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    Detassazione straordinari: circolare chiarisce dubbi

    Detassazione straordinari: circolare chiarisce dubbi


    Presentazione

    Dal primo luglio scorso è in vigore la misura fiscale che prevede l’applicazione, in via sperimentale, di un’imposta sostitutiva del 10% su premi di produttività e straordinari.
    Destinatari del provvedimento i lavoratori del settore privato con qualsiasi tipo di contratto. Tra i beneficiari dell’agevolazione anche i lavoratori part-time che svolgono prestazioni di lavoro supplementare o relative a clausole elastiche, mentre restano esclusi gli impiegati delle amministrazioni pubbliche e i titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente, come i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto.
    A fare luce sulle misure, introdotte dal decreto legge n. 93 del 27 maggio scorso, in materia di incremento della produttività del lavoro varate dal governo, è la circolare congiunta di Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Agenzia delle Entrate emanata l'11 luglio 2008.
    In particolare, il documento ribadisce che il beneficio consiste in un’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali regionale e comunale pari al 10% dei compensi erogati, entro un tetto massimo di tremila euro lordi, per il lavoro straordinario, supplementare o effettuato in funzione di clausole elastiche nell’ambito di contratti part-time e per tutti i tipi di incentivi legati all’andamento produttivo ed economico dell’impresa.
    Per godere del regime agevolato i lavoratori non devono aver conseguito nel 2007 un reddito di lavoro dipendente superiore a 30 mila euro lordi.
    L’imposta sostitutiva va applicata automaticamente dal sostituto d’imposta, salvo diversa comunicazione del dipendente, che può comunque rinunciare al regime sostitutivo facendone richiesta per iscritto al datore di lavoro. Se non trattenuta dal sostituto, l’imposta può essere applicata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi.
    I redditi soggetti a tassazione sostitutiva, oltre a non concorrere alla formazione del reddito Irpef complessivo, non devono essere considerati nella determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore e del suo nucleo familiare.


    Fonte: Ministero del lavoro, salute e politiche sociali

    Cosa dice la norma

    Nota congiunta ministero Lavoro e agenzia Entrate 11 luglio 2008

    Circolare 11 luglio 2008

    Misure economiche

  2. #2
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    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da Outis Visualizza Messaggio
    Detassazione straordinari: circolare chiarisce dubbi


    Presentazione

    Dal primo luglio scorso è in vigore la misura fiscale che prevede l’applicazione, in via sperimentale, di un’imposta sostitutiva del 10% su premi di produttività e straordinari.
    Destinatari del provvedimento i lavoratori del settore privato con qualsiasi tipo di contratto. Tra i beneficiari dell’agevolazione anche i lavoratori part-time che svolgono prestazioni di lavoro supplementare o relative a clausole elastiche, mentre restano esclusi gli impiegati delle amministrazioni pubbliche e i titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente, come i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto.
    A fare luce sulle misure, introdotte dal decreto legge n. 93 del 27 maggio scorso, in materia di incremento della produttività del lavoro varate dal governo, è la circolare congiunta di Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Agenzia delle Entrate emanata l'11 luglio 2008.
    In particolare, il documento ribadisce che il beneficio consiste in un’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali regionale e comunale pari al 10% dei compensi erogati, entro un tetto massimo di tremila euro lordi, per il lavoro straordinario, supplementare o effettuato in funzione di clausole elastiche nell’ambito di contratti part-time e per tutti i tipi di incentivi legati all’andamento produttivo ed economico dell’impresa.
    Per godere del regime agevolato i lavoratori non devono aver conseguito nel 2007 un reddito di lavoro dipendente superiore a 30 mila euro lordi.
    L’imposta sostitutiva va applicata automaticamente dal sostituto d’imposta, salvo diversa comunicazione del dipendente, che può comunque rinunciare al regime sostitutivo facendone richiesta per iscritto al datore di lavoro. Se non trattenuta dal sostituto, l’imposta può essere applicata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi.
    I redditi soggetti a tassazione sostitutiva, oltre a non concorrere alla formazione del reddito Irpef complessivo, non devono essere considerati nella determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore e del suo nucleo familiare.


    Fonte: Ministero del lavoro, salute e politiche sociali

    Cosa dice la norma

    Nota congiunta ministero Lavoro e agenzia Entrate 11 luglio 2008

    Circolare 11 luglio 2008

    Misure economiche
    L'avevamo già commentato altrove. Si tratta di una misura contraria alla creazione di nuova occupazione e tesa a rendere facile il ricorso allo straordinario per le imprese in tempi in cui per moltissimi lavoratori lo straordinario non è una libera scelta, ma una costrizione dovuta all'esiguità dei salari.
    Una misura in linea con la smisuratezza insensata ultra-capitalistica di questa epoca.
    Ricordiamoci che anche nel protocollo del welfare del 23 Luglio 2007 vi erano misure che andavano in questa stessa direzione, a dimostrazione della totale e più volte ribadita omogeneità di politica-economica perseguita dai due blocchi politici del bipolarismo.

 

 

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