Burqua velo divieto luogo pubblico
Consiglio di Stato, sez. VI, 19 giugno 2008, n. 3076
L’utilizzo del burqa in luogo pubblico non è impedito dall’art. 5, L. n. 152/1975 in quanto il velo non è diretto ad evitare il riconoscimento, ma costituisce attuazione di una tradizione di determinate popolazioni e culture.
Consulenza Legale Avvocati
Gianluca Lanciano & Pietro Chimisso
Non può farsi derivare il divieto di utilizzo del burqa in un luogo pubblico né dall’art. 85, R.D. n. 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), che prevede il divieto di comparire mascherato in luogo pubblico né dall’art. 5, L. n. 152/1975 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), che vieta l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo.
Per quanto attiene alla prima delle due disposizioni citata «è evidente che il burqa non costituisce una maschera, ma un tradizionale capo di abbigliamento di alcune popolazioni, tuttora utilizzato anche con aspetti di pratica religiosa».
In merito alla seconda delle disposizioni richiamate il consiglio osserva «La ratio della norma, diretta alla tutela dell’ordine pubblico, è quella di evitare che l’utilizzo di caschi o di altri mezzi possa avvenire con la finalità di evitare il riconoscimento.
Tuttavia, un divieto assoluto vi è solo in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
Negli altri casi, l’utilizzo di mezzi potenzialmente idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento è vietato solo se avviene “senza giustificato motivo”.
Con riferimento al “velo che copre il volto”, o in particolare al burqa, si tratta di un utilizzo che generalmente non è diretto ad evitare il riconoscimento, ma costituisce attuazione di una tradizione di determinate popolazioni e culture».
In definitiva ciò che rileva sotto il profilo giuridico ai fini dell’applicazione delle norma suddetta è la qualificazione del burqua stesso, che non costituendo un mezzo finalizzato a impedire senza giustificato motivo il riconoscimento, non ricade nel divieto previsto dalla norma.
Le esigenze di pubblica sicurezza sono in ogni caso soddisfatte dal divieto di utilizzo in occasione di manifestazioni e dall’obbligo per di sottoporsi all’identificazione e alla rimozione del velo, ove necessario.
«Resta fermo che tale interpretazione non esclude che in determinati luoghi o da parte di specifici ordinamenti possano essere previste, anche in via amministrativa, regole comportamentali diverse incompatibili con il suddetto utilizzo, purché ovviamente trovino una ragionevole e legittima giustificazione sulla base di specifiche e settoriali esigenze».