OMNIA SUNT COMMUNIA
Decreto Gelmini - La volontà di riportare la scuola elementare indietro di 50 anniDecreto-legge 1 settembre 2008, n. 137
Una scheda di analisi acura della CUB-Scuola
“Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2008
Il decreto legge 137/2008 è un breve testo di legge composto di soli 8 articoli, in apparenza incongruenti fra loro (e in alcuni aspetti contraddittori, come poi vedremo), ma con un unico comune denominatore: la volontà di riportare la scuola elementare indietro di 50 anni, cancellando le proposte pedagogiche che dal ‘68 in poi hanno cambiato il volto della scuola, aprendola anche ai più deboli (i meno abbienti, i portatori di handicap) e promuovendo una gestione collegiale dei processi educativi.
Oggi un furore iconoclasta, sposato alle logiche del più bieco risparmio, vuole distruggere le icone e i valori di una scuola che a detta dei dati OCSE è fra le migliori al mondo, e riportarci indietro di 50 anni, ai tempi di una scuola severa, selettiva e autoreferenziale.
In particolare, i tratti più formali, come quello del voto in decimi, il voto in condotta, ben si sposano con altre dichiarazioni della ministra, come quello sul grembiulino, e sono diretti a conquistare la simpatia di quei genitori che auspicano una semplificazione del sistema scolastico e un ritorno ai bei tempi quando tutto era più semplice e “funzionava meglio”. In fondo basterebbe rileggere De Amicis per capire che non era affatto così.
L'accelerazione sul maestro unico è stata voluta invece dal ministro Tremonti, che non pago dei 47.000 posti già soppressi con la finanziaria del governo Prodi, dei 113.000 tagli proposti con il D.L. 112 del 25.6.08, ha bisogno di altri 8.000 milioni di euro da risparmiare, guarda caso, proprio sulla scuola. E’ evidente il tentativo, in linea con il pensiero del governo, di rendere più leggero e meno costoso lo stato da un lato, e svalutare la scuola pubblica, e rendere quindi più appetibile la scuola privata dall’altro, cercando anzi di assomigliarle, possibilmente in peggio.
Non si illudano i colleghi e le colleghe degli altri ordini di scuola che la scuola elementare sarà l’agnello sacrificale alla volontà di lacrime e sangue del ministri: dalle successive esternazioni della ministra Gelmini emerge l’intenzione di ridurre il tempo scuola alle medie, nei professionali e nei licei, dove si vorrebbe togliere addirittura un anno.
Il decreto Aprea, poi, con la definitiva trasformazione delle scuole in fondazioni e cioè in enti privati, la chiamata diretta dei presidi, l’abolizione delle RSU, la trasformazione dei consigli di istituto in consigli di amministrazione prosegue il suo corso in parlamento.
TESTO DEL CECRETO e nostre considerazioni
Art. 1. Cittadinanza e Costituzione 1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
COMMENTO - Si tratta della riproposizione dell’educazione civica, che gli insegnanti non hanno mai smesso di insegnare, mediante progetti da realizzare con i ”fondi disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, come pure le iniziative di formazione, dice il presentatore del testo in parlamento. Quindi nessuno stanziamento, e costo zero. La cosa interessante è che dovranno essere svolte dall’insegnante dell’area storico geografica, che al successivo art. 4 si dissolve nel maestro unico. Un’iniziativa che non comporta spese ma fa apparire le proposte del governo dirette a promuovere una nuova cultura dei valori.
Art. 2. Valutazione del comportamento degli studenti
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' espressa in decimi.3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.
COMMENTO - Contro il bullismo e la violenza nelle scuole la soluzione del ministro è la più semplice e diretta: punire con il voto in condotta e la possibilità di bocciare chi si comporta male e non raggiunge la sufficienza. Ma, ci chiediamo, può essere il voto in condotta la soluzione da adottare contro la violenza nelle scuole? Se qualche effetto potrebbe produrlo nella scuola primaria, sempre che non ci si trovi il genitore contro, non è che nella scuola secondaria di primo e secondo grado rappresenterebbe un ulteriore medaglia per il bullo di turno? Anche in questo caso sembra più pesare il nostalgico ricordo dei bei tempi andati, quando l’insegnante puniva con le bacchettate sulle dita gli alunni indisciplinati, che non l’effettiva portata pedagogica e l’effetto dissuasore del voto di condotta.Da tenere poi presente l’ultima parte dell’articolo, che sembra presupporre ulteriori provvedimenti per i casi di comportamenti particolarmente gravi, e non vorremmo essere facili profeti se si ritornasse all’espulsione da tutte le scuole del regno!
