Ecco i PDL:
[SPOILER="PDL Cost. #1: Riduzione dei Requisiti oggettivi dei Referendum"]Riduzione dei requisiti oggettivi per la richiesta di un Referendum
Onorevoli Colleghi! Lo strumento Referendario è un elemento chiave della Democrazia, dato che accanto al potere Esecutivo e Legislativo permette al popolo di esprimersi direttamente su molte questioni risolvendo in molte di queste anche possibili situazioni di empasse. Ecco perchè esso deve avere una soglia ragionevole di accesso: non troppe firme per renderlo uno strumento troppo difficile da usare, non troppe poche per evitarne gli abusi. La recente raccolta di firme per il Referendum Elettorale ha dimostrato che 55 è un limite eccessivamente alto, scopo di questa legge è pertanto ridurlo.
Art. 1
Nell'articolo 20 comma 5 della Costituzione di POL la parola "cinquantacinque" è sostituita da "trentacinque".
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[SPOILER="PDL #2: Modalità di votazione del Presidente di POL"]Modalità di votazione per il Presidente di PoliticaOnLine
Onorevoli Colleghi! Le recenti elezioni hanno dimostrato che l'amministrazione esige, giustamente, più ordine nella conduzione dei thread di votazione per le elezioni. Scopo di questo progetto è rendere il tutto più semplice, agevole e ordinato sempre che i mezzi tecnici del Forum lo permettano
Art. 1
1. La procedura di votazione per il presiente di POL avverrà esprimendo la preferenza dell'Elettore in un apposito Thread attraverso lo strumento del Sondaggio.
2. Il sondaggio avrà attiva la funzione che rende visibile chi ha votato in modo da permettere i controlli di validità del voto da parte dell'Amministrazione.
3. Il voto espresso da un forumista nel sondaggio non può essere cambiato dallo stesso in altro modo.
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[spoiler="PDL Cost. #3 Correzione di errori nella costituzione"]Proposta di Legge Costituzionale
recante misure per il rafforzamento di diritti costituzionali, lo schiarimento, il completamento, l'interpretazione di norme e la correzione di errori materiali nel testo della costituzione di POL
Titolo I
rafforzamento di diritti costituzionali
Articolo 1
1. All'articolo 4 della Costituzione di POL il comma 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Ognuno ha il diritto di esprimere liberamente le sue opinioni, salve le limitazioni che la legge stabilisce a garanzia della comunità nelle proprie riunioni istituzionali, negli archivi e nelle discussioni riservate alle proposte ufficiali. 2. Ognuno ha il diritto all'accesso a tutte le banche dati di atti normativi, provvedimenti, votazioni, proposte di normative della Comunità, è vietata l'emanazione di atti segreti ad ogni organo della Comunità.".
2. Al medesimo articolo è inserito il successivo comma 3 qui indicato ed è rinumerato di conseguenza in 4 il preesistente comma 3: "3. La legge può imporre limiti alla possibilità di presentare istanze su specifiche discussioni e può prevedere la segretezza delle discussioni delle corti giudiziarie ma non dei loro provvedimenti.".
Articolo 2
1. All'articolo 17 della Costituzione di POL nel secondo comma è aggiunta la parola "originaria" dopo la parola "legislativa".
2. Al medesimo articolo è inserito il terzo comma seguente "3. L'iniziativa legislativa successiva tramite emendamento appartiene a ciascun congressista ed al governo ed è esercitabile in ogni organo del congresso.", sono di conseguenza rinumerati i successivi commi
Titolo II
correzione e completamento del testo della costituzione di POL
Articolo 3
1. All'articolo 11 comma quarto della Costituzione di POL sono aggiunte prima del punto le parole "e presieduta dall'eletto più anziano presente"
2. All'articolo 23 della Costituzione di POL è soppresso il 3 comma e sono rinumerati di conseguenza gli altri
Articolo 4
1. All'articolo 26 primo comma della Costituzione di POL la parola "nomina" è sostituita dalle parole "deve nominare in tempi ragionevoli"
2. All'articolo 27 della Costituzione di POL è aggiunto il seguente comma: "6. In caso di dimissioni anticipate del Presidente di POL che non abbia nominato un Vice Presidente il Congresso è convocato di diritto ad oltranza fino all'elezione a maggioranza semplice di un Presidente suffecto con pieni poteri."
Articolo 5
1. All'articolo 29 primo comma della Costituzione di POL dopo le parole "e dai ministri" prima del punto sono inserite le parole ", questi ultimi in numero non superiore ad otto".
