Originariamente Scritto da
solgenitsin
Interessantissima questa risposta.
Grazie.
Essa, infatti, rappresenta l’estrema sintesi e testimonianza della confusione che alligna nelle teste di chi, non avendo competenze specifiche, crede che col buon senso si possa supplire all’ignoranza.
L’esempio postato da Apibroker da l’esatta misura della differenza che c’è tra uno stato di diritto ed uno stato di polizia, entità che normalmente un profano tende a confondere in una tragica commistione. L’errore commesso da Apibroker viene da lontano: esattamente dalla confusione che un ignorante in materia può fare tra le indagini preliminari e la normale attività di prevenzione e controllo messa in atto dalle forze di polizia quali organismi investiti della tutela dell’ordine pubblico.
Allora: l’attività di controllo e prevenzione dei reati che le forze di polizia normalmente mettono in atto si può sostanziare in una attività investigativa consistente nel monitoraggio più o meno invasivo delle attività di ciascuno (accesso a dati conoscibili, pedinamenti, raccolta informazioni da informatori/fonti e/o agenti sotto copertura e quant’altro), senza che ciò implichi, tuttavia, alcuna attività degli organi giurisdizionali e, soprattutto, senza che ciò sia conseguenza necessariamente di un reato o di una notizia criminis; nello svolgimento di tale attività le forze di polizia agiscono nello stretto rispetto di un principio gerarchico che vede all’apice il ministro dell’interno e non un organo giudiziario. Le indagini preliminari, al contrario, rappresentano l’attività tipica e primaria dell’esercizio della azione penale, ovvero di quella attività che segue e consegue alla iscrizione da parte del pm nel registro delle notizie di reato della notizia criminis, e che si sostanzia in quella attività di indagine delle forze di polizia alle dirette dipendenze del pm quale titolare della azione penale. Ma l’azione penale ha inizio solo in conseguenza di un reato e non è né può essere, in uno stato di diritto, preventiva!
La prevenzione, come detto, è una attività tipica delle forze di polizia quali organismi garanti dell’ordine pubblico e, per definizione, non è una attività inerente l’esercizio della azione penale che è solo conseguente alla notizia criminis.
Nel caso postato da Apibroker è chiaro che non c’è stato alcun reato né c’è stata alcuna notizia criminis, poiché non è né può essere considerato reato la costituzione di una società. Il problema che Apibroker pone attiene, nella sua ottica distorta, nella personalità di un socio che è un “mafioso”. Sul punto bisogna intendersi sulla accezione di “mafioso”. Se per tale si intende un soggetto che ha avuto, in passato, condanne per mafia ma, allo stato, non ha alcuna pendenza penale, allora egli legittimamente potrà costituire tutte le società che vorrà con chi vorrà, senza che tale iniziativa sia oggetto di alcuna attività investigativa relativa all’esercizio della azione penale; tale iniziativa, al contrario, potrà essere monitorata nel quadro di una attività di indagine ed informativa finalizzata alla prevenzione ed alla tutela dell’ordine pubblico con quegli strumenti che le forze di polizia possono autonomamente e legittimamente utilizzare. Se, invece, per mafioso si intende un soggetto (indipendentemente da pregresse condanne), che è indagato per mafia a seguito di una qualsiasi notizia criminis, allora, nell’ambito della attività investigativa relativa alla persecuzione di quel reato di cui alla notizia criminis, l’autorità giudiziaria (pm e gip) può disporre indagini su quel soggetto che potranno coinvolgere (per inevitabile connessione) anche la società con socio Apibroker e quindi, di riflesso, coinvolgere anche lo stesso Apibroker.
Il discrimine, come ho provato a spiegare, è la NOTIZIA CRIMINIS!
In uno stato di diritto non si può indagare (nel senso di indagini preliminari) su tizio o caio per vedere questi come si comportano e se commetteranno (futuro) reati; questa è attività tipica e caratterizzante degli stati di polizia.
In uno stato di diritto le forze di polizia prevengono la commissione dei reati con quelle attività loro proprie consentite dalla legge; perseguono i reati con quelle attività che la legge consente loro di utilizzare a seguito di autorizzazione della autorità giudiziaria.
In uno stato di diritto non è possibile utilizzare quelle attività e quegli strumenti consentiti (dietro autorizzazione e sotto la diretta guida e dipendenza della autorità giudiziaria) per la attività di indagine conseguente alla commissione di un reato o ad una notizia criminis per la legittima attività preventiva dei reati.
In uno stato di diritto, le attività relative alle indagini in quanto espressione dell’esercizio della azione penale, non sono consentite in una fase antecedente la conoscenza di un fatto reato o della conoscenza di una notizia criminis.
In uno stato di polizia, si!
Il problema è che tutti si riempiono la bocca della roboante definizione di “stato di diritto”, ma pochi ne conoscono la differenza con quella di “stato di polizia”, ed anche molti di quelli che dovrebbero conoscerla (come il presidente dell’anm) finiscono vittime di quella visione salvifica della “missione” della magistratura di cui al mio post di apertura della discussione.
p.s..
(almeno stavolta) non c’è nessun intento denigratorio o offensivo nelle parole che ho rivolto ad Apibroker a cui rinnovo i miei ringraziamenti per avermi consentito - con il suo post “ignorante” - di sviluppare le argomentazioni di cui sopra che rappresentano il “cuore” di quel che questa discussione voleva dimostrare.