Sul sito dell'AERONAUTICA MILITARE".. dovremo bloccare i reclutamenti..
17° "MESSAGGIO AL PERSONALE" – 08.07.2008
Sul Supplemento Ordinario n. 152/L della Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008, è stato pubblicato il
Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”
entrato in vigore il medesimo giorno di pubblicazione. A carattere generale si rileva che il provvedimento contiene misure improntate ad un drastico contenimento della spesa pubblica, incidendo in maniera sensibile sulle singole Amministrazioni, nonché una profonda razionalizzazione delle spese per il personale. Con riferimento al personale militare alcune misure vanno ad incidere in maniera significativa sul trattamento economico di servizio e di quiescenza. A tal proposito si ritiene opportuno illustrare brevemente le disposizioni di maggior interesse:
Ø Art. 65 – Forze Armate
L’articolo stabilisce una riduzione degli oneri previsti per la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale (Legge n. 331/2000 - c.d. “professionale”) in misura pari al 7% per l’anno 2009 (circa 50 milioni di €) e del 40% a partire dall’anno 2010 (pari a circa 300 milioni di €). Dal 2010 la Difesa ha la facoltà di conseguire la riduzione eccedente il 7% e fino al 40% con tagli di spesa in altri settori (Esercizio e Investimento). In caso di minori economie di spesa rispetto a quelle preventivate si opererà con riduzione delle dotazioni della spesa corrente del Bilancio della Difesa, con eccezione delle spese relative alle competenze del personale. Il taglio strutturale previsto da questa norma potrebbe inciderebbe gravemente sui reclutamenti del personale militare, fino ad arrivare ad annullare completamente qualsiasi arruolamento per gli anni 2010 e 2011;
Ø Art. 69 - Progressione triennale
Dal 1° gennaio 2009 la progressione stipendiale del personale militare dirigente (Generali e Colonnelli) ed assimilato (“omogeneizzati”), attualmente articolata in classi di durata biennale, si svilupperà in classi triennali;
Ø Art. 70 - Esclusione trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio
Dal 1° gennaio 2009 il personale cui è stata riconosciuta un’infermità dipendente da causa di servizio avrà diritto unicamente all’equo indennizzo, con esclusione di qualsiasi altro trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie. È in fase di accertamento se in tale definizione rientri anche il trattamento pensionistico privilegiato (c.d. “privilegiata”), attribuito al personale cui sia stata riconosciuta un’infermità dipendente da causa di servizio ascritta ad una delle categorie della Tabella “A” annessa al D.P.R. n. 834/1981.
È inoltre prevista la soppressione degli incrementi retributivi pensionabili corrisposti ai sensi degli articoli 117 e 120 del R.D. n. 3458/28 al personale cui sia stato riconosciuta una malattia o infermità ascritta alla suddetta Tabella “A”;
Ø Art. 71 - Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni
Con riferimento alle assenze per malattia sono state introdotte le seguenti misure:
§ trattamento economico: la norma prevede che nei periodi di assenza per malattia, di qualsiasi durata, nei primi dieci giorni di assenza venga corrisposto soltanto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni altra indennità o emolumento, comunque denominati, ancorché aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Tale disposizione non si applica alle assenze derivanti da infortunio sul lavoro o per causa di servizio, da ricovero ospedaliero o in day hospital, nonché per assenze dovute allo svolgimento di terapie salvavita;
§ certificazione: per assenze per malattia protratte per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, la certificazione medica dovrà essere rilasciata esclusivamente da una struttura sanitaria pubblica;
§ controllo: la fascia oraria in cui il dipendente malato deve essere reperibile per sottoporsi alla visita medica di controllo (c.d. “visita fiscale”) è stata estesa dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14: alle ore 20:00 di tutti i giorni, compresi quelli non lavorativi e festivi. L’Amministrazione dispone la predetta visita anche in caso di assenze di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative;
Ø Art. 72 - Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo
I commi da 1 a 6 dell’articolo in questione prevedono, per il triennio 2009-2011, che il personale che si trovi nel quinquennio antecedente il raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva possa chiedere di essere esonerato dal servizio. La richiesta deve essere formulata entro il 1° marzo dell’anno in cui si matura il requisito massimo contributivo, ed una volta presentata è irrevocabile. L’Amministrazione ha facoltà di accogliere o meno la richiesta.
Nel periodo di esonero dal servizio al personale compete un trattamento economico pari al 50% di quello complessivamente goduto alla data del collocamento nella nuova posizione, elevato al 70% ove durante tale periodo il dipendente svolga in via continuativa ed esclusiva attività di volontariato presso ONLUS, ONG, ecc… All’atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il personale avrà comunque diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. Il personale esonerato dal servizio può cumulare il trattamento economico ridotto con redditi da lavoro autonomo o derivanti da collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalla pubbliche amministrazioni.
Il comma 11 dell’art. 72 prevede inoltre che le Pubbliche Amministrazioni possono risolvere, con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro del personale che raggiunga l’anzianità massima contributiva di 40 anni. Per il personale del comparto Sicurezza-Difesa dovranno essere definiti i criteri e le modalità applicative della predetta disposizione con un D.P.C.M. da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L., tenendo conto delle peculiarità ordinamentali delle Forze di Polizia e delle Forze Armate.
Al riguardo si rappresenta che sono in corso in ambito interforze gli opportuni approfondimenti sull’incidenza che le suddette norme possono avere nei confronti del personale, cercando di individuare soluzioni che possano conciliare le legittime aspettative del personale con le esigenze ordinamentali e funzionali dell’organizzazione militare, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica che il provvedimento si propone.
Si precisa che relativamente alle disposizioni del Decreto immediatamente efficaci i vari Comandi dovranno attendere le necessarie disposizioni applicative che saranno emanate dagli organismi competenti.
http://www.aeronautica.difesa.it/Sit...071&idsez=2733