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    Predefinito Discussione sull'Università

    Apro questa discussione per parlare dell'università e basta, infatti come è stato fatto notare da molti, la questione della scuola e dell'università sono separate.
    Infatti il decreto Gelimini, legge 137, riguarda le scuole elementari, medie e superiori.
    Ciò per cui invece stiamo protestando nelle università è la legge 133, la finanziaria o meglio per due articoli che riguardano l'università.
    Riporto qua gli articoli, il 16 e il 66 (comma 7 e comma 13):
    [spoiler= Art. 16 L133/08]1.In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione è adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed è approvata con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.
    2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie è trasferita, con decreto dell'agenzia del Demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.
    3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
    4.Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non è ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.
    5.I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.
    6.Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
    7.Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
    8.Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
    9.La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.
    10.La vigilanza sulle fondazioni universitarie è esercitata dal ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie è assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
    11.La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.
    12.In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca nomina un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
    13.Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
    14.Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.[/spoiler]
    [spoiler= Art. 66-7 L133/08]7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente».[/spoiler]
    [spoiler= Art. 66-13 L133/08]
    13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente comma è compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.[/spoiler]
    Il testo completo della finanziaria potete trovarlo qua:
    http://www.studiocataldi.it/normativ...anziaria-2009/

    Il primo articolo che ho riportato in pratica permette alle università di trasformarsi in fondazioni private.
    La cosa assurda anzitutto è che la decisione verrebbe presa unicamente dal senato accademico, senza alcun parere del consiglio di amministrazione che poi è quello che si occupa proprio delle finanze dell'ateneo.
    Inoltre non esiste alcuna legge attuativa di questo articolo quindi per ora comunque la questione rimane in sospeso.

    Il secondo articolo invece tocca l'università su due questioni. La prima è quella del turn over, ovvero fino al 2011 saranno permesse nuove assunzioni solo ogni 5 persone che vanno in pensione.

    Il comma 13 invece è un vero e proprio taglio progressivo da qui al 2013 per un totale di circa 1.5 miliardi di euro al Fondo per il Finanziamento Ordinario alle università.


    I problemi per l'Università, che si prospettano e che vanno ad aggiungersi agli attuali, dovrebbero essere evidenti a tutti.
    Sia chiaro però che nessuno vuole mantenere lo status quo, noi universitari siamo consapevoli dei problemi che ci sono, ma non è con questi tagli, perchè di nient'altro si tratta se non di tagli, che potranno essere risolti.

    Noi siamo i primi a chiedere maggiore meritocrazia, valutazioni degli atenei e dei professori.
    Ma questi tagli colpiscono tutti nel mucchio senza alcuna distinzione.
    Una vera riforma dell'Università dovrebbe sì tagliare quegli atenei improduttivi che spesso nascono in periferia, (per esempio qui in Lombardia a che cavolo serve l'Insubria?) e dovrebbe licenziare o punire sulla busta paga quei professori che mantengono cattedre inutili o che non sono ritenuti validi dagli studenti attraverso valutazioni obiettive (questo avviene ad esempio in GB).
    Per non parlare del nepotismo e delle raccomandazioni spesso necessarie nel mondo accademico.

    Siamo l'ultimo paese nelle classifiche internazionali per quanto riguarda gli investimenti nella ricerca (1% su pil, di cui solo lo 0,6% è investimento pubblico), e come sempre andiamo contro le direttive europee che invece aveva fissato come obiettivo il 3% per il 2010 perchè la nostra dovrebbe diventare la società della conoscenza.

    Del resto la nostra Università ha anche alcuni aspetti positivi.
    Come mai esiste il fenomeno della fuga dei cervelli? Se l'Università funziona così male perchè gli stranieri prendono i nostri ricercatori?
    In realtà la preparazione universitaria è molto buona e lo stato investe molto, il prolema è il dopo. la mancanza di fondi nella ricerca fa scappare i cervelli italiani, che gli stranieri sono ben contenti di prendersi.


    Un altro punto che vorrei sollevare e che contestiamo, è il modo in cui è stata approvata questa legge.
    Il DL 112 è stato approvato a giugno e trasformato in legge (L133) ad agosto con tanto di fiducia.
    E' ammissibile in una democrazia che una legge, che può stravolgere il mondo universitario, venga approvata in estate per di più senza alcuna discussione con le parti coinvolte e senza alcuna discussione parlamentare?
    Questa non è democrazia, questa è dittatura della maggioranza.

    ps: so che c'è già un'altra discussione aperta sulla scuola, vorrei però chiedere ai moderatori di tenere aperta anche questa.
    Questo post infatti credo e spero che possa aiutare i frequentatori del forum a capire di cosa parla la legge e cosa chiedono gli studenti.