Art. 3. Valutazione del rendimento scolastico degli studenti 1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi.3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e' abrogato e all'articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite le seguenti: «, espressa in decimi,»;c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5;e) e' altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi. 5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.
COMMENTO - E’ un’iniziativa che può piacere al genitore, che troverà la scheda più semplice da capire, e all’insegnante, che la troverà più semplice da compilare, ma che ci riporta indietro di 40 anni, quando le pagelle erano esattamente così, con i voti in decimi e il giudizio globale alla fine. E’ come il grembiule, ci possono essere dei risvolti positivi, ma la vera novità è quella del ritorno al passato.In realtà, non porterà più chiarezza, se non apparentemente, a meno che non si intervenga a definire a livello nazionale quali sono i livelli a cui corrisponde la valutazione (il 9 o il 6), cosa assolutamente al di fuori delle intenzioni del ministro e del governo, che auspica una scuola diversificata su base regionale. Quindi l’alunno sarà alla mercé della fantasia, ma speriamo nella responsabilità, dell’insegnante. In più, negli articoli abrogati del D.L.226 si cancella nella scuola media il principio dell’esame collegiale dell’alunno da parte del consiglio di classe: così ogni insegnante può decidere il destino dell’alunno, perché basta un 5 per la bocciatura. Anche il portatore di handicap sarà valutato in decimi Art. 4. Insegnante unico nella scuola primaria
1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 e' ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
COMMENTO - Il vero punto di svolta del decreto, l'accelerazione voluta dal ministro Tremonti. Dal prossimo anno in via sperimentale e dai successivi in progressione sparisce il modulo (solo?) sostituito da un insegnante unico con tempo scuola di 24 ore. Ciò comporterà:
- sparizione della programmazione
- sparizione delle compresenze, e quindi impossibilità di recupero, progetti,altre attività
- impossibilità, stante le attuali norme, di portare i bambini in gita.
- riduzione del programma ministeriale e possibilità che le educazioni (musicale, motoria, immagine, inglese) vengano svolte il pomeriggio a pagamento
- oltre 40.000 posti tagliati nella scuola primaria fra docenti ed ata
- inevitabilmente le riduzioni di personale intaccheranno anche indirettamente gli organici del tempo pieno e ne ridurranno l’offerta
-in conseguenza delle riduzioni di organico molte scuole di paese saranno chiuse
- aumenteranno i disagi per le famiglie che vedranno ridotto il tempo scuola dei loro figli e dovranno trovare soluzioni a pagamento Attenzione poi al tentativo di rendere più appetibile la figura del docente unico con incentivi economici verso quest’ultimi in ragione di un presunto aumento di ore di lezione
Art. 5. Adozione dei libri di testo
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.
COMMENTO - Ancora una volta si finge di voler colpire la potente lobby editoriale, ma nessun aiuto economico viene concesso alle famiglie, nessun blocco degli aumenti. Invece si assicurano agli editori le adozioni per un quinquenni, l’acquisto degli aggiornamenti e non si vieta la possibilità di incrementare ancora i loro profitti.
Art. 6. Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria
1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.
COMMENTO - Finalmente, peccato che non ci saranno più posti da coprire per almeno 10 anni!
Art. 7. Sostituzione dell'articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente:«433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.».
COMMENTO - Restringimento della possibilità di accesso alle scuole di specializzazione mediche ai soli laureati. Prima si allarga, poi si restringe, una volta entrati i soggetti che dovevano essere beneficiati dai decreti. La politica al servizio del (singolo) cittadino.
Art. 8. Norme finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
COMMENTO - Il decreto dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni. È, quindi necessaria la massima mobilitazione nei mesi di settembre ed ottobre.
CUB SCUOLA
Corso Marconi 34, 10125 Torino
Tel/fax 011.655897
e-mail: scuola@cubpiemonte.org
http://www.cubpiemonte.org
ARDITI NON GENDARMI




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