Tua liberissima opinione, che non condivido.
Così come ritengo che dare giudizi senza un minimo di conoscenza storica di fatti che stanno dietro alle posizioni degli altri sia qualunquismo della peggiore specie.
Resta il fatto che Travaglio continua imperterrito a scrivere cose non vere.
Ma fa bene, visto che si rivolge un pubblico di qualunquisti come te.
Ehm... dallo stesso link che hai postato:
Fin qui tutti d'accordo, spero.Art. 2.
Responsabilità per dolo o colpa grave
Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.
Ora sul pagare in proprio...Dunque il magistrato può pagare in proprio, se l'azione di rivalsa dello stato va in porto.
Art. 7.
Azione di rivalsa
Lo stato, entro un anno dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale stipulato dopo la dichiarazione di ammissibilità di cui all'articolo 5, esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.
Veniamo alla procedura:
Si può discutere sul fatto che la procedura è troppo farraginosa,il magistrato dovrebbe essere direttamente responsabile delle proprie azioni e non diventarlo solo tramite rivalsa dello stato, la misura della rivalsa non oltre 1/3 dello stipendio annuale del magistrato è troppo poco (anche se in caso di dolo non c'è alcun limite alla misura della rivalsa).
L'azione di rivalsa deve essere promossa dal presidente del consiglio dei ministri.
L'azione di rivalsa deve essere proposta dinanzi al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui é compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva, al momento del fatto, il magistrato che ha posto in essere il provvedimento, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso é competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello di altro distretto più vicino.
La misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento é proposta, anche se dal fatto é derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto.
Sul fatto che il magistrato può pagare in proprio per grave colpa o dolo non dovrebbero esserci più dubbi, almeno credo
Tuttavia nell'articolo é stata omessa o sottintesa la parola "può".
Travaglio dovrebbe evitare queste disattenzioni perchè così facendo rafforza la posizione di chi lo considera troppo indulgente nei confronti della magistratura.
Perdonami, ma 4 stipendi di rivalsa non sono pagare in proprio, ma rimborsare al massimo le spese legali sostenute dallo Stato.
Questo a fronte, in alcuni casi, di risarcimenti milionari.
Sempre ammesso e non concesso he la presidenza del consiglio inzi l'azione di rivalsa, che è comunque una cosa diversa dalla responsabilità civile.
Perchè, non è forse vero?Tuttavia nell'articolo é stata omessa o sottintesa la parola "può".
Travaglio dovrebbe evitare queste disattenzioni perchè così facendo rafforza la posizione di chi lo considera troppo indulgente nei confronti della magistratura.