buonasera a tutti, ricorderete che nei giorni scorsi in merito alla questione "teo si può candidare o no" ed al dubbio espresso qui dal Commissario Giò91 nella commissione elettorale:Giò91: "Altra questione da chiarire: si può essere ineleggibili e al tempo stesso candidabili?
Chiarito questo punto, credo che la questione si potrà chiudere."
io avevo dichiarato espressamente che sul punto della tesi della candidabilità o meno io non volevo esprimermi, perchè entrambi gli argomenti possibili avevano attrattive e svantaggi e francamente non sapevo proprio cosa la legge volesse dire
l'articolo della legge in questione è questo: Art. 35
(Costituzione di POL)
4. Il mandato dei giudici non e’ immediatamente rinnovabile. Alla scadenza del termine il giudice decade dalla carica e dall’esercizio delle sue funzioni., tranne nei casi esplicitamente previsti dalla legge.
Alla scadenza del mandato il giudice uscente non può essere eletto al Congresso o ricoprire altra carica istituzionale per 6 mesi.
teo scarpellini ha sostenuto pubblicamente che Teo Scarpellini: "la legge non mi vieta di candidarmi, mi vieta di essere eletto"
questo punto di vista è sensato, così come è sensato l'opposto. Senza avere una minima idea di cosa significasse la legge varie persone si sono scervellate. Io stesso non ne avevo idea. Proprio per la mia incapacità di decidermi (e la responsabilità politica che ciò avrebbe comportato, perchè schierarmi per un significato che "poteva anche non essere quello", significava "dichiarare guerra" a teo in pratica) io ho preferito astenermi e dire pubblicamente che non sarei intervenuto su questa singola questione.
Tale scelta dipendeva dall'incertezza. Ero convinto che non ci fosse un qualcosa che chiarisse, infatti le mie ricerche non erano state fruttuose. Tuttavia questa sera cercando bene ho trovato una cosa che merita di essere letta.
La costituzione di POL all'articolo 35 comma 4 è frutto di una legge di riforma costituzionale proposta dal Governo Repubblica, il cui relatore in commissione Riforme è stato Repubblica stesso, e la discussione sulla quale è reperibile a questo indirizzo
In tale discussione si leggono alcune cose, iniziamo dall'invito del presidente metapapero:
Metapapero #1: "Invito il Premier Repubblica a una breve relazione introduttiva della ratio di questa proposta [...]"
Repubblica si astenne dal relazionare, fu invece Gianfranco a dichiarare sul punto poco dopo (chiarendo che l'opposizione considerava la norma avente il significato che vedremo): Gianfranco #3: "Il documento presentato è molto apprezzabile nei suoi contenuti.I punti che personalmente ritengo fondamentali sono:
-Art.35 (punto 3 )dove si precisa l'incompatibilità fra il ruolo di giudice e altre cariche istituzionali e di partito(anche la semplice iscrizione)
-Art.35 (punto 4) nel quale si determina che un giudice non puo' presentarsi nei prossimi sei mesi dalla scadenza del suo mandato.Questo punto ritengo sia molto importante perchè così si evita che alcuni giudizi in prossimità delle elezioni possano essere influenzate da candidature personali."
in seguito Giò91 intervenne duramente attaccando la proposta, e tuttavia propose un emendamento, il quale riformulava l'articolo 35 comma 4 eliminando il divieto di cui si discute dal testo:Giò91 #13: "[...]I singoli giudici rimangono in carica per 9 mesi decorrenti per ciascuno di essi dal momento della nomina e non sono immediatamente rieleggibili. Alla scadenza del termine il giudice decade dalla carica e dall’esercizio delle sue funzioni.[...]"
a Giò91 questa volta rispose il Premier e Relatore Repubblica dichiarando quanto segue (anche a proposito di altri pezzi dell'emendamento di Giò91 che ho omesso):
Repubblica #16: "Ottima proposta, offre alcuni spunti di riflessione.. Il Presidente ad esempio potrebbe essere svolto solo per 3 mesi come nella nostra corte a turno dai membri..
E il fatto della non immediata rielegibilità..
Mi sembra però che sia stata tolta l'incandidabilità nelle successive elezioni, cosa che invece non condivido.. ***
E' principio generale del diritto che la legge si interpreta secondo il senso proprio delle parole nella connessione di esse e l'intenzione del legislatore.
Di conseguenza è incontrovertibilmente provato che all'atto dell'adozione della norma in questione il legislatore ha inteso inequivocabilmente indicare una generale incandidabilità come onere per coloro i quali accettassero la carica di magistrato, per la durata di sei mesi dopo la cessazione delle loro funzioni.
***
Non spetta a me decidere alcunchè e non presenterò ricorsi su questo, non ho niente contro Teo Scarpellini, tuttavia visto che si dibatte del punto in commissione e sono venuto a scoprire tutto questo non posso che informarne i commissari perchè sappiano che considerare "candidabile" chi è stato giudice sarebbe "contro la legge", poichè la legge in questione è sopra chiarita nel suo significato da una interpretazione autentica assolutamente rigorosa e non alterabile.
Questo non coinvolge le altre questioni (ossia se questa legge sia in vigore per esempio), sulle quali mi sono già espresso in passato chiarendo io stesso cosa significasse tutta la normativa sull'introduzione costituzionale. Sta alla Commissione, alla Corte ed all'Amministrazione (perchè alla fine sarà lei a pubblicare il post di presentazione delle liste) e ad ognuno di voi valutare se e cosa opinare a proposito di questa situazione.
Io posso solo dire che anche se C@scista e Caimano non si sono potuti candidare alle elezioni per colpa di questa norma da ex giudici (accettando in tutto le responsabilità che si erano assunti) nondimeno io mi sono sempre battuto contro norme che vietano di candidarsi ai magistrati, ed è per questo che non posso che sperare che Teo Scarpellini si candidi, ma per una decisione a questo punto positiva, visto che non invocherò mai la violazione di una legge da parte degli organi che dovrebbero invece applicarla. Solamente l'amministrazione, se volesse farlo, potrebbe decidere la candidabilità di Teo Scarpellini, ma sarebbe un CAMBIAMENTO della legge fatto ex post appositamente per lui, non una interpretazione della legge del passato. L'amministrazione ha detto di non voler intervenire e io so di sembrare scortese a nominarla nuovamente, ma è un fatto che solo loro possono intervenire su qualcosa di simile.
Se non intervengono io sono dell'avviso che le leggi di POL siano chiare, chi vivrà vedrà.
Saluti