Le schede svizzere costano
Moggi inibito 14 mesi
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La Commissione Disciplinare della Figc ha anche sanzionato con l'inibizione per 4 anni l'ex dirigente del Messina Fabiani e squalificato gli aribitri Pieri, Bertini, Paparesta, Racalbuto, Cassarà, Dattilo e Gabriele per "avere costituito un sistema di comunicazioni telefoniche riservate''
ROMA - Le schede Sim svizzere sono costate care a Luciano Moggi e ad altre persone coinvolte nello scandalo di calciopoli. La Commissione Disciplinare Nazionale della Federcalcio presieduta dall'avv. Sergio Artico, ha inflitto all'ex direttore generale della Juventus un anno e due mesi di inibizione. Quattro anni di inibizione per l'ex dirigente del Messina Mariano Fabiani. Un anno e sei mesi di squalifica ciascuno per gli arbitri, dismessi quest'anno dall'Aia, Tiziano Pieri e Paolo Bertini, e per gli ex arbitri Gianluca Paparesta, Salvatore Racalbuto, Stefano Cassarà, Antonio Dattilo e Marco Gabriele. Un anno e sei mesi di squalifica per l'assistente Marcello Ambrosino. Sei mesi di squalifica per l'ex arbitro Massimo De Santis.
La sentenza fa riferimento al deferimento del 23 aprile 2008 per violazione dell'art. 1 comma 1 del codice di giustizia sportiva, per - si legge nel dispositivo - "avere costituito un sistema di comunicazioni telefoniche riservate intrattenute tra il Moggi e il Fabiani, da una parte, e gli associati AIA" attraverso contatti intercorsi tramite utenze SIM estere in prossimità di sorteggi arbitrali, di gare e al termine dello svolgimento delle stesse. Secondo la Commissione Disciplinare della Figc "sono assolutamente inconferenti i rilievi mossi dalle difese degli incolpati in ordine alla mancanza di prova di accordi illeciti raggiunti attraverso le comunicazioni telefoniche operate con le schede telefoniche estere. Se ci fosse stata prova di accordi illeciti ben altra sarebbe stata la contestazione rivolta ai deferiti. E' evidente che l'utilizzo di schede telefoniche anonime e straniere era finalizzato ad eludere la possibilità di risalire ai titolari delle schede e ad impedire possibili intercettazioni. Tale obiettivo risulta ancora più censurabile, considerato il ruolo ricoperto dagli arbitri che impone loro di tenere una condotta assolutamente leale e trasparente".
"Tale condotta - prosegue l'organo giudicante- integra a pieno la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, tanto più grave perchè commessa in concorso tra un alto dirigente di una blasonata squadra di calcio e chi è stato posto dal sistema sportivo a tutela delle regole sportive, anche fuori dal campo. Pertanto l'aver costituito un sistema di comunicazioni riservato e sostanzialmente criptato, nonchè l'aver accettato di farne parte, realizza di per sè la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS".
06/08/2008