CASSAZIONE: VIOLENZA SESSUALE; JEANS NON SONO CINTURA CASTITA'
ROMA - I jeans non sono "una cintura di castità" che impedisce i tentativi di qualcuno di poter toccare le parti intime di chi li indossa. Per questo si può configurare il reato di violenza sessuale se una persone cerca di infilare la mano nei pantaloni di un altro. Lo si evince dalla sentenza numero 30403 della III Sezione penale della Cassazione.
Il caso riguarda una ragazza di 16 anni della provincia di Padova che aveva più volte subito "atti di libidine" da parte del convivente della madre. L'uomo, R.P. di 37 anni era stato condannato dalla Corte di Appello di Venezia ad un anno di carcere (in base all'art. 609 bis con pena sospesa e attenuanti riconosciute) perché più volte "con violenza aveva compiuto atti di libidine nei confronti della 16enne toccandola sul seno, sui fianchi, sul sedere e nelle parti intime, entrando con le mani sotto i pantaloni della donna".
Già la Corte d'Appello di Venezia aveva confermato la sentenza del tribunale di Padova ribadendo tra l'altro che la vittima, di giovane età, in quelle occasioni non fosse scappata non costituiva un fatto provocatorio ma rientrava nella libertà di comportamento individuale e sottolineava che l'indossare i pantaloni del tipo 'jeans' non escludeva il toccamento delle parti intime, facilmente raggiungibili senza sfilarli e comunque entrando con le mani dentro di essi".
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza d'Appello ritenendo attendibile la ricostruzione dei fatti e sottolineando che: "il fatto che la ragazza indossasse i jeans non era ostativo al toccamento interno delle parti intime, essendo possibile farlo penetrando con la mano dentro l'indumento, non essendo questo paragonabile a una specie di cintura di castità.
(http://temporeale.libero.it/libero/fdg/2023948.html)
Per quanto mi riguarda la sentenza non può che farmi piacere e di primo acchito ero quasi lì lì per fare i complimenti, una volta tanto, alla cassazione; una volta tanto ha le idee chiare su un argomento tanto delicato.
Poi ci penso, mi sovviene una cosa simile letta non molto tempo fa, sempre in merito alla (s)cassazione; i motori di ricerca fanno il resto:
La Cassazione ha annullato una condanna per violenza
sessuale: la ragazza non si era opposta con tutte le forze
Con i jeans lo stupro diventa "consenziente"
Secondo i giudici "l'indumento non è sfilabile
senza la fattiva collaborazione di chi lo indossa"
di ANNALISA USAIROMA - Si era opposta o no con tutte le sue forze al violentatore? Evidentemente no, visto che lo stupratore era riuscito a sfilarle i jeans - indumento che, come tutti sanno, non è sfilabile "senza la fattiva collaborazione di chi lo porta". Dunque la ragazza "ci stava", era "consenziente". Dunque non è stata stuprata. Erano decenni che un concetto come questo non circolava più nelle aule di giustizia. Ci ha pensato la Cassazione a rinverdire il vecchio concetto del "ci stava" in una sentenza con cui ha annullato la condanna a due anni e dieci mesi decisa dalla corte d'Appello di Potenza contro Carmine C., 45 anni, istruttore di guida, portato in tribunale da una ragazza di 18 anni, Rosa.
Rosa, quando il suo istruttore di guida la portò in una stradina di campagna e la violentò, indossava i jeans. Un indumento che, come scrivono i giudici della Suprema Corte, "non si può sfilare nemmeno in parte senza la fattiva collaborazione di chi lo porta". Lo sanno tutti, scrivono ancora i giudici, è un "dato di comune esperienza": è impossibile sfilare i jeans se la vittime si oppone "con tutte le sue forze". Per cui, evidentemente, Rosa non si è opposta con tutte le sue forze. E infatti, scrivono i giudici della Cassazione, "è illogico affermare che una ragazza possa subire uno stupro, che è una grave offesa alla persona, nel timore di patire altre ipotetiche e non certo più gravi offese alla propria incolumità fisica".
Ah, Rosa. Ma perché non hai pensato a opporti con tutte le tue forze all'istruttore di guida? Perché non ti sei fermata a riflettere che se ti lasciavi sfilare i jeans i giudici della Cassazione non avrebbero creduto alle tue parole? Eppure la legge, la numero 66 del 15 febbraio 1996, parla chiaro: "Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni". Nessun articolo della nuova legge sulla violenza sessuale fa alcun cenno all'obbligo, per la donna violentata, di "difendersi con tutte le forze"; nessun comma ritiene che, in un processo per stupro, si possano usare termini come "logico" o "illogico" per giudicare l'eventuale atteggiamento passivo di una vittima di violenza sessuale.
E' immaginabile, e anche augurabile, che questa sentenza numero 1636 della Cassazione provochi qualche reazione non del tutto benevola. Il passo indietro, dal punto di vista della giurisprudenza, è evidente. E stupisce che una passo indietro così clamoroso sia stato fatto proprio dai giudici della Suprema Corte, quegli stessi che in questi anni si sono distinti - e hanno guadagnato titoli da prima pagina - per sentenze di volta in volta giudicate "rivoluzionarie" e "innovative per il costume": su famiglia, adozione, educazione dei figli, adulterio, droga... su tutto, ma non ancora sullo stupro.
(10 febbraio 1999)
(http://www.repubblica.it/online/fatti/jeans/jeans/jeans.html)
Meravigliosa (s)cassazione.





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