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Discussione: Il Quadrato di Nicosia

  1. #1
    Anarcocapitalista
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    Li dove ho inalzato mura solide a difesa dell'agressore Socialista. Li dove la strada ha il mio nome. Li dove ho costruito una torre bene armata in difesa della Libertà. Li dove sono Sovrano e i messi dello Stato non sono i benvenuti.
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    Cool Il Quadrato di Nicosia

    Ho pensato di sotoporre all'analisi Anarcocapitalista il testo di Nicosia. Non è un testo lungo e difficile da confutare. Cosa ne pensate?



    Immaginiamo che quattro proprietari rothbardiani abbiano ognuno un vertice in comune con l'altro, in modo da disegnare un quadrato completamente intercluso, che costituisca res nullius. Immaginiamo ancora che un paracadutista atterri in quel quadrato.

    In base alla teoria rothbardiana della proprietà, i quattro proprietari circostanti non hanno alcun obbligo nei confronti del paracadutista: nessuno, per Rothbard, può essere obbligato a un facere e omettere è sempre lecito (ad esempio, la madre che lascia morire di fame il proprio figlio esercita un proprio diritto naturale). D'altra parte, vien sottolineato, il primo carattere della proprietà è la facoltà di esclusione (ius excludendi alios), sicchè il proprietario che lascia morire il paracadutista esercita un proprio diritto anche sotto tale profilo. Per contro, magra consolazione, il paracadutista diviene proprietario della res nullius da lui stesso occupata: la proprietà come gabbia nella quale gli altri ti rinchiudono.

    Se non ci piacciono le gabbie, c'è qualche cosa che non va in tale teoria, ed è il suo assolutismo e unilateralismo: si diviene proprietario legittimo indipendentemente dalle condizioni degli altri: ogni proprietario è autocertificato, e cionullameno il suo diritto di proprietà si impone sugli altri, costituendo unilateralmente in loro capo obblighi giuridici, che essi debbono rispettare pena sanzione, indipendentemente da qualunque consenso o considerazione di utilità: esattamente come nelle più vecchie dottrine giuridiche imperativiste. Esattamente come queste, del resto, la dottrina rothbardiana giustifica l'assolutismo del sovrano (in veste di proprietario) con formule di legittimazione sovrannaturali, nel nostro caso sulla "natura" e sul "lavoro", o meglio sul preteso diritto naturale, che deriverebbe da un bruto atto di occupazione originaria.
    Tutto ciò è molto new age, ma non sembra in grado di fondare una teoria della libertà, quanto piuttosto una del fondamento legittimo del potere e del comando. Il proprietario ha infatti pieno potere sul territorio che controlla, quindi anche sulle persone che lo occupano, con la sola esclusione della pena di morte.
    È ovvio che qui si tocca un punto critico, perché altro sarebbe se tale potere proprietario fosse soggetto alla condizione restrittiva della sua universalizzabilità. Capita invece che tra i padanisti-rothbardiani vi sia chi teorizza esplicitamente che, se un solo uomo divenisse proprietario dell'intero mondo, egli potrebbe esercitare (non si sa come, ma le considerazioni di effettività sono respinte come spurie) il proprio ius excludendi alios nei confronti dell'umanità intera. Un argomento così contrario alle nostre intuizioni morali ci dice che la teoria rothbardiana della proprietà, se queste sono le sue conseguenze, deve essere respinta come non libertaria, anzi, come autoritaria.
    Non si direbbe, a questo punto, che vi sia differenza, se non nei presupposti di legittimazione, tra una relazione con un proprietario e una con uno Stato sovrano. Da qui infatti gli equivoci secessionisti: in fondo non c'è grande differenza tra uno Stato "piccolo" e una proprietà "grande": lo Stato piccolo va quindi comunque preferito, anche se illiberale, anche se le sue leggi discriminano omosessuali o tossicodipendenti (si veda la polemica sui "diritti degli Stati" negli U.S.A. contro Washington, pur se in ipotesi Washington garantisse più diritti individuali rispetto alla comunità locale).
    Se non v'è differenza sostanziale tra il potere sovrano del proprietario e quello dello Stato, in attesa di secessioni individuali prossime venture, da noi spetta alla Padania rappresentare in qualche modo, riconosciuto imperfetto, la proprietà dei singoli: anzitutto vietando l'immigrazione, considerata alla stregua di una violazione di un pur vago diritto di proprietà dei residenti "che pagano le tasse" sugli spazi pubblici. Si noti che, in realtà, un proprietario sarebbe perfettamente libero di escludere come di ammettere, ma lo Stato (padano), non si sa perché, dovrebbe farsi carico esclusivamente della preferenza escludente. Poco importa se, così facendo, i costi dell'esclusione vengono fatti ricadere su chi non condivide tale scelta, dato che il dogma antitributario vale solo per le prestazioni di assistenza, non anche per quelle di polizia.

