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Discussione: La confessione

  1. #11
    ********** G Futuro
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    Predefinito Rif: La confessione

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    Non sarei così pessimista joseph.
    In fondo il mondo è pieno di imbecilli. Qualcuno di questi ci sta offrendo il destro per andare alle urne.
    Gli Italiani hanno capito perfettamente che, con un presidente della camera che osteggia le riforme, queste non saranno varate.
    Dunque Berlusconi non ha molte alternative.
    Prima sale sul Colle e prima andiamo alle Urne.
    Alle Urne, in questo momento così favorevole a Berlusconi ed alla Lega, i sinistri devastati e Casini in netto calo, dobbiamo andarci di corsa. Non avranno neppure il tempo di riordinare le truppe.Sarà maggioranza assoluta. Sarà la conquista dei 2/3 del Parlamento ed il varo delle riforme istituzionali che vogliamo.
    Scusate se sono uscito fuori tema.
    secondo me chi la pensa come te è un nemico di Berlusconi. Per andare ad elezioni non ci deve essere più una maggioranza "qualsiasi maggioranza". Poi le elezioni vanno vinte sia alla Camera che al Senato.
    Insomma se berlusconi ascolta i falchi rischia un bel po'. Ma fate pure.
    Ultima modifica di apibroker; 07-05-10 alle 19:50
    Fare per Fermare il Declino
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  2. #12
    La Vengeance
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    Predefinito Rif: La confessione

    Citazione Originariamente Scritto da apibroker Visualizza Messaggio
    Ammetto che non è la mia materia, ma ci vado con la ricerca del buon senso.
    Edmond la tua ricostruzione forbita parte dal giusto presupposto (sancito dalla Costituzione) che nell'esempio fatto io sia innocente.
    Però tu sei andato un po troppo in là. Nel senso che fino a quando mi controllano ed indagano su di me ledono solo il mio diritto alla privacy. Se io fossi un personaggio pubblico ci sarebbe il pericolo che le indagini siano date in pasto alla stampa, magari perchè indagando, scoprono che vado con una escort o qualcos'altro.
    Questo problema si può tranquillamente risolvere con una legge sulle intercettazioni equilibrata.
    Il fatto dell'incriminazione o dell'arresto, lì è una cosa un po' più complessa, anche perchè debbono passare attraverso vari scogli giuridici, un gip, etc. Tu la fai facile, ma non è così. Quindi debbono avere delle prove solide in mano, oppure essere tutti d'accordo per arrestare un innocente.
    Lì si tratterebbe davvero di malagiustizia, che però non credo resisterebbe per tutti e tre i diversi gradi di giudizio. Fermo restando che un innocente in carcere è una cosa veramente brutta.
    Io però credo che quando si parla di questi temi le crociate e le battaglie producano sempre leggi sbagliate.
    Si tratta di trovare un equilibrio, non di abbattere un avversario.
    Allora. Facciamo un passo indietro.
    Il diritto alla privacy è garantito dalla legge. Tutti i cittadini hanno eguale trattamento relativamente all'esercizio di questo diritto soggettivo e tutti i cittadini sono uguali nell'adire l'aturoità preposta a farlo rispettare.
    Tutti i cittadini vuol dire che non esiste alcuna differenza tra i cittadini Italiani, che siano conosciuti oppure no.

    Questo concetto di base assorbe la cognizione di un elemento imprescindibile da ogni altro argomento: tanto più è conosciuto il cittadino, tanto più la sua immagine è nota al consorsio sociale, tanto più il tributo di fiducia che questo consorzio sociale gli assegna, tanto più grave sarà l'aver violato la sua riservatezza perchè il danno che ne deriva non sarà soltanto strettamente vincolato alla violazione del diritto soggettivo ma inevitabilmente si estenderà alla sfera dei rapporti economici che a lui fanno capo in quanto dipendono dalla fiducia riposta dalla collettività sulla immagine pubblica di questo cittadino.

    La violazione del diritto alla riservatezza è risarcibile nei confronti della "vittima" comune e sarà patrimonialmente più importante per chi gode della notorietà dalla quale trae sostentamento.
    Quindi se io, che non sono nessuno, sono trascinato dai magistrati, in una indagine penale la cui risonanza è nazionale perchè vengono divulgate dalla stampa le intercettazioni che mi riguardano, il danno cagionato da questo "evento" deve essermi risarcito, sotto il profilo patrimoniale, da chi ha gettato l'onta sulla mia persona. Il danno è esistenziale.
    Se ad essere colpito, nella violazione del diritto alla privacy è persona che gode della fiducia del pubblico, e la propria attività professionale si fonda proprio sulla conosciuta professionalità della "vittima", al danno esistenziale, si dovrà addizionare la valutazione di un quid pluris che consegue la potenziale incapacità futura di poter contare sulla attività svolta sino a quel momento.
    In entrambi i casi sono dolori per chi ci capita.

