturali ed economiche delle stesse regioni.

    1.2. Come l'economia della Sardegna viene penalizzata dall'insularità.

    In questo senso, in questa ottica, l'isola di Sardegna, che dista dal territorio dello stato Italiano di cui fa parte, 250 km circa, rappresenta una macroscopica eccezione. Eccezione oltremodo colpevole, se si tiene conto, come è naturale, che una serie interminabile di vicende storiche non certo favorevoli, l'hanno costretta a subire rapporti di dipendenza imposti dalla cultura coloniale più retriva, per cui, nel corso dei secoli, si è via via accentuato l'isolamento, l'emarginazione, con il conseguente soffocamento di ogni spinta tesa a favorire la crescita sociale ed economica del suo popolo.
    L'economia di un determinato territorio è destinata ad evolversi, a svilupparsi, nella misura in cui le sarà consentito di misurarsi, in termini competitivi, nell'equilibrio dell'economia di altri territori.
    In questo indirizzo e per le ragioni appena accennate, lo sviluppo economico della Sardegna è stato costantemente frenato, spesso, anche impedito.
    Quando si vuole dare una spiegazione al mancato sviluppo della società e della economia sarda, quando si vuole dare una giustificazione alle difficoltà che ancora si oppongono agli sforzi rivolti a stabilire comunque, un rapporto dignitoso, fra la nostra economia e quella di altre regioni dell'area continentale, si richiama, a ragione, il fattore condizionante dell'insularità.
    Mentre ad esempio, i movimenti di prodotti tra le altre regioni, per quanto riguarda il contenimento dei costi e dei tempi di percorrenza delle distanze, sono favoriti dalla continuità territoriale, quelli in partenza dalla Sardegna o destinati alla Sardegna, risultano fortemente penalizzati proprio per la strozzatura imposta dal più oneroso e ritardante percorso marittimo.
    Quando comunque, viene ravvisata la necessità di correggere alcuni evidenti squilibri nel rapporto fra economie di stati diversi, o si vogliono proteggere o penalizzare, a seconda dei casi, determinate produzioni, si è soliti fare ricorso alla manovra fiscale, applicando cioè, con opportuni dosaggi, il meccanismo dei dazi doganali.
    La zona franca, è esattamente uno strumento che prevede appunto l'applicazione della disciplina doganale sulle merci o parte di esse, che si muovono nell'ambito di un determinato territorio indicato all'interno di uno stesso contesto statale, quando, come il caso della Sardegna, particolari situazioni socio-economiche e specifiche condizioni geografiche, ne giustificano l'impiego.

    1.3. La crisi dei 1888 conseguente alla guerra doganale fra l'Italia e la Francia.

    I governi degli stati che hanno esercitato il loro dominio in Sardegna, nonostante le buone ragioni sempre gridate dai Sardi, mai hanno agito nel senso e nello spirito di rendere ad essi un minimo di giustizia. In molti casi anzi, hanno ritenuto di mettere in atto, provvedimenti rivolti a penalizzare l'introduzione di prodotti sardi negli altri mercati.
    E il caso di ricordare il disastro economico causato dai provvedimenti voluti dal tristemente famoso governo Crispi nel lontano 1888. La Sardegna, nei decenni precedenti aveva stabilito con la Francia una fitta rete di scambi commerciali, favoriti appunto, da un alleggerimento della pressione doganale nel territorio francese. Si esportava prevalentemente bestiame, ma anche cereali, formaggio, pelli, lana, tutti prodotti ai quali il mercato italiano concedeva scarsissima attenzione. Non senza notevoli sacrifici, si era riusciti ad aprire un grande sbocco ai nostri prodotti, favorendo una crescita sicura all'economia agricola locale. La denuncia degli accordi commerciali con la Francia, voluta da Crispi, con il conseguente blocco delle esportazioni, fece precipitare la Sardegna in una crisi profonda che trova pochi riscontri nella sua pur tormentata storia.
    Mentre la Francia non trovava difficoltà a rivolgere le sue attenzioni verso altri mercati, alla Sardegna rimaneva lo spazio esclusivo dell'ostico mercato italiano che continuava a non gradire i prodotti sardi.

    1.4. La zona franca secondo la proposta sardista.

    L'evento dell'autonomia, con la verifica dei rapporti fra la Sardegna e lo stato Italiano, ha posto all'attenzione dei politici e dell'opinione popolare, il problema della ricerca di nuovi e straordinari strumenti atti ad innescare, accelerandone i tempi, un effettivo processo di sviluppo.
    Il P.S.d'A., che fu l'ideatore ed il propulsore della lotta politica tesa alla conquista di nuovi traguardi di autonomia, non senza meditato esame delle implicazioni costituzionali, ha indicato nel regime extra-doganale, cioè « zona franca », lo strumento legislativo più qualificato per provocare il rapido raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e di rinascita.
    L'iniziativa volta a rappresentare l'esigenza di applicare in Sardegna un particolare regime doganale, fu adottata dal P.S.d'A. già nel 1946-47 e portata all'attenzione della Consulta Regionale Sarda che andava preparando il progetto di Statuto Speciale. Lo specifico disegno di legge sardista, prevedeva appunto, la costituzione della Regione Sardegna, in un'unica « zona franca ». Conseguentemente, tutto il territorio, doveva essere considerato fuori della linea doganale dello Stato.
    Detto progetto, come quello che prevedeva la completa autonomia finanziaria, incontrava la totale opposizione degli altri schieramenti politici, alla consulta Regionale prima, e all'Assemblea Costituente dopo. La nostra proposta, che mirava essenzialmente a fornire uno strumento capace di dare un contributo decisivo all'annullamento del divario socio-economico fra la Sardegna e le altre regioni più progredite, è stata ritenuta - si badi bene - lesiva dei principi di solidarietà nazionale.

    1.5. I cosiddetti porti franchi, lettera morta nello statuto speciale.

    Prevalse alla fine, l'ipotesi estremamente riduttiva dei porti franchi che veniva codificata definitivamente nell'art. 12 dello Statuto Speciale.
    Fatta eccezione per alcune norme, quali quelle che prevedono l'esenzione da ogni dazio doganale di alcuni tipi di macchinari, attrezzi di lavoro, materiali di costruzione destinati alla produzione e trasformazione di prodotti - esenzione temporanea comunque - il resto della normativa prevista dal citato art. 12, è rimasta pressoché ignorata sino ai nostri giorni. Con la recente modifica dei Titolo III dello Statuto Speciale, il Governo Nazionale, con la complicità della Giunta presieduta dall'On. Roich, ha definitivamente abrogato anche quelle modeste agevolazioni.
    Esperienze anche recenti, controllate peraltro in aree economiche di continenti diversi, hanno consentito di evidenziare due principali forme di interventi a favore di regioni geografiche decentrate e disagiate, quindi, socialmente ed economicamente depresse:
    1° Finanziamenti di piani straordinari di grandi opere pubbliche, nonché elargizione diffusa di contributi e mutui agevolati, nel tentativo di mettere in movimento i vari settori economici;
    2° Interventi attraverso il controllo dei meccanismi fiscali, oppure gli uni e gli altri insieme, opportunamente concordati e coordinati.

    1.6. Il fallimento dei vari piani straordinari ancorché aggiuntivi.

    Per quanto attiene alla Sardegna, i diversi governi che si sono avvicendati, non sono andati oltre la prima ipotesi.
    In questo secolo, la prima grande fallimentare esperienza, si è consumata con la famosa legge miliardo di rara invenzione fascista.
    Negli anni sessanta e settanta, abbiamo vissuto l'esperienza di altri due piani straordinari chiamati con molta enfasi, piani per la rinascita economica della Sardegna. Gli effetti registrati anche in queste occasioni, sono ancora di più negativi e fallimentari.
    Nel corso di attuazione del primo piano, si è registrata la fase più acuta del processo di emigrazione in massa e lo sfaldamento dell'economia agricola, che, in breve tempo, ha condotto la Sardegna dal ruolo di esportatrice di diversi prodotti, a quello di pesante dipendenza. Durante la fase di attuazione del secondo piano, è coincisa la crisi dell'intero apparato industriale ed estrattivo i cui sviluppi, talmente incerti, sfuggono al controllo delle forze politiche, economiche e sindacali.

    1.7. Le iniziative assunte dal partito negli ultimi anni.

    Questa lunghissima serie di esperienze negative che hanno caratterizzato oltre 30 anni di storia della nostra cosiddetta - autonomia, l'esigenza di scoprire nuovi e comunque più efficaci strumenti operativi, capaci in ogni caso di arrestare la pericolosa tendenza recessiva ed aprire finalmente le porte ad un vero progresso civile, hanno sollecitato nel Partito Sardo d'Azione, l'urgenza di riproporre, con rinnovata determinazione, il discorso sulla « zona franca », assumendo le seguenti iniziative:
    1° proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Columbu e Chanoux, presentata il 3 luglio 1975 alla Camera dei Deputati, concernente: istituzione della zona franca nel territorio della Sardegna;
    2° Proposta di legge nazionale presentata dal Consigliere regionale G. B. Melis il 28 luglio 1975; istituzione della zona franca nel territorio della Sardegna;
    3° disegno di legge d'iniziativa del Senatore Mario Melis, presentata al Senato della Repubblica il 21 settembre 1978; Istituzione della zona franca nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna;
    4° proposta di legge nazionale presentata al Consiglio regionale della Sardegna dai consiglieri regionali Mario Melis, Carlo Sanna, Nino Piretta il 31 luglio 1979; istituzione della zona franca nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna.

    1.8. I provvedimenti extradoganali nella loro diversità.

    Giova premettere che i diversi provvedimenti che si ispirano al concetto della straordinarietà della disciplina extradoganale, si caratterizzano a seconda se devono essere rivolti
    1° a favorire il deposito, il transito, la commercializzazione di merci da o verso paesi terzi; Porti franchi;
    2° a favorire, oltre ai casi di cui al punto 1°, la lavorazione, la trasformazione, l'assiemaggio di merci e strumentazioni da destinare ai mercati nazionali e extranazionali, escludendo la franchigia doganale alle merci eventualmente destinate ai consumi della stessa area di rispetto; Punti franchi o aree franche;
    3° a favorire lo sviluppo socio-economico complessivo di una vasta e ben definita area geografica, estendendo all'intera regione, oltre al vantaggi di cui ai punti precedenti, i benefici extradoganali anche a merci eventualmente destinate ai consumi interni, ove ciò sia ritenuto utile ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e dell'equilibrio economico e sociale.
    Il fine precipuo della nostra proposta dunque, appare abbastanza chiaro- correggere gli scompensi che derivano dalla particolare condizione geografica, dare nuove idee, nuovi orizzonti all'economia, dotandola inoltre di nuove e più moderne strutture, creare lavoro, reddito, quindi benessere per tutti, e non già privilegi e ricchezza per pochi, come potrebbe accadere
    nel caso venisse scelto il regime limitativo dei porti o punti franchi.
    Le nostre tesi sull'utilità di applicare il regime di zona franca al caso Sardegna, sono confortate dal parere favorevole di diversi economisti di indiscusso valore e prestigio.

    1.9. Il parere favorevole di economisti di indiscusso valore.

    Secondo il Ladu ad esempio, che riprende le considerazioni di Mastropasqua, « le zone franche possono affermarsi non solo come centri di traffico nazionale e internazionale, proponendosi come luoghi di raccolta e ridistribuzione delle merci, tali da renderle più adatte ai mercati sui quali devono poi essere introdotte, o attraverso una vera e propria lavorazione industriale maggiormente competitiva, allorché eseguita in regime extradoganale, ma anche e soprattutto per i vantaggi d'ordine sociale.
    Indubbiamente, si possono correre anche dei rischi, ma, questi ci saranno comunque, qualunque scelta venga effettuata.
    Tuttavia, i rischi saranno ancora maggiori ove si dovesse decidere di non fare, per paura, una scelta nuova, ove non si volesse avere il coraggio di cambiare, o si scegliesse di insistere ancora sull'impiego di vecchi strumenti - piani straordinari ecc. - che hanno già fallito abbondantemente gli obiettivi a cui erano stati ispirati.
    La proposta sardista. che in un primo momento fu accolta con molta freddezza, sta diventando via via oggetto di attenta considerazione.

    1.10. Il consenso dell'opinione popolare, delle masse operaie e degli emigrati.

    I partiti politici, le forze sociali, economiche, sindacali, gli organi d'informazione, sempre più attentamente e sempre più apertamente, stanno manifestando vivo interesse al l'approfondimento del problema. Si stanno assumendo numerose iniziative, si stanno promuovendo seminari, conferenze, indagini, dibattiti a tutti i livelli. Tuttavia, il fattore che colpisce maggiormente è comunque l'attenzione e la sensibilità con la quale il delicato problema viene seguito dall'opinione popolare in senso lato ed in particolare dalle masse operaie e dagli emigrati, i quali vedono certamente nella « zona franca », la loro grande ed ultima speranza.

    TOTOI MURA

  4. #4
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    2. DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE DEL SENATORE MARIO MELIS PRESENTATO IL 21 SETTEMBRE 1978 AL SENATO: L'ISTITUZIONE DELLA ZONA FRANCA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.