  2. #2
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    Citazione Originariamente Scritto da Venom Visualizza Messaggio
    Apro questa discussione per parlare dell'università e basta, infatti come è stato fatto notare da molti, la questione della scuola e dell'università sono separate.
    Infatti il decreto Gelimini, legge 137, riguarda le scuole elementari, medie e superiori.
    Ciò per cui invece stiamo protestando nelle università è la legge 133, la finanziaria o meglio per due articoli che riguardano l'università.
    Riporto qua gli articoli, il 16 e il 66 (comma 7 e comma 13):
    [spoiler= Art. 16 L133/08]1.In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione è adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed è approvata con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.
    2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie è trasferita, con decreto dell'agenzia del Demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.
    3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
    4.Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non è ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.
    5.I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.
    6.Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
    7.Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
    8.Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
    9.La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.
    10.La vigilanza sulle fondazioni universitarie è esercitata dal ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie è assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
    11.La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.
    12.In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca nomina un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
    13.Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
    14.Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.[/spoiler]
    [spoiler= Art. 66-7 L133/08]7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente».[/spoiler]
    [spoiler= Art. 66-13 L133/08]
    13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente comma è compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.[/spoiler]
    Il testo completo della finanziaria potete trovarlo qua:
    http://www.studiocataldi.it/normativ...anziaria-2009/

    Il primo articolo che ho riportato in pratica permette alle università di trasformarsi in fondazioni private.
    La cosa assurda anzitutto è che la decisione verrebbe presa unicamente dal senato accademico, senza alcun parere del consiglio di amministrazione che poi è quello che si occupa proprio delle finanze dell'ateneo.
    Inoltre non esiste alcuna legge attuativa di questo articolo quindi per ora comunque la questione rimane in sospeso.

    Il secondo articolo invece tocca l'università su due questioni. La prima è quella del turn over, ovvero fino al 2011 saranno permesse nuove assunzioni solo ogni 5 persone che vanno in pensione.

    Il comma 13 invece è un vero e proprio taglio progressivo da qui al 2013 per un totale di circa 1.5 miliardi di euro al Fondo per il Finanziamento Ordinario alle università.


    I problemi per l'Università, che si prospettano e che vanno ad aggiungersi agli attuali, dovrebbero essere evidenti a tutti.
    Sia chiaro però che nessuno vuole mantenere lo status quo, noi universitari siamo consapevoli dei problemi che ci sono, ma non è con questi tagli, perchè di nient'altro si tratta se non di tagli, che potranno essere risolti.

    Noi siamo i primi a chiedere maggiore meritocrazia, valutazioni degli atenei e dei professori.
    Ma questi tagli colpiscono tutti nel mucchio senza alcuna distinzione.
    Una vera riforma dell'Università dovrebbe sì tagliare quegli atenei improduttivi che spesso nascono in periferia, (per esempio qui in Lombardia a che cavolo serve l'Insubria?) e dovrebbe licenziare o punire sulla busta paga quei professori che mantengono cattedre inutili o che non sono ritenuti validi dagli studenti attraverso valutazioni obiettive (questo avviene ad esempio in GB).
    Per non parlare del nepotismo e delle raccomandazioni spesso necessarie nel mondo accademico.

    Siamo l'ultimo paese nelle classifiche internazionali per quanto riguarda gli investimenti nella ricerca (1% su pil, di cui solo lo 0,6% è investimento pubblico), e come sempre andiamo contro le direttive europee che invece aveva fissato come obiettivo il 3% per il 2010 perchè la nostra dovrebbe diventare la società della conoscenza.

    Del resto la nostra Università ha anche alcuni aspetti positivi.
    Come mai esiste il fenomeno della fuga dei cervelli? Se l'Università funziona così male perchè gli stranieri prendono i nostri ricercatori?
    In realtà la preparazione universitaria è molto buona e lo stato investe molto, il prolema è il dopo. la mancanza di fondi nella ricerca fa scappare i cervelli italiani, che gli stranieri sono ben contenti di prendersi.


    Un altro punto che vorrei sollevare e che contestiamo, è il modo in cui è stata approvata questa legge.
    Il DL 112 è stato approvato a giugno e trasformato in legge (L133) ad agosto con tanto di fiducia.
    E' ammissibile in una democrazia che una legge, che può stravolgere il mondo universitario, venga approvata in estate per di più senza alcuna discussione con le parti coinvolte e senza alcuna discussione parlamentare?
    Questa non è democrazia, questa è dittatura della maggioranza.

    ps: so che c'è già un'altra discussione aperta sulla scuola, vorrei però chiedere ai moderatori di tenere aperta anche questa.
    Questo post infatti credo e spero che possa aiutare i frequentatori del forum a capire di cosa parla la legge e cosa chiedono gli studenti.
    Temo che il primo degli articoli citati non sia poi così necessitante di legge attuativa, perchè una volta avuta la maggioranza del senato accademico sarà la nuova fondazione ad autoregolamentarsi con la normativa propria delle fondazioni stesse. Praticamente la maggioranza del senato accademico potrebbe decidere di papparsi una università, se occoresse il voto del consiglio di amministrazione sarebbero semplicemente più numerose le parti da fare , ma la sostanza non cambierebbe molto.
    Il problema vero è che vi sono politici che sono arrivati al potere con i tasca programmi di privatizzazione spartitoria della società italiana già pronti, e non resi noti in campagna elettorale. Questo non comporta rischi per la democrazia, comporta certezze che la democrazia è stata messa in un angolo.

