l'msp come da sempre sostiene,avverte l'esigenza di rendere il gioco di simulazione politica il più accessibile e alla portata di tutti possibile.quello hc e salta immediatamente all'attenzione è l'elefantiaca burocrazia che rende il gioco noioso e non fruibile.un gioco,perchè sia divertente deve avere poche regole,chiare,non interpretabili e soprattutto senza necesità di avere la laurea per comprenderle.tutto questo premesso,l'msp intende fare una proposta che ci si augura venga condivisa e che,una volta terminate le elezioni ed insediato presidente e congresso,si dia inizio fattivamente ad una radicale riforma che renda il gioco di tutti e non di pochi.la prima cosa che porto alla vostra attenzione è la complessità degli organi costituzionali di giustiza.la farraginosità per esempio della corte suprema,la burocratizzazione,le norme di difficile comprensione,nemmeno fossimo veramentealla presenza di uno stato reale.la corte costituzionale,ad esempio1. La Corte Costituzionale è composta da tre membri, e dall'Avvocato Generale i quali rimarranno in carica ognuno per un periodo di 9 mesi.
2. Sino a quando non saranno riuniti i nuovi membri i precedenti vedranno prorogati i loro poteri.
3. I membri della Corte Costituzionale sono eletti dal Congresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta del Presidente di Politica Online.
4. L'Avvocato Generale, proposto sempre con annesso sostituto, è eletto solidalmente con il sostituto dal Congresso a maggioranza dei quattro settimi per difetto dei suoi componenti.
Articolo 34
1. I membri della Corte non possono essere rimossi. Essi decadono dall’incarico solo per dimissioni, sospensione superiore ai 30 giorni o banno operato dall’Amministrazione.
2. Le decisioni della Corte Costituzionale devono essere prese da almeno due dei tre membri, fatta salva la procedura di cui alla prima parte del comma 4 dell'articolo 41. Vengono rimossi dalla carica i Giudici che, senza giusta causa o preavviso, non prendano parte per 30 giorni alle attività della Corte. Ogni decisione sull’accertamento delle cause di rimozione per assenteismo dalla carica dei suoi membri è di esclusiva competenza della Corte e dopo il 31° giorno di assenza ingiustificata di un Giudice la Corte se accerta la mancanza di giusta causa o preavviso provvede obbligatoriamente alla rimozione del Giudice assente.
3. Se i Giudici assenti ai sensi del comma 2 sono due al 31° giorno di assenza dei due magistrati, invitato pubblicamente a pronunciarsi il Giudice presente, il Presidente del Congresso deve far constare l'assenza dei Giudici ed invitare il Congresso a dichiararli decaduti, entro e non oltre i 5 giorni, con votazione a maggioranza semplice, dopodichè si procede all'elezione secondo le ordinarie procedure
Articolo 35
1. Non prima di venti e non oltre i quindici giorni precedenti la scadenza naturale del mandato di un Giudice o dell'Avvocato il Presidente del Congresso provvederà alla sua convocazione per l’elezione dei nuovi membri. Se al quindicesimo giorno prima della scadenza è aperta una seduta che non lo comprenda, l'Ordine del Giorno dell'elezione del magistrato o dell'Avvocato è inserito di diritto. L'ordine del Giorno dell'elezione di un Giudice o dell'Avvocato determina la convocazione permanente e di diritto della Seduta fino alla sua elezione.
2. Nel caso in cui uno o più Giudici o l'Avvocato cessassero dalla carica in maniera anticipata, essi verranno sostituiti entro sette giorni dalla cessazione dell’incarico. La sostituzione avviene negli stessi modi sopra indicati. Il sostituto decade solidalmente con l'Avvocato generale.
Articolo 36 L'indipendenza del Giudiziario
1. I Giudici sono soggetti soltanto alla legge, devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare , nè possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente. Possono consultare pubblicamente e nelle forme di legge l'Amministrazione, ma l'esperimento di questa possibilità deve seguire ogni possibile tentativo per risolvere secondo la legge le controversie.
2. Nessuna disposizione normativa in materia di procedura intervenuta fra l’inizio ed il termine di un procedimento specifico potrà essere applicata ad esso.
3. Possono essere proposti ed eletti Giudici alla Corte Costituzionale tutti i membri della comunità che, dal momento dell'accettazione del mandato, abbiano raggiunto almeno duemila messaggi e non ricoprano cariche statutarie in alcun partito politico.
4. L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale è incompatibile con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici, che comporterebbe immediata decadenza.