    2.1. Relazione

    Onorevoli Senatori, il progresso economico realizzato dalla Sardegna negli ultimi trent'anni non ha consentito di colmare il preesistente divario tra questa Regione e quelle a più alto indice di sviluppo italiane ed europee.
    Nonostante il totale delle risorse regionali sia più che raddoppiato negli ultimi anni, si è ancora lontani dalla media nazionale, né l'attuale congiuntura consente positive valutazioni di prospettiva. D'altra parte il sensibile incremento registrato nel volume globale delle risorse va prevalentemente ascritto a fattori di natura monetaria e quindi inflattivi, più che ad un aumento reale della produttività e del reddito.
    Il ricorso alle tradizionali forme di incentivazione dello sviluppo, previste dai piani speciali di rinascita destinati alla Sardegna si è, nella realtà, dimostrato scarsamente incisivo; i posti di lavoro nel settori portanti dell'economia sarda (agricoltura e industria) hanno subìto una progressiva contrazione determinando nel contempo un vasto e lacerante fenomeno migratorio, inizialmente, versoi paesi dell'America latina e, successivamente, in misura ben più massiccia, verso i grandi agglomerati industriali del Nord Italia e del Centro Europa.
    Allo stato, i pochi insediamenti industriali, pensati e realizzati per poli di sviluppo, presenti nell'Isola, prevalentemente chimici e petrolchimici, attraversano una grave crisi, per cui, a livello nazionale e comunitario, si prospetta, di fatto, il pericolo di una drastica ristrutturazione produttiva che mette in forse i nuovi posti di lavoro.
    L'insularità della Sardegna e la sua particolare collocazione geografica creano peraltro, in assenza di una valida politica dei trasporti e di infrastrutture portuali, aeroportuali, ferroviarie e viarie in genere, condizioni affatto particolari e specifiche, suscettibili di marginalizzare la sua economia, scoraggiando gli investimenti in tutti i settori ed allontanando da essa i flussi di traffico commerciale e mercantile in genere.
    Occorre quindi ipotizzare uno strumento originale, capace di adeguarsi alla specificità della realtà isolana, al fine di esaltare la peculiarità, utilizzandone in positivo le obiettive potenzialità.
    In tale prospettiva la stessa insularità si dimostra un punto di forza ove la si valuti nel contesto geografico della sua collocazione.
    Il disegno di legge, che ho l'onore di presentare all'approvazione dei parlamento, individua nell'istituzione della zona franca doganale lo strumento originale capace di superare lo stato di profonda depressione e di arretratezza economica della Sardegna, per fare un momento di sviluppo e di impulso dell'economia nazionale e comunitaria. Le particolari facilitazioni tariffarie e fiscali, in regime di zona franca, non mancheranno di sollecitare nell'isola gli investimenti esterni, ma soprattutto di stimolare gli operatori economici sardi creando le premesse di uno sviluppo reale fondato non già sull'illusoria incentivazione contributiva e finanziaria della mano pubblica, sibbene sull'intrinseca forza espansiva di una economia vitalmente fondata sulle proprie energie produttive e sulle prospettive di mercato.
    La Sardegna verrebbe così ad assumere un significativo ruolo, di essenziale raccordo fra i paesi in via di sviluppo dell’Africa settentrionale e dello stesso Medio Oriente e i popoli dell’Europa industrializzata.
    Liberata dall'arretratezza, diverrà il punto idi forza dell'economia mediterranea, testimonianza viva e propulsiva di una civiltà occidentale che si apre ed incontra i popoli rivieraschi, attraverso i commerci, le culture, le intese, superando così secoli d'isolamento, d’incomprensione e di emarginazione.
    Occorre tuttavia tener presente che il regime speciale della zona franca può essere concepito ed attuato soltanto nel rispetto delle norme doganali che vigono nella Comunità economica europea; l'Unione doganale ha di già armonizzato le norme applicabili a tale regime con la direttiva del Consiglio n. 69-75-Cee del 4 marzo 1969 che, nei suoi ultimi tre «considerando », fissa i limiti entro i quali le facilitazioni della specie possono ritenersi comunitariamente legittime.
    Muovendo dalla constatazione che tutti gli stati membri hanno previsto disposizioni con le quali sono state istituite, o potranno essere istituite, zone franche, la direttiva dichiara che, in conseguenza delle disparità esistenti, potrebbero prodursi deviazioni di traffici commerciali ed introiti doganali, che lo stesso funzionamento dei Mercato comune può essere turbato da tali disparità, che le merci importate debbono essere consumate, utilizzate, manipolate o trattate nelle medesime condizioni economiche e che pertanto, occorre rendere omogenee le procedure ed armonizzare i principi che regolano lo specifico regime.
    Il testo della direttiva - per altro non cogente per lo Stato italiano - definisce la nozione di zona franca riferendosi alla condizione doganale delle merci estere che siano in essa introdotte; il paragrafo 2 dell'articolo 1 recita, infatti: « sì intende per zona franca, qualunque sia l'espressione utilizzata negli stati membri, ogni territorio istituito dalIe autorità competenti, al fine di far considerare le merci che si trovano nell’ambito di questi come non trovantisi nel territorio
    doganale della Comunità agli effetti dell’applicazione dei dazi doganali, dei prelievi agricoli, delle restrizioni quantitative e di qualsiasi tassa o misura di effetto equivalente ». L'esenzione fiscale è, tuttavia, ridotta dal dettato dell'articolo 4, paragrafo 1, per il quale le merci introdotte in una zona franca non possono esservi immesse in consumo o utilizzate in condizioni diverse da quelle applicabili nelle altre parti del territorio dello stato membro in cui è situata la zona franca
    considerata; il che, in altri termini, significa che il consumo e l’utilizzazione delle merci estere possono intervenire solo dopo il loro sdoganamento.
    Ma in pratica appare impensabile - e ciò è dimostrato dalle stesse eccezioni ammesse in sede comunitaria per Germania (Amburgo) e Irlanda (Shannon) - che laddove motivi geografici o storici o di insuperabile arretratezza di certe località lo consigli, non possono o debbano essere adottati metodi e soluzioni diversi. Appare questo appunto il caso della Sardegna.
    In effetti, la redazione della direttiva comunitaria risente fin troppo dei condizionamenti imposti da situazioni acquisite e lascia troppo poco spazio alle iniziative che anche nell'Europa dei Nove, potrebbe attuarsi in zone franche nelle quali fosse possibile utilizzare al massimo le possibilità di sviluppo e le agevolazioni tariffarie e fiscali teoricamente disponibili.
    Il caso della istituenda zona franca della Sardegna si pone, perciò, come esperienza nuova nel rinnovamento di un istituto che potrà dare positivi risultati nella misura in cui di esso potrà disporsi pienamente tale zona franca, inoltre, si pone in prospettiva originale anche in rapporto alla collocazione ed alla dimensione geografica, l'una e l'altra assolutamente nuove.
    E’per queste caratteristiche peculiari che la possibilità di istituire la zona franca della Sardegna è subordinata alla concessione di deroghe, in parte temporanee, in parte permanenti, alla normativa comunitaria vigente, delle quali viene data giustificazione nel commento agli articoli del disegno di legge.
    Art. 1 - La collocazione al di fuori della linea doganale è l’elemento primario per la realizzazione della zona franca: l'articolo prevede la totalità del territorio della Regione sarda e pertanto include le isole che circondano la Sardegna.
    E’ apparso inoltre opportuno sancire subito la delega dello stato alla Regione in materia doganale (regolamentare e amministrativa) tenuto conto anche dei primo comma dell’articolo 12 dello statuto sardo, il quale conferma che « il regime, doganale della Regione è di esclusiva competenza dello stato ». Il presente disegno di legge affida alla Regione sarda rilevanti iniziative; queste, per non essere in contrasto con la legislazione vigente, possono essere attuate dalla Regione facendo ricorso all'istituto dalla delega prevista dagli artt. 117 e 118 della Costituzione. Tale delega sarà inquadrata puntualmente nel regolamento.
    Art. 2 -La modifica dell'art. 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale si impone perché l'istituenda zona franca non può ricomprendersi tra gli istituti ai quali l’articolo citato fa riferimento per analogia.
    Art. 3 - Nei confronti dei regimi attualmente praticati, il regime della nuova zona franca deve espressamente prevedere, in aggiunta alla sospensione dei diritti di confine, la sospensione degli importi compensativi monetari che, introdotti per adeguare il valore delle divise estere in rapporto alla lira, si sono poi rivelati nella pratica - come è ormai universalmente riconosciuto - delle vere tasse all'export e premi all'import, creando spesso situazioni parafiscali nocive ai regimi sospensivi. La sospensione dell’Iva è opportuna poiché, essendo tale imposizione ancora in fase di armonizzazione comunitaria, di essa armonizzazione possa anticiparsene l'effetto.
    Art. 4 - La libertà di accesso di tutte le merci può essere ridotta solo in funzione di precise interdizioni, così come esse vengono elencate nell'articolo in esame, dando al presidente della Regione il potere formale di stabilire tali riduzioni di concerto con il governo. L'articolo riprende nella sostanza il testo dell'art. 2, par. 2, lettera a), della direttiva comunitaria (vedi anche il primo comma dell'art. 165 dei testo unico).
    Art. 5 - Le merci estere - a parte le operazioni per le quali viene direttamente espresso lo scopo dell'introduzione in zona franca (carico, scarico, trasbordo, magazzinaggio, distruzione, trasformazione) - possono formare oggetto delle cosiddette manipolazioni usuali » che, nel penultimo « considerando » della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 71/235 del 21 giugno 1971, vengono definite come, operazioni « destinate ad assicurare la conservazione delle merci o a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale ». Le disposizioni comunitarie, sono state riprese dagli articoli 152 e 165, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
    Art. 6 - Tale articolo consente di introdurre merci nazionali o nazionalizzate e di riconoscere al loro proprietario la facoltà di chiedere le agevolazioni all’esportazione (abbuoni, sgravi d'imposta, restituzioni): la concessione di tali agevolazioni comporta l’attribuzione alle merci introdotte della condizione fiscale di merci estere. Ciò significa che la zona franca della Sardegna comporterà benefici anche per la restante parte della comunità. Di fronte alla paventata pericolosità della norma, che potrebbe accentuare -secondo una certa ottica - la posizione di mercato di consumo dell’Isola la scelta operata nella legge è principalmente quella di fornire un miglior tenore di vita alle popolazioni, nella considerazione che le risorse locali sarde ben individuate (miniere, zootecnia, agricoltura prevalentemente ortiva, turismo, ecc.) paiono già sufficientemente protette dal regime di zona franca. E’quindi parso opportuno dare la prevalenza alle occasioni di incentivare subito l'attività commerciale e l’industria ad alta tecnologia come occasione di reddito e di occupazione. Vedasi anche ciò che si dirà per i successivi artt. 8 e 9.
    Art. 7 - A preferenza di fornire, nella norma di legge, una lista rigida di prodotti non ammessi, si è scelto di attivare una gestione duttile della zona franca, lasciando al potere esecutivo regionale, che agisce su delega del governo, di determinare quali prodotti, nel caso concreto, di volta in volta, debbano essere esclusi dai benefici della libertà doganale. Tale sistema crea una possibilità di gestione agile e tempestiva della zona franca e si pone certamente come esperienza positiva ed originale in materia.
    Artt. 8 e 9 - Poiché l'istituenda zona franca è, per dimensione, tale da consentire lo svolgimento di attività commerciali nei modi ordinari (al dì fuori cioè della speciale regolamentazione propria del regime in questione) è necessario consentire tutte le operazioni doganali che, sotto il profilo della destinazione delle merci, sono indicate dall'art. 55 del testo unico più volte citato.
    Per quanto riguarda la precisazione contenuta alla fine dell’art. 9, occorre osservare - come del resto è ovvio - che sono escluse dai benefici di cui al precedente art. 6 le merci per le quali la concessione di agevolazioni all’esportazione sia subordinata alla loro uscita effettiva dal territorio geografico della Comunità. E’il caso, in specie, delle merci e dei prodotti agricoli sottoposti al regime di mercato unico per i quali la regolamentazione comunitaria stabilisce esplicitamente tale condizione. A parte questa precisazione, non solo necessaria ma utile per capire come l'istituenda zona franca non crei pericoli per le risorse agricole dell'Isola in termini seriamente preoccupanti, per il resto appare consequenziale riconoscere che, quando le marci introdotte in zona franca abbiano perduto la loro qualità in merci nazionali o nazionalizzate, assumono la condizione fiscale di merci estere di cui all’art. 8.
    La puntuale protezione offerta alle produzioni agricole sarde - confermata da questa norma - resta in ogni caso un cardine del presente disegno di legge.
    Art. 10 - Questa disposizione completa la serie dei possibili esiti doganali delle merci nazionali o nazionalizzate, prevedendo il caso in cui, acquisita la condizione fiscale di merci estere, esse debbano essere poste nuovamente nella condizione originaria. La dinamica mercantile di ogni giorno offre mille spunti per giustificare l'opportunità della presente norma.
    Art. 11 - Il settore delle franchigie doganali è quello che, al momento, presenta difficoltà di armonizzazione sul piano comunitario. Vigendo tuttora il sistema di franchigie tariffarie legato alle destinazioni particolari (per esempio: costruzioni navali ed aeronautiche, settori industriali che felicemente potrebbero installarsi nell'isola), è opportuno eliminare qualsiasi dubbio sulla possibilità di utilizzare, con disponibilità piena, tutti i materiali ammessi in franchigia.
    Art. 12 - Con questa disposizione si intende ribadire il principio per il quale l'introduzione di una merce in zona franca non comporta automaticamente il suo assoggettamento al regime della zona franca; è condizione questa concessa previa apposita dichiarazione da effettuarsi nelle forme di rito. Per conseguenza l'attribuzione di una destinazione doganale deve poter essere fatta secondo le normali procedure. Nasce di conseguenza, nell'intento di consentire al regime di zona franca ed allo sviluppo dei traffici la massima agilità, il potere regolamentare della Regione sarda, possibile attraverso l'utilizzazione dell'istituto della delega, che in quest'ottica si rivela in tutta la sua opportunità.
    Artt. 13 e 14 - La necessità di poter disporre, in breve tempo, di tutte le facilitazioni concesse dalla legge doganale e la dichiarata esigenza della maggior snellezza possibile, ha condotto alla formulazione della presente deroga. In luogo di procedere secondo la normale prassi, concludentesi in un'autorizzazione del Ministero delle finanze previa istruttoria delle autorità in loco, si è ritenuto di attribuire al capo del compartimento doganale d'ispezione la facoltà di autorizzare l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione, su conforme vincolante parere dell'Intandenza di finanza. Alla facoltà di concedere l'esonero consegue la facoltà di revocarlo. Contro la revoca è ammesso ricorso da decidersi in tempi brevi, anche attraverso l'istituto del silenzio della pubblica amministrazione onde consentire quella massima dinamicità del commercio quale oggi è richiesta.
    Art. 15 - L'avviamento di attività di impresa nella istituenda zona franca merita un immediato aiuto sotto forma di esonero dai dazi all'importazione. Solo con tale tipo di intervento è possibile accelerare lo sviluppo economico della Regione (garantendo inoltre l'insediamento e lo sviluppo di iniziative che non vadano solo a caccia di facili incentivi finanziari); indispensabile perché in un termine ragionevolmente prefissato la Sardegna possa giungere agli stessi livelli di operatività e di concorrerizialità, non tanto delle zone franche già esistenti, ma delle altre regioni d'Europa, mantenendo il loro passo in termini di reddito e di livello di vita nonché di convivenza pacifica e democratica.
    Per questo esonero deve introdursi formale richiesta alla Comunità economica europea poiché le norme vigenti non consentono riduzioni tariffarie o esoneri se non attraverso apposito atto regolamentare emanato dal Consiglio (vedi art. 28 del Trattato istitutivo della Cee). Tuttavia su di una risposta positiva i sardi possono ben ragionevolmente contare, certi che l’Europa civile abbia la volontà di portare una dalle più depresse regioni del Mezzogiorno d'Italia (se non la più strutturalmente depressa) ad un livello di vita degno di un paese civile, eliminando pericolose tensioni sociali ed utilizzando la laboriosità proverbiale del popolo sardo. In ogni caso l’entrata in vigore del presente disegno di legge deve quindi essere preceduta dal completamento della procedura comunitaria di autorizzazione (a meno che non la si voglia perfezionare prima o parallelamente all'approvazione del disegno di legge), in mancanza della quale la Repubblica italiana può essere denunciata per violazione delle norme del Trattato.
    A questo proposito va precisato che la sospensione della protezione tariffaria è vincolata a termini precisi e ristretti e - per il suo carattere temporaneo - non pare incidere sensibilmente sul sistema delle risorse proprie comunitarie. La sospensione tariffaria temporanea in ogni caso pare offrire vantaggi politici e sociali di gran lunga più importanti ed interessanti, soprattutto se visti in ottica prospettica, di insignificanti svantaggi economici contingenti.
    Art. 16 - Le stesse motivazioni, almeno in parte, relative agli articoli precedenti possono essere adottate a giustificazione della presente norma.
    In questo caso esiste, oltre alla cautela della ridotta temporaneità dell'agevolazione, una motivazione di carattere squisitamente socio-politico più volte evidenziata nel corso della presente relazione. La necessità di dare subito alle misere popolazioni dell’isola un segno tangibile di benessere, di sopire le paurose tensioni sociali che vanno sorgendo, di consentire il riassorbimento dell’emigrazione sarda; l'opportunità di creare le basi di un'economia di mercato - la necessità di avvicinarsi rapidamente ad un tenore di vita di livello europeo, hanno consigliato questa norma che si rivela indispensabile nell'economia del discorso globale della zona franca.
    Tale norma non mancherà di apportare - anche in funzione dell’affidamento della sua «gestione» all'esecutivo regionale che avrà necessità di contrattare investimenti nell'isola - effetti benefici per i produttori italiani ed europei per i quali, in costanza delle agevolazioni, la Sardegna potrà rivelarsi un mercato interessante.
    Art. 17 - Considerata l'ampiezza della istituenda zona franca, si è ritenuto indispensabile mantenere la piena disponibilità degli ordinari regimi doganali in condizioni adatte alla nuova e peculiare caratteristica giuridica che emerge dal presente disegno di legge.
    Col primo comma si è inteso realizzare un duplice scopo:
    il mantenimento degli effetti del regime di perfezionamento attivo [lettere a) e b)];
    il mantenimento delle possibilità di operare trasformazioni di materie prime nazionali e nazionalizzate [Lettera c)].
    Per questi effetti si è resa necessaria una inversione dei controlli normalmente esercitati nel territorio doganale nazionale; poiché, in effetti, l’intero territorio della Sardegna è costituito in zona franca (il che comporta un controllo esterno alla linea doganale), la permanenza degli istituti normalmente utilizzati impone l'esigenza di effettuare una deroga al regime della zona che dovrà essere protetta nei luoghi nei quali non sarà applicabile; con lo stesso articolo si è attuata una decentralizzazione dei potere amministrativo delle autorità doganali, che decidono a livello regionale ed alle quali è fatto obbligo di comunicare al Ministro delle finanze il contenuto delle deroghe concesse. Le revoche e le modifiche che saranno decise dal ministro su conforme parere della Regione sarda (onde non vanificare eventuali incentivi concessi e/o programmi di sviluppo di cui è responsabile la Regione vanno espresse in termini relativamente brevi in omaggio al criterio di agilità cui più volte si è fatto cenno.
    Art. 18 - Per gli stessi motivi esposti a commento dell'art. 17 si è reso necessario il presente testo che prevede la possibilità di mantenere tutte le agevolazioni previste per il traffico internazionale. Questa attività trova la sua disciplina nella sezione terza, capo IV, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (artt. dal 214 al 217) e concerne una serie ampia di operazioni di importazione temporanea che non comportano trasformazione (in senso tecnico) delle merci importate. Le stesse regole valgono per le esportazioni temporanee, cosicché può dirsi che il traffico internazionale, in quanto fenomeno economico considerato dalla legge doganale, rappresenta tutto il settore delle importazioni ed esportazioni temporanee non regolamentate nell’ambito dei regimi di perfezionamento attivo e passivo.
    Art. 19 - La possibilità di decidere, autonomamente ed immediatamente le autorizzazioni in materia di importazione temporanea risponde non soltanto ad una esigenza di decentralizzazione quanto mai opportuna in questo caso, ma all'inderogabile necessità di poter valutare e disporre in settori economici che, soprattutto nell'attuale congiuntura, meritano protezione contro la eccessiva burocratizzazione delle procedure doganali. Il coinvolgimento dell’amministrazione regionale previsto in caso di revoca della autorizzazione vuole rispondere ad una esigenza protettiva. E’ opportuno osservare che il successo economico di molti paesi dell'occidente e dell'estremo oriente risiede, tra l'altro, nell'immediatezza degli interventi amministrativi.
    Art. 20 - La struttura amministrativa e doganale della zona franca impone un ampliamento dell'ambito sanzionatorio. Ciò al duplice scopo di rafforzare la protezione fiscale in funzione delle accresciute facilitazioni doganali e di precisare, superando tutte le polemiche, con più incisività, i limiti entro i quali il regime doganale agevolato può essere correttamente utilizzato. La lettera a) dell'articolo in esame impone l'obbligo, penalmente sanzionato, di mantenere una separazione fisica netta tra le merci estere (che rispondono cioè alle condizioni previste dagli artt. 9 e 10 del Trattato istitutivo della Cee) e le merci nazionali (prodotte ed ottenute - o solo ottenute - nel territorio nazionale, che mantengano tale caratteristica anche ai fini doganali) e nazionalizzate (cioè immesse in libera pratica a norma degli articoli sopra richiamati). Con la previsione di cui alla lettera b) si dichiara implicitamente l'inversione dell’onere della prova, nel senso che deve essere dimostrata la voluntas agendi; incomberà poi sul prevenuto - ed in questo senso può parlarsi di inversione dell'onere della prova - dimostrare il contrario con elementi di fatto che vincano la presunzione che è juris tantum. Si è del tutto coscienti del rischio che, sul piano della prova, deriva dall'idea ambigua di una presunzione fondata di frode; nondimeno, il beneficio fiscale, che deriva a tutta la Sardegna dalla istituzione della zona franca, merita la predisposizione di misure, anche di prevenzione, per contenerla entro i limiti della legislazione nazionale e comunitaria in materia economico doganale. Le norme di cui alle lettere c) e d) paiono sufficientemente esplicite da non meritare commenti ulteriori; può soltanto osservarsi che il controllo delle quantità e delle qualità è elemento primario per assicurare la rispondenza della previsione legislativa alla pratica utilizzazione del regime di zona franca.
    Art. 21 - La integrazione proposta è necessaria per allineare il nuovo regime a quanto già precedentemente regolamentato.
    Art. 22 - La previsione di questo artico corrisponde a quanto disposto dalla legge doganale e vale soltanto quale richiamo all'obbligo - da parte di chi gode dei benefici di un regime doganale agevolato - di accettare qualsiasi controllo e verifica che sia ritenuta necessaria o utile dall'autorità finanziaria.
    Art. 23 - L'articolo intende richiamare opportunamente le norme vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.
    Art. 24 - La necessità di creare i presupposti, parallelamente alla istituzione della zona franca in Sardegna, per lo sviluppo di una sana industrializzazione che sia occasione di occupazione delle larghe masse di popolazione disoccupata dell'isola, ha consigliato l'ulteriore previsione del classico incentivo dell’esenzione fiscale - esenzione limitata alle sole imposte dirette - per le nuove attività produttive e per i nuovi investimenti. Ciò potrà consentire un armonico e valido decollo dell'economia della regione ove i redditi non sottoposti a prelievo fiscale, per le favorevoli condizioni create con la istituzione della zona franca, potranno reinvestirsi accelerando così il processo formativo di ricchezza. La esenzione è tuttavia limitata nel tempo appunto perché concepita come strumento di avvio del nuovo regime. Il secondo comma consente alla Regione, in armonia con la norma statutaria (art. 9), di sopperire alle minori entrate conseguenti alle esenzioni fiscali con imposte sostitutive, per far fronte alle necessità di copertura del bilancio.
    Art. 25 - La gestione della zona franca, allo scopo di ottenere la massima funzionalità e la più rapida possibilità di realizzazione, unite ad una democratica partecipazione alla sua gestione, deve essere affidata ad un organismo locale - opportunamente integrato da rappresentanti dell'amministrazione centrale - che ricomprenda, nella misura più ampia possibile, le forze sociali, politiche, amministrative e produttive dell'isola.
    Art. 26 - Il regolamento di applicazione, le modalità di gestione e le deleghe dello stato alla Regione concernenti la zona franca (l'uno e le altre di complessa elaborazione) formeranno oggetto di uno studio separato e di apposite norme applicative la cui formazione avverrà, presumibilmente, attraverso la più ampia partecipazione ed il più approfondito dibattito di tutte le forze economico-sociali interessate.

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    2.2. Testo dei disegno di Legge

    Titolo I - Disposizioni generali

    Capo 1 - Determinazione della zona franca e merci ammissibili.
    Art. 1 - Il territorio della Regione autonoma della Sardegna è considerato fuori della linea doganale agli effetti dell'applicazione del d.p.r. 23.1.1973, n. 43, e viene costituito in zona franca.
    L'esecuzione delle norme in materia doganale, la loro modifica ed integrazione ai fini dell’attuazione della presente legge nonché l'esercizio delle funzioni amministrative doganali, sono delegate dallo stato alla Regione sarda; il relativo regolamento, di cui al successivo art. 26, verrà emanato entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
    Art. 2 - Il quinto comma dell'art. 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato col d.p.r. 23.1.1973, n. 43, è modificato come segue:
    « Sono assimilati ai territori extra doganali i depositi franchi, i punti franchi, gli altri analoghi istituti di cui agli artt. 132, 164, 166 e 254 ed il territorio della Regione autonoma della Sardegna costituito in zona franca ».
    Art. 3 - Il regime di zona franca ha effetto nei riguardi dei diritti di confine e degli altri istituti doganali di cui all'articolo 34 del citato t.u. 23.1.1973, n. 43, ed ha altresì effetto:
    1. nei riguardi degli importi compensativi monetari istituiti con regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 974 del 12.5.1971;
    2. nei riguardi dell'imposta sul valore aggiunto, istituita con d.p.r. del 26.10.1972, n. 633.
    Art. 4 - Nella zona franca sono ammesse le merci di ogni specie e di qualsiasi origine, provenienza o destinazione, salvo i divieti o le restrizioni stabiliti dalla Regione sarda in base alla delega di cui all'articolo 7 della presente legge, che siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione dei patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o regionale, o di tutela della proprietà industriale o commerciale ovvero giustificati da motivi di ordine tecnico o amministrativo.
    Art. 5 - Le merci ammesse nella zona franca possono formare oggetto, alle condizioni stabilite dalla presente legge:
    a. di operazioni di carico, scarico, trasbordo e magazzinaggio;
    b. delle manipolazioni usuali consentite dalle disposizioni in vigore;
    c. di operazioni di distruzione;
    d. di operazioni di trasformazione.
    Art. 6 - Su richiesta del proprietario o del suo locale rappresentante, le merci nazionali e nazionalizzate introdotte nella zona franca di cui ai capitoli da 84 a 90 della vigente tariffa doganale, si considerano, a tutti gli effetti fiscali, come esportate, salvo per quanto riguarda la restituzione per le quali, in applicazione delle disposizioni vigenti, sia prevista l'uscita dal territorio geografico quale elemento essenziale per la loro concessione.

    Capo II - Esclusioni dal regime di zona franca
    Art. 7 - Il presidente della giunta regionale sarda, con proprio decreto, può disporre la esclusione dai benefici previsti dal regime di zona franca per merci o categorie di merci la cui introduzione in tale zona, possa rivelarsi pregiudizievole agli interessi economici dello Stato, o della Regione.

    Titolo II - Disposizioni generali

    Capo I - Regimi doganali-economici e franchigie doganali.
    Art. 8 - Le merci estere introdotte nella zona franca possono essere dichiarate:
    a. per l'importazione definitiva;
    b. per l'importazione temporanea e la successiva riesportazione;
    c. per la spedizione da una dogana all'altra;
    d. per il transito;
    e. per il deposito.
    Art. 9 - Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca possono essere dichiarate:
    a. per l’esportazione definitiva;
    b. per l'esportazione temporanea e la successiva reimportazione;
    c. per il cabotaggio;
    d. per la circolazione;
    alla condizione che nei loro confronti non siano state concesse agevolazioni fiscali in applicazione dell'articolo 6 della presente legge.
    Art. 10 - Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca e per le quali siano state concesse agevolazioni fiscali, in applicazione dell'art. 6 della presente legge, si trovano nella condizione giuridica di merci estere; per esse il proprietario o il suo legale rappresentante può richiedere l'applicazione delle norme vigenti in materia di reintroduzione in franchigia.
    Art. 11 - Le merci introdotte nella zona franca, per le quali le disposizioni legislative comunitarie o nazionali prevedano l’esonero totale dei dazi doganali all'importazione o che siano ammesse ad un regime di franchigia in ragione della loro particolare destinazione, mantengono la loro condizione di merci nazionali o nazionalizzate.

    Capo II - Procedure doganali e cauzioni
    Art. 12 - Il vincolo delle merci introdotte in zona franca ad uno dei regimi previsti dal capo 1 del presente titolo comporta la applicazione delle procedure doganali previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale in tutti i casi in cui non siano previste norme speciali. La Regione sarda, in base alla delega di cui all'art. 1 della presente legge, potrà emanare proprie norme di adattamento del predetto t.u. 23.1.1973, n. 43, alla particolare situazione della zona franca.
    Art. 13 - Agli effetti dell'esonero dall'obbligo di prestare cauzione, di cui all'art. 90 del t.u. 23.1.1973, n. 43, ed in deroga alle norme vigenti, il capo del compartimento doganale d'ispezione di Cagliari, su conforme parere dell'intendenza di finanza territorialmente competente, può concedere all'amministrato dello stato e degli enti pubblici in genere, nonché alle ditte di notoria solvibilità, l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali, gravanti sulle merci proprie o di terzi che formano oggetto delle operazioni doganali da esse effettuate in tutti i casi in cui detto obbligo è previsto.
    La concessione può essere revocata in qualsiasi momento, quando sorgano fondati dubbi sulla solvibilità dell'ente o della ditta; in tal caso l'ente o la ditta devono, entro cinque giorni dalla notifica della revoca dell'esonero, prestare cauzione relativamente alle operazioni in corso.
    Art. 14 - Fermo restando l'obbligo di prestare cauzione a norma del secondo comma del precedente art. 13, l'ente o la ditta nei confronti dei quali sia stata disposta la revoca del beneficio dell’esonero dal prestare cauzione possono proporre, nel termine di trenta giorni dalla notifica della decisione, ricorso al ministro delle finanze che decide nel termine di tre mesi dalla data di presentazione del ricorso.
    In caso di silenzio nel suddetto termine il ricorso s'intende accolto.