    .......

    Qualunque teoria della proprietà che voglia essere libertaria ed evitare l'effetto-gabbia non può che muovere da una premessa comunista: occorre cioè assumere che, in origine, tutti hanno in comune la proprietà del mondo. Rothbard riconosce la moralità di tale ipotesi, ma la respinge come irrealistica in nome della separatezza degli individui e dell'impossibilità che ognuno possa possedere effettivamente l'intero mondo; egli denota però così limiti di cultura giuridica, dato che l'istituto (privatistico) della comunione ben consente di immaginare che ognuno possa essere proprietario del mondo pro quota. Ecco allora che il comunismo originario non impedisce affatto che le quote possano circolare e dar vita a un mercato, consentendo detenzioni individuali ed eventualmente legittimando la stessa divisione della comunione.
    Tale concezione (quella secondo cui il mondo è originariamente di proprietà comune di tutti gli uomini), è dominante nel cristianesimo primitivo, ma non è affatto estranea nemmeno alla tradizione del liberalismo classico. Non si spiega altrimenti, ad esempio, la "clausola di Locke", in base alla quale l'appropriazione è illegittima se ne derivino privazioni per gli altri. E si noti che Rothbard, il quale fondamentalmente recepisce la concezione lockeana della proprietà, ne respinge proprio la "clausola" di ragionevolezza, aprendo così la strada alla aberranti conseguenze indicate.

    Analoga impostazione si rinviene in tutti quei liberali classici (compreso Bastiat), per i quali il fondamento giustificativo della proprietà è nella produzione, dunque nell'utilità che, attraverso essa, si procura agli altri. Si veda ai tempi nostri la scuola dei property rights (Demsetz e Alchian), o James Buchanan, secondo i quali la proprietà scaturisce da un contratto, se si vuole da una convenzione, e non mai da un atto unilaterale di imperio accompagnato dall'enunciazione di un mistico diritto naturale.
    Ma se nasce dallo scambio, la proprietà ne reca i segni, non essendo pensabile che dall'accordo possa scaturire il dominio di uno degli scambisti sull'altro, o il peggioramento delle condizioni di uno di loro. Nella peggiore delle ipotesi, il non proprietario si sarà quantomeno garantito un diritto di passaggio e di circolazione, nonché, si direbbe, di accesso a una quota di risorse naturali. Ciò intacca allora il mito dello ius excludendi alios, che a questo punto appare più un frutto "legislativo" e imperativo, che non il prodotto di libere interazioni di mercato.

    Rothbard muove da una visione restrittiva della natura umana, imperniata attorno al concetto di lavoro stanziale, che attraverso, l'occupazione, fonda il diritto di proprietà. Il nomade non ha diritti sulla terra. Eppure l'uomo è anzitutto un animale dinamico, la sua azione implica movimento; nella sua natura non v'è domanda di proprietà fondiaria più di quanto non vi sia domanda di spazi aperti. Se perciò è lecito fondare diritti sulla natura umana, tra essi vi è sicuramente un qualche diritto di circolazione, che limita ab origine il diritto di proprietà altrui.

    .......

    I rothbardisti replicano alle critiche, dicendo che certe conseguenze paradossali sono improbabili, e che sono i meccanismi di mercato a porvi rimedio. Tuttavia la risposta è elusiva, perché quelle conseguenze sono comunque ritenute legittime, e anzi talora attivamente difese: come quando si sostiene che in una città privata un'assemblea condominiale potrebbe legittimamente deliberare l'esclusione degli omosessuali, violando così il principio della primazia della proprietà del corpo su quella dei beni, nonché allo stesso tempo contraddicendo l'avversione da sempre manifestata per le decisioni collettive e a maggioranza.

