Nomos come decisione
Francesco Boco
La delimitazione territoriale grazie a cui si rende possibile la localizzazione spaziale di un ordinamento è l’atto concreto che serve a tracciare il confine tra ciò che appartiene a quel nomos e ciò che sta fuori da esso. La presa di possesso, la Landnahme, è un atto originario che garantisce l’originarsi di un regno su un dato territorio, all’esterno del quale si trovano altri Stati, altri ordinamenti, che starà all’uomo percepire come nemici o come amici. Come detto, l’appropriazione di terra, che sola può poi permetterne la distribuzione, ha un duplice significato, interno ed esterno. Interno perché è un atto collettivo della comunità ed assume quindi un significato superiore ed anteriore alle successive normazioni; esterno perché la presa di un territorio avviene sempre in relazione ad un altro possesso estraneo che, necessariamente, rappresenta una limitazione e una delimitazione. È dunque possibile affermare che la “recinzione” del territorio ha doppia natura: interna, perché fatta dal popolo, ed esterna, perché in stretto rapporto con l’inizio della localizzazione altrui. Ma, tornando a quanto detto a proposito di Heidegger, l’abitare uno spazio in tal modo limitato non ha connotazione negativa ma positiva, perché la messa in forma di ciò che era informe, lo abbiamo visto, è quel “taglio” (1) decisivo che permette la nascita di un ordine storicamente collocato e da cui ha inizio la sua piena realizzazione.
«Il significato che Schmitt attribuisce al termine nomos ricollega questo termine non solo e non tanto a quell’elemento del diritto che è la legge, ma in modo molto più forte all’ordinamento concreto e, sia pure in modo diverso, anche alla decisione. […] l’atto costitutivo della Landnahme non è altro che l’espressione concreta di una decisione, di un atto della volontà che si impone come sovrano, indipendentemente da ogni potere costituito, ma assumendo invece il ruolo di potere costituente, nel senso di atto istitutivo di un ordinamento » (2).
Nonostante Schmitt operi una netta distinzione tra i diversi tipi di pensiero giuridico, e distingua tra ordinamento concreto e decisionismo, mi sembra che in questo caso tale separazione venga meno o semmai il discorso si faccia più complesso di quanto Schmitt voglia farci intendere (3). Quando afferma che l’ordinamento concreto inteso come nomos basileus è l’ordinamento da cui, successivamente e in dipendenza dal quale, nascono le norme e le leggi dobbiamo tenere presente tuttavia che non vi è, poco sopra lo abbiamo visto, nomos senza una decisione costituente. Vale a dire una decisione che non si fondi su leggi od ordinamenti preesistenti e neppure ne restauri di passati, ma ne faccia sorgere di nuovi in conformità alla sua volontà. Ecco dunque che il rapporto tra decisione e nomos, tra decisione e ordinamento concreto, diventa più complesso di quanto Schmitt sostenga nel saggio I tre tipi di pensiero giuridico e arriviamo ad un punto in cui decisione e ordinamento si compenetrano sino a sembrare interdipendenti.
Rileggiamo quanto scrive Nicoletti: «Il significato che Schmitt attribuisce al termine nomos ricollega questo termine non solo e non tanto a quell’elemento del diritto che è la legge, ma in modo molto più forte all’ordinamento concreto e, sia pure in modo diverso, anche alla decisione» (4). Dunque l’influenza di Hobbes si fa sentire e perdura nel tempo e nonostante Schmitt abbia abbandonato il decisionismo a favore dell’ordinamento concreto, l’importanza della decisione riemerge, seppure in modo differente, in punti fondamentali del suo pensiero e, perciò, ineludibili.
Mi sembra si possa allora immaginare la capacità ordinativa del nomos attraverso questo schema: decisione localizzatrice – nomos basileus – decisione normativa.