    Titolo III - Disposizioni provvisorie

    Capo 1 - Agevolazioni temporanee
    Art. 15 - In deroga alle disposizioni di cui all'art. 168 del testo unico, al fine di accelerare il processo di industrializzazione dell'isola, è temporaneamente consentita la immissione nella zona franca, per il fabbisogno locale, in esenzione dai diritti doganali, dei macchinari, degli equipaggiamenti delle installazioni e dei materiali necessari per l'avviamento delle imprese industriali, commerciali, turistiche ed agricole di nuova costituzione e per il riammodernamento e l'ampliamento di quelle già esistenti.
    L'agevolazione può essere richiesta entro il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per le imprese nuove, non oltre due anni dalla loro costituzione.
    Con decreto del presidente della giunta regionale sarda, emanato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1, verranno stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.
    Art. 16 - In deroga alle disposizioni doganali in vigore è consentita la immissione nella zona franca, per il fabbisogno locale, in esenzione da imposte e dai diritti doganali in genere, dei generi alimentari di prima necessità, nonché delle materie prime destinate ad essere lavorate nel territorio della zona franca, ad eccezione dei prodotti esclusi con decreto del presidente della giunta regionale sarda, emanato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1. il beneficio di cui al presente articolo potrà essere concesso per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    Titolo IV - Disposizioni finali
    Art. 17 - Alle imprese di cui all'art. 15 della presente legge esistenti o che sorgeranno nella zona franca potrà essere concesso, dal direttore della circoscrizione doganale territorialmente competente,
    a. di essere considerate in territorio doganale, a condizione che gli stabilimenti si prestino e siano sottoposti alla vigilanza permanente della Guardia di finanza;
    b. di corrispondere, sui prodotti ottenuti da trasformazioni effettuate in zona franca, i soli diritti di confine di cui all'art. 34 del testo unico approvato, con d.p.r. 23.1.1973, n. 43, afferenti alle materie prime estere impiegate;
    c. di introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime nazionali e nazionalizzate per essere ivi lavorate e successivamente reintrodotte nel territorio locale sotto forma di prodotti finiti e semilavorati. Le relative autorizzazioni saranno comunicate al ministro delle finanze che potrà revocarle o modificarle entro tre mesi dalla data della loro concessione su conforme parere della Regione sarda.
    Art. 18 - Sono applicabili alle merci introdotte nella zona franca tutte le concessioni di temporanea importazione ed esportazione previste dalle disposizioni in vigore e segnatamente dall'art. 214 del testo unico approvato con d.p.r. 23.1.1973, n. 43, quali speciali agevolazioni per il traffico internazionale.
    Art. 19 - In deroga a quanto previsto dagli artt. 177 e 178 del testo unico approvato con d.p.r. 23.1. 1973, n. 43, la temporanea importazione è autorizzata dal direttore della circoscrizione doganale territorialmente competente. Delle autorizzazioni concesse è data comunicazione al ministro delle finanze che, sentito il Comitato di cui all'art. 221 del medesimo testo unico, può disporne la revoca o la modifica informandone preventivamente l'amministrazione regionale sarda.
    Art. 20 - Le norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale relative alle violazioni doganali sono applicabili compatibilmente con le norme speciali della presente legge.
    Costituiscono, comunque, casi di contrabbando:
    a. la immissione di merci estere in magazzini della zona franca destinati esclusivamente al deposito di merci nazionali o nazionalizzate;
    b. il trasporto di merci estere per strada non per strada non permessa quando sia provato il proposito di introdurle in frode;
    c. il deposito di merci estere nella zona franca, in località, in qualità e per qualità non permesse;
    d. l'introduzione nella zona franca di merci in genere di cui non sia consentito l'ingresso, in esenzione doganale, ai sensi della presente legge.
    Art. 21 - All'art. 15 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale è aggiunto il seguente comma:
    «Il presidente della giunta regionale sarda può vietare, con proprio decreto emanato in forza delle funzioni ad esso delegate in materia, la costituzione nel territorio della Regione autonoma della Sardegna di depositi di determinate merci estere, ovvero limitarli ai bisogni degli abitanti dell'Isola».
    Art. 22 - Gli agenti dell'amministrazione finanziaria hanno facoltà di accedere agli stabilimenti, magazzini, ed esercizi di qualsiasi genere e specie, esistenti nella zona franca, per effettuare controlli e verifiche al fine di assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni doganali.
    Art. 23 - Le opere ed i manufatti la cui costruzione si renda necessaria per la gestione della zona franca sono dichiarati di pubblica utilità. Le occupazioni e le espropriazioni che all'uopo si renderanno necessarie saranno effettuate secondo le vigenti norme in materia.
    Art. 24 - L'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, l'ampliamento, l'ammodernamento e la trasformazione di quelli esistenti ed i relativi redditi industriali sono esonerati, per un periodo di dieci anni dalla loro attivazione, da tutte le imposte dirette presenti e future.
    La Regione sarda potrà istituire su proprie imposte sostitutive, in armonia con la normativa comunitaria e dello stato.
    Art. 25 - La gestione della zona franca è affidata ad una commissione speciale, denominata «Commissione per la gestione della zona franca sarda », costituita da:
    il presidente della giunta regionale sarda: presidente;
    tre rappresentanti dell’amministrazione regionale: consiglieri;
    tre rappresentanti dall’amministrazione centrale: consiglieri;
    tre rappresentanti sindacali: consiglieri;
    tre rappresentanti degli imprenditori: consiglieri.
    Art. 26 - Il regolamento di applicazione della presente legge, con le relative modalità di gestione, sarà emanato con decreto del presidente della Repubblica, su proposta dei ministro delle finanze, sentita la Regione sarda, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
    Art. 27 - Gli oneri per l'istituzione e la gestione della zona franca sono a carico dello Stato.
    Con apposita disposizione, da inserire annualmente nella legge finanziaria, di cui all'art. 11 della legge 5.8.1978, n. 468, si provvederà a qualificare gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato.

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    3. INTERVENTI A FAVORE DEL DISEGNO DI LEGGE MELIS NEL CORSO DI UN SEMINARIO DI STUDI PROMOSSO DAL CREDITO INDUSTRIALE SARDO

    di Mario Melis


    Debbo confessare che prendo la parola in uno stato d'animo particolare; io ero venuto ad assistere, a seguire questi lavori e ad ascoltare le relazioni affidate a personalità di così alto impegno intellettuale, culturale e professionale nel convincimento che la ricerca di tutti si sarebbe indirizzata ad approfondire le soluzioni più idonee da dare al problema della istituzione della zona franca. Confesso la mia delusione; vorrei rispondere a tutti, ma ovviamente questo non sarà possibile.
    Stamane, mentre ascoltavo alcuni interventi mi sono sentito dire che è molto difficile difendere la Sardegna ed ho dovuto amaramente aggiungere che è molto difficile difenderla dai sardi. In verità, credete, è una lunga battaglia, lo si ricordava poc'anzi, ancora oggi, che le libertà democratiche ci consentono di dispiegare appieno le nostre capacità propositive, sentiamo svolgere disquisizioni così sottili, così raffinate intorno al pericoli dell'istituzione della zona franca che
    dovremmo persino avere paura di uscire di casa per non essere vittime di spiacevoli inconvenienti. La zona franca doganale aprirebbe interrogativi cui non si sa bene quali risposte dare; io dico che le risposte le offrono le zone franche che esistono in tutto il mondo, nessuna delle quali si pone il problema di smobilitare. Le zone franche esistenti, e sono molte, hanno creato ovunque sviluppo, ampliamento della base produttiva, occupazione e benessere. Non riesco proprio a capire perché in Sardegna si dovrebbe avere paura, forse perché può arrivare l’operatore economico esterno ad arricchire? Ma se l'operatore economico esterno vorrà diventare un sardo come noi, sia il benvenuto; sia bene accolto per il contributo di progresso, di fantasia creativa, di cultura che ci potrà assicurare.

    3.1. Zona Franca: uno strumento nuovo per la crescita civile del polo sardo.

    Io ritengo che l'istituzione della zona franca possa concorrere a promuovere lo sviluppo dall'interno della Sardegna, la crescita civile, economica, sociale e culturale dell'Isola, nonché la capacità dei sardi di sapere utilizzare la nuova struttura come strumento di libertà, prima ancora che come strumento economico. Ho sentito parlare di Hong Kong; io sono stato ad Hong Kong, vi ho vissuto un tempo non certo sufficiente per capire a fondo il complesso fenomeno che è Hong Kong. Però so che la Cina popolare, che potrebbe riprendersi Hong Kong nel giro di dieci minuti, si guarda bene dal farlo, perché trova nel mercato di Hong Kong la possibilità di esportazioni e di rapporti commerciali col mondo che altrimenti le sarebbero preclusi. Hong Kong è la zona franca della Cina popolare, uno stato socialista che si vale di una zona franca doganale, in cui trovano lavoro 800.000 mila operai.
    Ad Amburgo, altra zona franca, sono 200.000 gli operai che trovano lavoro. Qualcuno ha osservato che ad Amburgo il costo della vita è alto, ma è alto anche il reddito, è alta la produzione di ricchezza, è alto il benessere, è alto il tenore di vita, grazie ai 40.000 posti di lavoro nel porto franco della città ed ai 150.000 posti di lavoro indotti. Questi dati, che non mi pare siano stati da nessuno contestati, costituiscono la più seria smentita delle preoccupazioni sinora avanzate sull'istituzione di una zona franca in Sardegna. Molti stati vogliono realizzare zone franche sul loro territorio; la Spagna entrerà nel Mercato comune a condizione che si rispettino le zone doganali esistenti, unitamente a quelle delle Canarie, che presentano condizioni molto simili a quelle della Sardegna dal punto di vista dell'insularità. Se dunque le zone franche sono fonte sicura di produzione di reddito e di opportunità occupazionali, perché temerle? Lo vorrei chiedere ai miei cortesi interlocutori, di fronte alla situazione di dissesto e di emarginazione dell'economia isolana, con quali meccanismi si spera di riportare i sardi in Sardegna? Non a caso i sostenitori più strenui dell'istituzione della zona franca sono gli emigrati.

    3.2. Gli emigrati, i sostenitori più strenui del progetto sardista

    Si leggano gli atti del congresso di Zurigo del 1978, si leggano ancora gli atti dei congresso di Cinisello Balsamo dell'emigrazione sarda in Lombardia del 1979; tutti concludono perché finalmente la Regione sarda si batta per realizzare la zona franca, perché è ritenuto lo strumento capace di assicurare il rientro degli emigrati in Sardegna, dove possano lavorare, dove possano produrre, dove possano crescere attraverso il proprio lavoro e cessare così di concorrere a sviluppare le economie esterne che sono quelle che hanno creato il sottosviluppo sardo. Perché la storia, lo ricordava Franco Sotgiu poc'anzi, di questi ultimi cento anni di vita italiana dimostra che lo sviluppo di alcune regioni ha creato il sottosviluppo di altre; noi stiamo pagando lo sviluppo di alcune regioni con il nostro sottosviluppo.
    Per lottare contro il sottosviluppo, dice Barranu, occorre lottare per ampliare gli spazi dell'autonomia; ma di quale autonomia? quella cartacea? quella cartolare? quella che è scritta nei libri? L'autonomia deve essere un potere reale, deve essere un potere che possa incidere nel governo della economia. Oggi noi governiamo la nostra economia attraverso gli interventi straordinari decisi fuori della Sardegna; noi ci possiamo trovare domani con altri diecimila operai in cassa integrazione perché lo ha deciso un consiglio di amministrazione a Milano o un consorzio di banche a Roma. Noi non siamo in grado di poterci difendere in alcun modo, perché non abbiamo strumenti di alcun genere e dobbiamo subire il processo di colonizzazione che si è realizzato proprio attraverso i tanto mitizzati interventi straordinari.


    3.3. La Zona Franca non provoca né isolamento né distacco dall'economia italiana e Europea

    Ma evidentemente, nessuno può pensare che noi sardisti riteniamo la zona franca come l'unico ed esclusivo strumento per la soluzione di tutti i problemi dell'isola; né pensiamo che la zona franca comporti l'isolamento economico della Sardegna, il distacco dall'economia italiana e dall'economia europea. Non vi è nessuna contrapposizione, non vi è nessuna antitesi tra la realizzazione della zona franca e l’appartenenza della Sardegna allo stato italiano, all'economia italiana e a quella del Mercato comune europeo, per cui riteniamo siano infondate le preoccupazioni sulla perdita di certi benefici oggi goduti, di quei benefici cioè che ci hanno ridotto nella condizioni di cui tutti quanti - compreso il prof. Sabattini, sulla cui relazione tornerò - hanno parlato. E’chiaro che, essendo uno strumento, la zona franca dovrà essere utilizzata per portare l'isola ad una condizione di equilibrio economico, sociale e civile con le regioni più avanzate d'Italia, e d'Europa; dopo di che non saranno neanche più necessari gli interventi straordinari. Non trovo pertanto giustificate le preoccupazioni espresse dal prof. Sabattini, al quale tuttavia voglio esprimere il mio apprezzamento per la sua relazione - ancorché piena di riserve e sostanzialmente allo stato degli atti ostile alla istituzione della zona franca - per il rigore scientifico che essa presenta, per l'impegno e per la serietà dell'analisi; debbo però fare alcune osservazioni critiche.
    La prima osservazione è che dalla sua relazione si ricava un'immagine statica dell'economia; si è limitato a fotografare una situazione e in base a questa fotografia ha concluso che non ci conviene istituire la zona franca perché i nostri commerci oggi si svolgono tutti nell'area comunitaria. La zona franca potrebbe modificare tutto questo, per cui l'economia regionale resterebbe senza alcuna protezione. Ma l'economia è un fatto dinamico, se si trascura questa dimensione si corre il rischio di non cogliere l'essenza stessa dei fenomeni economici. Se si riflette in termini dinamici, non capisco per quale ragione i prodotti agricoli e zootecnici dovrebbero subire danni; né sussiste il pericolo, almeno nelle dimensioni paventate dal prof. Sabattini, circa maggiori costi che dovrebbero gravare sui prodotti sardi quando fossero immessi nel Mercato comune in quanto ottenuti con materie prime importate da paesi terzi. I prodotti immersi nell'area comunitaria sarebbero assoggettati al dazio doganale limitatamente al valore delle materie prime che essi incorporano e non al valore del prodotto finito; ma noi, in tal modo, avremo avuto la possibilità e l'occasione di trasformare quelle materie prime e avremo avuto la possibilità e l'occasione di allargare la base produttiva regionale, di occupare gli addetti che potranno essere utilizzati in quei processi produttivi e avremo stimolato processi di accrescimento del reddito. Mi pare, dunque, che sul pericolo di maggiori costi non sia il caso di esasperare il discorso; in tal senso, d'altronde, si è espresso nel suo intervento li dott. Gattone.
    A questo punto, mi si consenta di rendere omaggio al dott. Gattone che nel 1977 ho avuto l’onore e la fortuna di conoscere e di consultare per la predisposizione del disegno di legge che io ho presentato al Senato per la istituzione della zona franca; il disegno di legge porta la mia firma, ma esso include anche, oltre ai contributi dei dott. Gattone, quelli dei prof. Fois, costituzionalista dell'Università di Roma, quelli dei prof. Siro Lombardini, che mi è stato molto vicino e mi ha aiutato nell'articolazione, non tanto del testo, quanto degli obiettivi che in esso venivano indicati e quelli, infine, di tutto il Partito sardo d'azione che ha voluto trasfondere nel testo del disegno di legge il significato delle scelte di politica sardista che costituiscono al presente la sua stessa ragion d'essere, ovvero l'impegno di riacquisire alla Sardegna la forza lavoro che sinora abbiamo esportato e con la quale realizzare le condizioni di crescita economica e civile della nostra Isola, così come ha fatto il Giappone che, dopo aver costituito tutto il suo territorio in zona franca, è riuscito a battere la concorrenza internazionale e ad invadere il mondo con le sue produzioni con indici salariali ben superiori a quelli medi europei.

    3.4. Fattore geografico e centralità mediterranea

    L'altra osservazione che voglio fare sulla relazione del prof. Sabattini è che egli ha eccessivamente enfatizzato la vocazione comunitaria della bilancia commerciale sarda; i tre quarti delle esportazioni regionali sono costituiti dal petrolio, e, sinceramente, non mi pare che si possa validamente dire che sono in pericolo le nostre produzioni. La quota residua delle nostre esportazioni nell'area comunitaria non può costituire il punto di riferimento per la valutazione dei potenziali benefici e costi indotti dalla istituzione della zona franca. Il punto di riferimento deve essere il fatto che noi siamo al centro del Mediterraneo; questa posizione geografica della Sardegna deve emergere come fatto determinante, come fatto peculiare e specifico. Nel Mediterraneo siamo un punto di incontro fra le economie e le culture dell'Africa settentrionale, del Medio Oriente e dell’Europa. Nell'ambito delle grandi correnti di traffico tra queste aree economiche, che significato ha il porto canale di Cagliari se svincolato da una prospettiva di zona franca? L’integrazione della Sardegna nei grandi flussi del traffico internazionale era la filosofia del porto-terminal di Cagliari e questa filosofia può diventare realtà concreta solo con la istituzione della zona franca. Con la istituzione della zona franca, possiamo diventare protagonisti; perché vogliamo restare subalterni? Ci appaga l'esistente o vogliamo rompere con esso? Le opportunità di rompere con la situazione attuale devono essere tutte favorevolmente accolte; ho già detto e lo ripeto che la zona franca è strumento di crescita non solo economica, ma anche politica e culturale. Ecco perché noi sardisti abbiamo seguito con estrema attenzione e con grande responsabilità il dibattito di oggi, perché vogliamo sapere con quali forze combattiamo e quali forze, invece, ci combattono.

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    4. UNA RIVENDICAZIONE STORICA PER CONSEGUIRE LA VERA RINASCITA DELLA SARDEGNA

    Franco Sotgiu, direzione regionale del Partito sardo d'azione


    4.1. Il concetto di autonomia doganale e la funzione dei dazi doganali

    Il problema dell'autonomia doganale della Sardegna non è nato ieri. Esso è vecchio di oltre un secolo e la soluzione che oggi si viene a dare al problema - soluzione che io, che ho materialmente steso il testo della legge che vi sta di fronte, riconosco parzialmente poiché il vero problema resta quello di consentire che la materia doganale sia di esclusiva competenza della Regione sarda - non è certo una soluzione improvvisata.
    Occorre, comunque, fare una premessa metodologica: cosa si intende per dazi doganali? Questi sono quegli oneri fiscali di carattere impositivo, contenenti di fatto, nella realtà attuale, elementi di fiscalità esterna ed elementi di fiscalità interna (statale), posti e gravanti su alcuni prodotti esterni per evitare che questi possano entrare in un determinato mercato ad un prezzo più basso (e quindi concorrenziale) rispetto a quello di similari prodotti esistenti e/o circolanti nel mercato stesso.
    Fatta questa premessa occorre dire che vi possono essere diverse vie per compiere il dovuto approccio alla tematica della « zona franca ».
    Una prima via - che sembra la più seria oltre che la più ovvia, ed invece non lo è! - può essere quella dell'analisi economica od economicistica: è la via congeniale ai tecnici o, comunque, a coloro che tali si reputano. E’ la via, per esempio, che ha seguito il prof. Sabattini con l'analisi della bilancia commerciale sarda, esponendo dati e tabelle, e concludendo, in definitiva, che la fiscalità aggiuntiva sui prodotti provenienti dall'area extracomunitaria è di appena il 2,9 per cento del totale (dato medio di periodo) per cui la zona franca non porterebbe grossi benefici, ma anzi svantaggi. Carta canta!
    Vi è poi un'altra via, più schiettamente politica, che porta alla analisi delle diverse interrelazioni nei rapporti interni sardi e nella tipologia e struttura degli interventi di sostegno all'economia in un'area dove esista il regime di zona franca ed è quella che, tutto sommato, ha percorso nella sua esposizione - che io pur lodo - Raffaele Garzia.
    Vi è ancora una via schiettamente giuridica e tecnica - che finisce per interagire con quella economica dianzi ricordata, che analizza più o meno freddamente i dati testuali e li interpreta, anche alla luce dei precedenti in materia: ed è la via che, mi pare, ha seguito l’amico Gattone per concludere che, allo stato degli atti, è giuridicamente possibile il regime di zona franca in Sardegna.

    4.2. La via storica o storicistica

    Tutte queste vie, nella stesura del testo della legge, sono state percorse ma io credo che senza percorrere un'altra via, e cioè quella storica, o storicistica se preferite, non si possa né si riesca ad inquadrare lo spirito e la portata di questa legge e di questa soluzione. Ed è la via da cui l'amico Mario Melis ed io abbiamo preso le mosse, insieme ad altri amici, nel formulare il testo della legge.
    Dico subito che a noi è parso oltre che doveroso, logico, inquadrare il problema nella più vasta tematica della « questione meridionale ».
    Se infatti si può e si deve, anzi riconoscere che la Sardegna presenta, nell'ambito della questione meridionale aspetti « speciali » (ancora una volta ecco emergere la « specialità » della nostra autonomia!) io credo che possiamo concordare su di un punto fondamentale: qualunque sia l'interpretazione o l'analisi dei fattori sociali, politici ed economici che hanno creato il divario esistente tra il Nord ed il Sud del paese, si sposi cioè l'analisi gramsciana o quella salveminiana, o quella dorsiana, non c'è dubbio che uno degli strumenti, o forse lo strumento di più lungo periodo e quindi portante, attraverso cui si pervenne alla progressiva spoliazione delle ricchezze del Sud ed alla creazione - comunque - della ricchezza del Nord furono i dazi doganali. Il primo atto della tragedia che colpì il Sud (e che precipitò definitivamente, la Sardegna nell'abisso) io credo concorderemo tutti - ove naturalmente si voglia fissare all'analisi una data post-unitaria - nel ravvisarlo nell'unificazione del debito pubblico nazionale, attuata dal Piemonte dopo la conquista del Regno di Napoli.