    Se poi è vero che il mercato fornisce il sistema di pesi e contrappesi in grado di prevenire le conseguenze indesiderate, vuol dire che la teoria libertaria della proprietà deve incorporare il mercato: vuol dire che la teoria rothbardiana non è autosufficiente, e che deve essere integrata da una componente che qualcuno definirebbe spregiativamente "utilitarista", ma che in realtà esprime una moralità superiore, in quanto prende in considerazione gli interessi legittimi di ciascun singolo individuo. Ad esempio, negando che sia diritto di qualcuno lasciar morire qualcun altro in conseguenza dell'esercizio di un proprio "diritto"; ad esempio, considerando che non si vede in forza di che i nuovi nati dovrebbero essere tenuti a rispettare un assetto proprietario, che non hanno concorso a determinare, se quell'assetto si dimostra per loro svantaggioso.


    Ma torniamo al mercato. Il contributo rilevante del movimento anarco-capitalista è l'aver individuato nella teoria del mercato, così come elaborata dall'economia classica e neo-classica (il tanto enfatizzato contributo "austriaco" è sotto tale profilo del tutto riconducibile alla tradizione neo-classica), la meta-istituzione universale dell'anarchia possibile. Se c'è un sistema che consente agli uomini di cooperare in assenza di autorità centrale, questo è il mercato, ossia la rete delle relazioni di scambio tra individui di ogni parte del globo, senza vincoli territoriali.
    L'opposto concettuale del mercato è l'organizzazione, che infatti viene invocata ogni qual volta ci troveremmo innanzi a un "fallimento del mercato". Nel suo famoso saggio La natura dell'impresa, l'economista Ronald Coase sostenne che l'organizzazione aziendale, attribuendo a qualcuno il potere di comando, consente di ridurre i costi di transazione, ai quali si andrebbe incontro ove alle decisioni si sostituissero libere interazioni di mercato. L'esperienza ha tuttavia dimostrato come spesso le organizzazioni, produttive o no, aggravino i costi di transazione, piuttosto che ridurli, semplicemente trasferendo la conflittualità all'interno dell'organizzazione, e anzi enfatizzandola in una lotta per il potere.
    L'alternativa è quindi tra organizzazione, che, come il realismo politico insegna, è sempre fonte di gerarchia, e mercato, inteso come ambiente delle relazioni paritarie. Lo sviluppo tecnologico mostra che della prima si può ormai far sempre più a meno, ma ciò vale non solo per lo Stato, ma anche per l'impresa capitalistica tradizionale: la distinzione è solo di grado, sulla diversa legittimazione riconosciuta al capo.

    Gli anarco-capitalisti nostrani mostrano di non aver compreso nulla di ciò, dato che continuano ad attribuire carattere discriminante a un elemento del tutto estrinseco e formalistico: quello del carattere "pubblico" o "privato" dell'organizzazione. Ma la distinzione è in sé insignificante (il feudo è pubblico o privato?), una volta che a un'organizzazione "privata", come nel caso della città-condominio, sia riconosciuto il diritto a esercitare il monopolio del potere decisionale sul territorio, ossia la sovranità. Di più: in base alla concezione rothbardiana della proprietà, se la Penisola avesse un proprietario, questi potrebbe dotarla essa esattamente delle stesse regole della Repubblica Italiana: per i rothbardiani, questa sarebbe una situazione "libertaria", sol perché privata, anche se del tutto indistinguibile da una corrispondente situazione "pubblica"; anzi, il proprietario sarebbe legittimato a fare anche di peggio!

