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Discussione: Università e ricerca

  1. #11
    Ut unum sint!
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    gentilmente non scadiamo
    UT UNUM SINT!

  2. #12
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    Citazione Originariamente Scritto da catholikos Visualizza Messaggio
    gentilmente non scadiamo
    Gentilmente non pecchiamo di superbia.

    E' vita vera a portata di mano.

    Gli impiegati raccomandati e i "baciapalle" non li ho inventati io...

  3. #13
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    Citazione Originariamente Scritto da MisticSS Visualizza Messaggio
    Ha ragione berlusconi ,anche se è una merda che frega e sparte con i suoi.
    Dentro l'impiego pubblico c'è di tutto ,il parcheggio con manutenzione a carico.Adesso è semplicemente tempo di rifare un pò di spazio.

    Altrimenti non si passa.
    ci sono dentro pure gli uomini che fatto assumere berlusconi.

  4. #14
    Mi sono fatto da solo.
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    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

    Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di attivare
    percorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla cultura della
    legalita’ ed al rispetto dei principi costituzionali, disciplinare le
    attivita’ connesse alla valutazione complessiva del
    comportamento degli studenti nell’ambito della comunita’ scolastica,
    reintrodurre la valutazione con voto numerico del rendimento
    scolastico degli studenti, adeguare la normativa regolamentare
    all’introduzione dell’insegnante unico nella scuola primaria, prolungare
    i tempi di utilizzazione dei libri di testo adottati, ripristinare il valore
    abilitante dell’esame finale del corso di laurea in scienze della
    formazione primaria e semplificare e razionalizzare le procedure di
    accesso alle scuole di specializzazione medica;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
    riunione del 28 agosto 2008;
    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
    Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di
    concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la
    pubblica amministrazione e l’innovazione;

    E m a n a
    il seguente decreto-legge:

    Art. 1.

    Cittadinanza e Costituzione

    1. A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, oltre ad
    una sperimentazione nazionale, ai sensi dell’articolo 11 del decreto
    del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate
    azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
    all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle
    conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e
    Costituzione», nell’ambito delle aree storico-geografica e
    storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse.
    Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell’infanzia.

    2. All’attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti
    delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
    legislazione vigente.

    Art. 2.

    Valutazione del comportamento degli studenti

    1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della
    Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in
    materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti
    nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di
    scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni
    studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede
    scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivita’ ed
    agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche
    anche fuori della propria sede.

    2. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la
    valutazione del comportamento e’ espressa in decimi.

    3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita
    collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione
    complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la
    non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del
    ciclo. Ferma l’applicazione della presente disposizione dall’inizio
    dell’anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro
    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono specificati i
    criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita’ del
    comportamento al voto insufficiente, nonche’ eventuali modalita’
    applicative del presente articolo.

    Art. 3.

    Valutazione del rendimento scolastico degli studenti


    1. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la
    valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e
    la certificazione delle competenze da essi acquisite e’ espressa in
    decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di
    maturazione raggiunto dall’alunno.
    2. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo
    grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli
    alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e’
    espressa in decimi.

    3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a
    conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non
    inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
    4. L’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
    n. 226, e’ abrogato e all’articolo 177 del decreto legislativo
    16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;

    b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite

    le seguenti: «, espressa in decimi,»;

    c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione

    sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;

    d) l’applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta
    sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
    comma 5;

    e) e’ altresi’ abrogata ogni altra disposizione incompatibile con
    la valutazione del rendimento scolastico mediante l’attribuzione di
    voto numerico espresso in decimi.

    5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
    della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, si provvede al
    coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e
    sono stabilite eventuali ulteriori modalita’ applicative del presente
    articolo.

    Art. 4.


    Insegnante unico nella scuola primaria

    1. Nell’ambito degli obiettivi di contenimento di cui
    all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti
    di cui al relativo comma 4 e’ ulteriormente previsto che le
    istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico
    insegnante
    e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali.
    Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate
    alla domanda delle famiglie, di una piu’ ampia articolazione del
    tempo-scuola.

    2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di
    cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
    112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
    133, e’ definito il trattamento economico dovuto per le ore di
    insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento
    stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

    Art. 5.