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    La privatizzazione dovrebbe servire nel caso di mancanza di soldi, che sono gestiti dal cda, mentre invece il senato accademico è un organo "politico".
    Questo vuol dire che la politica può decidere la privatizzazione senza neanche sentire il parere di chi gestisce i soldi dell'università.
    Per fare un esempio, un'università potrebbe essere privatizzata dal senato accademico senza che ci sia un vero problema di bilancio.

  4. #4
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    Citazione Originariamente Scritto da Venom Visualizza Messaggio
    La privatizzazione dovrebbe servire nel caso di mancanza di soldi, che sono gestiti dal cda, mentre invece il senato accademico è un organo "politico".
    Questo vuol dire che la politica può decidere la privatizzazione senza neanche sentire il parere di chi gestisce i soldi dell'università.
    Per fare un esempio, un'università potrebbe essere privatizzata dal senato accademico senza che ci sia un vero problema di bilancio.
    Venom anche se ci fossero problemi finanziari non credo che una università possa essere considerata come una fabbrica di bottoni; semmai si può pensare alla unificazone ( o riunificazione ) di più sedi. Ma i privati, se vogliono le università, se le devono fare. Chi ha accettato di fare ricerca nella università pubblica non può essere trasferito al privato come un parco buoi.

  5. #5
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    l'università non sarà una fabbrica di bottoni ma il mondo gira intorno ai soldi e anche se lo studio è un diritto, è un diritto che costa.
    Comunque io sono contrario alla privatizzazione delle università, ma se proprio diventa necessaria (perchè senza soldi chiude tutto) penso che dovrebbe essere decisa da chi tiene il bilancio.

  6. #6
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    Citazione Originariamente Scritto da Venom Visualizza Messaggio
    l'università non sarà una fabbrica di bottoni ma il mondo gira intorno ai soldi e anche se lo studio è un diritto, è un diritto che costa.
    Comunque io sono contrario alla privatizzazione delle università, ma se proprio diventa necessaria (perchè senza soldi chiude tutto) penso che dovrebbe essere decisa da chi tiene il bilancio.
    credo che sarebbe un atto così importante che dovrebbe sottostaread una preventiva decisione degli organi politici. E poi perchè dei privati si prenderebbero una università decotta? In Italia di benefattori ne vedo pochini ( e se lostato deve cedere riduzioni fiscali, tanto vale che usi direttamente quei soldi per aiutare situazioni altrimenti difficili). Vedo invece, specie in questi tempi, molti rapaci che stanno volando sulla scuola pubblica.

  7. #7
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    E' proprio il contrario, la politica deve starsene fuori dall'università.
    L'università deve essere pubblica, ma autonoma e in grado di autogestirsi, proprio come avevano stabilito i padri della Repubblica 60 anni fa.

    Del resto è stata proprio la politica ad aver distrutto l'università, quindi che governo e parlamento pensino ad altro.

  8. #8
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    Citazione Originariamente Scritto da Venom Visualizza Messaggio
    E' proprio il contrario, la politica deve starsene fuori dall'università.
    L'università deve essere pubblica, ma autonoma e in grado di autogestirsi, proprio come avevano stabilito i padri della Repubblica 60 anni fa.

    Del resto è stata proprio la politica ad aver distrutto l'università, quindi che governo e parlamento pensino ad altro.
    ma quando si parla di alienare un bene pubblico che deve decidere? Gli stessi che possono trarne vantaggio? Non può essere che lo stato a farlo , come pure le grandi scelte rispetto ad anni di corso, nuovi insediamenti, criteri minimi per ottenimento d'una laurea. Non mi sembra che i padri costituenti avessero pensato ad una università completamente indipendente dallo stato: pensa per un attimo a quali sarebbero le conseguenze in termini non solo economici , ma di credibilità ( già abbastanza giù,) del titolo di laurea. L'idea einaudiana ( che non fu propria della costituente) di eliminazione del valore legale del titolo di studi aprirebbe altri scenari ( ma alcuni anche preoccupanti) e necessiterebbe comunque del voto del parlamento .

 

 

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