    Non basta proprio essere contro lo "Stato moderno" per essere libertari. Anche nella cosiddetta destra sociale emergono ormai correnti "antistataliste", in nome del primato della comunità; i nostri anarco-capitalisti padani sono ormai su questa strada: essi parlano assai poco di mercato; la loro attenzione è sempre più rivolta verso ogni sorta di organizzazione, anche autoritaria (si veda una recente polemica sul carcere privato), alla sola condizione ch'essa sia privata, facendo pensare a una strana combinazione di nazional-capitalismo e di anarco-collettivismo di destra.
    Come ha notato Riccardo La Conca, essi si disinteressano completamente di come il mercato possa realizzare quell'ordine spontaneo privo di autorità centrale di cui parlarono, in epoche diverse e da posizioni apparentemente opposte, Kropotkin e Hayek.


    Negli Stati Uniti le più evolute correnti di filosofia politica e analitica libertaria rifiutano l'estremo giusnaturalismo rothbardiano, e affidano la definizione dei contenuti dei diritti di proprietà alle libere interazioni di mercato, che studiano con gli strumenti della teoria dei giochi; si delineano così i termini di un nuovo mainstream anarchico, nel quale potrebbero entro non molto trovarsi a proprio agio tutti i non dogmatici, si tratti di free-market anarchists, ovvero di coloro i quali, provenendo dall'anarchismo classico, hanno fatto propria l'idea della libera sperimentazione dei modelli economici e giuridici: un centro anarchico, direi, che, ricongiungendosi con il gemello separato liberale, recuperi la matrice individualista e liberista, sia pure nella versione del "mutualismo", di tanto anarchismo classico. In questa direzione, è possibile che presto ci si imbatta in Josiah Warren e nel suo Mercato a prezzo di costo. Ma questa è un'altra storia (Phase two).

    Fabio Massimo Nicosia
    (Milano)

  2. #2
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    Citazione Originariamente Scritto da JohnPollock Visualizza Messaggio
    I rothbardisti replicano alle critiche, dicendo che certe conseguenze paradossali sono improbabili, e che sono i meccanismi di mercato a porvi rimedio. Tuttavia la risposta è elusiva, perché quelle conseguenze sono comunque ritenute legittime, e anzi talora attivamente difese: come quando si sostiene che in una città privata un'assemblea condominiale potrebbe legittimamente deliberare l'esclusione degli omosessuali, violando così il principio della primazia della proprietà del corpo su quella dei beni, nonché allo stesso tempo contraddicendo l'avversione da sempre manifestata per le decisioni collettive e a maggioranza.
    Qui Nicosia tocca il fondo...suggerisco un bel ripasso degli autori libertari.

  3. #3
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    Ma Nicosia crede che il ML sia composto unicamente da ex-leghisti della prima ora? Io fra l'altro pur essendo giusnaturalista tengo molto in considerazione le proposte di utilitaristi alla Friedman conscio del fatto che dovrò sempre confrontarmi con chi non riconosce la teoria del diritto naturale. Mi sto sparando l'ordine del diritto di D. Friedman per vedere se in un mondo in cui il concetto di giustizia sembra tutto tranne che universale l'applicazione dell'analisi economica possa essere d'aiuto nel campo del diritto, curioso anche di scoprire se come dice l'autore questo tipo di approccio tenda a favorire soluzioni compatibili con la "nostra" concezione di giustizia.

  4. #4
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    Comunque l'errore a cui alludeva john è che la situazione presentata da Nicosia è irreale, nel senso che il paracadutista ha già violato i diritti di proprietà dei proprietari dei terrenid dei quattro proprietari passandoci sopra col paracadute.

  5. #5
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    Citazione Originariamente Scritto da JohnPollock Visualizza Messaggio
    (ad esempio, la madre che lascia morire di fame il proprio figlio esercita un proprio diritto naturale).
    Nicosia piccola capretta che non conosce la ricerca libertaria: questa visione di rothbard è già stata criticata da altri libertari giusnaturalisti.

  6. #6
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    Citazione Originariamente Scritto da (Controcorrente Visualizza Messaggio
    Comunque l'errore a cui alludeva john è che la situazione presentata da Nicosia è irreale, nel senso che il paracadutista ha già violato i diritti di proprietà dei proprietari dei terrenid dei quattro proprietari passandoci sopra col paracadute.
    Ci vedo decine di errori a dire il vero. Questo non l'ho preso in consideraizone perchè molti Anarcocpaitalisti non ritengono lo spazio aereo sovrastante la Proprietà Privata come continuazione della Prorpietà stessa. Inutile dire che per me è una continuazione. Quindi si, ha inanzitutto violato i diritti dei Proprietari. Ma se non li ha violati perche non si fa venire a prendere da un qualche elicotero ed esce dal quadrato dallo stesso punto da cui è "leggitimamente" entrato???

