Spettabili signori della corte vorrei presentare alla Corte poche brevi righe a sostegno dell’accoglimento dell’ammissibilità del ricorso di Combat.
Analizziamo cosa dice l’articolo 36 della vecchia costituzione ancora in vigore
Ora come dice il giudice Teo il ricorso non è ne un giudizio di legittimità su di una legge (comma 1), ne la proclamazione dei risultati di un referendum popolare (comma 2), ne un controllo di correttezza formale sulla presentazione delle liste elettorali perché il FUCCN in questo momento non è nella fase della presentazione delle liste.Art.36
1. La Corte Costituzionale giudica sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, sui conflitti di attribuzione tra gli organi di POL.
2. Proclama i risultati del referendum popolare e assume ogni altro compito previsto dalla Costituzione.
3. Effettua controlli di correttezza formale sulla presentazione delle liste elettorali
Art.39
1. La Corte Costituzionale giudica sul conflitto di attribuzione tra gli organi di POL sia virtuale che reale.
2. I forumisti che hanno promosso il referendum sono considerati un organo di POL
3. I soggetti legittimati a presentare istanza possono costituirsi come parti nel procedimento e la Corte è tenuto ad ascoltarli.
4. La sentenza è inappellabile.
5. Il giudizio per le altre competenze del consiglio si rifanno alla procedura per il conflitto di attribuzione.
Art.40
1. La Corte Costituzionale ha anche il compito di risolvere le questioni interpretative di norme giuridiche che sorgono nella Comunità di Pol.
Detto questo però signori giudici la Corte ha un compito importantissimo e fondamentale che la costituzione gli assegna direttamente quello dell’articolo 40 comma 1.
La Corte deve risolvere risolvere le questioni interpretative di norme giuridiche che sorgono nella Comunità di Pol. Ebbene questo è proprio un caso da manuale in cui la Corte deve interpretare la specifica norma giuridica sul unicità del nome dei partiti politici.Il giudice Teo afferma che quella legge si applica solo nella fase della presentazione delle liste ma questo è un aspetto da affrontare nella fase di merito quando la Corte stabilirà la corretta intyerpretazione della norma non certo nella fase dell'ammissibilità e semmai fa parte del dubbio sulla corretta interpretazione di questa norma dubbio in cui rientra anche l’interrogativo se vada applicata in circostanze identiche o analoghe a quella del ricorso Combat signori giudici
Avvocato C@scista
(iscritto all'albo di Pol degli avvocati)




