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TRADIZIONE. È un disegno di legge d’iniziativa dei senatori leghisti Enrico Montani e Sergio Divina. Sanzioni solo per chi non rispetta quantitativo e norme igieniche
«Legalizzate la grappa casalinga»
Se la proposta passerà, sarà possibile produrre fino a 30 litri per autoconsumo e 50 per la degustazione in agriturismi
Vittorio Zambaldo
La produzione casalinga di grappa o altri distillati, oggi vietata dalla legge, potrebbe diventare legale fino a un massimo di 30 e 50 litri se il Parlamento approverà il disegno di legge presentato dai senatori della Lega Nord, il trentino Sergio Divina e il piemontese del collegio Cusio Verbano Ossola Enrico Montani.
La comunicazione è stata fatta a fine giugno alla presidenza del Senato e porta il titolo «Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta».
Sono cinque brevi articoli che di fatto aprono la strada alla produzione «in casa» di grappe e liquori.
«Prendiamo atto di una pratica tradizionale un tempo estremamente diffusa nei contesti agricoli», premettono i senatori leghisti, «perché tutte le famiglie che producevano vino producevano anche limitate quantità di grappa, così come gran parte dei frutticoltori distillavano parte della produzione di mele e pere».
Nell’ottica della riscoperta e della salvaguardia delle tradizioni, lo spadone di Alberto da Giussano non poteva trovare fianco più bendisposto dove affondare, anche perché la materia è soggetta per legge a regole e limitazioni in regime di monopolio di Stato, che per la Lega Nord sta al federalismo come il diavolo all’acqua santa.
«Tanto più che la prassi di produrre distillati con modalità "domestiche" o artigianali non si può dire scomparsa e altre legislazioni, come quella austriaca», sottolineano i due senatori leghisti, «hanno provveduto ad agevolare tali modalità di produzione purché nel rispetto delle norme sulla sicurezza della produzione e in quantitativi limitati».
Allora ecco la proposta dei due rappresentanti del governo di centrodestra: «Consentire una prassi, attualmente non legittima, purché sia svolta nell’ambito di vincoli tali da garantire la qualità e la genuinità del prodotto e si possano escludere possibili pregiudizi a danno delle imprese produttrici».
Il disegno di legge si applica alle grappe ottenute da uve, nonché alle acquaviti di frutta (articolo 2) prodotte da aziende agricole vitivinicole e frutticole per autoconsumo o per la degustazione gratuita, fino a un quantitativo annuo complessivo di trenta litri.
La quantità potrebbe arrivare fino a cinquanta litri annui per ogni azienda se la produzione fosse destinata alla degustazione gratuita e alla mescita in locali agrituristici gestiti dal produttore (articolo 3).
Per essere in regola, dopo l’entrata in vigore della legge, basterà comunicare in carta semplice, all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, l’avvio dell’attività di distillazione, corredandolo di un atto sostitutivo dell’atto notorio, che attesti l’osservanza delle prescrizioni previste dalla legge e dal regolamento europeo (articolo4). Infine l’ultimo articolo del progetto di legge (5) elenca le sanzioni amministrative da 500 a 2 mila euro e la distruzione del prodotto nel caso siano superati i quantitativi autorizzati e da 200 a mille euro per la violazione delle norme in materia di igiene alimentare.
Il disegno di legge, presentato in una stagione in cui si sta facendo molto per prevenire, contenere e reprimere l’abuso di alcol e di droghe, specialmente fra i giovani e fra chi è alla guida di veicoli, non mancherà di suscitare perplessità e contrarietà, oltre a sollevare interrogativi sul significato della proposta.




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