Questo perché la decisione sceglie, separa e delimita un territorio, come detto, anche in rapporto con l’esterno e, riguardo all’interno, soltanto una scelta volontaria della comunità può portare a una distinzione, a una de-limitazione territoriale, in una parola, alla localizzazione. Dal limite si origina dunque il territorio da distribuire e su cui produrre, lavorare, costruire, abitare. La presa di possesso pone termine a un disordine, è un atto eminentemente ordinativo. Ecco dunque che l’ordinamento posto in essere dalla decisione diviene concreto e spaziale attraverso la messa in forma di tutto ciò che ad esso è soggetto. La decisione a questo punto è quella forza che rende attive le leggi e le norme in stretta dipendenza e connessione con l’ordinamento concreto spaziale.
Nella prospettiva hobbesiana, che però mi sembra vicina alla concezione schmittiana del diritto sovrano, «il sovrano che decide non è competente alla decisione in base ad un ordinamento già esistente; solo la decisione, che al posto del disordine e dell’insicurezza dello stato di natura instaura l’ordine e la sicurezza dello stato statuale, lo rende sovrano e rende possibile tutto quel che segue – legge e ordinamento» (5). Ciò che è mutato è l’ordine d’importanza di legge e ordinamento, per cui è la legge a dipendere dall’ordinamento concreto e non viceversa. Inoltre se la decisione è sempre un qualcosa di personale, l’ordinamento concreto ha carattere sovrapersonale per i motivi descritti in precedenza. Ciò, tuttavia, non sminuisce l’importanza della decisione, che va però intesa in modo differente.
Meglio, il nomos comprende in sé tre caratteristiche fondamentali, l’una legata all’altra in maniera determinante: decisione, orientamento, ordinamento. Dico questo perché dalla lettura del pensiero di Schmitt a riguardo mi sembra chiaro che non vi possa essere orientamento senza una decisione preliminare e non vi possa essere ordine senza localizzazione. Giungo così alla conclusione che non vi sia nomos – ordinamento concreto - senza queste tre componenti fondamentali e decisive. Il nomos è dunque «un “taglio”, una de-cisione (un nomen actionis) che ha in sé una possibilità di misura, di forma e di ordine; è un evento “costitutivo” strutturato come il potere costituente» (6).
Lo schema che ho delineato poco sopra può venire allora precisato con la figura di un triangolo che chiamo nomos e i cui lati chiamo, per l’appunto, orientamento, ordinamento, decisione.
L’aggiunta che ho fatta del termine decisione all’interno della coppia Ordnung – Ortung è a mio avviso giustificata dallo sguardo costante alla problematica che mi propongo di considerare in questo studio: l’Europa. Com’è evidente gli studi schmittiani sul nomos e su terra e mare prendono il via dalla constatazione della perdita d’importanza gravante sul continente all’indomani dell’imporsi della potenza marittima inglese; da allora, sembra dirci l’autore, il destino dell’Europa e del suo diritto internazionale, della sua potenza secolare, è stato segnato.
Il problema Europa di cui mi interesso in queste pagine trova il suo centro nella problematica riguardante il nomos, poiché è precisamente l’irrompere di un nuovo elementare, quello dell’aria, a porre radicalmente in discussione il nomos passato rendendolo superato. Il problema che emerge è allora quello di un nuovo nomos.
Ciò che più di ogni altra cosa rende critica e instabile la situazione storica dell’Europa e il suo ruolo internazionale sta soprattutto nella sua indecisione. L’Europa che non sa de-cidere è l’Europa che non sa dare un nuovo ordinamento concreto al suo territorio e al globo terrestre, lasciando ad altri questo compito storicamente decisivo.
La decisione va qui compresa come un atto concreto che ha la valenza etimologica di separare, compiere un taglio netto tra un luogo e un altro, il “tracciare un solco” separatorio o ergere una recinzione. La de-cisione non è legata alla personalità del sovrano il quale stringe nelle mani la totale libera decisione su leggi e diritto, come in Hobbes, ma riguarda invece il nomos basileus inteso come sovrano, cioè quel nomos da cui dipendono le altre realizzazioni dell’ordinamento concreto, ad esempio le leggi.
