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Decreto ministeriale 6 aprile 1998, n. 172 (in Gazz. Uff., 3 giugno, n. 127). - Regolamento recante norme per l'aggiunta di farine di cereali maltati, di estratti di malto e degli enzimi amilolitici alfa-amilasi e beta-amilasi alle farine di grano tenero.
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Art. 1.
1. È consentito aggiungere farine di cereali maltati, estratti di malto ed enzimi amilolitici alfa amilasi e beta amilasi alle farine di grano tenero.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 4 luglio 1967, n. 580, per la produzione del pane, l'aggiunta alle farine degli ingredienti di cui al comma 1 può essere effettuata anche dalle imprese molitorie.
Articolo 2
Art. 2.
1. Le farine di cereali maltati devono avere un potere diastasico, determinato secondo il metodo Pollak, non inferiore a 6.500 unità di sostanza secca.
2. Gli estratti di malto devono avere un potere diastasico, determinato secondo il metodo Pollak, non inferiore a 4.500 unità.
Articolo 3
Art. 3.
1. Le farine alle quali sono stati aggiunti gli ingredienti di cui all'articolo 1 devono possedere i requisiti stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 luglio 1967, n. 580.
Articolo 4
Art. 4.
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle farine di cereali maltati e agli estratti di malto, nonché alle farine con aggiunta degli ingredienti di cui all'articolo 1 legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.