    4.3. Come il debito pubblico dello Stato piemontese venne riversato sulla Sardegna e sulle regioni meridionali

    Il Piemonte, il paese più tassato ed indebitato d'Europa, con un disavanzo annuo di 50 milioni ed un debito pubblico di 640 milioni - quattro volte superiore a quello dell'intero Regno di Napoli! - rovesciò sul nuovo Stato questo enorme carico finanziario. Si disse che tutta l'Italia aveva l'obbligo di rimborsare le spese che il piccolo stato subalpino aveva sostenuto per finanziare l'indipendenza nazionale e non era vero, perché il debito pubblico piemontese, in massima parte almeno, derivava dai lavori pubblici, specialmente ferroviari. Insomma, con la storia della «solidarietà nazionale » il Sud pagò le infrastrutture del Nord del paese, consentendo enormi vantaggi al Nord stesso.

    4.4. Il drenaggio delle riserve finanziarie dei Sud attraverso la liquidazione dei beni demaniali

    Poi, attraverso la vendita dei beni demaniali ed ecclesiastici, si operò il drenaggio dei notevoli capitali in possesso della borghesia meridionale. Questa possedeva, grandi quantità di moneta d'oro e d'argento ed il danaro dell'ex reame abbondava a tal punto, che la rendita era quotata 115 lire! Quando si aprì la fiera della dilapidazione dei patrimonio demaniale e della mano morta, la classe dirigente meridionale fu colpita dalla maledizione che gravava sul suo capo: rinserrarsi sempre più nel blocco agrario e privarsi, con le sue stesse mani, degli strumenti tecnici che il caso aveva posto a sua disposizione per evolvere: essa, quindi, si precipitò sui demani e sui beni ecclesiastici per completare la sua secolare aspirazione al possesso della terra. Oltre 600 milioni di lire di allora andarono a finire nelle casse dello stato, e quasi tutta la riserva liquida del Sud si trasferì al Nord per finanziare e sviluppare il sistema capitalistico che, nelle provincie settentrionali, iniziava ad affermarsi. Ma a questi elementi se ne saldò un terzo di così grande portata, da essere determinante del divario che si andava creando: il protezionismo doganale.
    Mentre la nostra borghesia, ridottasi senza quattrini, si convince sempre più che l'affitto della terra è lo strumento inventato da Dio per assicurare all'ozioso proprietario una vita meschina ma inattaccabile, con la ricchezza trasferita al Nord la borghesia del lavoro settentrionale riesce a svilupparsi notevolmente e con la protezione del nuovo stato. Come? Si forgia, a poco a poco, il sottile e machiavellico strumento dei dazi doganali protettivi.
    I nuovi capitani d'industria dal Nord per mancanza di materie prime non possono ottenere i lauti profitti per la concorrenza delle altre produzioni estere? Non possono produrre, cioè, a buon mercato rispetto alla concorrenza straniera? Ebbene si ritocchino continuamente le tariffe finché un erpice, che vale 150 lire, sia gravato di 160 lire aggiuntive di dazio, e si vada avanti con la accumulazione di ricchezza.

    4.5. L'introduzione e la funzione dei dati protettivi a favore dell'industria del Nord

    I dazi protettivi furono certamente lo strumento iniquo che completò e rafforzò il circolo vizioso iniziatosi col drenaggio dei capitali meridionali; essi perpetuarono - accrescendole - le storture che il sistema fiscale ed il drenaggio finanziario avevano creato, divaricando in un solco incolmabile, l'economia delle due Italie.
    La Sardegna - in posizione ancora più svantaggiata, sia per la insularità che per la sventura di aver dovuto, già da prima, subire il nefasto dominio di casa Savoia, viene totalmente spazzata via come entità economica.
    L'analisi che ho fatto è confortata da questi dati: nel periodo che va dal 1885 al 1897 le espropriazioni operate dallo stato per mancati pagamenti d’imposta, furono 123 in Piemonte, 148 in Lombardia, 240 nel Veneto e 52.000 in Sardegna!
    Nel periodo che va dal 1862 al 1898, per contro, lo stato spese per opere idrauliche (oggi diremmo, fonti energetiche) 548 milioni; di tale somma l'Italia settentrionale ebbe 266 milioni e 900 mila lire; l’Italia centrale 187.800.000 lire; l'Italia meridionale 1.600.000 lire; la Sicilia 1.300.000 lire... la Sardegna 400.000 lire!
    Diceva Goethe: dicono che i numeri governino il mondo. Io non so se ciò sia vero, ma so che questi dimostrano « come » il mondo è governato!

    4.6. Le contraddizioni tra Nord e Meridione

    Drammatici, inoltre, furono i risultati nel campo sociale e politico.
    Ora mi è chiaro che la questione si sposta sul terreno rivoluzionario. La classe dominante da distruggere non è più la borghesia terriera del Sud, divenuta miserabile, ma la borghesia industriale del Nord, cui la prima ha ceduto le armi. L'artigianato meridionale, che nel 1860 poteva ancora sperare di evolversi industrialmente con il concorso degli ingenti capitali locali, è definitivamente battuto dalle industrie parassitarie del nord che prosperano all'ombra dei dazi protettivi doganali; l'agricoltura meridionale, dovendo contentarsi dei miserabili margini che le lascia la protezione doganale, è cristallizzata sul latifondo, incapace di un processo di accumulazione; la borghesia terriera del sud, in preda alla miseria, si deve alleare con lo stato per non soccombere.
    Invano Pasquale Villari, Franchetti, Sonnino e Giustino Fortunato sognano il sorgere di una nuova classe dirigente meridionale, sul terreno dello stato storico.
    E’ il proletariato settentrionale, di recentissima formazione, che imposta, sul finire del secolo scorso, e per la prima volta, la moderna lotta politica in Italia e le masse proletarie accorrono, come percosse da un nuovo fremito, sotto le bandiere del socialismo.
    Ma i termini fondamentali della lotta - anche se in Sardegna la tematica non è assente - si svolgono tutti al nord. Gli operai italiani non hanno, né possono avere, niente da opporre ai dati storici dello stato; essi ignorano il Mezzogiorno, ignorano la Sardegna, e il problema dei contadini del Sud. Perciò la vecchia borghesia italiana, composta di generali reazionari e di servitori di corte, ha torto ad opporsi ad una questione di semplice « cassetta » perché la mentalità del proletariato del Nord non va, appunto, al di là di semplici questioni di aumento dei salari. La questione di cassetta può essere sanata con ritocchi tributari e doganali e con un'accorta politica di opere pubbliche, di cui, prima, ho evidenziato i dati per noi disastrosi.
    Un ex procuratore del re piemontese - Giovanni Giolitti - intuisce questo schema così semplice e si offre come mediatore.
    Il nuovo compromesso è presto stipulato: il socialismo rivoluzionario si trasforma in riformismo giolittiano ed accanto al capitalismo protetto, sorge un proletariato protetto, quello dei Nord.
    La situazione del Mezzogiorno diventa deteriore per l'aggravarsi della protezione industriale e doganale.
    Alla nostra povera terra - che subirà questo schema nel futuro, sotto il fascismo e fino ad oggi nessuno potrà più togliere l'impronta coloniale che simili sventure le hanno impresso!


    4.7. La protezione doganale dei MEC aggrava la crisi economica della Sardegna e del Sud

    Né, a ben guardare, dissimile è - dopo un secolo - lo schema che adottano gli stati che danno
    vita alla Comunità europea ed alla conseguente unione doganale europea.
    Il discorso del protezionismo si sposta pian piano,verso altri confini; esso non parte più da Torino o da Milano, ma da Rotterdam, da Marsiglia, da Amburgo.
    Ma il risultato è sempre lo stesso; lo schema semplice che Giolitti aveva intuito ed applicato, alla fine dell'altro secolo, riappare attraverso lo strumento raffinato e sottile, oltre che perverso e sommariamente iniquo, che si chiama mercato comune agricolo: il grande imbroglio del mercato comune agricolo!
    Non solo la distribuzione delle risorse - prevalentemente destinate al sostegno dei prezzi agricoli (Feoga) - è totalmente sperequata, ma le produzioni stesse, ancora e sempre più protette da dazi doganali, divenuti « comunitari », si rivelano subito eccedentarie e quindi parassitarie. Finanziate dai poveri a tutto vantaggio dei ricchi. I dazi doganali comunitari producono ricchezza direttamente proporzionale alla ricchezza dei produttori e, quindi, degli stati membri più ricchi. Il Nord sempre più ricco, il Sud sempre più povero.
    I meccanismi e le politiche seguiti per sostenere l'agricoltura vanno, di fatto, ad esclusivo vantaggio di una minoranza di grandi coltivatori. Milioni di piccoli agricoltori in soprannumero accettano, con crescente disagio, discriminazioni sociali che li colpiscono ed umiliano profondamente, condizioni di vita mediocri, quando non bestiali, ed una situazione sempre più incerta ed ancora una volta la nostra gente risponde con l'arma della disperazione, l'emigrazione!
    La nuova patria europea è anch'essa matrigna e noi portiamo i nostri penati lontano dalle nostre case siamo sradicati dai nostri affetti, offriamo agli altri che noi stessi abbiamo contribuito ad arricchire e che ci disprezzano, la nostra forza brutta rassegnata e la nostra tradizionale dedizione al lavoro.
    Mandiamo, è vero, valuta pregiata nella nostra terra: ma lo stato ed il sistema bancario (che il primo protegge) drenano verso il Nord anche questa misera fetta di ricchezza.
    Un'emigrazione voluta, inarrestabile, a livello di genocidio!
    Si è tanto urlato - e giustamente - per il fallimento dei piano di Rinascita, ma nessuno ha mai osservato che il (più clamoroso fallimento per la nostra isola, ad economia prevalentemente agricola, è stato proprio il Mercato comune agricolo: da quando è entrato in funzione è iniziato, in misura massiccia, l'esodo dai campi ed è aumentata la nostra emigrazione.
    E per quali risultati, sul piano generale!

    4.8. Protezione soltanto fittizia per i nostri prodotti agricoli e del Meridione

    Malgrado lo smercio del burro sul mercato mondiale esterno a prezzi irrisori - attorno al 1970, 200 lire al kg, ricordo, mentre il prezzo di costo era superiore alle 1100 lire - e malgrado gli altri provvedimenti d’urgenza le celle frigorifere comunitarie restano piene.
    Pur essendoci precipitati a svendere il grano a Cina, Giappone e Russia (lo scandalo della vendita dei grano ai russi è di queste ore!) a metà prezzo, i sili restano stracolmi. Lo zucchero, degradato, è dato agli animali; la frutta e la verdura sono distrutte; il grano degradato a mangime per le bestie; il latte, scremato in polvere, dato ai maiali ed alle galline che potrebbero benissimo fare a meno di mangiare pane, burro e marmellata, mentre i prezzi interni crescono ad un livello impressionante e si urla, farisaicamente, contro la scala mobile.
    Ma non si dice che l'inflazione cresce perché si vogliono mantenere artificialmente alti i prezzi dei prodotti (agricoli e non) comunitari, appunto per permettere lauti profitti alle grandi produzioni del nord, né si comprende, o si relega come piccolo vantaggio, quasi trascurabile, che senza la protezione doganale comunitaria, il costo della vita in Sardegna scenderebbe sotto il 50 per cento del livello attuale.
    Né si dica che le produzioni agricole da noi sono, comunque, protette anzitutto perché non proteggiamo un bel niente (e lo sanno i nostri produttori di vino costretti ad umilianti vessazioni allorché vogliono varcare il confine francese!), e poi perché non si dice quanto gli agricoltori pagherebbero per mangimi, fertilizzanti, macchine agricole, danaro, ecc. se non vi fossero le protezioni doganali comunitarie!
    I prelievi agricoli (o prezzi di soglia), i diritti doganali, mobili (rivisti con periodicità addirittura settimanale), secondo la evoluzione dei prezzi mondiali (altro che prezzi anelastici verso il basso!) garantiscono ai grandi capitalisti del Nord Europa, qualunque sia il livello dei prezzi mondiali stessi, che i prezzi dei prodotti importati si trovino automaticamente rialzati al livello voluto, cioè non siano competitivi.
    Ed è quindi inutile, stante una situazione che falsa le regole del gioco come questa, analizzare quale quota di interscambio una regione europea abbia con i paesi extra-comunitari, perché è di tutta evidenza che tale quota - quando esista - non sarà mai significativa: le regole del gioco sono fatte perché non vi sia interscambio con aree extracomunitarie, allorché convenga l’interscambio stesso. Perché ciò non converrebbe al grande produttore comunitario.
    Non dissimile, anzi peggiore, è la protezione per le grandi produzioni industriali: peggiore, naturalmente dal nostro punto di vista, non certo da quello del produttore! A noi è impedito acquistare beni, merci, macchinari e prodotti industriali per dare l'avvio a produzioni che garantiscano quell'accumulazione di ricchezza di cui abbiamo bisogno e su cui insistono tanto gli economisti. A noi è impedito essere competitivi e come ricompensa ci arrivano le « briciole » di quella protezione cui ho accennato, sotto forma di sussidi (integrazioni comunitarie) alle nostre produzioni agricole, oltre che qualche misera restituzione all'export, per quel poco o nulla che esportiamo. Ma la ricchezza industriale, resta altrove!
    Avete tutti visto cosa è accaduto allorché la Nissan giapponese è voluta entrare nell'area europea.
    E tutto ciò crea ancora inflazione. A vantaggio di chi? Nostro? Certamente no!
    Se questa è la realtà inconfutabile, quella realtà che ci ha emarginato non solo da ogni processo di crescita civile, sociale, politica ed economica, ma che ci emargina e ci emarginerà, in futuro, dai mercati mondiali, noi nel pronunziarci sulla proposta di legge sulla zona franca, dobbiamo anzitutto domandarci - come mi sono domandato io con i sardisti - se tutto ciò sia giusto.
    E poiché concluderemo, certamente, che tutto questo non è giusto, anzi è sommamente ingiusto, dobbiamo domandarci come riparare a questa colossale ingiustizia.

    4.9. Il discorso sulla zona franca risponde ad una esigenza politico-economica oltreché storica e geografica

    Cioè dobbiamo dire, a mio avviso, che se la nostra rovina storicamente incontrovertibile, sono stati e sono i dazi doganali (o, anche e massimamente i dazi doganali, perché di « rovine », di quelle abbondiamo!) sono anzitutto questi che dobbiamo eliminare: subito e senza tante discussioni.
    Ecco perché, a mio avviso, questo convegno si è svolto su una falsariga totalmente errata e criticabile, come criticabile è la stessa proposizione dubitativa del problema. Io avrei compreso che si dicesse « Sardegna, zona franca. Perché? », ma non che si mettesse in dubbio l'utilità dello strumento, perché lo comprende anche un tonto che è conveniente pagare 100 ciò che noi oggi paghiamo 500; come, del resto, lo comprendono assai bene coloro che si trovano, in ogni parte del mondo, in regime di zona franca e si guardano bene dal porre in dubbio l'utilità del loro status.
    Noi oggi avremmo dovuto studiare e dibattere quali più efficaci strumenti adottare per realizzare « bene » la zona franca, quali strategie di medio e lungo periodo individuare, discutere sulla gradualità di attuazione dell'istituto e di cui ha fatto sensato cenno Garzia; quali alleanze, se volete, sul piano tattico e politico, eventualmente contrarre.
    Questo e non altro, era il nostro sacrosanto dovere di classe dirigente, sempre che presumiamo di essere tale.
    Anche perché - e qui il discorso è prettamente politico – l’attuazione della « zona franca » in Sardegna rischia di spostare, e sostanzialmente, gli assetti politici. Basta riflettere alla possibilità che la legge dà al presidente della Regione di ammettere e non ammettere alcuni prodotti in regime di « libera pratica » sul territorio sardo, per comprendere che la lotta politica in Sardegna avverrebbe su problemi concreti. Anche perché avremmo fatto gli interessi dei sardi.
    Ed ove non avessimo rispettato questi interessi ci verrebbe negato il consenso, senza più inquinamenti di altra natura o motivazioni che sono molto lontane dai nostri reali interessi.
    Anche questo è un discorso da sviluppare nell'approccio al problema della zona franca.

    4.10. Le contraddizioni tra sostenitori della zona franca e sostenitori dei punti franchi

    Prof. Sabattini, io ho letto la sua dotta relazione e presumo che coloro che sono contrari alla zona franca (e taccio degli inconfessabili motivi per cui lo sono!) ne faranno la loro bandiera di combattimento.
    Ed invece la relazione di Sabattini, che contiene imperdonabili inesattezze (perché dire falsamente che il nostro vino, la nostra agricoltura, sarebbero penalizzate quando sia l'art. 9 che l'art. 21 della legge sono a salvaguardia di tali produzioni?) è proprio la dimostrazione migliore della necessità della zona franca.
    Infatti, il prof. Sabattini, dalle tabelle che con tanta fatica ha analizzato e che ci ha prodotto, cosa ha ricavato? Che, sul totale del nostro import-export, quello extra-comunitario, è irrisorio: il 2,9 per cento mediamente, per quanto ha tratto dai prodotti sottoposti a imposizioni doganali.
    Ma allora vuoi dire che i dazi protettivi - protettivi di altri interessi, credo, prof. Sabattini – hanno funzionato! E hanno funzionato tanto negativamente per noi - o la Sardegna è in condizioni floride? - che non abbiamo avuto interscambio con quei paesi con cui ci sarebbe convenuto averlo. Per esempio, e vi risparmio lo sviluppo del calcolo, se avessimo importato quest'anno grano tenero (che in Sardegna non produciamo e quindi non abbiamo interesse a difendere) per fare il pane, senza pagare dazi doganali (prelievi agricoli) i sardi avrebbero risparmiato la bazzecola, sul solo pane, di 3,5 miliardi di lire.
    Bè, se mi consentite, a noi interessa molto, moltissimo, questo dato. E i sardi avrebbero risparmiato tanti altri miliardi su tanti altri prodotti che noi dall'area extra-comunitaria non importiamo appunto perché il livello dei dazi doganali ce lo impedisce.
    E non è vero che non avremmo potuto installare attività di media impresa. Ho qui alcuni dati della tariffa relativi ai dazi fissi e mobili, rispettivamente, e sentite che musica hanno i costi aggiuntivi che paghiamo: carni 20 per cento in più; caffè 12 per cento più 12 per cento più 5 per cento; aeroplani 12 per cento; trattori 20 per cento più 18 per cento; autocorriere 29 per cento più 22 per cento; telai per auto 29 per cento più 22 per cento; carrozzerie per auto 29 per cento più 22 per cento; accessori per auto 20 per cento più 8 per cento; materiale rotabile 13 per cento più 6 per cento, e così via per tutti i prodotti!
    Risparmiando queste cifre conviene o no installare attività d'impresa in Sardegna? Staremmo meglio o peggio?
    E poi, ho qui con me il documento con cui si è presentata la delegazione spagnola agli altri partner (futuri) comunitari per negoziare il suo ingresso nella Cee; a parte le zone franche delle Canarie ecc. che non si toccano, la Spagna vuole mantenere le sue zone franche di Barcellona, Cadice, ecc. dove sono installate industrie meccaniche ad alta intensità sia di manodopera che di tecnologia (Seat, cioè Fiat, Citroen, macchine agricole, ceramica, componenti per auto, chimica fine): non sono queste le industrie che volevamo? E la stessa Nissan perché non dovrebbe localizzarsi in Sardegna?
    E le grandi industrie che il prof. Sabattini scopre « inquinanti »: ma il polo metallurgico non lo vogliamo più? Dopo le lotte che abbiamo fatto? Non riesco poi a capire perché, in regime di zona franca, le industrie dovrebbero aumentare gli stoccaggi e quindi trovare insostenibile il finanziamento del monte merci, per l'eccessivo costo del danaro.
    Certamente posso dire una cosa: che con eguale massa di danaro di quella impiegata oggi si finanzierebbe esattamente il doppio, come minimo, dell'attuale livello di scorte.
    E poi, andiamo, il danaro costerebbe meno, basta guardare i tassi delle eurodivise e del dollaro.
    Resta l'obiezione che non potremmo commerciare con la Comunità perché i nostri prodotti sarebbero gravati da dazi all'entrata.
    A parte che era onesto dire - specie da parte di uno studioso attento come Sabattini - che i prodotti comunitari (esclusi quelli agricoli!) sarebbero defiscalizzati entrando in Sardegna, cioè dovrebbero costare come i prodotti extra-comunitari; (lo sa prof. Sabattini che una automobile europea costa meno negli Usa che in Europa?), se poi noi paghiamo la dogana nel rivenderli, magari dopo averli trasformati, che male c'è? E sovrattutto quale svantaggio c'è? Al contrario, vi è un vantaggio! Anzi più d'uno!
    Anzitutto in Sardegna tutto costerebbe di meno per i sardi. A lei, prof. Sabattini questo importa poco; ma a noi, invece, importa moltissimo. Poi vi è il vantaggio, che se noi importiamo, in esenzione doganale, una materia prima od un semilavorato, e lo trasformiamo e poi lo rivendiamo nella comunità il dazio doganale, a norma di legge - carta canta, prof. Sabattini! – lo paghiamo solo sulla materia prima o sul semilavorato (dove non lo abbiamo assolto prima) ma non sul prodotto finito. Vi sembra poco? E soprattutto le sembra argomento da trascurare professor Sabattini?
    Certo Sabattini ha ragione quando dice che non esistono infrastrutture commerciali e tecniche sufficienti per consentire un felice progredire delle intraprese industriali e commerciali, ma ha torto marcio quando da questo argomento trae la conclusione che perciò non bisogna creare la zona franca. Anzi, dico io, la zona franca è proprio la giustificazione per creare queste infrastrutture, creando quindi molto lavoro indotto. O vogliamo restare sempre così: miserabili e fedeli!
    Ma soprattutto quel che, prima di finire, debbo mettere in evidenza è l'assoluta inutilità dei così detti « punti franchi »: questo,perché oggi, col sistema della temporanea importazione che permette di importare/ temporaneamente in esenzione doganale per trasformare e riesportare non ha più senso parlare di punti franchi: esistono già! Chiunque può farlo, a certe condizioni amministrative.
    Ma questo non vuoi dire che convenga tout-court intraprendere iniziative perché esiste la temporanea importazione.
    Altra cosa è se si possono importare, in esenzione doganale, i macchinari per installarli e quindi aver un minor costo per gli stessi, come prevede la legge che dovremmo discutere. Ma perché limitare questo vantaggio a poche aree, ripercorrendo la famigerata logica dei poli di sviluppo? Perché non dare a tutto il territorio della Sardegna questo vantaggio?
    Concludo dicendo che ciò che si è portato all'attenzione del Parlamento e del Consiglio regionale e - soprattutto - del popolo sardo è un'opera appassionata ed un'idea generosa, che nasce dalla nostra cultura sociale e politica ed affonda le sue radici nella faticosa lotta che la Sardegna deve combattere per darsi un assetto civile e moderno.
    Con questo spirito noi sardisti l'affidiamo al vostro sereno dibattito che auspichiamo scevro di preconcetti e, consentitecelo, di cinismo.
    Noi riteniamo che i sardi, nella loro stragrande maggioranza, chiedano una bandiera intorno alla quale raggrupparsi, senza più tante sottili differenziazioni mutuate da situazioni, schieramenti ed ideologie politico-sociali spesso così estranee a noi: ebbene io dico - e molti di voi me lo confermano – ora quella bandiera l'abbiamo ed è una bandiera a suo modo rivoluzionaria, perché tende a capovolgere un'iniqua situazione di soggezione coloniale a cui siamo sottoposti.
    Questa bandiera è la zona franca, vessillo di libertà e di giustizia per il popolo sardo.