5. Il mandato dei Giudici non è immediatamente rinnovabile.
6. La legge ordinaria regola l'elezione dei Giudici della Corte Costituzionale.
7. Può essere proposto ed eletto Avvocato Generale o sostituto ogni membro della comunità che, dal momento dell'accettazione del mandato, non ricopra le cariche di Presidente di Politica Online (o vice), Presidente del Congresso (o vice), Ministro (o vice), Sottosegretario (o vice), Presidente di organi interni del Congresso (o vice), Giudice della Corte e che non militi o abbia militato da meno di otto mesi nello stesso movimento politico dell'Avvocato o del sostituto Avvocato con esso solidalmente proposto al Congresso.
Articolo 37 Il Presidente della Corte
1. La Corte Costituzionale elegge fra i suoi membri un Presidente, secondo le norme stabilite dal Regolamento interno.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume provvisoriamente le funzioni il Giudice con maggior numero di messaggi.
3. Il Regolamento interno della Corte Costituzionale è adottato dal Congresso con legge ordinaria e disciplina il ruolo di rappresentanza e coordinamento del Presidente della Corte.
Articolo 38 Requisiti per adire la Corte
1. Possono presentare ricorso alla Corte Costituzionale dieci membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione del ricorso, almeno cinquecento messaggi o un partito. Possono, altresì, proporre ricorso ciascun Congressista e il Presidente di Politica Online.
2. Il Regolamento interno prevede le forme , i limiti circa la manifesta infondatezza, per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.
Articolo 39 I poteri dell'Avvocato Generale
1. In ogni udienza della Corte Costituzionale, sia essa istruttoria o di merito, è facoltà dell'Avvocato Generale (ed in sua assenza del sostituto) intervenire ed esporre le proprie considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti), egli rappresenta l'interesse della Comunità tutta alla corretta applicazione del diritto.
2. E' fatto obbligo per i Giudici rispondere sempre con quote delle sue affermazioni all'Avvocato, nonchè riportare nell'udienza il testo del ricorso, le arringhe dei difensori delle parti, ed ogni disposizione normativa rilevante per il caso in questione e compiere le loro argomentazioni con il metodo della glossa agli atti dell'istruttoria e delle altrui glosse ai medesimi.
3. In ogni udienza della Corte Costituzionale, sia essa istruttoria o di merito, è obbligo dell'Avvocato Generale intervenire, esporre e sostenere, le altrui considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti) ove le seguenti istituzioni decidano di porle all'attenzione della Corte: Presidenza di Politica Online, Presidenza del Congresso, Ministeri, Presidenza di organi interni del Congresso di Politica Online previsti dal Regolamento. L'Avvocato ha la facoltà di integrare le altrui considerazioni, salvo che ne sia richiesta l'esclusiva trasmissione da parte dell'Istituzione.
4. Nessuna fra le istituzioni elencate al comma 4, a meno che sia parte in causa o testimone audita, può intervenire nelle udienze salvo che tramite l'Avvocato, le modalità operative ed i termini per la comunicazione delle memorie, le sanzioni per l'Avvocato inadempiente, sono previsti dalla legge sul Regolamento della Corte.
5. Nei casi, tassativamente previsti dalla legge, per cui l'Avvocato abbia evidente grave conflitto di interesse con una parte, o coincida con essa, del ricorso egli è sostituito dal sostituto. Ove anche il sostituto sia in conflitto di interessi l'Avvocato potrà compiere il suo lavoro esclusivamente ai sensi del comma 4 e senza aggiungere proprie considerazioni a quanto affidatogli dalle istituzioni.
6. All'Avvocato è richiesto parere obbligatorio non vincolante per ogni modifica della legge sul Regolamento della Corte.
7. Per ogni potere dell'Avvocato è prevista corrispondente sanzione in caso di inadempimento per colpa grave o dolo, fino alla possibilità di rimozione di diritto accertata dalla Corte.
Articolo 40 Le procedure rafforzate
1. La Corte Costituzionale giudica a maggioranza con doppia udienza istruttoria e doppia udienza di merito (istruttoria -> merito -> istruttoria -> merito), con preavviso dei motivi ostativi all'accoglimento o del fumus boni juris fra prima e seconda udienza di merito alle parti:
a) sulle controversie relative alla legittimità Costituzionale delle leggi, dei decreti aventi forza di legge, dei quesiti referendari e dei regolamenti interni degli organi cui la Costituzione impone la presenza di un Regolamento.
b) sui conflitti di attribuzione di una competenza determinata fra gli altri organi Costituzionali, esclusa la Corte stessa.
c) sui conflitti di attribuzione di una competenza determinata fra organi Costituzionali e la Corte stessa.