Non più un qualcosa di strettamente personale e individuale, ma un qualcosa che si realizza in un ordine superiore che ci pone di fronte ad una distinzione sottile, ma inevitabile, se si vuole cogliere il senso del nomos. Che il nomos racchiuda in sé la decisione appare chiaro, ma non bisogna dimenticare che essa è piuttosto differente da quella che svolge un ruolo del tutto fondamentale nel pensiero giuridico decisionista.
In questo caso «nomos, allo stesso modo di law, non significa legge, regola o norma, ma diritto, che è tanto norma, quanto decisione, quanto soprattutto ordinamento; e concetti quali re, signore, custode o governor, ma anche giudice e tribunale, ci trasferiscono immediatamente in concreti ordinamenti istituzionali che non sono più semplici regole. Il diritto come sovrano, il nomos basileus non può essere qualsiasi norma, regola o disposizione normativa, purché positiva; il nomos, che dev’essere un re giusto, deve avere in sé determinate qualità di ordine: superiori, immutabili ma concrete. […] nella connessione stabilita fra nomos e re, il nomos è già pensato come concreto ordinamento di vita associata, se si vuole dotare di senso il termine “re”. E ugualmente, “re” implica un concetto giuridico inerente all’ordinamento e quindi dev’essere della stessa natura del nomos, se l’accostamento terminologico fra nomos e re non deve essere un accoppiamento puramente esterno di nomi ma vuole rispondere ad un preciso orientamento. Come il nomos è re, così il re è nomos e in tal modo ci troviamo già di nuovo nell’ambito di decisioni e istituzioni concrete invece che di norme astratte e regole generali» (7).
Il pensiero giuridico fondato sull’ordinamento concreto non entra dunque in contrasto con il decisionismo, quanto piuttosto con il normativismo giuridico che assegna un ruolo centrale alla legge. Il pensiero normativistico rivendica a sé la giustizia impersonale e obbiettiva contro il personalismo decisionista e gli ordinamenti sovrapersonali; in questo caso non sono gli uomini a governare, ma le leggi. Non la situazione contingente, il mutare delle condizioni o l’arbitrio degli uomini, ma soltanto la legge sovrana – il nomos basileus inteso in senso inautentico – governa e comanda dando vita a un ordine che è tale solo nella misura in cui la situazione concreta corrisponda alle norme generali. Non la concretezza ma l’astrattezza delle regole interessa al normativista, «il pensiero normativistico, quanto più è puro, tanto più conduce ad una frattura sempre più drastica fra norma e realtà, tra dovere ed essere, fra regola e comportamento concreto. […] Tutto il diritto si riduce alla norma separata dalla situazione di fatto; il resto è “mero fatto” e occasione contingente dell’”attuazione della legge”» (8).
Una norma astratta, anche se violata, continua a valere conservandosi immutata, a differenza della pace concreta che una volta violata non esiste più. La regola si colloca su un piano differente da quello della fattualità, sta al di sopra di ogni situazione e di ogni azione: il dover essere non viene mai influenzato o danneggiato dall’essere. Nonostante il tentativo di slegare la norma dalla vita concreta così da renderla indipendente e sempre valida, Schmitt ricorda che il concreto ordinamento interno di un’istituzione umana o la consuetudine sussistono in modo del tutto indipendente dalla legge tanto da non poter essere ridotte ad una somma o ad un sistema di norme. In realtà ogni concreto ordinamento è legato ad una situazione di normalità, a cui le stesse regole fanno riferimento e da cui traggono origine. È quindi errata la concezione normativistica che vede nelle leggi il fondamento di ogni ordinamento concreto; viceversa è da quest’ultimo che le prime dipendono e non possono che fare costantemente riferimento alla normalità della situazione concreta.