Articolo 6
1. All'articolo 32 ultimo comma della Costituzione di POL si aggiunge la parola "ordinaria"
Titolo III
schiarimento del testo della costituzione di POL, correzioni ed interpretazioni
Articolo 7
1. All'articolo 11 comma terzo della Costituzione di POL sono soppresse le parole ", naturale o anticipato,"
2. All'articolo 12 comma quarto della Costituzione di POL le parole "riprodurle integralmente" sono sostituite dalle parole "mantenerne integralmente gli effetti"
Articolo 8
1. All'articolo 20 ultimo comma della Costituzione di POL sono aggiunte le parole "e di redazione del quesito".
2. All'articolo 21 secondo comma della Costituzione di POL dopo la parola "provvedimento" sono inserite le parole "di reintroduzione".
Articolo 9
1. All'articolo 46 primo comma della Costituzione di POL si aggiunge dopo "diritto" e prima dei due punti la frase ", gerarchicamente ordinate fra loro"
2. All'articolo 47 ultimo comma della Costituzione di POL si aggiunge prima del punto la frase "intese come non successive all'entrata in vigore delle singole disposizioni della normativa"
Articolo 10
1. L'interpretazione corretta dell'articolo 47 comma 1 della Costituzione di POL è quella che considera come obbligatorio per l'interprete leggere le norme le une per mezzo delle altre e per mezzo del loro contesto applicativo, e preferire fra le varie possibili interpretazioni quella che assicuri la maggior coerenza possibile della singola norma o del complesso di norme oggetto di giudizio con ogni altra norma dell'ordinamento, con la prassi seguita dalla giurisprudenza e con l'intenzione del potere legislativo.
2. L'interpretazione corretta dell'articolo 47 comma 2 della Costituzione di POL è quella che considera come obbligatorio preferire, rispetto ad interpretazioni finalistiche o di prassi incoerenti con il testo letterale, quelle interpretazioni coerenti con la letteralità delle norme a fronte di interpretazioni con essa incoerenti (salvo che sia impossibile dedurre uno o più sensi letterali dalle parole usate nella legge) ma che fra più espressioni letteralmente possibili (espressioni polisense) prescelga sempre quella più aderente alla volontà originaria del legislatore.
3. L'interpretazione corretta dell'articolo 47 comma 3 della Costituzione di POL è quella che nell'ipotesi in cui una norma di grado inferiore possa essere letta in modo coerente invece che incoerente con una norma di grado superiore preveda che quella -letterale o meno- sia l'interpretazione da prescegliere prima di tutto rispetto ad ogni altra e solo a quel punto che si debba -nel caso la norma sia ancora dubbia fra due o più alternative- ricorrere all'interpretazione autentica della volontà del legislatore nel produrre la norma oggetto di interpretazione.
4. L'interpretazione corretta dell'articolo 47 della Costituzione di POL è quella per cui si considera obbligatorio considerare l'applicazione e l'interpretazione della legge come momenti coincidenti e per cui si considera obbligatorio in qualsiasi attività interpretativa di norme giuridiche rispettare la natura di limite del potere propria della Costituzione ed adottare quindi un favor libertatis, per cui fra più interpretazioni, che siano egualmente preferibili secondo i criteri dei commi primo secondo e terzo, delle norme e combinazioni di norme si debba sempre scegliere quella che impone i minori obblighi, divieti ed oneri ai membri della comunità.
Articolo 11
1. L'interpretazione corretta dell'articolo 52 comma primo della Costituzione di POL è quella che comprende nel concetto di retroattività sia la nozione propria che impropria della stessa.
Articolo 12
1. All'articolo 53 della Costituzione di POL si aggiunge il comma 2 seguente: "2. Qualsiasi organo o componente di organo, nominato e non elettivo per cui non siano state previste con legge procedure di revoca o sostituzione è revocabile tramite sostituzione da chi lo ha nominato."
Articolo 13
1. Si richiede cortesemente alla moderazione del forum camera di considerarsi autorizzata alla correzione di ogni errore unicamente ortografico presente nella Costituzione, chiedendo al Presidente del Congresso delucidazioni in caso di dubbi.
il Ministro delle Riforme Caimano
On. Manfr
On. Ronnie
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[SPOILER="PDL #4 Revisione Tempi Congresso"]Nuovo PDL: Ottimizzazione dei Tempi del Congresso
Onorevoli Colleghi! I tempi del Congresso sono eccessivamente lunghi, più di quanto sia necessario. Dato che in circostanze come l'elezione dei giudici costituzionali è necessario convocare più sedute consecutivamente la celerità è un elemento fondamentale, che si coniughi col diritto di dibattere e di votare dei congressisti. Scopo della legge è risolvere questo problema.
Art. 1
L'articolo 17 comma 2 del Regolamento Congressuale vigente è così modificato:
2. Le prime 24 ore sono dedicate alla discussione dell'ordine del giorno ed alla presentazione degli emendamenti. E' facoltà del Presidente del Congresso concedere ulteriori 12 ore al dibattito qualora ne ravveda la necessità
Art. 2
Nell'articolo 17 comma 4 del Regolamento congressuale la parola "72" è sostituita con "36"[/SPOILER]