Articolo 29
1. Il Governo della comunità è composto dal Presidente di Politica Online, dal Vice Presidente e dai Ministri. Costoro formano il Consiglio dei Ministri.
2. Il Governo entra in carica con il giuramento davanti al Congresso senza necessità di ricevere la fiducia parlamentare.
3. Il Governo può essere censurato in seguito all’approvazione da parte della maggioranza assoluta dei votanti del Congresso di un’apposita mozione. L'approvazione di essa determina la decadenza dei Ministri e Sottosegretari, non del Presidente di Politica Online.
4. Un singolo Ministro può essere censurato in seguito all’approvazione da parte della maggioranza assoluta dei votanti del Congresso di un’apposita mozione. L'approvazione di essa determina la decadenza del Ministro oggetto della mozione e dei Sottosegretari da lui nominati.
5. In caso di censura del Governo o di uno dei suoi membri, questi dovranno essere sostituiti con decreto di nomina presidenziale entro cinque giorni ed entreranno in carica con il giuramento davanti al Congresso senza necessità di ricevere la fiducia parlamentare.
6. Non sono presentabili da alcun Congressista mozioni di censura rispettivamente di cui al comma 3 o 4 prima che siano trascorsi due mesi dall'ultima mozione di censura ci cui al comma 3 o 4 presentata nella legislatura da qualsiasi Congressista.
7. Il Presidente di Politica Online e i singoli Ministri possono adottare, con propria ordinanza, provvedimenti amministrativi per le proprie specifiche materie di competenza previste dalla legge, ma tali provvedimenti non riguarderanno il Governo nella sua interezza, non saranno comunque soggetti ad emanazione da parte del Presidente di Politica Online e non saranno assoggettabili a referendum abrogativo conservano, però, carattere amministrativo e restano assoggettati alla giurisdizione.