  7. #7
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    Pare a me che se uno ha i soldi per sollazzarsi con i paracadute non dovrebbe aver grossi problemi a pagare ad uno dei proprietari il passaggio sulla sua proprietà per andarsene.

    (Questo Nicosia dev'essere un fesso al quadrato.)

  8. #8
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    lascio un idirizzo interessante dal secondo intervento in poi: http://www.radioradicale.it/soggetti...assimo-nicosia

  9. #9
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    Citazione Originariamente Scritto da domenicolet. Visualizza Messaggio
    lascio un idirizzo interessante dal secondo intervento in poi: http://www.radioradicale.it/soggetti...assimo-nicosia
    Grazie ma dopo aver letto questa prima parte non ho voglia di perdere tempo

  10. #10
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    UN PO' DI CONCORRENZA FA BENE ALLA GIUSTIZIA:
    UNO SPUNTO DALLA SENTENZA CASS. S.U. CIVILI, N.500/'99
    Fabio Massimo Nicosia *, Avvocato in Milano

    Raccontava Adam Smith nell'"Indagine sulla Ricchezza delle Nazioni" (Libro V, Cap. I) di come l'Inghilterra avesse tratto grande giovamento dalla concorrenza che si era instaurata tra le diverse Corti. Dato che esse traevano sostegno finanziario dalle spese di giustizia, ognuna cercava di trarre a sé quanti più affari potesse, anche a costo di forzare gli ambiti della propria giurisdizione formalmente riconosciuta, dando vita così a un sistema giudiziario quasi di mercato. E così, la Corte del Banco del Re, istituita per le cause penali, si occupava anche di cause civili, accettando che attori e avvocati "prospettassero" come penali giudizi sostanzialmente civili; a sua volta, la Corte dello Scacchiere, deputata alla riscossione del debito del Re, finiva con il prendere cognizione di qualunque controversia debito/credito: bastava che l'attore dichiarasse di non poter pagare il proprio debito al Re a causa di un altrui inadempimento, e il gioco era fatto. Secondo Adam Smith, tale meccanismo funzionava come incentivo alla solerzia e all'imparzialità della giustizia, dato che, volendo attrarre i "clienti", ogni Corte doveva dare il meglio di sé. Ciò era consentito dalla mancanza di una vera Corte di regolazione della giurisdizione, ma evidentemente la cosa non era percepita come un gran danno, in un Paese nel quale da quasi novecento anni troneggiano forme e simboli, senza che a tal fine sia mai stata nemmeno sentita la necessità di una costituzione scritta. Ad analoghe conclusioni era giunto il nostro Bruno Leoni, allorchè, nel suo Freedom and the Law, argomentò l'inutilità, e anzi la dannosità di una Corte Suprema che giuris-dica l'ultima parola sulla corretta interpretazione della legge, dovendosi sempre preferire -questa l'opinione di Leoni- i "difetti" della concorrenza, ossia della libera ricerca scientifica, ai "pregi" della certezza autoritativa (che è poi incertezza, se il supremo non ha vincoli al proprio poter cambiare idea) (1) . Tutto ciò viene in mente pensando al nostro sistema di giustizia amministrativa, che ogni tanto qualcuno propone di eliminare in nome del mito dell'unità della giurisdizione. Un tale atteggiamento, che potremmo definire, con Hayek, di "costruttivismo", è tipico di chi ritiene privi di valore i prodotti della storia degli uomini, e pensa di poterli sostituire con progetti a tavolino, ritenuti conformi a maggiore "razionalità" e ad astratti modelli di presunta superiore coerenza, spesso e volentieri votati al fallimento, in quanto il loro collegamento con la realtà si riveli, per un motivo o per l'altro, claudicante. La storia della "concorrenza", nel nostro Paese, tra giustizia ordinaria e giustizia amministrativa è la storia di un paradosso, perché la Corte Regolatrice è anche il vertice della giustizia ordinaria, e quindi, sotto tale profilo, la ricerca dell'unità della giurisdizione avviene attraverso un giudizio che è istituzionalmente "di parte" e in causa propria: è in fondo il giudice ordinario a decidere della giurisdizione del giudice amministrativo (come si sa, le sentenze del Consiglio di Stato sono ricorribili in Cassazione per motivi attinenti la giurisdizione). Poi, ovviamente, c'è il legislatore, a sua volta una corte suprema, che invece di processare persone o casi concreti, processa leggi e consuetudini, e le sue sentenze sono le nuove leggi, che apriranno la strada a nuove consuetudini (sempre che abbiano il tempo di formarsi, dato il repentino susseguirsi di novelle: e qui dovrebbe aprirsi un discorso sul ruolo di una dottrina sempre meno in condizione di elaborare concetti, e ridotta al compito, come diceva Erlich, di superfluo "pubblicatore" di leggi sempre più effimere). Ma non si può dire che il meccanismo concorrenziale sia mai stato totalmente sterilizzato e, come nell'Inghilterra dello scozzese Adam Smith, anche da noi esso fu avviato attraverso un meccanismo di "prospettazione della domanda": tutti conoscono la formula del "diritto fatto valere come interesse" (che è un po', se vogliamo, il civile fatto valere come penale, o il tributario fatto valere come civile). Ma per chi ha una concezione viva del diritto (diremmo empirica, pragmatica, realistica, etc.) e non sclerotizzata in formulette cadute non si sa da dove nè a opera di chi, non c'è scandalo alcuno; e viene in mente il lavoro di riflessione di Paolo Grossi sugli istituti giuridici medievali (2) , che nascono dalla realtà e si modellano su essa, piuttosto che pretendere (ed è pretesa culturalmene totalitaria e qualche volta criminale) il contrario: modellare la realtà attraverso istituti progettati sulla carta! Ma torniamo al "diritto fatto valere come interesse", formula in particolare di un autore come Scialoja. Accadeva dunque questo alla fine del secolo scorso (o devo dire due secoli fa?), che alcuni, pur astrattamente titolari di un "diritto soggettivo" nei confronti della pubblica amministrazione, preferivano rivolgersi al giudice amministrativo (allora la IV sezione del Consiglio di Stato), potendo così chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, il che sarebbe stato loro precluso innanzi al giudice ordinario. E ciò in applicazione alla cosiddetta dottrina del petitum o della, in base alla quale l'attore o ricorrente è sovrano nel prospettare la propria domanda, che fu stroncata a partire dal noto caso Laurens (3) . Ora, la cosa divertente da notare è che, in quell'occasione, fu l'avvocatura dello Stato a sostenere che ci si trovava di fronte alla lesione (o pretesa lesione) di un diritto soggettivo, contestando la giurisdizione della IV sezione. Ennesimo paradosso, dunque, che sottintende la consapevolezza che non sempre invocare un diritto soggettivo consente una tutela più ampia rispetto all'invocazione di un interesse legittimo. Il compianto Massimo Severo Giannini, nel suo fondamentale Discorso (4) , definì il caso Laurens "una sconfitta della libertà", e si direbbe anche della ragionevolezza, dato che il risultato fu l'affermazione del bizzarro principio secondo il quale, a fronte di un "diritto soggettivo", non fosse possibile richiedere l'annullamento dell'atto che ledesse il diritto soggettivo! L'interesse legittimo gode di cattiva stampa; si dice che è un prodotto dell'ingegno italiano (e non è un complimento), mentre altrove non esisterebbe, ad esempio non esiste a livello di ordinamento comunitario. Ma si tratta di un'obiezione nominalistica, dato che, lo chiamino come vogliono, ma il concetto non è eliminabile come tale. La nozione mistificatoria, soprattutto in un sistema a legislazione e amministrazione discrezionali e in seduta permanente, è semmai quella di diritto soggettivo, che i nostri classici definivano come la situazione giuridica soggettiva "a garanzia di risultato", come se davvero potessero esistere situazioni "a garanzia di risultato". La realtà dell'ordinamento è, all'opposto, costituita pressochè