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    5. SARDEGNA E ZONA FRANCA NELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA.

    di Enrico Catone
    *

    *Amministratore principale presso la Commissione della Cee.

    Con la presente relazione si intende fornire un quadro, per quanto possibile, completo delle condizioni economiche che alla creazione di una zona franca debbono sussistere affinché gli stati che fanno parte della Unione doganale europea non siano indebitamente lesi nei loro comuni interessi o, piuttosto, si sentano lesi da un'iniziativa che può dare indicazioni sulla sua validità soltanto in tempi relativamente lunghi.
    Il ruolo che la Commissione della Comunità europea eserciterà nella circostanza dovrà tener conto, oltre che del rispetto dei diritto di base e di quello derivato, anche della esigenza di valutazione dei pareri dell’Assemblea parlamentare comunitaria, del Comitato economico e sociale e del Comitato consultivo delle associazioni professionali (va ricordato che una eventuale direttiva di modifica di quella di base del 1969, dovrà essere sottoposta al voto del Consiglio dei ministri delle Comunità che dovrà pronunciarsi all'unanimità per motivi più avanti esposti).
    Son queste le ragioni per le quali ci si avvicina al tema del presente convegno attraverso una esposizione di vicende che possono sembrare, a prima vista, estranee all'argomento: si tratta delle nozioni di unione doganale europea e di sistema di autofinanziamento comunitario (risorse proprie), che rappresentano la cornice entro la quale la creazione di una nuova zona franca deve collocarsi e delle quali, per la importanza dei precedenti storici e della legislazione comunitaria già operante, deve tenersi conto anche per l'attuazione delle necessarie iniziative nazionali.
    Sono, altresì, inserite nella presente relazione alcune informazioni riferentesi ad altre zone franche già esistenti e dichiarate all'atto della istituzione della Comunità economica europea (tra le altre, il porto franco di Amburgo ed il porto franco di Rotterdam) o all'atto del suo ampliamento (zona franca di Shannon) e qualche cenno sulla situazione delle zone franche italiane (qualunque sia la loro denominazione) perché da tali informazioni possano trarsi utili informazioni sulle cose che debbono essere fatte e quelle che non debbono essere fatte.
    Va, infine, ricordato che la parte seconda del trattato di Roma è intitolata ai « Fondamenti della Comunità » e che il primo articolo di questa parte, il numero 9, dichiara che « la Comunità è fondata sopra un'unione doganale ».

    2. L'Unione doganale: nozioni e precedenti storici

    La costituzione di un'unione doganale presuppone molteplici condizioni politiche, economiche e geografiche la cui coesistenza è essenziale perché l'atto istitutivo e, poi, il funzionamento possano intervenire.
    Non a caso si è premessa la condizione politica tra le altre: è storicamente dimostrato che essa costituisce il movente primo di ogni accordo di unione, esempio ne è la evoluzione dello «Zollverein » germanico.
    La recessione che colpì la Germania nel periodo post napoleonico, recessione in gran parte causata dall'aumentata produttività delle industrie inglesi e dal conseguente aumento delle esportazioni del Regno Unito nel Continente, innescò un processo di restrizioni doganali che, attuato in primo luogo dagli stati tedeschi condizionò la politica protezionistica di Francia, Olanda, Spagna, Italia, Portogallo e, naturalmente, Regno Unito.
    Il List, nella sua opera Eine Auswahal aus seiner Schriften (Berlino, 1901, pp. 122 e 125), così descrive la situazione tedesca: « L'esportazione tedesca è completamente distrutta. Le industrie, nate da poco all’ombra del blocco continentale, precipitano. Dovunque volgiamo lo sguardo, i prodotti ed i manufatti tedeschi sono soverchiati dalle alte dogane straniere o completamente proibiti ».
    Da questa situazione di disagio nasce la prima idea di unificazione del mercato che più tardi sarà realizzata nelle forme dello « Zollverein ».
    L'origine dello Zollverein » risale al 1818, anno in cui la Prussia incluse nel proprio sistema doganale i territori dello Schwarzburg e del Lippe; sull’esempio della Prussia, altri stati tedeschi crearono analoghe unioni (nel 1828 la Baviera formò con il Wurttemberg l'Unione doganale tedesca del Sud, nel 1829 la Sassonia costituì, con altri stati tedeschi, l'Unione doganale tedesca del centro). Nel 1833 il re di Baviera ed il re del Wurttemberg, da un lato, ed il re di Prussia, il principe elettore di Hesse ed il granduca di Hesse, dall'altro, stipularono il trattato istitutivo che entrò in vigore il primo gennaio 1834; poiché l'articolo 8 prevedeva che, ove altri stati tedeschi manifestassero l'intenzione di far parte dell’Unione, i contraenti avrebbero riservato accoglienza favorevole alla richiesta, alla data prefissata 18 stati, con 23 milioni di abitanti, si trovarono riuniti nella nuova entità internazionale. Con il trattato del 3 luglio 1867 lo Zollverein fu rinnovato con la creazione di un parlamento doganale e di un consiglio federale doganale. Nel 1871 la Confederazione assorbì lo Zollverein ad esclusione delle città di Amburgo e Brema che, pur facendo parte della Confederazione, rimasero escluse dal sistema doganale (nel 1888 esse furono trasformate da città franche in porti franchi); si vedrà più avanti come il Porto franco di Amburgo sia riuscito a mantenere tuttora una posizione di privilegio tra le zone franche della Comunità economica europea.
    Lo Zollverein rappresentò una forma compiuta di unione doganale, il suo territorio fu difeso da un'unica barriera tariffaria ed il commercio interno si svolse in assenza di frontiere fiscali. E’ interessante ricordare che il prodotto netto degli introiti doganali riscossi alla frontiera comunitaria venne ripartito fra gli stati associati in proporzione degli abitanti di ciascuno stato membro; la ridistribuzione dell'ammontare riscosso assicurò il buon funzionamento del sistema anche se il sistema di ripartizione ha il solo merito della semplicità. Si deve, tuttavia, ammettere che il sistema delle risorse proprie comunitarie, attuato nella Unione doganale europea, presenta altrettanti difetti e, in più, non è di semplice applicazione. Ma su questo punto ci si potrà soffermare più avanti.
    Gli effetti economici dello Zollverein furori o eccellenti non soltanto perché l'Unione doganale dette i frutti sperati ma perché essa si trovò attuata in una situazione di omogeneità delle condizioni economico sociali e di capacità di assorbimento dei prodotti ottenuti al suo interno. Un mercato comune in grado di consumare la maggior parte dei beni prodotti è, indubbiamente, un mercato perfetto quando sia alimentato in regime di unione; è questa la ragione per la quale l'esempio dello Zollverein dev'essere assunto con una certa prudenza perché, a parte le condizioni di base che, come si è accennato, sono esclusive, la struttura istituzionale rivela ed anticipa tutte le possibili forme di unione doganale in termini molto elementari se comparati a quelli imposti dagli equilibri economici moderni; vale, tuttavia, a dimostrare come soltanto la coordinazione delle politiche fiscali e commerciali possa fornire gli strumenti per fronteggiare le crisi congiunturali e gli squilibri monetari. «L'unificazione della politica doganale e commerciale verso tutti i paesi che stavano al di fuori dell'Unione permise, poi, allo Zollverein di adottare una politica differenziale uniforme che poteva tener conto delle esigenze di tutti gli stati associati », in questo manifestando una chiara anticipazione dello schema di sviluppo di qualsiasi tipo di unione doganale dalla quale ci si attende, non soltanto un rafforzamento delle strutture commerciali, ma un rafforzamento ed un'armonizzazione delle singole economie.
    A parte gli altri esempi che varrebbero soltanto citazione, deve ricordarsi la creazione del Benelux (Unione doganale tra Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo) che, per la parte concernente le norme di organizzazione, stabilisce il principio della personalità giuridica autonoma; come persona giuridica unica il Benelux viene considerato in taluni atti legislativi comunitari (soprattutto nella Ceca).

    3. L'Unione doganale europea

    La compiuta realizzazione di un mercato comune nel senso indicato dal trattato di Roma del 25 marzo 1957, « non comporta soltanto la liberalizzazione dei movimenti dei fattori economici principali e l'adeguamento delle politiche economiche degli stati membri ma risulta, entro certi limiti, condizionato nel suo funzionamento dalla maggiore o minore affinità delle legislazioni nazionali ».
    In questa affermazione di principio, che non ha trovato tuttora compimento tra gli stati membri, è da ricercare il senso di un fenomeno giuridico economico incontestabilmente attuale che non ha piena realizzazione, non soltanto perché avvenimenti di importanza mondiale si sono succeduti per frenare o impedire lo sviluppo di certe politiche, ma perché spesso le scelte politiche nazionali hanno frenato il processo di integrazione europea; tra gli esempi più significativi può ricordarsi quello riferentesi alla « rinegoziazione » di alcune clausole degli accordi stipulati dopo lunghi periodi di esame e negoziazione.
    Comunque, per ricondurre il termine del presente lavoro nel quadro assegnatogli, si ritiene che l'espressione pratica dei principi istituzionali non ha seguito le scadenze e le priorità stabilite dal Trattato e che la situazione di ristagno (alla quale si cerca di porre rimedio con provvedimenti contingenti e, talvolta, di dubbia legittimità comunitaria) è destinata a perdurare e, forse, ad aggravarsi nel prossimo futuro.
    Nel programma di semplificazione delle procedure doganali la Commissione delle Cornunità, il 25 febbraio 1975, ammise che l'espressione « libera circolazione delle merci » era svuotata di significato dall'esistenza di « formalità inutili, complesse o eccessive »; si può osservare, tuttavia, che la Commissione stessa è responsabile di non pochi appesantimenti procedurali dovendo tener conto delle richieste formulate dalle delegazioni nazionali che, in seno ai diversi comitati (per il solo settore doganale ne esistono ventiquattro), si fanno portavoce dei legislatori nazionali e, talvolta, delle prassi amministrative, gli uni e le altre non sempre irreprensibili. Questa critica non è ripresa dalla Commissione che, nello stesso documento, si limita a dire (ma la sostanza è la stessa) che « va ricordato tuttavia che esiste un altro campo le cui complessità possono essere risolte soltanto dagli stati membri. Si tratta dell'armonizzazione delle legislazioni nazionali che, rispetto al programma generale già adottato dalla Commissione, ha realizzato dei progressi relativamente lenti in questi ultimi anni con la conseguenza che, attualmente, si dispone soltanto di un embrione di unione doganale, nel quale sono al tempo stesso presenti sia disposizioni nazionali che disposizioni comunitarie. Dato che gli stati hanno preferito conservare alcuni dei loro sistemi tradizionali, gli utenti e, beninteso, i funzionari stessi trovano difficoltà a rispettare disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative emananti da organi diversi. Se si vuole che l'unione doganale divenga una realtà e che porti il massimo di semplificazione possibile, è indispensabile che i lavori previsti nel programma del 1971 siano accelerati ». Occorre sottolineare che, dal 1975, la situazione non è sensibilmente mutata e, salvo alcuni progressi in questioni specifiche, la struttura dell'Unione doganale europea è quella del 1971.
    E’solo per porre in rilievo la superficialità con la quale sono stati studiati i problemi connessi all'Unione doganale che vale la pena di ricordare quello che la Commissione di studiosi presieduta dal prof. Vedel, nel suo rapporto conclusivo (del 1971), dichiara: « Sebbene incomplete, le realizzazioni della Comunità sono impressionanti: l'Unione doganale è terminata (sic); il mercato agricolo è unificato; gli ostacoli principali alla libera circolazione dei lavoratori sono stati soppressi»; e si risparmiano all'ascoltatore o al lettore le altre categoriche affermazioni; si evita altresì la esposizione dei numerosi testi ufficiali che hanno stigmatizzato la stasi dell'Unione doganale e ci si limita a ricordare che il Comitato economico e sociale, in un documento del 30 marzo 1978, ha definito « preoccupante » la situazione che (paragrafo 3.4) è dichiarata « ulteriormente aggravata dal carattere disparato e poco omogeneo delle disposizioni prese, fin dall'origine, in materia di unione doganale. Una considerevole azione è stata fin qui condotta e si è manifestata con la messa a punto di numerosi regolamenti e direttive. Ma questi testi non hanno un nesso tra loro. Tale situazione ha numerose conseguenze dannose tra le quali, essenzialmente:
    a. la presenza di numerose ripetizioni che sono fonte di confusione;
    b. la possibilità di contraddizione tra i differenti testi;
    c. una delimitazione poco chiara tra la sfera d'applicazione del regolamento e quella della direttiva; molte direttive contengono disposizioni precise che hanno, in realtà, carattere regolamentare;
    d. le difficoltà d'interpretazione dei testi da parte delle amministrazioni (nazionali) ed i privati con il rischio di interpretazioni divergenti;
    e. la costituzione di numerosi comitati di gestione, istituiti da ogni regolamento o direttiva: (i comitati operanti nell'insieme della Commissione ammontano, a tutt'oggi, a circa 180) ». 1

    1. V. interrogazione scritta dell'on.le Labor e la risposta che li presidente della Commissione, Jenkins, ha dato il 22 settembre 1980 (Gazzetta ufficiale delle Comunità, serie c, p. 27).

    Le pessimistiche valutazioni del Comitato economico e sociale occupano molte pagine del rapporto; quello che interessa porre in evidenza è che l'armonizzazione delle legislazioni doganali è stata fatta in modo scarsamente coordinato con iniziative condotte a termine nei settori che presentavano minori resistenze nazionali.
    E’ interesse di tutti gli stati membri che la Commissione riacquisti nella sua pienezza i poteri di iniziativa che le competono e che il dettato dell'articolo 9 del Trattato trovi piena ed omogenea attuazione. Quanto può desumersi dai principi formulati dall'articolo 9 va integrato con l'ausilio dell'interprete e del legislatore perché anche quando si muova dall’elemento più concreto, il territorio doganale unico (come definito dal regolamento del Consiglio n. 1496 del 1968 e dagli atti di adesione relativi al Regno Unito, alla Danimarca, all’Irlanda ed alla Grecia) deve tenersi presente la circostanza per la quale i limiti di questo territorio unico valgono (per il momento) ai soli fini della protezione economica e fiscale perché è in loro funzione che viene determinato il soggetto passivo di imposta e la nascita della obbligazione tributaria e per le merci in esportazione, il fatto generatore del credito o, per le merci che beneficiano di restituzioni con aliquote preferenziali, il fatto precostitutivo del diritto a restituzione.
    Con la delimitazione territoriale ci si limita, in effetti, a porre in rilievo la situazione di fatto che indica l'efficacia della legge doganale (comunitaria e nazionale) nello spazio.
    La formulazione dell'articolo 9 del Trattato, se confrontata allo stato dell'Unione doganale, dice troppo (« la Comunità è fondata sopra un'Unione doganale ») e poco per quanto attiene alle basi giuridiche che possono essere assunte per legiferare in materia; la legislazione doganale intesa in senso stretto (fatta esclusione, cioè, del settore agricolo che è gestito in forma autonoma, anche per le questioni doganali, sulla base dell'articolo 43) può far ricorso all'articolo 28 (che concerne le iniziative in materia di tariffa doganale comune), ed agli articoli 100 e 235 che attribuiscono alla Commissione il potere di iniziativa ed al Consiglio il potere di decisione (quest'ultimo da esercitare con unanimità); in altri termini, l'armonizzazione doganale, ad esclusione del settore tariffario (il Consiglio delibera a maggioranza qualificata), è frenata da una unanimità quanto mai difficile a conseguirsi per la reticenza degli stati membri a modificare le proprie strutture normative.
    Si è detto che i limiti territoriali di una Unione doganale valgono a precisare, quando siano varcati da merci di importazione o in esportazione, il momento in cui si perfeziona il diritto che il soggetto attivo (stato o comunità? Lo si vedrà in appresso) può pretendere - espletate le procedure di accertamento (« constatazione » nel gergo comunitario) - i dazi all'importazione e l'esportatore può pretendere la corresponsione di una restituzione (sia essa dei prelievi o degli importi compensativi monetari), oltre che, per la sola normativa nazionale, lo sgravio di un'imposta (per esempio: Iva e di fabbricazione).
    Va ricordato, tuttavia, (anche perché attinente indirettamente al tema del presente convegno), che l'obbligazione doganale e la correlativa pretesa di adempimento (dello stato o dell'esportatore) possono assumere una particolare connotazione perché sottoposte a condizione sospensiva (opinione espressa da Alfredo Cutrera ma non condivisa da chi scrive, la condizione risolutiva è evocata dal Di Lorenzo ma non si ritiene possa correttamente qualificare alcuni regimi doganali); è il caso, in particolare, dell'importazione temporanea (sia essa per perfezionamento o per agevolazione dei traffici internazionali) e dell'esportazione temporanea. Su questo punto sembra sufficiente aver dato un brevissimo accenno con riserva, quando il momento di realizzazione della zona franca sarda sarà giunto, di approfondire gli specifici aspetti di gestione.
    La dimensione fisica dell'Unione doganale europea coincide, fatte salve alcune eccezioni per le quali il regime di zona franca in senso assoluto (quindi, non soltanto nel senso comunitario) è di applicazione, con l'insieme dei territori doganali degli stati membri. Occorre quindi osservare che, dai principi dei Trattato Cee, una unione doganale non è che lo strumento per giungere alla unione economica; i recenti avvenimenti hanno indubbiamente compromesso questa prospettiva, almeno (e si spera che così sia) per il momento; vale tuttavia sottolineare l'insieme degli elementi primari della Comunità economica europea perché si possa meglio comprendere la motivazione della istituzione della zona franca. Il prof. Forte (Manuale di politica economica, Torino, 1970), dice che « il Mec è una unione economica e non solo una mera unione doganale »; l'affermazione é pienamente valida ed ampiamente dimostrata dalle precedenti esperienze.
    Una unione doganale, concepita quale strumento di realizzazione di una unione economica e monetaria, deve, in primo luogo, affrontare e risolvere i problemi pratici che insorgono sia a livello nazionale che a livello comunitario. In questa prospettiva, nel 1977, è stato organizzato un colloquio, che, oltre ai rappresentanti delle amministrazioni nazionali, ha riunito membri dell'Assemblea parlamentare europea, delle camere di commercio, industria ed artigianato, del principali istituti di credito e funzionari della Commissione esecutiva delle Comunità.
    Il commissario all'epoca responsabile del settore doganale ha affermato, tra l'altro, che l'unione doganale è un fattore di integrazione politica, (ed, in effetti, la politica è sempre passata attraverso l’economia) e che « l'importanza degli atti comunitari che reggono l'unione doganale così come il ruolo che è attribuito alla tariffa doganale comune quale fonte autonoma di finanziamento del bilancio comunitario (il commissario ha dimenticato che il finanziamento operato attraverso l'imposizione dei prelievi agricoli, gli importi compensativi comunitari riscossi nei traffici con i paesi terzi, i contributi-zucchero e l'aliquota comunitaria Iva non può ricondursi al solo aspetto tariffario: n.d.r.) hanno certamente accelerato il processo di rafforzamento del controllo parlamentare ed il processo per giungere alla elezione del Parlamento europeo a suffragio universale (nel frattempo eletto: n.d.r.). Le norme particolari applicabili ai viaggiatori che circolano all’interno della Comunità ed ai pacchi postali spediti da un privato all'altro hanno fatto nascere, certamente in forma embrionale, l'idea di una cittadinanza europea ». Il valore di affermazioni del genere, è, nella migliore delle ipotesi, discutibile e, comunque, rappresenta una involontaria professione di umiltà che contrasta con le affermazioni contenute nel rapporto « Vedel » precedentemente ricordate.
    Quanto può, concretamente, affermarsi è che l'Unione doganale europea è in via di costruzione e, per comprendere lo « stato di avanzamento dei lavori » è indispensabile rifarsi alla normativa (purtroppo, assai scarsa) che è stata adottata in materia. Testo fondamentale è il regolamento (Cee) n. 1496 del Consiglio, del 27 settembre 1968, modificato dall'atto di adesione del 1972 e dall'allegato l dell'atto di adesione 28 maggio 1979 (Gazzette ufficiali della Comunità n. l. 238 del 28.9.1968, n. 173 del 27 marzo 1972 e allegato l previsto dall'articolo 21 dell'atto di adesione della Grecia; tale articolo prevede la emanazione di atti legislativi comunitari integrativi di quelli già adottati per la Comunità economica originaria ed ampliata a seguito dell'adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca). Da tale testo fondamentale traggono legittimazione tutti i testi di armonizzazione doganale successivamente adottati che, per un più completo quadro della situazione allo stato attuale, si indicano qui di seguito; può, qui, osservarsi che l'aver definito scarsa la normativa doganale comunitaria può essere contraddittorio con quanto in appresso enumerato; deve osservarsi, invece, che gli argomenti trattati ed i settori armonizzati - importantissimi senza dubbio - non esauriscono i compiti di un'armonizzazione perché la loro portata si arresta alla soglia della loro applicazione, di regola affidata agli stati membri, che, attraverso le prassi amministrative, se non attraverso la perversa applicazione dei testi comunitari di base, ne vanificano gli effetti. L'affidamento agli stati membri della esecuzione delle disposizioni comunitarie non è una scelta attribuibile alla Commissione ma piuttosto il prezzo che l'armonizzazione deve pagare alla reticenza nazionalistica presente, in misura più o meno accentuata, in tutte le amministrazioni nazionali che considerano, talvolta non a torto, l'armonizzazione delle procedure come di impossibile attuazione per le
    differenze organizzative esistenti tra stato e stato.
    La esigenza di questa enumerazione risiede nell'obbligo di fornire il quadro completo della legislazione entro la quale il regime di zona franca deve operare; ciascuno degli atti indicati opera, infatti, nei confronti delle merci che siano introdotte in zona franca o che in essa siano prodotte e trasformate. Una analisi più dettagliata - sempre nella prospettiva della zona franca - potrà essere fatta in appresso, quando sarà possibile disporre del riconoscimento nazionale e comunitario della Sardegna quale zona franca integrale.

