Interessante questa precisazione:
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Pro veritate. Re Baldovino non si dimise, fu esautorato
Postato in General il 13 Ottobre, 2008
Da Monza, Paolo Picco rimprovera www.chiesa d’aver ripetuto acriticamente la vulgata corrente, a proposito della mancata firma di re Baldovino del Belgio alla legge che nel 1989 autorizzò l’aborto in quel paese.
In un servizio del 27 agosto scorso, infatti, www.chiesa scrisse che “il cattolicissimo re Baldovino del Belgio si dimise temporaneamente dal trono per non firmare la legge sull’aborto”.
Invece, sostiene Picco, le cose andarono diversamente: “Re Baldovino né si dimise né abdicò temporaneamente. Al contrario, fu esautorato per una giornata dalle sue prerogative”.
E spiega:
“Durante la seconda guerra mondiale il Belgio, in seguito all’invasione tedesca del 1940, si era trovato con il re espatriato o imprigionato, che non poteva comunicare in alcun modo con il suo paese. La costituzione non prevedeva il caso di assenza del re, e quindi, finita la guerra, per colmare tale lacuna, fu emendata, inserendo la norma che nel caso di ‘impossibilità’ del re a svolgere le sue funzioni sarebbe stato il parlamento a supplire.
“Nel 1989 il parlamento, visto l’assoluto rifiuto di Baldovino di promulgare una legge che liberalizzava l’aborto, dichiarò che il re era nella ‘impossibilità morale’ di svolgere le sue funzioni. In questo modo si sostituì a Baldovino per una giornata, reintegrandolo subito dopo. Cioè dopo aver promulgato la legge che Baldovino mai avrebbe sottoscritto.
“Ma nella costituzione il concetto di ‘impossibilita’ è privo di qualsiasi aggettivo, e si riferisce a un’impossibilità reale e attuale, come quella occorsa nel 1940. Inserire l’aggettivo ‘morale’ è stato uno stravolgimento evidente dello spirito della costituzione.
“È giusto, quindi, parlare non di abdicazione, ma di esautorazione del re. La figura di Baldovino non merita d’essere coperta da un’ombra di ipocrisia che – in quell’occasione e su un argomento di quella importanza – ricade invece sul parlamento e sugli organi costituzionali del Belgio”.
Un giudice obietta alla filosofa: “Come può la coscienza negare la vita?”
Postato in General il 10 Ottobre, 2008
Dal magistrato Francesco Arzillo riceviamo e pubblichiamo:
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Su “il Foglio” del 2 ottobre la filosofa Roberta De Monticelli ha rimarcato il suo distacco dalla Chiesa cattolica, che avrebbe inteso negare la centralità della coscienza nella decisione del singolo, con riferimento ai dilemmi morali concernenti la fine della vita e le connesse questioni bioetiche.
È una posizione che colpisce, perché è stata espressa da una studiosa la quale certamente non ignora la centralità della considerazione della coscienza non solo nella spiritualità, ma anche nella teologia morale cattolica.
Sembra che ella voglia, in questo modo, denunciare l’avvenuta deriva autoritaria ed eteronoma delle posizioni ufficiali cattoliche, prendendo le distanze da quella che viene considerata addirittura una forma di nichilismo. Parola, questa, troppo forte, il cui uso – da parte di una filosofa che ben ne conosce la portata e le implicazioni – ci sembra addirittura inverosimile, perché volto a contestare una posizione ispirata al “favor vitae”: come se la tutela della vita non presupponesse e non esprimesse di per sé, con irrefutabile evidenza, la più radicale confutazione di ogni forma di nichilismo.
Come negare, infatti, che la coscienza muove dalla vita, la presuppone, anzi è vita al massimo grado? Può essa legittimamente contraddire sé stessa, convertendosi nella negazione della vita, e quindi nella propria autonegazione?
Si potrebbe replicare: di fatto accade; è il dramma della libertà. Perché il diritto non dovrebbe tenerne conto?
Bisogna allora chiedersi: se la relazione interumana è il luogo del diritto, in cui si manifesta il legame tra etica e legge, può la coscienza morale del singolo, quando entra in questo ambito, conservare la pretesa all’assoluta intangibilità del volere?
La risposta, con ogni evidenza, non può che essere negativa, perché altrimenti dovremmo ammettere l’impossibilità di un ordine giusto nei rapporti interumani; il che significherebbe la vittoria della nuda forza sulla nuda vita.
Infatti qui non si tratta soltanto del problema del rispetto dell’autodeterminazione: si tratta di porre la forza dell’ordinamento al servizio di una pretesa, che è la pretesa giuridica alla cooperazione dei terzi (e dell’ordinamento giuridico) all’atto che si intende compiere.
Si mostra allora tutta la serietà del problema, con riferimento alla coscienza dell’operatore sanitario: può quest’ultimo essere degradato a mero esecutore di una volizione negatrice della vita? La coscienza del medico che stacca la spina, violando il giuramento di Ippocrate, vale forse meno della coscienza di chi ha preso la decisione?
Neppure sarebbe sufficiente rinviare a una dialogicità procedurale tra soggetti consenzienti (garantendo magari l’obiezione di coscienza). Nessuna scelta, in realtà, può essere ritenuta giuridicamente neutra soltanto perché non ha come oggetto immediato un terzo: le ripercussioni dei nostri atti sono sempre più ampie di quanto appare a prima vista. Chi rinuncia alla propria vita priva gli altri dell’irripetibile presenza spirituale-corporea del proprio essere, della propria “haecceitas” o “questità”: categoria, quest’ultima, sulla quale proprio Roberta De Monticelli ci ha fornito fini analisi fenomenologiche; e che va letta ontologicamente, nella linea scotista, come espressione di positività pura, di una piena ricchezza dell’essere.
Si dimostra, quindi, che anche il ricorso alla dialogicità procedurale è insufficiente a garantire la voce a chi è escluso dal gioco dell’intersoggettività e viene in realtà a essere leso in una relazione di comunione vitale (anche se silente o latente). Significativa, in questa ottica, è l’idea di integrare il modello dialogico hegeliano del riconoscimento reciproco: infatti “ogni uomo sta in tutto un intreccio di relazioni di riconoscimento quale condizione del suo essere socialmente riconosciuto. Se questo intreccio di riconoscimenti deve continuare ad esistere, allora sono proprio le persone incapaci di riconoscimento che devono essere per prime inserite in una relazione per il momento di riconoscimento asimmetrico” (Kurt Seelmann, “Filosofia del diritto”, Napoli, Guida, p. 265).
In un quadro così complesso, allora, perché non riconoscere che non può essere l’autodeterminazione del singolo il valore unico e assorbente? Perché precludersi la ricerca comune di soluzioni istituzionali che siano all’altezza della drammaticità delle questioni in gioco?
Se da cristiani abbiamo qualcosa da dire in proposito, è proprio perché annunciamo “ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita” (1 Giovanni 1, 1). Ne parliamo a tutti, credenti e non credenti, perché quello della vita è un linguaggio che apre all’universale, che reca in sé stesso un orizzonte di comprensibilità che trascende i confini delle culture.
Ed è un linguaggio che interseca quello della ragione e quello dei diritti umani. Va sempre ricordato che la dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1948 pone il diritto alla vita al primo posto. Bisogna quindi cercare di evitare il rischio di ridurre la vita alla pura volontà di vivere, perché in questo modo si rende disponibile e rinunciabile e negoziabile una situazione che per sua stessa natura non può esserlo.




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