interamente da situazioni nelle quali è viceversa sempre fisiologico il sacrificio delle aspettative e dei risultati (quanti sono i diritti davvero assoluti e intangibili, di fronte al legislatore, all'amministrazione e al giudice? Qualche volta nemmeno quello al nome), ed è razionale prenderne atto, e semmai approntare i rimedi adeguati affinchè l'atto che determina il sacrificio sia soggetto al più penetrante sindacato di legittimità: l'interesse legittimo prende atto che di fronte all'uomo c'è il potere, e si regola di conseguenza, predisponendo alcune contromisure. Il diritto soggettivo si balocca nell'idea che possa darsi "carenza di potere", ma la politica dello struzzo non è di solito la migliore. Il periodo che stiamo vivendo, a proposito di questi temi, è particolarmente tumultuoso, e si direbbe in senso positivo. Soprattutto per la spinta dell'ordinamento dell'Unione Europea la tutela dell'interesse legittimo si arricchisce superando l'antico e "tralaticio" divieto di risarcimento danni (la dottrina ha fatto per anni la guardia al bidone di benzina delle casse pubbliche: che la responsabilità potesse esser resa personale era un'ipotesi che nemmeno si fingeva di prendere in considerazione), e ciò la Cassazione ha statuito in un impeto giovevolmente "concorrenziale", sia nello spirito che nel contenuto. Ci riferiamo alla pronuncia dell Sezioni Unite Civili, 26 marzo-22 luglio 1999 n. 500/99, con la quale è stato appunto stabilito il principio della piena risarcibilità degli interessi legittimi (la si veda, con relativa pagina di approfondimento, in www.giust.it). Perché parliamo, a questo proposito, di concorrenzialità ? Perché la sentenza va intesa come la risposta, di altissimo profilo, della Cassazione agli artt. 33 e 34 del D. L.vo n. 80/1998, con il quale era stato estesa la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (a sua volta "compensato" in tal modo dal trasferimento al giudice ordinario della grande parte delle controversie di pubblico impiego); e anche perché, in qualche modo, Cass. 500/99 si riavvicina allo spirito della "prospettazione della domanda", nel senso che né giudice ordinario, né giudice amministrativo sono ritenuti dalla Cassazione depositari del potere di risarcire gli interessi legittimi: sarà l'uno o l'altro, a seconda che l'attore o ricorrente chieda anche, o no, l'annullamento del provvedimento lesivo. Come funzionerà questa nuova "direttiva" giurisprudenziale, dirà il tempo. Così come dirà il tempo della nuova giurisdizione esclusiva (reintrodotta dalla l. 21 luglio 2000 n. 205, dopo che la Corte costituzionale, con sent. 17 luglio 2000 n. 292, ha dichiarato incostituzionali per eccesso di delega le citate norme del D.L.vo 80; si veda sempre www.giust.it, con le consuete ottime pagine di approfondimento). Certo, a centodieci anni dal caso Laurens, una conferma rinfranca e rincuora: un po' di concorrenza fa bene alla giustizia.


    Note.
    1 L'originale americano è del 1961. La traduzione italiana è stata discutibilmente intitolata La libertà e la legge, Macerata, Liberilibri, 1994, con introduzione di R. Cubeddu, 202-206.
    2 P. Grossi, L'ordine giuridico medievale, Roma-Bari, Laterza, 1995.
    3 Cass., 24 giugno 1891, in Foro It., 1891, I, 961.
    4 M.S. Giannini, Discorso generale sulla giustizia amministrativa, I, in Riv. Dir. Proc., 1963, 522 ss., e II, ivi, 1964, 12 ss.

    * L'avv. Fabio Massimo Nicosia è autore di numerose pubblicazioni sia nel campo del diritto amministrativo che in quello della filosofia del diritto. Si segnalano in particolare: Il sovrano occulto - Lo Stato di diritto tra governo dell'uomo e governo della legge, Franco Angeli, 2000; Potere ed eccesso di potere nell'attività amministrativa non discrezionale, Jovene, 1991; Interesse legittimo e tutela giurisdizionale, Jovene, 1991; Il procedimento amministrativo" (commento alla legge n. 241/1990), Jovene, 1992.

 

 
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