Consiglio Superiore della Magistratura
De Magistris: respinto il ricorso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Roma – Nella riunione del Comitato di Presidenza di oggi 14 luglio, il Presidente della Suprema Corte di Cassazione, dott. Vincenzo Carbone, ha prodotto copia della sentenza, ritualmente depositata in data 11 luglio 2008 presso la Cancelleria, con la quale le Sezioni Unite della Cassazione hanno dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dal dott. Luigi De Magistris e dal Ministero della Giustizia avverso la sentenza della Sezione disciplinare del CSM n. 3 del 18 gennaio 2008.
Si ricorda che la Sezione disciplinare, a carico del dott. De Magistris, aveva comminato la sanzione della censura e disposto il trasferimento di sede e di funzioni.
Roma, 14 luglio 2008
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In attesa di conoscere in dettaglio la sentenza, ne riportiamo una massima inviata da autorevole collega a una mailing list di magistrati.
«Il ricorso per cassazione contro le sentenze disciplinari della sezione disciplinare del C.S.M., che a norma dell’art. 24, D.Lgs. n. 109/06 va proposto nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Deve essere presentato o fatto pervenire mediante telegramma o lettera raccomandata alla segreteria della sezione disciplinare, ai sensi degli artt. 582 e 583, c.p.p., nel termine di trenta giorni stabilito dall’art. 585, 1° co., lett. b), c.p.p., decorrente dalla scadenza del termine stabilito per il deposito dall’art. 19, 2° co., D.Lgs. n. 109/06, o dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione del relativo avviso, se il deposito è avvenuto successivamente, ovvero, con le medesime decorrenze, nel termine di quarantacinque giorni, stabilito dall’art. 585, 1° co., lett. c), c.p.p., se la sezione disciplinare, essendo la stesura della motivazione di particolare complessità per il numero delle parti o per il numero o la gravità delle impugnazioni, si sia avvalsa della facoltà, prevista dall’ad. 544, 3° co., c.p.p., di indicare nel dispositivo per il deposito un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno»
Se verrà confermato che questa è la decisione della Corte di Cassazione, il ricorso di Luigi De Magistris sarebbe stato dichiarato inammissibile perché depositato oltre il termine previsto dalla legge dal suo avvocato, il prof. Gilberto Lozzi.
L’inammissibilità è una formula che preclude l’esame del merito.
Quindi con tale pronuncia non si dà né ragione né torto ad alcuno; si sancisce solo che il merito non può essere esaminato.
La conseguenza, comunque, è il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Può solo aggiungersi che in forza dell’art. 25 del decreto legislativo n. 109 del 2006 è ammessa la revisione contro le sentenze disciplinari nelle seguenti ipotesi:
a) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;
b) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l’insussistenza dell’illecito;
c) il giudizio di responsabilità e l’applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile.
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