Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università
Presentazione
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2008 il decreto- legge presentato dal Ministro Mariastella Gelmini recante: “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università” ed approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 agosto 2008.
Quanto alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo e secondo grado, il decreto-legge si propone
In particolare:
- di attivare percorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla cultura della legalità ed al rispetto dei principi costituzionali,
- di disciplinare le attività connesse alla valutazione complessiva del comportamento degli studenti nell'ambito della comunità scolastica,
- di reintrodurre la valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli studenti,
- di adeguare la normativa regolamentare all'introduzione dell'insegnante unico nella scuola primaria,
- di prolungare i tempi di utilizzazione dei libri di testo adottati,
- di ripristinare il valore abilitante dell'esame finale del corso di laurea in scienze della formazione primaria.
Per ciò che riguarda l’università, infine, il decreto-legge semplifica le procedure di accesso alle scuole di specializzazione medica.
- a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009 sono attivate azioni di formazione del personale, finalizzate ad acquisire - nel primo e nel secondo ciclo di istruzione - conoscenze e competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione»;
- nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale, viene valutato il comportamento di ogni studente anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi;
- la valutazione del comportamento è espressa collegialmente dal consiglio di classe in decimi, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo;
- nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale è espressa in decimi (nella scuola primaria illustrata anche con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno);
- sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina;
- nella scuola primaria, gradualmente, a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010 - le classi (funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali) sono affidate ad un unico insegnante;
- circa le adozioni dei libri di testo (da effettuare con cadenza quinquennale), devono essere scelti solo quelli in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel corso del successivo quinquennio (a parte eventuali appendici di aggiornamento da rendere tuttavia disponibili separatamente);
- l'esame di laurea in scienze della formazione primaria, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
Fonte: Istruzione, Università e Ricerca




Rispondi Citando