Prostituzione/ Il ddl: 12 anni di carcere a chi sfutta le minori. Galera e multe anche per i clienti. Tutti i punti
Reclusione da sei a dodici anni e multa da 15 mila a 150 mila euro per chi recluta o induce alla prostituzione un minorenne e ne sfrutta, gestisce, favorisce, organizza o controlla le prestazioni sessuali. Lo prevede l'articolo 2 del ddl, messo a punto dal ministro per le Pari Opportunità Mara Carfagna contro il fenomeno della prostituzione, che dovrebbe essere esaminato domani in preconsoglio dei ministri. Chi compie atti sessuali con minori in cambio di denaro o qualunque tipo di utilità, anche non economica, è punito con il carcere da 6 mesi a 4 anni e con la multa da 1.500 a 6.000 euro. Se il minore è di età inferiore a 16 anni, la pena è aumentata da un terzo alla metà e le attenuanti non possono essere equivalenti o prevalenti rispetto al prescritto aumento di pena. Se l'autore dei fatti è minore di diciotto anni la pena è ridotta da un terzo a due terzi.
ARRESTO E MULTA ANCHE PER CLIENTI - Arresto da cinque a quindici giorni ed ammenda da 200 a 3.000 euro per chi esercita la prostituzione e anche per chi "si avvale delle prestazioni sessuali" delle 'lucciole', ovvero i clienti. E' quanto prevede l'articolo 1 della bozza del disegno di legge antiprostituzione che domani dovrebbe approdare il preconsiglio dei ministri per essere poi esaminata nel prossimo Cdm. Il ddl, che modifica la legge Merlin, in vigore dal 1958, è composto di 4 articoli. La prostituzione, è il principio cardine del provvedimento, deve essere considerata un "fenomeno di allarme sociale" e per questo "non puo' ammettersi un distinto trattamento tra chi la eserciti e chi se ne avvalga".
OBBLIGO RIMPATRIO PER MINORI STRANIERI - I minori stranieri non accompagnati che esercitano la prostituzione nel nostro Paese saranno riaffidati alla famiglia o alle autorità responsabili del loro Paese d'origine. E' quanto e' previsto nella bozza di disegno di legge antiprostituzione che sara' molto probabilmente esaminata domani dal preconsiglio dei ministri. Il rimpatrio, finalizzato al ricongiungimento del minore alla propria famiglia, avverrà, prevede il ddl, nel "rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria e con modalità tali da assicurare il rispetto e l'integrità delle condizioni psicologiche del minore", attraverso la procedura del rimpatrio assistito. Con un regolamento da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, verranno stabilite procedure accelerate e semplificate per il rimpatrio del minore.
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