    1. introduzione o uscita di merci dal territorio doganale della Comunità economica europea:
    a. direttiva 68/312 dei 30 luglio 1968 - presentazione in dogana delle merci che arrivano nel territorio doganale della Comunità;
    b. dichiarazione di esportazione - regolamento 77/ 2102 - armonizzazione;

    2. obbligazione doganale:
    a. definizione del debito doganale - direttiva 79/ 623;
    b. dilazione di pagamento dei dazi all'importazione ed all'esportazione - direttiva
    78/453;
    c. recupero dei dazi all’importazione ed all'esportazione - regolamento 1697/79;
    d. rimborso o restituzione dei dazi all’importazione ed all'esportazione - regolamento 1430/79;

    3. immissione in libera pratica (articoli 9 e 10 del Trattato):
    a. direttiva 79/695;

    4. disposizioni tariffarie:
    a. tariffa doganale comune - regolamento 950/68 e regolamenti successivi;
    b. regolamento 1445/72 relativo alla nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli stati membri della stessa;
    c. regolamento 97/69 relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (istituzione del Comitato per la nomenclatura);

    5. regimi tariffari speciali:
    a. regime per la reintroduzione delle merci:
    aa. regolamento 754/76;
    ab. regolamento di applicazione 2945/76;
    b. merci importate per sperimentazione - regolamento 1990/76;
    c. merci importate per destinazioni particolari:
    ca. regolamento di base 1537/77;
    cb. regolamento 1775/77 per i prodotti petroliferi;
    cc. regolamento 2695/77 per gli aeromobili e le navi;
    cd. decisione Ceca 79/34 per i prodotti rilevanti ai fini dei Trattato Ceca;
    d. regimi di franchigia:
    da. regolamento 1544/69 (viaggiatori);
    db. regolamento 1818/75 (viaggiatori);
    dc. regolamento 3301/74 (piccole spedizioni);
    dd. regolamento 3060/78 (piccole spedizioni a mezzo pacco postale);
    de. regolamento 1410/74 (materiali inviati in occasione di catastrofi);
    e. Unesco:
    - regolamento 1028/79 (importazione di merci destinate a persone menomate) e regolamento di applicazione (2783/79);
    - regolamento 1798/75 (importazione di oggetti aventi carattere educativo, scientifico o culturale) e disposizioni di applicazione (regolamento 2784/79 e note esplicative);

    6. valore in dogana delle merci:
    a. regolamento di base n. 1224/80:
    regolamenti di applicazione:
    aa. n. 1494/80 - note interpretative e norme di contabilità;
    ab. n. 1495/80 - applicazione degli artt. 1, 3 ed 8;
    ac. n. 1496/80 - dichiarazione degli elementi del valore;
    ad. n. 1493/80 - proroga di validità di norme speciali per alcune provenienze;

    7. regole di origine:
    a. regolamento di base n. 802/68:
    regolamenti di applicazione:
    aa. n. 582/69 - certificati di origine;
    ab. n. 641/69 - uova;
    ac. n. 37/70 - parti di ricambio;
    ad. n. 2632/70 - apparati riceventi (radio e televisione);
    ae. n. 315/71 - vini destinati alla preparazione di vermut;
    af. n. 861/71 - magnetofoni;
    ag. n. 694/71 - carni e frattaglie;
    ah. n. 1039/71 - prodotti tessili;
    ai. in. 2025/73 - materie ceramiche;
    al. n. 2026/73 - succhi di uva;
    am. n. 3103/73 - certificati di origine (formulari);
    an. n. 1480/77 - prodotti tessili;
    ao. n. 748/79 - prodotti tessili;
    ap. n. 1836/78 - cuscinetti a sfere;
    b. regole particolari applicabili ai prodotti tessili, regolamento n. 3059/78:
    ba. regolamento di applicazione n. 546/79;
    bb. giustificazione dell'origine, regolamento n. 616/78;
    bc. prodotti originari della Cina (repubblica popolare), regolamento n. 3061/79;
    c. regole di origine per l'applicazione di regimi preferenziali:
    - con i paesi della zona di libero scambio (Aele o Efta: Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera);
    - con i paesi dell'Africa, dei Caraibi, dei Pacifico (Acp);
    - con i paesi Ptom (paesi e territori d'oltremare);
    - con i paesi del Maghreb (Algeria, Marocco e Tunisia);
    - con i paesi dei Mashrek (Egitto, Giordania, Libano, Siria):
    - con altri paesi dei bacino mediterraneo (Israele, Malta, Cipro);
    - con i paesi in via di sviluppo: Associazione delle nazioni dell'Asia dei Sud-Est (Anase, Indonesia, Malaisia, Filippine, Singapore, Tailandia);
    - con i paesi facenti parte del Mercato comune dell'America centrale (Mcac: Costarica, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua);
    - con i paesi dei gruppo andino (accordo di Cartagena/Columbia, Bolivia, Equador, Perù, Venezuela);
    - con la Spagna.
    In questo settore sono riprese le norme relative alla nozione di prodotti originari ed ai metodi di cooperazione amministrativa oltre alle deroghe ed alle regole specifiche per alcuni prodotti (di alcuni paesi);

    8. regimi economico-doganali:
    a. regime di perfezionamento attivo, direttiva di base n. 69/73:
    aa. direttive di applicazione:
    - direttiva n. 71/261 (catalizzatori-acceleranti o ritardanti di reazioni chimiche, altri prodotti destinati al consumo totale o parziale in corso di utilizzazione);
    - direttiva n. 74/147 (manipolazioni usuali):
    - direttiva n .76/344 (riparazioni, messa a punto);
    - direttiva n. 69/354 (termini di trasformazione);
    - direttiva n. 79/608 (tassi forfettari di rendimento);
    - direttiva n. 73/95 (formalità per l'appuramento del regime):
    - direttiva n. 79/802 (immissione in libera pratica di prodotti trasformati che possono beneficiare di un regime tariffario preferenziale);
    - direttiva n. 73/82 (tassazione degli scarti ed avanzi di lavorazione);
    - direttiva n. 75/349 (regole per l'applicazione della esportazione di prodotti finiti per equivalenza o per esportazione anticipata);
    - direttiva n. 73/37 (informazioni statistiche);
    - direttiva n. 77/16 (informazioni statistiche);
    - direttiva n. 78/582 (modificazioni delle due direttive precedenti);
    b. regime dei depositi doganali, direttiva di base n. 69/74:
    ba. direttiva di applicazione n. 71/235 (manipolazioni usuali);
    c. regime delle zone franche, direttiva di base n. 69/75:
    ca. direttiva di applicazione n. 71/235 (manipolazioni usuali, v. art. 3, lettera b. della direttiva 69/75);
    d. regime di perfezionamento passivo, direttiva di base n. 76/119:
    da. direttiva di applicazione n. 76/447 (modalità di esportazione temporanea con successiva reimportazione – sistema del c.d. « traffico triangolare »);
    db. :direttiva di applicazione n. 78/206 (trattamento tariffario delle merci in reimiportazione);
    dc. direttiva di applicazione n. 76/527 (applicazione della tassazione differenziale- Art. 10 della direttiva di base n. 76/119);
    dc. regime degli scambi-standard, n. 78/1018;

    9. regime del transito comunitario:
    a. regolamento di base n. 222/77;
    b. regolamento n. 233/77 per le misure di applicazione e di semplificazione.
    N. B. - I due regolamenti sopra indicati costituiscono gli allegati I e II degli accordi Cee/Austria e Cee/Svizzera;
    c. regolamento n. 2826/77 istitutivo di un formulario di dichiarazione di transito comunitario utilizzabile con sistema automatico o elettronico;
    d. accordi Cee/Svizzera e Cee/Austria, accordo trilaterale Cee/Austria/Svizzera;
    e. giustificazione di carattere comunitario delle merci (decisione 70/41 e regolamento n. 137/79 (T2M per i prodotti della pesca);
    f. accordo di scambi con la Turchia (accordo di associazione entrato in vigore il 1° dicembre 1964):
    fa. decisione n. 4/72 (portata generale);
    fb. decisione n. 2/78 (tessili);
    g. accordo Cee/Austria (applicabile dall'1.1.1977) sul deposito di merci scortate da documenti A.TR.1 (Turchia) e A.G.1. (Grecia).
    Agli atti normativi di origine comunitaria vanno aggiunti quelli che la Comunità economica europea ha recepito da altri settori dell'ordinamento giuridico internazionale (Gatt, Consiglio di cooperazione doganale, Unesco, Convenzione Tir); il tutto costituisce una importante quantità di regole il cui rispetto condiziona e, allo stesso tempo, stimola il processo di unificazione doganale. Va, infatti, ricordato che lo « status » della Commissione delle Comunità europee in seno alle altre organizzazioni internazionali non è sempre quello di parte contraente ma, come avviene per le negoziazioni in seno al Consiglio di cooperazione doganale, può essere limitato alla funzione di «osservatore » [la Convenzione di Kyoto (18 maggio 1973) ed i relativi allegati sono accettati dalla Comunità economica europea con decisioni del Consiglio dei ministri; quest'ultimo designa la persona investita del potere di accettare e firmare i relativi atti].
    Indipendentemente dalle questioni di diritto internazionale che si pongono per la collocazione della Cee nell'ordinamento internazionale, si ricorda che, di fatto, sono stabiliti rapporti permanenti con tutte le organizzazioni operanti nello specifico settore doganale.

    4. Le risorse proprie comunitarie

    Prima di affrontare l'argomento della zona franca, principale obiettivo del presente incontro, è necessario completare la serie di elementi che condizionano la creazione e lo sviluppo di questa nuova entità fiscale che, da taluni presentata come rimedio ottimo delle difficili condizioni economiche dell’Isola, da altri qualificata come « miraggio » (e, quindi, fantasticheria di pochi), è in realtà iniziativa da studiare seriamente, perché la esperienza altrui (della quale si darà in appresso dimostrazione) giustifica uno studio serio e documentato di quanto non si può fare (ma anche di quanto si può ottenere) e dimostra che coloro che hanno « coltivato » la utopia della zona franca hanno indubbiamente tratto da tale istituto vantaggi non indifferenti. L'Italia, purtroppo, è un paese in cui tale esperienza altrui « è tenuta in non cale » anche se i risultati conseguiti dai nostri « partners » (per usare un termine alla moda) dimostrano esattamente il contrario.
    Il discorso della zona franca passa, necessariamente, attraverso quello del finanziamento delle politiche comunitarie che, messe in discussione dal governo conservatore della signora Thatcher e dall'Assemblea parlamentare europea eletta a suffragio universale, non dovrebbero costituire una remora ad un riadattamento di alcuni strumenti di politica economica che, almeno sotto il profilo di una migliore e più realistica ripartizione dei mezzi disponibili, possa iniziare il rinnovamento di un'idea comunitaria che si sta disperdendo nella miope politica della unità economica quale semplice addizione delle singole politiche nazionali.
    Il bilancio preventivo delle Comunità europee prevede, per l'anno 1981, entrate per un importo complessivo di 20.051.370.902 unità di conto europee (da moltiplicare per 1.100 allo scopo di ottenere una equivalenza in lire italiane; si giunge, così, alla approssimativa cifra di ventiduemila miliardi, così riscosse:
    a. risorse proprie comunitarie 2, in unità di conto europee: _________19.705.059.235
    b. quota dei prelievi Ceca (art. 20 del Trattato 8.4.1965): __________5.000.0000
    c. trattenute sulle retribuzioni del personale: ____________________100.374.130
    d. contributi finanziari degli stati membri: ______________________194.801.937
    e. entrate varie: ___________________________________________46.135. 600

    2 le risposte proprie sono costituite da:
    a. le entrate provenienti dai prelievi, supplementi, importi supplementari o compensatori, importi o elementi
    addizionali e dai diritti fissati o da fissare dalle istituzioni delle Comunità sugli scambi con i paesi non membri nel quadro della politica agricola comune, nonché da contributi e altri diritti previsti nel quadro del l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (contributi-zucchero).
    b. le entrate provenienti dai dazi della tariffa doganale comune e dagli altri diritti fissati o da fissare dalle
    istituzioni della Comunità sugli scambi con i paesi non membri, in appresso denominati « dazi doganali » (art. 2, lettera d, della decisione dei Consiglio, in data 21 aprile 1970);
    ______________________Prelievi ________________Dazi doganali
    Germania R.F. _________304.200.000_____________1.850.000.000 unità di conto eur.
    Francia _______________108.900.000_____________980,000.000 unità di conto eur.
    Italia _________________452.800.000_____________600.000.0 00 unità di conto eur.
    Regno Unito ___________440.700.000_____________1.600.000.000 unità di conto eur.
    Va osservato che, per quanto riguarda il Regno Unito l'importanza dell'ammontare versato a titolo di prelievi agricá si giustifica in parte con gli accordi preferenziali stipulati con i paesi dell'ex Commonwealth.


    In linea di principio può affermarsi che l'autonomia finanziaria delle Comunità comporta la sussistenza di due componenti attive, il potere di imposizione e la libertà di spesa; a queste due componenti vanno riferite, e sono in esse stesse incorporate, le facoltà che ineriscono alla scelta dei mezzi impositivi ed al controllo delle riscossioni che dei mezzi impositivi sono la salvaguardia.
    L'atto giuridico sul quale le Comunità hanno fondato l'autonomia finanziaria è la decisione del Consiglio dei ministri Cee, datata 21 aprile 1970; la decisione non rappresenta l'unico elemento innovatore della nuova situazione ma va integrato dalle norme del trattato di Lussemburgo (22 aprile 1970) che modifica alcuni aspetti del potere in materia di bilancio.
    La decisione del Consiglio si è resa necessaria perché l'articolo 201 del Trattato istitutivo non dice espressamente che le entrate derivanti dall'applicazione dei dazi all'importazione debbono essere acquisite al bilancio comunitario; esso dice, più modestamente, che « la Commissione studierà a quali condizioni i contributi finanziari degli stati membri di cui all'art. 200 potrebbero essere sostituiti con risorse proprie, e in particolare con entrate provenienti dalla tariffa doganale comune ».
    Si ritiene che l'accenno al problema delle « risorse proprie » sia, per il momento, sufficiente; gli aspetti di questa nuova condizione di autonomia meriterebbe, comunque, più ampia trattazione in un contesto diverso dall'attuale. Come sopra ricordato, una nozione delle risorse proprie è indispensabile per poter inquadrare correttamente il problema delle zone franche già esistenti e di quelle da creare; resta l'interrogativo fondato sulla doppia titolarità del potere, non di imposizione perché questo è riconosciuto alla Comunità (v. sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 1973), ma di riscossione: non è, infatti, definita la struttura della doppia serie di rapporti Comunità/stato membro e stato membro/soggetti passivi. Questa carenza comporta gravi limitazioni soprattutto in materia di effettuazione dei controlli comunitari e, di riflesso, di contenzioso che, inevitabilmente, conduce al ricorso in Corte di giustizia.
    In quest'ultima osservazione è da rilevare la ragione per la quale la Commissione manifesta alcune reticenze nell'approvare iniziative che possano comportare l'ampliamento di regimi speciali che, in forma di sospensione o di esonero dal pagamento dei dazi di importazione o di esportazione, comportino o possano comportare conseguenze sul finanziamento comunitario.

    5. Il regime delle zone franche e la Sardegna.

    Tra le considerazioni più valide, almeno ad avviso di chi scrive, a difesa del regime in esame vi è quella che paesi facenti parte della Comunità, di grande importanza industriale e commerciale (Germania, Francia ed Olanda) hanno da sempre fatto ricorso ai mezzi organizzativi (siano essi di carattere legislativo o tecnico) offerti dalle zone franche.
    Tra gli esempi che meritano d'essere addotti, oltre a quelli di Amburgo e Rotterdam, sembra interessante ricordare quello di Shannon, in Irlanda, dove lo scalo aereo, funzionante prima dell'avvento dei motori a reazione, è stato utilizzato per la creazione di una zona franca che ospita, attualmente, diverse centinaia di imprese commerciali ed industriali di nazionalità comunitaria e non; particolare evidenza hanno le imprese statunitensi e giapponesi (atto legislativo n. 1947).
    Il caso di Amburgo sarà esaminato unitamente al testo dell'articolo 4 della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969 relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime delle zone franche (69/75/Cee - Gazzetta ufficiale delle Comunità n. 58 del 1969). Per quanto riguarda Rotterdam, il regime di zona franca è applicato con la massima liberalità ed i controlli, effettuati non sistematicamente, restano essenzialmente sugli elementi contabili dei registri che, nel gergo doganale, vengono designati come « contabilità-materia ».
    E’ di tutta evidenza che la utilità di una zona franca si ricollega al suo corretto esercizio; la correttezza va intesa non soltanto sotto il profilo formale di rispetto delle norme regolamentari, ma anche e soprattutto come piena utilizzazione delle possibilità che il regime speciale offre. Non è concepibile che si crei una zona franca (qualunque sia la sua designazione) per farne un uso quanto mai limitato; è il caso di Trieste che, col Trattato di Osimo, non ha finora risolto i gravi problemi di base e che, ancora oggi, si contenta di una zona franca - nella legislazione italiana: punti franchi - utilizzati quasi esclusivamente per l’immagazzinamento del caffè non torrefatto.
    Le altre due zone franche, quella della Val d'Aosta e quella di Gorizia (art. 14 della legge costituzionale 26.2.1948, n. 4, e art. 1 della legge 1.12.1948, n. 1438) rivestono un'impostazione prevalentemente locale e, quindi, estremamente limitata. Degli altri punti o depositi franchi esistenti in Italia non vale neppure la pena di parlare, fatta menzione dei soli depositi speciali per provviste di bordo nei porti e negli aeroporti, regolati dall'art. 264 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
    Il testo della direttiva comunitaria, nella parte dei considerandi, fissa i presupposti per il mantenimento delle zone franche già esistenti e per l’instaurazione di nuove zone.
    Il primo considerando fa riferimento al principio già ricordato, dell'Unione quale fondamento della Comunità economica europea;
    Il secondo si preoccupa di ricordare l'esigenza e l'esistenza di precise disposizioni per quanto attiene alla uniforme applicazione della protezione tariffaria (che, per i regimi doganali-economici, viene sospesa);
    Il terzo prende atto dei fatto che gli stati membri prevedevano, già prima della creazione della Cee, norme disciplinanti il particolare regime;
    il quarto precisa che scopo dell'armonizzazione è di eliminare le discordanze tra le diverse legislazioni, comportanti il rischio di deviazioni di traffico e di introiti doganali;
    il sesto dichiara che le merci introdotte in zona franca debbono essere utilizzate « alle stesse condizioni economiche ».
    Il quarto ed il sesto considerando meritano qualche parola di commento perché sembrano essere, per qualche verso, scarsamente conciliabili. Quando si evocano le condizioni economiche di una operazione commerciale o di una trasformazione industriale e quando si chiede che queste condizioni rispondano a criteri di identità, si ipotizza un caso che, fino all'epoca attuale, soltanto lo Zollverein ed il Benelux hanno potuto parzialmente realizzare; le medesime condizioni economiche esistono soltanto in presenza di una omogeneità di strutture che, nella Cee, non esiste ancora tant'è vero che l'art. 2 del trattato dice: « La comunità ha il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, una espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli stati che ad essa partecipano ».
    L'armonizzazione delle politiche economiche non può prescindere da modulazioni economiche; in altri termini, se di sviluppo armonioso deve parlarsi, occorre farlo tenendo presente la possibilità che alcune modificazioni di correnti di traffico siano accettate da tutti, altrimenti si resta in uno « status quo » che vanifica i propositi di comunitarizzazione. E’, d'altra parte, chiaro che le modificazioni (o deviazioni) di traffico e di introiti doganali sussistono con o senza zone franche poiché un importatore dell'Europa comunitaria che trovi più conveniente sdoganare le proprie merci ad Anversa o a Rotterdam, può farlo liberamente perché il sistema delle risorse proprie comunitarie ed il conseguente incameramento degli introiti doganali (in senso stretto) da parte della Commissione svuotano di significato la preoccupazione fiscale all'epoca manifestata. Poiché il testo degli articoli è, com'è giusto, conformato alla formulazione dei considerandi, se le brevi osservazioni soprasvolte possono essere considerate valide, occorre che le amministrazioni nazionali vigilino affinché, quando sarà necessario rivedere la direttiva 69/75, si tenga conto dei mutamenti intervenuti.
    La direttiva sulle zone franche designa, con quest'ultima espressione, « ogni territorio istituito dalle autorità competenti degli stati membri, al fine di far considerare le merci che si trovano nell'ambito di questi come non trovantisi nel territorio doganale della Comunità agli effetti dell'applicazione dei dazi doganali, dei prelievi agricoli, delle restrizioni quantitative e di qualsiasi tassa o misura di effetto equivalente » (art. 1 paragrafo 2). Lo stesso articolo precisa che la direttiva si applica ai territori già istituiti in zona franca ed a quelli che potranno essere istituiti.
    Si ritiene che, per quanto in particolare riguarda la Sardegna, la eventuale creazione di una zona franca totale può essere l'occasione utile per una verifica dei sistemi di zona franca utilizzati nell'insieme della Comunità economica europea allo scopo di realizzare pienamente gli obiettivi dell’armonizzazione delle legislazioni doganali.
    L'articolo 6 del disegno di legge dovrebbe, in questa previsione, essere modificato per adattare la sua formulazione alle norme comunitarie esistenti o in via di studio ed emanazione; sarebbe sufficiente, nella fase attuale, la soppressione della parte di frase « di cui ai capitoli da 84 a 90 della vigente tariffa doganale » che, riferendosi ai prodotti delle industrie meccaniche, elettriche ed elettroniche, mal si concilia con la generalità della previsione legislativa alla quale è opportuno dare una certa elasticità nel rispetto delle singole disposizioni comunitarie. Questa modifica figura già nel testo emendato e, senza dubbio, è più idonea agli effetti voluti.
    Tra i vantaggi della zona franca nei confronti del deposito doganale va ricordato (art. 6) quello che non impone limiti massimi di permanenza; fatti salvi gli adempimenti relativi alla presa in carico da parte delle autorità competenti, « allo scopo di assicurare il rispetto degli impegni assunti in applicazione di detto regime » (articolo 2), sono ammesse nella zona franca anche le merci che risultino vincolate al regime di perfezionamento attivo.
    In questo caso le limitazioni di tempo possono provenire dalle condizioni particolari stabilite per la concessione dell'autorizzazione al perfezionamento attivo.
    L'articolo è indica le operazioni ammesse in zona franca; la precisazione, è bene ricordarlo, riguarda le sole merci per le quali non sussistono le condizioni di libera pratica (artt. 9 e 10) del Trattato); per quanto riguarda le operazioni di trasformazione qualificate di « perfezionamento attivo » vanno rispettate le condizioni previste dall'articolo 5 della direttiva 69/73 (valutazione delle « condizioni più favorevoli all'esportazione, senza che sia recato pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori comunitari »). E’ questo un aspetto che, nel programma di sviluppo della zona franca sarda, deve essere considerato con la massima attenzione perché l'articolo 5, lettera d, del disegno di legge non fa riferimento né alla norma testé citata né agli articoli da 175 a 178 del testo unico delle disposizioni doganali. Quest'ultimo articolo (178, che prevede i casi nei quali la temporanea importazione è autorizzata dal ministero) è stato redatto nella prospettiva comunitaria di difesa dei produttori della Cee come è dimostrato dall'intervento del Comitato consultivo previsto dall'articolo 221 del medesimo testo unico.
    L'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 69/73, per il quale le merci introdotte in una zona franca non possono esservi immesse in consumo o utilizzate in condizioni diverse da quelle applicabili nel resto del territorio doganale, non trova riscontro nel disegno di legge; gli articoli 15 e 16 di quest'ultimo prevedono, infatti, agevolazioni speciali che, seppure previste per un periodo limitato, rappresentano una violazione non soltanto delle direttive « zone franche » e
    « perfezionamento attivo » ma, per il loro tramite, del regolamento comunitario istitutivo della tariffa doganale comune. Per far fronte alle esigenze prospettate dal d.d.l. occorrerà, quindi, che sia aggiunta una seconda deroga a quella già esistente nella direttiva Cee (art. 4, pag. 3) per il porto franco di Amburgo in favore del quale è stato concesso l'esonero dal rispetto delle condizioni economiche e che ha mantenuto alcuni privilegi fiscali esistenti dal 1669 e confermati dal Trattato doganale del 25 maggio 1881 e dagli articoli 62, paragrafo 4, e 63, paragrafo 4, della legge doganale tedesca del 1961.
    Nella situazione che potrà essere affrontata in sede nazionale ed a livello comunitario, occorrerà quindi poter giustificare adeguatamente le richieste deroghe che rappresentano certamente uno degli elementi più delicati del progetto.
    Va ricordato che, per quanto riguarda le merci introdotte in zona franca ed immesse in consumo, l'art. 8 della direttiva « zone franche » prevede che i dazi all'importazione vanno riscossi in funzione delle aliquote o degli ammontari in vigore alla data della loro immissione in consumo, fatta esclusione, agli effetti della base imponibile, delle spese di deposito e di conservazione. Per le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo sono, invece, applicati i dazi vigenti al momento dell'importazione temporanea.

