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Serendipity
Le motivazioni della sentenza di condanna a 16 anni
Cogne, la Franzoni uccise «lucidamente»
La Cassazione: «Si può escludere oltre ogni ragionevole dubbio che a colpire Samuele sia stato un estraneo»
ROMA -
Annamaria Franzoni uccise con «razionale lucidità» il figlioletto Samuele, di 3 anni e 2 mesi, la mattina del 30 gennaio del 2002, nella casa di Cogne. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza 31456 che contiene, in 50 pagine, le motivazioni in base alle quali i supremi giudici hanno confermato la condanna a sedici anni di reclusione nei confronti della donna.
PER ESCLUSIONE - Ad avviso della Suprema corte,
è da escludere, «al di là di ogni ragionevole dubbio» che ad uccidere Samuele sia stato un estraneo. In proposito, i giudici di piazza Cavour sottolineano che «una volta dimostrato l'assoluta implausibilità dell'ingresso di un estraneo nell'abitazione e la materiale impossibilità che costui possa avere agito nel ristrettissimo spazio di tempo a sua disposizione, e una volta esclusa, come esplicitamente fa la sentenza di merito, ogni responsabilità da parte del marito dell'imputata e del figlio Davide, unica realistica e necessitata alternativa residuale è quella della responsabilità della sola persona presente in casa nelle fasi antecedenti la chiamata dei soccorsi».
CAPRICCIO - A spingere la Franzoni a uccidere il figlioletto Samuele potrebbe essere stato un capriccio del bimbo. Tuttavia non è stato possibile, avverte la Suprema corte, individuare con «certezza» la «causale od occasione che originò il gesto criminoso». Ma questa circostanza «non impedisce - dicono i giudici di piazza Cavour - data la concludenza del quadro indiziario, di ascriverne la responsabilità all'imputata». In lei non vi era alcun «vizio di mente» ma una grande «preoccupazione nutrita per la salute di Samuele».
L'ARMA DEL DELITTO - «Il mancato reperimento dell'arma del delitto (ma sembra più corretto parlare della sua mancata individuazione, non potendosi escludere che sia stato usato un oggetto presente nell'abitazione, reso non identificabile in seguito all'eliminazione di ogni utile traccia), unitamente alla circostanza che non è stata dai Lorenzi denunciata la scomparsa di alcunché, ha del tutto ragionevolmente indotto i giudici a considerare ancor più implausibile l'ipotesi della responsabilità di un estraneo». «Le indagini - ricordano i giudici della Suprema corte - hanno consentito di dissolvere ogni motivo di sospetto a carico dei soggetti potenzialmente animati da inimicizia nei confronti della coppia e gravitanti nella cerchia delle loro relazioni». Sempre a proposito dell'arma, la Cassazione concorda con i giudici di merito che hanno escluso sia stato uno zoccolo, propendendo per un oggetto tagliente con un manico.
17 COLPI - I giudici, in conclusione, spiegano che per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio accordato alla Franzoni (condannata a 16 anni di reclusione, ora ridotti a 13 con la concessione dell'indulto, ndr) con la concessione delle attenuanti generiche, spiega che non c'è nessuna contraddizione sulla misura della pena «essendo state valutate anche le modalità particolarmente efferate del gesto criminoso (almeno 17 colpi, reiterati nonostante il tentativo di difesa compiuto dalla vittima, testimoniato dalle lesioni riscontrate sulla sua mano sinistra) nonché le circostanze di tempo e di luogo dell'azione e l'elevata intensità del dolo, pur ritenuto d'impeto».
29 luglio 2008
http://www.corriere.it/cronache/08_l...4f02aabc.shtml