Codesta Presidenza, sollecita il Presidente del Congresso, come da art 22 della vigente Costituzione

Art.22
Le elezioni generali hanno luogo non meno di venti giorni prima e non più di venti giorni dopo il termine naturale della legislatura e sono indette dal Presidente del Congresso.
Il Congresso è convocato di diritto il Primo lunedì successivo alla elezione


a contattatare le forze politiche e l'Amministrazione al fine di stabilire un percorso elettorale condiviso.

Il Cardinale Camerlengo
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