    Adozione dei libri di testo

    1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 del
    decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
    , i competenti organi scolastici
    adottano libri di testo in relazione ai quali l’editore si sia
    impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo
    le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere
    separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e
    motivate esigenze, l’adozione dei libri di testo avviene con cadenza
    quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente
    scolastico vigila affinche’ le delibere del collegio dei docenti
    concernenti l’adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto
    delle disposizioni vigenti.



    Art. 6.


    Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria

    1. L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze
    della formazione primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2,
    della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione
    delle attivita’ di tirocinio previste dal relativo percorso
    formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento,
    rispettivamente, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro
    che hanno sostenuto l’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze
    della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata
    in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata
    in vigore del presente decreto.

    Art. 7.


    Sostituzione dell’articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre

    2007, n. 244.

    1. Il comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
    244, e’ sostituito dal seguente:

    «433. Al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione
    mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e
    successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in
    medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che
    superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di
    specializzazione a condizione che conseguano l’abilitazione per
    l’esercizio dell’attivita’ professionale, ove non ancora posseduta,
    entro la data di inizio delle attivita’ didattiche di dette scuole
    immediatamente successiva al concorso espletato.».

    Art. 8.


    Norme finali

    1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
    sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.

    Dato a Roma, addi’ 1° settembre 2008

    NAPOLITANO, Presidente della Repubblica

    Berlusconi, Presidente del Consiglio

    dei Ministri

    Gelmini, Ministro dell’istruzione,

    dell’universita’ e della ricerca

    Tremonti, Ministro dell’economia e

    delle finanze

    Brunetta, Ministro per la pubblica

    amministrazione e l’innovazione


    Visto, il Guardasigilli: Alfano

  5. #15
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    Citazione Originariamente Scritto da Gauss Visualizza Messaggio
    ci sono dentro pure gli uomini che fatto assumere berlusconi.
    Ma si ma si.Infatti ho detto che ha senso quel che dice ,non quel che fa(come ho scritto)


    E poi comq sono tutti mafiosi

  6. #16
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    Citazione Originariamente Scritto da MisticSS Visualizza Messaggio
    Ma si ma si.Infatti ho detto che ha senso quel che dice ,non quel che fa(come ho scritto)


    E poi comq sono tutti mafiosi
    e non ci sono più le mezze stagioni...

  7. #17
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    Sopra ho postato il decreto Gelmini, che evidentemente non tratta di università e ricerca. solo di voti di condotta, maestri unici e libri di testo.

    le norme che discutete credo (ma potrei sbagliare) si trovino nella legge "finanziaria" approvata a luglio dal Governo nel più completo silenzio dell'opposizione.

  8. #18
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    Citazione Originariamente Scritto da Gauss Visualizza Messaggio
    e non ci sono più le mezze stagioni...
    PERCHE', TU VIVI I VANTAGGI DEL MODELLO DI EFFICENZA DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE?

    ECCO UN ALTRO SOLDATINO CORAGGIOSO CHE DIFENDE I SUOI PADRONCINI...

  9. #19
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    Citazione Originariamente Scritto da Olimpia Visualizza Messaggio
    Sopra ho postato il decreto Gelmini, che evidentemente non tratta di università e ricerca. solo di voti di condotta, maestri unici e libri di testo.

    le norme che discutete credo (ma potrei sbagliare) si trovino nella legge "finanziaria" approvata a luglio dal Governo nel più completo silenzio dell'opposizione.
    Ma non era stata bloccata al senato??

  10. #20
    Ut unum sint!
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    Citazione Originariamente Scritto da Olimpia Visualizza Messaggio
    Sopra ho postato il decreto Gelmini, che evidentemente non tratta di università e ricerca. solo di voti di condotta, maestri unici e libri di testo.

    le norme che discutete credo (ma potrei sbagliare) si trovino nella legge "finanziaria" approvata a luglio dal Governo nel più completo silenzio dell'opposizione.
    Ho letto, l'unico punto riguardante l'Università in modo indiretto sembra essere l'abolizione dell'esame di stato per i laureati di Scienze della Formazione Primaria. Questa mi pare buona cosa.

    Però ci deve essere qualcosa per cui la gente protesta? Altrimenti per cosa protestano i miei colleghi? Forse il decreto legge non contiene l'oggetto della protesta che quindi andrebbe ricercato altrove? Ma allora si tratta di incompetenza di chi protesta?

    Io non ci capisco più nulla.
    UT UNUM SINT!

 

 
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