«Noi sappiamo che ogni ordinamento – anche l’”ordinamento giuridico” – è legato a concreti concetti di normalità che non sono derivati da norme generali ma al contrario producono essi stessi tali norme, solo in base al loro proprio ordine e in funzione del medesimo. […] La regola segue la situazione mutevole per la quale è stata fissata. […] La normalità della situazione concreta, regolata dalla norma, e del tipo concreto da essa presupposto non è quindi soltanto un presupposto esterno della norma, tale da non dover essere preso in considerazione dalla scienza del diritto, bensì un carattere giuridico essenziale, interno, della validità delle norme ed anzi una definizione normativa della norma stessa. Una norma pura, non correlata ad una situazione e ad un tipo, sarebbe qualcosa di giuridicamente inesistente» (9).
Schmitt sostiene che precedente a questa contrapposizione tra norma e ordinamento fosse quella tra decisione e norma, comando e norma. Torna dunque la separazione tra il concreto e l’astratto, tra l’azione volontaria e la regola astratta invariabile. La distanza che separa la decisione dall’ordinamento si accorcia ulteriormente e il ruolo concreto svolto dalla decisione nell’ottica che ho cercato di illustrare sin qui è quello dell’atto sovrano, quello del re che è nomos, e del nomos che è basileus, sovrano. Torniamo a quanto detto più sopra in merito al rapporto di corrispondenza tra la concreta figura del regnante e concreto ordinamento. La decisione pone fine a un disordine creando le condizioni per lo sviluppo di un ordine: «la decisione sovrana è il principio assoluto, e il principio ( anche nel senso di αρχή) non è altro che la decisione sovrana. Quest’ultima scaturisce da un nulla normativo e da un disordine concreto» (10). Come detto sopra: l’appropriazione della terra è un atto costituente, un atto istitutivo di un ordinamento.
Note
(1)«La Giustizia che si manifesta nel nomos è insomma solo la concretezza di una violenza originaria che è principio giuridico d’ordine in quanto in quella violenza, in quella sottrazione di terra, c’è anche, paradossalmente, una territorialità, in quel dis-orientamento originario anche un orientamento concreto. […] è un Ordine che si rende visibile solo attraverso il disordine; che è ordinante perché sa prendere, recintare, e quindi al contempo escludere». C. Galli, Genealogia della poltica, Il Mulino, Bologna, 1996, p. 881. Corsivo mio.
(2) M. Nicoletti, Trascendenza e potere, Morcelliana, Brescia, 1990, p. 500. Secondo e terzo corsivo mio.
(3)Più precisamente, Schmitt riconosce la compresenza dei tre tipi di pensiero giuridico, ma ciò non fa che supportare la mia tesi: «Ogni pensiero giuridico lavora tanto con regole, che con decisioni, che con ordinamenti e strutture. Ma la concezione finale – per quanto riguarda la scienza giuridica – dalla quale sono derivate giuridicamente tutte le altre , è sempre e soltanto una: o una norma (nel senso di regola e legge), o una decisione, o un ordinamento concreto». C. Schmitt, I tre tipi di pensiero giuridico in Le categorie del “politico”, Il Mulino, Bologna, 1998, p. 247. È chiaro comunque che il suo pensiero, all’epoca dell’opera Il Nomos della Terra, si fonda sull’ordinamento concreto.
(4)Ibidem.
(5)C. Schmitt, I tre tipi di pensiero giuridico in Le categorie del “politico”, cit., p. 264.
(6)C. Galli, Genealogia della politica, cit., p. 882. Secondo corsivo mio.
(7)C. Schmitt, I tre tipi di pensiero politico, cit., pp. 293-294. Corsivo finale mio.
(8)Ibidem, p. 256.
(9)Ibidem, pp. 259-260.
(10)Ibidem, p. 264. Corsivo mio.




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