2. Per le competenze di cui al comma 1 punto a) le sentenze possono annullare totalmente o parzialmente le fonti del diritto inCostituzionali e l'annullamento può essere disposto per operare ex tunc oppure ex nunc; non può tuttavia essere disposto per vizi procedurali minori nella loro adozione, ma esclusivamente per contrasto con la Costituzione del loro contenuto.
3. L'annullamento degli atti amministrativi di emanazione, promulgazione o pubblicazione delle norme per gravi vizi procedurali nell'adozione può essere disposto con Sentenza, salvo che sia dimostrabile oltre ogni ragionevole dubbio che non sussistendo quel vizio puramente formale quelle norme sarebbero state egualmente adottate dall'organo competente secondo la legge.
4. Per le competenze di cui al comma 1 punto b) le sentenze possono disporre ogni effetto -costitutivo, modificativo, eliminativo di situazioni giuridiche- necessario alla risoluzione secondo la legge delle controversie concrete circa la competenza.
5. Per le controversie di cui al punto c) le sentenze, sotto ogni altro aspetto disciplinate dal comma 4, restano prive di efficacia se non ratificate, con procedura d'urgenza, dal Congresso di Politica Online a maggioranza dei 3/5 dei membri. Resta ferma la possibilità di procedere tramite altre competenze della Corte alla soluzione della medesima controversia.
Articolo 41 Le procedure semplificate
1. La Corte Costituzionale giudica con a maggioranza con singola udienza istruttoria e successiva singola udienza di merito (istruttoria -> merito):
a) sulle controversie relative alla legittimità dei regolamenti approvati dal Governo nella sua interezza, delle ordinanze del Presidente di Politica Online e dei singoli Ministri, qualora questi atti siano viziati da violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza
b) sulle questioni relative all’interpretazione delle norme giuridiche contenute nei regolamenti approvati dal Governo nella sua interezza, nelle ordinanze del Presidente di Politica Online e in quelle dei singoli Ministri.
c) sulle controversie complesse relative a questioni di carattere elettorale o referendario.
d) sui ricorsi interpretativi, tesi ad ottenere la corretta lettura delle norme (non alla richiesta di annullamenti e soluzioni effettive della controversia)
2. Per le competenze di cui al comma 1 punti a), b) e c) le sentenze possono disporre ogni effetto -costitutivo, modificativo, eliminativo di situazioni giuridiche- necessario alla risoluzione secondo la legge delle controversie concrete e disporre l'annullamento di ogni atto normativo, anche per vizi nell'adozione.
3. Per la competenza di cui al comma 1 punto d) le sentenze non hanno efficacia vincolante salvo che il Congresso ne approvi la lettura nella seduta successiva più prossima alla controversia con la maggioranza ordinariamente necessaria ad approvare gli atti normativi oggetto di interpretazione.
4. La Corte Costituzionale giudica con decreto del suo Presidente, ma giudica a maggioranza con immediata singola udienza unitaria istruttoria e di merito ove richiesto da un Giudice o dall'Avvocato, su quanto attiene il controllo sui candidati e sulle liste elettorali previsto dalla legge ordinaria di regolamentazione dei partiti.
Art 42 Le sentenze della Corte
1. Contro le sentenze della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
2. Le sentenze sono pubblicate entro 5 giorni dall’emissione ad opera del Ministro della Giustizia, in sua assenza provvede qualsiasi moderatore. Una Sentenza ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.
3. Qualora il Presidente di Politica Online ritenga che la Sentenza della Corte abbia violato la Costituzione o si sia arrivati alla Sentenza contravvenendo al Regolamento interno della Corte potrà emettere un decreto di sospensione dei suoi effetti e rinviare con motivazione una Sentenza alla Corte Costituzionale. La nuova Sentenza, adottata con procedura d'urgenza, non potrà essere rinviata.
sfido la maggioranza dei forumisti a leggersi tutto questo papello ed a comprenderlo.c'è veramente bisogno di tutti questi lacci e laccetti per dirimere le controversie?non è meglio una procedura molto più semplificata che lasci spazio alla politicae ne perda meno in lunghe e dotte disquisizioni che annoiano soltanto la maggioranza dei giocatori?
la mia proposta alternativa è molto semplice.si nomini un grand jury,insomma una commissione di saggi,3,che senza tanti fronzoli dica se una certa cosa è costituzionale o no.questi saggi dovrebbero essere scelti una volta per tutte e il loro giudizio deve essere inappellabbile.procedure snelle,veloci,chiare e senza cavilli