    6. Conclusioni

    I relatori che mi hanno preceduto e quelli che mi seguiranno potranno sviluppare le argomentazioni attinenti ai numerosi aspetti, non doganali, della questione « Sardegna zona franca?».
    Non potendo esprimere alcuna personale opinione in merito, mi limito a riassumere, in forma di conclusioni, quanto risulta dalla legislazione comunitaria in materia doganale e ad aggiungere quanto si colloca a completamento del quadro che, mi auguro, potrà essere utile quale base per un approfondimento ulteriore:
    a. il regime doganale di zona franca non altera in nulla la posizione della Sardegna nei confronti delle Comunità, salvo nei limitati aspetti precedentemente illustrati.
    Le politiche d'intervento nei diversi settori (agricolo, regionale, sociale) sono perfettamente compatibili con l’eventuale futuro regime;
    b. la creazione di punti franchi, come è stato fatto nel passato, non mi sembra valida nella
    misura in cui le esperienze, secolari, dei punti franchi di Genova, Napoli, Messina, Brindisi, Venezia e Trieste hanno fornito risultati assai scarsi;
    c. le agevolazioni speciali previste dal disegno di legge, nel testo emendato, dovranno essere
    valutate in sede comunitaria.
    Indipendentemente dai motivi di opportunità politica, che sono estranei all'esame che mi è stato affidato, ritengo che sussistano le seguenti difficoltà (il superamento delle quali dovrà essere negoziato nelle sedi appropriate):
    l. l'esistenza di una vasta regione costituita in zona franca comporta l'adeguamento dei servizi di sorveglianza e controllo;
    2. il probabile minore introito di dazi all'importazione dovrà essere compensato nelle forme che potranno essere definite solo dopo un periodo di sperimentazione del sistema;
    3. le modifiche della legislazione comunitaria che dovranno assumere la forma di direttive del Consiglio dei ministri Cee, comporteranno il ricorso alla normale procedura di approvazione che, tal volta, comporta tempi relativamente lunghi concludendosi, come già detto, con il voto unanime dei ministri.
    A coloro che si dedicheranno e che si sono dedicati alla soluzione della proposta quale tema del presente seminario, il mio augurio di avere, in eguale misura, pazienza coraggio e fortuna.

  9. #9
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    6. IDEE E PROPOSTE A CONFRONTO

    (FRANCO SOTGIU)

    6.1. La funzione dei dazi doganali

    Gli stati, per proteggere loro determinati interessi, hanno istituito da tempo delle imposte o, comunque, degli oneri fiscali aggiuntivi, che gravano sulle merci provenienti dai mercati esterni: tali oneri fiscali si chiamano « dazi doganali ».
    Tralasciando la lontana origine storica dei dazi doganali è qui da rilevare la loro natura ed il loro scopo essenzialmente protettivi: volti come sono cioè ad impedire che determinate merci possano, provenendo da un ambiente esterno in cui diversi fattori possono contribuire a diminuirne il valore di vendita (minori costi delle materie prime, minor costo di mano d'opera, premi all'esportazione concessi dallo stato estero per dare supporto alle esportazioni, minori costi di trasporto ecc.).
    Sotto un certo aspetto pertanto i « dazi doganali » fanno (e molto di più facevano in passato) parte sia della politica estera di uno Stato che della politica economica. Allorché determinate classi sociali riuscivano o riescono ad acquistare peso presso un determinato governo, specie se esse classi sono rappresentative dei ceti industriali, la loro influenza si esercita sovente nel riuscire a far imporre allo Stato dazi doganali protettivi delle produzioni nazionali di modo che queste non possano subire concorrenza dalle merci estere.
    Spesso tali misure fiscali sono giustificate, dovendosi uno Stato, difendere vuoi da simili misure che ha posto uno stato estero verso le merci di provenienza del primo Stato, vuoi da elementi di costo artificiosi (es. basso costo di mano d'opera ottenuto con eclatante sfruttamento della classe operaia) che impediscono un corretto regime di concorrenza. Altre volte tali dazi sono sovrattutto protettivi, per l'interno, di sfacciate situazioni di privilegio che determinati ceti industriali hanno ottenuto e pretendono mantenere. La storia economica dell'Italia fascista è, per esempio, piena di tali esempi (Fiat, Ansaldo, Montecatini ecc.).

    6.2. La politica doganale italiana ha sempre penalizzato l'economia sarda

    La politica dei dazi doganali - a volte sostitutiva ed a volte parallela a quella monetaria di uno Stato - provoca spesso vere e proprie guerre tariffarie di cui fanno le spese sia le classi che le regioni meno fortunate di un determinato Stato.
    La Sardegna, per esempio, che avendo scarsezza di materie prime per attivare grandi produzioni industriali, più precisamente per giustificare un vasto tessuto industriale, ha sempre fatto le spese della politica doganale italiana.
    Per ammodernare la propria agricoltura essa doveva importare macchinari agricoli a basso costo (e ciò non poteva fare per l'esistenza di pesanti dazi doganali) e di produrre industrialmente prodotti derivati a costi competitivi: cosa che non era in grado di fare perché un tale interesse colludeva inesorabilmente con quelli sia della FIAT che doveva vendere le sue macchine agricole con quello della Montecatini che doveva vendere i suoi fertilizzanti, tanto per fare un esempio.
    Gli stessi interessi degli agricoltori sardi confliggevano con quelli degli operai di queste industrie che non avrebbero certo accettato una riduzione di salari per vendere a prezzo più contenuto i macchinari ed i prodotti agli agricoltori sardi. Nacque così storicamente l'esigenza, posta dal Partito Sardo d'Azione dopo la prima guerra mondiale (periodo caratterizzato da pesanti politiche protezionistiche dello Stato in favore degli industriali italiani) di istituire la « zona franca doganale » in Sardegna.

    6.3. L'art .12 dello statuto: un compromesso per svuotare le richieste sardiste.

    La previsione di istituire « punti franchi » in Sardegna, contenuta nell'art. 12 dello Statuto, non fu altro che una mediazione, un compromesso, tra la fortissima richiesta Sardista, giustificata storicamente, di proiettare la Sardegna tra le aree da far rinascere economicamente eliminando il perverso meccanismo protettivo dei mercati più forti della Lombardia, Piemonte ecc. e l'esigenza di salvaguardare la « solidarietà nazionale » impedendo, in quegli anni di ricostruzione, che l'industria italiana che si stava ricostruendo fosse spazzata via dal mercato sardo e si trovasse, in casa, pericolosi concorrenti esteri.
    Giusto o sbagliato che fosse tutto ciò è indubbio che la Sardegna ci rimise enormemente e restò una regione arretrata rispetto al resto dell'Italia ed in particolare dell'Italia del nord.
    L'unica cosa che le ora concessa era quella di importare macchinari agricoli in esenzione doganale e quella di istituire dei « punti franchi » che potessero acquistare merci per la riesportazione (mai per il mercato interno isolano od italiano che fosse). Senonché questo strumento così limitato dei « punti franchi » si rivelò subito inutile perché la legislazione doganale prevede la possibilità di importare merci, in esenzione temporanea da dazi doganali, allorché si dovessero poi riesportare i prodotti finiti ottenuti con tali merci. Il regime di temporanea importazione vanificò insomma la sia pur piccola utilità dei « punti franchi » previsti dallo Statuto sardo.

    6.4. Con la CEE le frontiere doganali assunsero dimensioni europee.

    Negli anni 60 fu istituita la Comunità Economica Europea (CEE) e le frontiere doganali divennero comunitarie invece che nazionali. Gli Stati membri in altre parole si accordarono per eliminare le guerre doganali tra loro - cresceva la potenza economica degli USA che aveva impostato con la guerra una macchina industriale così potente da essere concorrenziale in ogni campo - ponendo delle barriere doganali pesantissime alle merci provenienti dai paesi estranei alla Comunità chiamati « paesi terzi ».
    Si ottenne in questo modo di far lievitare fittiziamente i prezzi dei prodotti agricoli - che ormai non temevano più la concorrenza dei « paesi terzi » - gravando peraltro contemporaneamente gli agricoltori di pesantissimi costi per i macchinari ed i fertilizzanti. Gli Stati poi, ed in particolare quello italiano, aggiunsero al prelievo fiscale rappresentato dai dazi doganali (divenuti di competenza della CEE che poi ne ridistribuiva il prelievo ai diversi Stati membri sotto forma di contributi sia in agricoltura che in altri settori) altra loro fiscalità interna di sua esclusiva competenza (imposta di confine, imposte di fabbricazione IGE e poi IVA, e vari altri balzelli compreso il costo dei funzionari doganali).
    Per di più le monete dei vari Stati non riuscirono a mantenere lo stesso rapporto di cambio sia col dollaro che tra loro. Così la moneta più svalutata era avvantaggiata nelle esportazioni e svantaggiata nelle importazioni.
    Nacquero così gli « importi compensativi monetari » che vennero ad aggiungersi ai prelievi doganali per i quali lo stato con moneta debole che esportava pagava e paga una tassa per riaggiustare il rapporto di cambio, mentre se importa riscuote un premio e ciò vale, per ora, limitatamente ai soli prodotti agricoli.
    Stante la situazione economica dell'isola ed il livello delle sue produzioni, questa viene ad essere totalmente svantaggiata da un simile sistema. L'insularità, con i costi di trasporto, aggiunge altro svantaggio.

    6-5. La zona franca e le opposizioni preconcette.

    Ed è appunto, tenendo presente questa situazione e le sue origini storiche nonché quello che prevedibilmente sarà il futuro, che il PSd’Az. ha ritenuto di dover rielaborare la proposta di porre la Sardegna, tutta la Sardegna, fittiziamente fuori dalla linea doganale Comunitaria istituendo in tutto il suo territorio la « Zona Franca ». Ciò, senza far perdere all'isola i magri vantaggi di far parte della CEE le farebbe acquisire anche l'enorme vantaggio di poter produrre e vendere a costi competitivi annullando anche la posizione negativa dovuta all'insularità.
    Le farebbe inoltre beneficiare, sia pure per un periodo limitato, di un favorevole regime di bassi costi dei prodotti finiti di consumo che oggi importa (quasi tutti) prevalentemente dall'Italia, facendo scendere sensibilmente il costo della vita in Sardegna e ciò con benefici effetti non solo per le classi meno agiate ma anche per il turismo che si sta rivelando la più consistente risorsa isolana.
    A questa proposta si oppongono tenacemente i comunisti e stanno per opporsi, più subdolamente ma non meno fermamente i democristiani, e cioè i due maggiori partiti nazionali che appaiono sempre più privilegiare gli interessi della penisola a quelli della Sardegna.


    7. REGIME DI « ZONA FRANCA » E REGIME DI « PUNTI FRANCHI»

    E’ obiettivamente difficile per chi, come me, non solo si è battuto per l'attuazione del regime di « Zona Franca » e ha materialmente curato la stesura della relativa proposta di legge ma che ha anche sempre saputo che il peggior male dei sardi è la loro divisione (sulla quale hanno buon gioco, da sempre, tutti gli interessi confliggenti con quelli della nostra isola e del nostro popolo) dover stendere delle brevi note a commento della proposta di legge nazionale che il PCI ha presentato al Consiglio Regionale della Sardegna (e non anche in Parlamento nonostante li abbia numerosi deputati e senatori!) con la quale, in conflitto con la proposta sardista, si prevede l'istituzione dei « punti franchi » in Sardegna.

    7.1. Una imitazione fin troppo palese

    La proposta di legge che si può leggere di seguito, è costituita da una maldestra scopiazzatura delle norme che, per esigenze tecniche, il PSd'Az. aveva ritenuto introdurre nella sua proposta istitutiva della « Zona Franca » in Sardegna. Così l'art. 1 della proposta del PCI ricalca, al secondo comma, l'art. 1 della nostra proposta con l'unica differenza che il regolamento di attuazione viene previsto emanando entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge anziché entro 30 giorni come noi avevamo previsto: l'art. 3 è letteralmente copiato dal nostro art. 2 con esclusione, peraltro, degli importi compensativi monetari e dell'IVA (tributi che per il PCI debbono pertanto continuare a gravare sui sardi come, del resto, tutta la fiscalità interna, che noi invece vogliamo escludere); l'art. 5 è copiato dal nostro art. 4 così come gli artt. 6 (v. nostro art. 6), 7 (idem art. 7), 8 (idem art. 8), 9 (idem nostri artt. 9 e 10), 10 copiato di sana pianta dall'art. 11 della nostra proposta, così come l'art. 11 copiato dal l'art. 19 della nostra proposta, l'art. 12 preciso al primo comma dei nostro art. 20, l'art. 13 copiato dall'art. 22, l'art. 14 copiato parola per parola dal nostro art. 23, il ridicolo art. 15 della proposta del partito comunista che, nella fretta di copiare la nostra proposta di legge non si è accorto che contrastava con la previsione dell'art. 1 della proposta stessa giacché è stato riportato lo stesso termine di 30 giorni che indicavamo noi per l'emanazione del regolamento d'attuazione, mentre i comunisti all'art. 1 avevano indicato 90 giorni: e questo dà la misura della serietà con cui è stata fatta la loro proposta! Anche l'ultimo articolo il 16. della proposta comunista è copiato dal nostro art. 27: il lettore potrà verificare il tutto confrontando la proposta di legge che qui esaminiamo.

    7.2. Zona franca-Punti franchi. In che cosa si differenziano?

    Veniamo alla sostanza: perché punti franchi e non « zona franca »? I comunisti nella loro breve e scialba relazione, lasciano intendere che la scelta è dovuta ad una ragione pratica e cioè che i « punti franchi » sono previsti nello Statuto Regionale mentre la « zona franca » non è prevista, per cui è più probabile che si ottengano i primi mentre è più difficile ottenere la seconda.
    Il secondo motivo - secondo loro più rilevante dal punto di vista politico (sic!) - «è quello che la creazione in tutto il territorio della Sardegna in Zona Franca si rivelerebbe molto difficilmente controllabile ».

    7.3. I rapporti col Trattato di Roma.

    Circa il primo aspetto, quello « istituzionale » come dicono i presentatori della proposta di legge occorre osservare che quando lo Statuto fu emanato non esisteva il Trattato di Roma istitutivo della CEE per cui « allora » lo Stato Sardo non poteva contrastare con eventuali scelte di politica doganale ultranazionali e comunitarie come oggi potrebbe contrastare sia con la creazione dei
    « punti franchi » come della « zona franca ». I comunisti ignorano - o mostrano di ignorare - che la direttiva del Consiglio della CEE del 4.3.69 (si badi: la direttiva non è una legge vincolante per gli Stati membri, ma solo una raccomandazione ad adeguare in tale senso la loro legislazione interna) dice all'art. 1 testualmente:
    « Si intende per zona franca, qualunque sia l'espressione utilizzata negli Stati membri, ogni territorio, istituito dalle autorità competenti degli Stati membri, qui di seguito denominate "autorità competenti", al fine di far considerare le merci che si trovano nell'ambito di questi come non trovantisi nel territorio doganale della Comunità agli effetti dell'applicazione dei dazi doganali, dei prelievi agricoli, delle restrizioni quantitative e di qualsiasi tassa o misura di effetto equivalente » ed all'allegato, l'art. l. paragrafo 3, lettera a) chiarisce che per l'Italia la direttiva si applica ai « punti franchi e depositi franchi ». Insomma per la CEE « qualunque sia l'espressione utilizzata » allorché vi sono franchigie doganali si è in presenza di una « zona franca ».
    Quindi che lo Statuto Sardo parli di « punti franchi » invece che di « zona franca » poco importa ai fini dell'introduzione di un regime di franchigie.
    Quel che piuttosto conta e che noi vogliamo risolvere mentre i comunisti sono nettamente contrari è che i prodotti introdotti in franchigia doganale siano anche esenti da qualsiasi peso fiscale dovuto a norme fiscali interne dello Stato Italiano (imposta di fabbricazione, imposta di confine, IVA ecc.) perché è proprio questa fiscalità protettiva delle produzioni esterne alla Sardegna assai più marcata dei dazi doganali applicati dalla CEE, a far lievitare il prezzo dei prodotti. In Valle d'Aosta ed a Lovigno, per esempio, non vi e né zona franca né punto franco ma una semplice e assai lieve riduzione tariffaria di pesi fiscali posti dallo Stato italiano.

    7.4. La battaglia per la rinascita sarda deve andare più in là di vecchie previsioni normative.

    E poi, se una battaglia per la rinascita della Sardegna dobbiamo fare non possiamo certo arrestarci di fronte ad una previsione normativa che risale al 1948 e che il Governo Italiano (vedasi la recente scandalosa riforma del titolo III dello Statuto) è pronto a cancellare con un emendamento alla legge finanziaria!
    I comunisti avvertono quindi la debolezza della loro argomentazione... « istituzionale » per cui si affrettano a giustificare la loro scelta con l'argomento della « controllabilità »: i punti franchi sono i più opportuni della zona franca generalizzata perché questa sarebbe « difficilmente controllabile ».
    E noi chiediamo: controllabile da chi?
    Dallo Stato Italiano? Ma la nostra proposta di legge - che i comunisti hanno così maldestramente scopiazzato senza volerne intendere e il significato e la portata politica ed economica - prevede che la materia doganale, per quanto ha tratto alla Sardegna sia delegata dallo Stato alla Regione. Lo Stato quindi non deve più controllare neppure il proverbiale beneamato piffero.
    E allora controllabile dalla Regione ? Questo è il punto e qui il discorso sarebbe lungo perché può portarci a scoprire l'insanabile dissidio tra noi ed i comunisti volendosi da parte nostra lasciare che l'iniziativa privata si sviluppi, per esportare, secondo la richiesta del mercato internazionale mentre da parte dei comunisti si vuole uno stretto dirigismo in materia economica anche per evitare che si vada a sacrificare altri interessi che loro intendono evidentemente proteggere.

