IL GOVERNO FISSA QUANTITA' MASSIME PER USO PERSONALE
ROMA - Cinquecento milligrammi di cannabis, 750 milligrammi di cocaina, 250 milligrammi di eroina, 750 milligrammi di MDMA (ecstasy), 500 milligrammi amfetamina e 150 microgrammi di Lsd: sono queste, secondo quanto anticipato all'Ansa, le quantità massime consentite per il consumo personale, stabilite dal governo.
Le quantità massime consentite oggi sono decisamente superiori alle "modiche quantità giornaliere" stabilite dalla precedente legge, la Iervolino-Vassalli, e anche a quanto prevedeva il ddl Fini, poi modificato fino alla legge attuale. La Iervolino-Vassalli consentiva infatti un massimo di 100 milligrammi di eroina, 150 di cocaina, mezzo grammo di cannabis, mezzo grammo di Mdma, altrettanto di amfetamina e 50 microgrammi di Lsd. Il ddl Fini, invece, prevedeva una soglia quantitativa di 200 mg di eroina, 500 mg di cocaina, 250 mg di cannabis, 300 mg di Mdma. Per amfetamina e Lsd le quantità erano le stesse della Iervolino-Vassalli.
fonte: Ansa
1° AGGIORNAMENTO LEGGE
TURCO, ALZATI QUANTITATIVI CANNABIS
Da 500 a 1. 000 milligrammi per uso esclusivamente personale
Innalzato da 500 a 1000 milligrammi il quantitativo massimo di cannabis espresso in principio attivo per uso personale. In base al decreto ministeriale emanato da Livia Turco, i cittadini che saranno trovati in possesso di quantitativi sotto questo limite potranno essere oggetto solo di sanzioni amministrative. Spiega il ministro della Salute: non si puo' andare in carcere per uno spinello; non e' liberalizzazione ma serve una riforma della legge Fini-Giovanardi.
fonte: Ansa - 13.11.2006
2° AGGIORNAMENTO LEGGE
TAR SOSPENDE DECRETO SU USO PERSONALE DROGA
Accolta la richiesta del Codacons e di una comunità di recupero di Taranto
Il decreto Turco innalzava da 500 mg a 1 grammo la quantità massima di cannabis oltre la quale scattano le sanzioni penali.
Sospeso il decreto Turco, che innalzava da 500 milligrammi a 1 grammo la quantità massima di di cannabis oltre la quale scattano le sanzioni penali.
Lo ha deciso il Tar del Lazio, accogliendo le richieste di sospensione presentate dall'associazione di consumatori Codacons e da una cooperativa sociale-comunità terapeutica di Taranto. I giudici amministrativi hanno ritenuto che la legge «non conferisca al decreto un potere politico di scelta in ordine all'individuazione dei limiti massimi delle sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere detenute senza incorrere nelle sanzione penali». Bensଠ«un potere di scelta di discrezionalità tecnica, soprattutto per quanto attiene alle competenze del ministero della Salute». Il Tar ha anche ritenuto che «la scelta effettuata con il decreto impugnato non risulta supportata da alcuna istruttoria tecnica che giustifichi il raddoppio del parametro moltiplicatore».
fonte: Antiproibizionisti.it - 15.03.2007
PER CHIARIRE: 1000 milligrammi di principio attivo, equivalgono a circa 10 grammi di sostanza finale (hashish o marijuana) al 10% di THC o di 5 grammi al 20% di THC. La percentuale media di THC contenuta nell'hashish varia dal 12 al 20% di THC, mentre nella marijuana dall'8 al 15%. Quindi se la sostanza in possesso ha una dose media di THC, sarà  considerata dose personale il possesso di circa 5/10 grammi di sostanza. Considerando che una "canna" ਠcomposta da circa 0,3 grammi di sostanza, la dose massima personale si aggira sui 20-30 "spinelli".
ATTENZIONE: ciಠnon vuol dire che entro queste dosi, il possesso di cannabis non sia punito. Per la dose personale sono comunque previste pesanti SANZIONI AMMINISTRATIVE - (ENjOINTeam)
LA NUOVA LEGGE SULLA DROGA - IL TESTO AGGIORNATO DEL D.P.R. 390/90
>>> SCARICA IL DOCUMENTO COMPLETO [formato PDF]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n.309 recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»
Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni, sia di quelle richiamate nel decreto stesso. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Nel testo unico sono state inserite le modifiche normative intervenute sino alla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2006 (decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 171, decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, legge 8 agosto 1995, n. 332, decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 258, legge 18 febbraio 1999, n. 45, decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, legge 8 febbraio 2001, n. 12, decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, legge 16 gennaio 2003, n. 3, legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge 5 dicembre 2005, n. 251, decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49).
In particolare, per l'ampiezza delle modifiche apportate, sono state evidenziate, in corsivo, quelle intervenute con la legge 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre n. 272, pubblicata nel supplemento ordinario n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2006.
Elaborazione a cura di Antiproibizionisti.it