1. In coerenza al processo di revisione organizzativa del ministero della
Difesa e della politica di riallocazione e ottimizzazione delle risorse,da perseguire anche mediante
l’impiego in mansioni tipicamente operative del personale utilizzato per compiti strumentali,
gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14novembre2000, n.331,nonché dalla
tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n.226,così come rideterminati dall’articolo1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dall’articolo 2, comma 71, della legge 24 dicembre2007, n.244 sonoridottidel 7 % per l’anno 2009 e del 40%
a decorrere dall’anno 2010.
2. A decorrere dall’anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la parte eccedente il 7% ,possono essere conseguiti in alternativa
anche parziale alle modalità ivi previste, mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal ministero della Difesa
in altri settori di spesa.
3. Dall’attuazione del comma 1devono conseguire economie di spesa per un importo
Non inferiorea 304milioni di euro a decorrere dall’anno 2010.
Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma,in caso di accertamento
di minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni complessive di parte corrente dello stato di previsione del Ministero della difesa ad eccezione di quelle relative
alle competenze spettanti al personale del dicastero medesimo.