    7.5. Controllo dell'istituto regionale e non dirigismo statale.

    Da una parte l'interesse ed il bene della Sardegna davanti a tutto ed anche contro gli interessi esterni, dall'altra parte un controllo perché non si creino aree di ostilità tra diverse regioni: in pratica perché la Sardegna soccomba, perché non esiste regione che non sia in grado, non fosse altro che per la sua « continentalità » di fare sempre e comunque concorrenza alla Sardegna!
    E poi certa gente ha il coraggio di dirsi « autonomista »!
    Ma il dissidio non è solo questo, è nella stessa concezione che noi abbiamo del futuro sviluppo della Sardegna, nella necessità che noi poniamo che il popolo sardo abbia uno sviluppo ed una crescita civili e culturali prima che economica e quindi nella necessità che noi abbiamo che si sviluppi tra i sardi una moderno modello di imprenditore aperto alle correnti economiche internazionali che sono anche correnti di civiltà e di cultura.
    I comunisti tutto pretendono di controllare e di appiattire: non riescono a concepire se non interventi dall'alto, controlli dall'alto, direzioni dall'alto. La cultura che ne deriva necessariamente è quella della subalternità e dell'assistenzialismo anche se loro - purtroppo solo a parole - dicono di essere contrari a questa mentalità. Comunque, tecnicamente, la differenza fondamentale tra la nostra proposta e quella comunista (lasciando perdere la barzelletta dei controlli: figuriamoci se di fronte ad una prospettiva così ampia e seducente come quella di attuare uno strumento originale che valga a far rinascere la Sardegna dalla situazione di arretratezza nella quale si trova nonostante tutti i piani di rinascita fin troppo controllati dall'alto e attuati nell'esclusivo interesse delle regioni più fortunate d'Italia) sta in quanto previsto negli artt. 15 e 16 della nostra proposta di legge.
    Prego cortesemente il lettore di andarseli a guardare.

    7.6. I punti franchi non sono neanche una novità: la normativa, e già prevista nel T.U. delle leggi doganali.

    Noi non solo prevediamo l'immissione in franchigia doganale (incluso ogni ulteriore onere fiscale derivante da fiscalità interna e cioè da imposte italiane) di macchinari, merci e servizi per l'attività produttiva ma anche l'immissione di prodotti finiti (sia pure per un periodo limitato ma rinnovabile) per il consumo. Noi cioè riteniamo che i « punti franchi », localizzati in aree necessariamente ristrette (per lo più coincidenti con i porti) non risolva nessun problema perché in tali aree il problema rappresentato dall'introduzione in franchigia doganale è già risolto dal T.U. delle leggi doganali dall'istituto della temporanea importazione. Avremmo cioè del ferro che viene importato in franchigia per es. a Porto Torres, qui lavorato, trasformato per es. in palo della luce e poi riesportato per es. in Arabia. Non è questo che risolve i nostri problemi anche perché questo già oggi, è possibile fare. E non lo si fa.
    Noi vogliamo che quel ferro - per restare all'esempio fatto - sia importato da un imprenditore che si localizzi dove meglio riterrà opportuno (salve le direttive che in questo campo prevediamo di dare), che venga trasformato in palo della luce e che serva per portare forza motrice nelle nostre campagne! Questo è possibile con il nostro sistema ed impossibile con la proposta comunista!
    Noi che in Sardegna non produciamo neanche un grammo di grano tenero vogliamo che un imprenditore che si localizzerà ove gli parrà più conveniente importi ad un terzo del suo prezzo attuale, tale prodotto per farne del pane che quindi ai sardi costerà un terzo dell'attuale valore. Noi vogliamo che lo stesso imprenditore, pagando gli oneri doganali solo sul valore aggiunto e non sulla materia prima, possa anche fare dei biscotti con quel grano e venderli a prezzi concorrenziali nella CEE ed in Italia, in barba agli interessi di chi fa biscotti in Italia! Questo noi vogliamo (gli esempi potrebbero continuare all'infinito) e i comunisti non vogliono. E quando diciamo loro queste cose ci rispondono... che facciamo della demagogia! Ma la fame dei sardi, le loro condizioni di arretratezza non sono demagogia, sono al contrario una dura realtà sempre meno sopportabile.

    7.7. La defiscafizzazione per attivare le attività produttive.

    La nostra proposta pone indubbiamente degli altri problemi allorché noi prevediamo (vedasi il nostro art. 24 che i comunisti si son ben guardati dal copiare) un'ampia defiscalizzazione per le attività produttive e prevediamo altresì l'abolizione dell'IVA che incide sul consumatore più povero e cioè sui lavoratori.
    Se noi aboliamo queste imposte - dicono i comunisti - come facciamo a finanziare il bilancio della regione?
    Noi lo abbiamo previsto al 2. comma di tale articolo: con l'istituzione di imposte regionali, esse pure previste dallo Statuto. La differenza è questa: che noi potremmo avere il controllo della manovra fiscale cosa che oggi è riservata (e ciascuno ne sente il peso) solo allo Stato. E’ con il controllo della manovra fiscale che si fa politica economica. Oggi è facile prendersela con lo Stato ma non si dice che i tributi od i maggiori tributi che esso esige vanno in parte alla regione: è questa che regge la mano del pugnale che ci accoltella. Bene, noi vogliamo agevolare chi ci pare e tassare chi ci pare meriti di essere tassato: con nostre scelte per le quali risponderemo al popolo sardo che ci darà il suo assenso o ci manifesterà il suo dissenso col voto. Il discorso è ampio (come lo è ogni discorso che prenda le mosse da quel formidabile strumento di crescita civile, sociale ed economica che è la zona franca) e lo riprenderemo un'altra volta.

    7.8. Punti franchi. Aree franche, grossolane ripetizioni dei poli di sviluppo.

    Per ora credo si possa concludere: la proposta di istituire dei semplici « punti franchi » come, del resto, quella di istituire delle « aree franche » più o meno coincidenti con le attuali aree di sviluppo industriale che sembra farà fra poco la D.C. (anche questa in concorrenza con noi) non solo sono inutili ma perfino dannose. Se fossero istituiti non potrebbero più ampliarsi fino a divenire « zona franca », mentre caso mai è più semplice ridurre la « zona franca » in termini più ristretti, se ciò fosse per avventura utile.
    I punti franchi, posto che per assurdo servissero a qualcosa, riproporrebbero la logica dei famigerati « poli di sviluppo », che hanno già dimostrato la loro inidoneità e la loro dannosità per risolvere il problema della crescita globale della Sardegna.

    7.9. Come sempre, si gioca sulla divisione dei sardi

    Ma politicamente io credo che la considerazione più importante vada rivolta alla constatazione che ancora una volta i sardi si trovano divisi - e non su questioni di poco conto ma fondamentali per il loro futuro - e a dividerli sono i due più grandi partiti italiani: il PCI e la DC. Lo dividono e li contrappongono perché essi perdano la partita più importante che stanno giocando: quella della loro effettiva possibilità di crescita anche contro gli interessi esterni alla Sardegna: ed è questo, di fatto, che PCI e DC non mandano giù, non possono mandare giù.
    Noi sardisti abbiamo fatto una proposta seria per invertire la tendenza negativa da troppo tempo in atto. Gli stessi comunisti hanno dovuto riconoscere che la legislazione vigente, la sua
    « filosofia » degli incentivi, non può risolvere i problemi dell'isola. Dopo di che hanno elaborato una proposta che contrasta nettamente con la nostra. I Sardi si trovavano ogni giorno di più uniti sulle nostre posizioni; il consenso al regime di « zona franca » cresceva come crescevano i consensi al nostro partito. Ecco quindi la necessità di contrastarci ad ogni costo, anche a quello di mantenere nella miseria il popolo sardo. Ecco la proposta di legge comunista e quella (che non sarà,diversa) della D.C.

    7.10. La solidarietà nazionale, non può continuare a senso unico.

    Ma la battaglia non è finita qui. Noi non defletteremo perché ce lo impone la nostra coscienza Non abbiamo interessi da difendere sul continente. A noi interessano prima di tutto ed anche contro tutto, i Sardi. La solidarietà nazionale, secondo noi, non può continuare ad essere a senso unico contro di noi!
    Per questo occorre che noi continuiamo la nostra strada e la nostra lotta senza incertezza e senza compromessi che abbiamo sempre rifiutato. Come ci insegnano il motto dei ribelli angioini.

    « Candu si tenet su bentu est prizisu bentulare ».

    FRANCO SOTGIU

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    8. L'UTILITA’ DEL REGIME EXTRADOGANALE SECONDO LE DIVERSE PROPOSTE:
    - ZONA FRANCA PROPOSTA DEL PARTITO SARDO D'AZIONE;
    - PUNTI FRANCHI PROPOSTA DEL P. C. I;
    - AREE 0 PUNTI FRANCHI INDUSTRIALI PROPOSTA DELLA D. C., NON ANCORA UFFICIALIZZATA.


    Proposta di legge nazionale presentata dal Consiglieri regionali Satta Gabriele, Barranu, Raggio, Cogodi, Schintu l'8 novembre 1982.
    Istituzione dei punti franchi in Sardegna. Relazione dei proponenti.
    Lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna all'articolo 12, secondo comma, recita: « Saranno istituiti nella Regione punti franchi ». La previsione del legislatore costituente si fondava, con tutta evidenza, sulla particolarità non solo delle condizioni socio-economiche della Sardegna, ma anche su quella costituita dalla sua insularità e dalla sua conseguente disgiunzione dal contesto geografico dei mercati interregionali e internazionali.
    La potestà creata con l'articolo 12 dello Statuto, tuttavia, nonostante l'accendersi periodico di attenzioni e dibattiti sull'argomento, non è mai stata tradotta in norme di pratica attuazione. Vi è stato, è vero, anche chi ha inteso superare il dettato dello stesso Statuto, proponendo, a più riprese, la costituzione dell'intero territorio regionale in zona franca: sull'argomento, nella presente legislatura, dopo un'attenzione sufficientemente elevata verificatasi nel primo scorcio della legislatura, il dibattito pare essersi alquanto affievolito.
    La presente proposta di legge intende rispondere, sul piano operativo, alla richiesta, tuttora viva nel mondo della produzione, della costruzione di uno strumento doganale di aiuto agli innumerevoli problemi che lo stesso mondo ha, particolarmente nella nostra Isola.
    Prima di entrare nel merito delle scelte operate con la presente proposta di legge, occorre pertanto fare qualche riflessione sul sistema economico sardo, su quel sistema, cioè, sul quale un istituto come quello prefigurato dalla stessa proposta di legge i punti franchi - intende incidere, in primo luogo, per stimolare la ripresa della produzione e l'espansione della base produttiva.
    Punto di partenza della ratio di questo tipo di intervento è che, come è stato scritto, si è chiuso un ciclo di sviluppo che era basato essenzialmente sull'energia a basso costo e su settori a ciò collegati. Tale ciclo espansivo ha dato luogo ad uno sviluppo altamente dinamico, ma come è stato detto, fragile e distorto. Se si tiene conto che, infatti, negli ultimi sei sette anni, c'è stato un calo notevole dei tassi d'incremento degli investimenti, che si è riflesso in un calo molto marcato dei tassi d'incremento del reddito (nel periodo 1963 -1973 la crescita del prodotto interno lordo, a costo dei fattori, in Sardegna, era pari al 5,9 per cento, mentre nel periodo successivo, 1974 -1980, il tasso è sceso al 2,7 per cento, cioè all'incirca poco meno della metà di quello del decennio precedente), si ha una visione molto più sintetica, ma comunque sufficientemente illustrativa, di quello che è stato l'andamento dell'economia nel suo complesso. Va peraltro sottolineato che il totale delle risorse regionali è cresciuto, anche durante l'ultimo periodo, con un andamento più dinamico di quello del prodotto interno lordo: da questa considerazione si è portati a concludere che, dovendoci essere stato pure un flusso di copertura di questa maggiore spesa rispetto alla produzione, si è scivolati lentamente verso quel tipo di economia basata sui trasferimenti pubblici che normalmente viene definita « assistita ».
    Si è tentato in più sedi di indagare sulle ragioni (crisi industriale a parte) per cui il flusso di investimenti si è sostanzialmente ridotto, in termini reali, in Sardegna, negli ultimi anni. E’ convinzione largamente diffusa che non sia riscontrabile oggi (anche per l'appiattimento delle potestà di incentivazione regionale) in Sardegna quel differenziale di convenienza per l'investimento di capitale in nuove intraprese che era invece esistente ed avvertibile, almeno per alcuni settori produttivi, all'inizio degli anni '60, e che ha permesso all'economia sarda di inserirsi nella corrente dinamica e più tumultuosa dello sviluppo (pur con le note carenze di squilibrio settoriale e territoriale).
    Per quanti sforzi si facciano, non è facile oggi individuare strumenti capaci, da soli, di rigenerare quel differenziale di convenienza: occorre essere consapevoli, quindi, che le politiche degli anni '80 debbano essere articolate, puntuali e multiformi rispetto al passato. All'interno di questa complessità di politiche e di strumenti si colloca per l'appunto la creazione di punti franchi in Sardegna.
    Che cosa sono i punti franchi? Tradizionalmente sono delle aree in cui vengono compiute delle attività riguardanti prodotti che vengono dall'estero in regime di extra doganalità. Le aree stesse cioè vengono considerate al di fuori della linea doganale dello Stato. In questo senso le esperienza che sono state fatte in Italia riguardanti proprio i punti franchi non sono tra le più significative, non sono tra quelle che hanno vivacizzato maggiormente i tessuti economici (questo dovrebbe essere invece uno degli obiettivi che si prefigge l'istituzione di questo tipo di strumento). Perché punti franchi, e non zona franca, come previsto da altre proposte di legge? I motivi principali sono essenzialmente due: il primo, che però, forse è minore, è quello istituzionale: esso si sostanzia nel fatto che, in un quadro di certezza, non vi sono sufficienti appigli giuridici per la creazione del territorio della Sardegna in zona franca. Lo Statuto, infatti, parla espressamente di punti franchi, e quindi, da questo punto di vista avrebbe molta più possibilità d'andare in porto un'iniziativa sui punti franchi. Il secondo motivo, più rilevante dal punto di vista strettamente …, è quello che la creazione di tutto il territorio della Sardegna in zona franca si rivelerebbe molto difficilmente controllabile. Il controllo è l'aspetto determinante di questo tipo di attività, tant'è che queste sono svolte, normalmente, in aree molto limitate.
    Tuttavia, proprio dal riconoscimento del fatto che le esperienze sui punti franchi non sono state uniformemente molto benefiche per le economie locali, in Italia, la presente proposta di legge si sforza di dilatare, per quanto possibile, i contenuti operativi degli stessi punti franchi, nell'intento di piegare questo istituto alla massima produttività dal punto di vista dello stimolo allo sviluppo.
    Inoltre, per consentire una gestione che sia più in linea con la tradizione autonomistica, della Sardegna e più idonea per tempestivi adeguamenti operativi dello strumento all'evolversi della realtà, viene creata in legge una delega alla Regione autonoma della Sardegna, comprendente tutta la materia dell'esecuzione delle norme in materia doganale. La Regione, in base a tale delega, potrà gestire in modo elastico lo strumento punti franchi, sia con l'attività di controllo delegata, sia con la gestione di un « elenco merci » ammesse ai benefici, individuato con decreto del Presidente e sempre aggiornabile.
    Nella presente proposta di legge nazionale non trova esplicita regolamentazione, in linea con il presupposto che l'intervento sia diretto soprattutto a stimolare, con i benefici doganali e tributari che ne conseguono, il momento della produzione, il problema della introduzione nel territorio regionale (fuori punto franco) dei prodotti per il consumo in loco. Risulta comunque chiaro che questo non pregiudica le possibilità di commercio in esenzione doganale entro i punti franchi.
    Proposta di legge nazionale.
    Art. 1 - A norma dell'articolo 12, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sono istituiti nelle aree individuate e delimitate dal comma successivo del presente articolo, i seguenti punti franchi: Cagliari, Porto industriale; Porto Torres, Porto industriale, Tortolì, porto di Arbatax; Oristano, Porto industriale.
    L'esecuzione delle norme in materia doganale, la loro modifica ed integrazione ai fini dell'attuazione della presente legge nonché l'esercizio delle funzioni amministrative doganali, sono delegate dallo Stato alla Regione Sarda; il relativo regolamento, di cui all'articolo 15 della presente legge, verrà emanato entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
    Art. 2 - I sopraelencati punti franchi potranno beneficiare di tale regime soltanto relativamente alle aree, comprese nelle delimitazioni di cui all'articolo 1, che abbiano ottenuto, con decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, riconoscimento di idoneità delle attrezzature all'uopo predisposte.
    Il regime di punto franco entrerà in vigore, per le stesse aree di cui al comma precedente, dalla data di emanazione del decreto che ne riconosce l'idoneità.
    Art. 3 - Le aree comprese nella delimitazione di cui all'articolo 1 costituite in punto franco sono considerate fuori della linea doganale di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e secondo i contenuti dell'articolo 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.
    Art. 4 - Nelle aree costituite in punto franco si potranno compiere, in completa libertà da ogni vincolo doganale, tutte le operazioni inerenti allo sbarco, all'imbarco e al trasbordo di materiali e di merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione.
    Le merci estere introdotte in dette aree si considerano fuori dal territorio doganale e, se provengono da quest'ultimo, si considerano definitivamente uscite dallo Stato.
    Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nelle aree medesime si considerano, agli effetti doganali, definitivamente esportate e sono assimilate alle merci estere.
    Art. 5 - Nei sopra elencati punti franchi sono ammesse le merci di ogni specie e di qualsiasi origine, provenienza o destinazione, salvo i divieti o le restrizioni stabiliti dalla Regione Sarda in base alla delega di cui all'articolo 1 della presente legge, che siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o regionale, o di tutela della proprietà industriale o commerciale, ovvero giustificati da motivi di ordine tecnico o amministrativo.
    Art. 6 - Su richiesta del proprietario o del suo locale rappresentante, le merci nazionali e nazionalizzate introdotte nel punto franco, si considerano, a tutti gli effetti fiscali, come esportate, salvo per quanto riguarda le restituzioni per le quali in applicazione delle disposizioni vigenti, sia prevista l'uscita dal territorio geografico quale elemento essenziale per la loro concessione.
    Art. 7 - Il Presidente della Giunta regionale sarda con proprio decreto, può disporre l'esclusione dai benefici previsti dal regime doganale previsto dalla presente legge, per merci o categorie di merci la cui introduzione in tale zona possa rivelarsi pregiudizievole agli interessi economici dello Stato, o della Regione.
    Art. 8 - Le merci estere nelle aree costituenti i punti franchi di cui all'articolo 1 della presente legge possono essere dichiarate:
    a) per l'importazione definitiva;
    b) per la temporanea importazione e la successiva riesportazione;
    c) per la spedizione da una dogana all'altra;
    d) per il transito;
    e) per il deposito.
    Art. 9 - Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nelle aree costituenti punti franchi di cui all'articolo 1 della presente legge possono essere dichiarate:
    a) per l'esportazione definitiva;
    b) per l'esportazione temporanea e la successiva reimportazione;
    c) per il cabotaggio;
    d) per la circolazione;
    alla condizione che nei loro confronti non siano state concesse agevolazioni fiscali in applicazione dell'articolo 6 della presente legge.
    Ove tale condizione si sia verificata le merci si trovano nella condizione giuridica di merci estere; per esse il proprietario o un suo legale rappresentante possono richiedere l'applicazione delle norme vigenti in materia di reintroduzione in franchigia.
    Art. 10 - Le merci introdotte nelle aree costituenti i punti franchi, per le quali le disposizioni legislative comunitarie o nazionali prevedano l'esonero totale dei dazi doganali all'importazione o che siano ammesse ad un regime di franchigia in ragione della loro particolare destinazione, mantengono la loro condizione di merci nazionali o nazionalizzate.
    Art. 11 - La temporanea importazione in deroga agli articoli 177 e 178 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è autorizzata dal direttore della circoscrizione doganale territorialmente competente.
    Dell'autorizzazione concessa è data comunicazione al Ministro delle finanze che, sentito il Comitato di cui all'articolo 221 del testo unico, può disporre la revoca o la modifica, previa informazione di tali atti all'amministrazione regionale sarda.
    Art. 12 - Le norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale relative alle violazioni doganali sono applicabili compatibilmente con le norme speciali della presente legge.
    Art. 13 - Gli agenti dell’Amministrazione finanziaria hanno facoltà di accedere agli stabilimenti, magazzini, ed esercizi di qualsiasi genere e specie, esistenti nelle aree costituenti i punti franchi, per effettuare controlli e verifiche al fine di assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni doganali.
    Art. 14 - Le opere ed i manufatti la cui costruzione si renda necessaria per la gestione delle aree costituenti i punti franchi sono dichiarati di pubblica utilità. Le occupazioni e le espropriazioni che all'uopo si renderanno necessarie saranno effettuate secondo le vigenti norme in materia.
    Art. 15 - Il regolamento di applicazione della presente legge, con le relative modalità di gestione, sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze d'intesa con la Regione Sarda, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
    Art. 16 - Gli oneri e la gestione delle aree costituenti i punti franchi sono a carico dello Stato.
    Con apposita disposizione, da inserire annualmente nella legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, si provvederà a quantificare gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato.





    Stampato dalla TAS
    Tipografi Associati Sassari
    Via Scano 4
    Per conto del
    Partito Sardo d'Azione






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