    Tu dici, a proposito della incriminazione e dell'arresto che la questione è più complessa.
    Bene. E' vero. Ma solo astrattamente e solo sotto il profilo della procedura.
    Pm e GIP sono figure contigue. Appartengono alla stessa categoria: magistratura. Sono reclutati mediante il superamento del medesimo concorso pubblico. Le carriere sono intercambiabili. Le persone sono semprer le stesse. Inammovibili. Dunque è accertato che, nel tempo, si crea un vero e proprio rapporto di interdipendenza tra gli individui togati che mette a rischio proprio una delle prerogative costituzionali più importanti e sempre rivendiacate dalla categoria: l'indipendenza.

    Da ciò consegue che nel 90% dei casi (forse molto più del 90%), il GIP tende ad aderire alle richieste del pm: Tutte. Anche quelle restrittive della liberta personale dell'indagato/imputato.
    Attendo solo che tu mi chieda di postate l'infinito elenco di casi in cui è dimostrata l'incompetenza dei magistrati. Imcompetenza che ha prodotto danni a cittadini innocenti, alle loro famiglie, alle loro aziende ed a tutto l'indotto economico che ruotava intorno alle attività economiche del malcapitato.

    I tre gradi di giudizio.
    Per favore apibroker. Pensavo tu conoscessi meglio la procedura penale.
    Il giudizio di primo grado condiziona fortemente l'appello. Difficilmente vengono ammesse nuove prove. L'appello è una veloce ripassata del primo grado. La Cassazione poi, effettua valutazioni di diritto. Non entra nel merito.
    Per dimostrare l'innocenza, un povero diavolo che capita disgraziatamente nel terrificante meccanismo del tritacarne giudiziario italiano, deve solo sperare che dopo la sentenza definitiva si verifichino degli accadimenti così clamorosi (per es. la confessione dell'omicida). In questo caso non pensare sia finita. Ci sarà un processo di revisione, e non è detto che finisca bene.
    Non tentare di salvare ciò che non può essere salvato.

    Comunque siamo finiti fuori tema. Mi scuso ancora una volta.
    Ultima modifica di Edmond Dantés; 07-05-10 alle 22:08
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  3. #13
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    Predefinito Rif: La confessione

    Citazione Originariamente Scritto da apibroker Visualizza Messaggio
    Interessante questa discussione. In realtà il confine tra garantismo eccessivo e legalità da una parte e giacobinismo e garanzie proprie di una società civile sta tutto in questa discussione.
    Facciamo qualche esempio. Se io, sconosciuto, apro una società con un mafioso, ed i magistrati lo scoprono, non debbono indagare su di me finchè non commetto un reato?
    E come fanno a scoprire se lo commetto o meno.
    Del resto, io stesso potrei non sapere che mi sono messo in affari con un mafioso e sono innocente fino a prova contraria, perchè ledere la mia privacy?
    I pm, insieme alla polizia ed i carabinieri, però hanno una mission, quella di scoprire i reati.
    Bel problema.
    Interessantissima questa risposta.
    Grazie.
    Essa, infatti, rappresenta l’estrema sintesi e testimonianza della confusione che alligna nelle teste di chi, non avendo competenze specifiche, crede che col buon senso si possa supplire all’ignoranza.
    L’esempio postato da Apibroker da l’esatta misura della differenza che c’è tra uno stato di diritto ed uno stato di polizia, entità che normalmente un profano tende a confondere in una tragica commistione. L’errore commesso da Apibroker viene da lontano: esattamente dalla confusione che un ignorante in materia può fare tra le indagini preliminari e la normale attività di prevenzione e controllo messa in atto dalle forze di polizia quali organismi investiti della tutela dell’ordine pubblico.
    Allora: l’attività di controllo e prevenzione dei reati che le forze di polizia normalmente mettono in atto si può sostanziare in una attività investigativa consistente nel monitoraggio più o meno invasivo delle attività di ciascuno (accesso a dati conoscibili, pedinamenti, raccolta informazioni da informatori/fonti e/o agenti sotto copertura e quant’altro), senza che ciò implichi, tuttavia, alcuna attività degli organi giurisdizionali e, soprattutto, senza che ciò sia conseguenza necessariamente di un reato o di una notizia criminis; nello svolgimento di tale attività le forze di polizia agiscono nello stretto rispetto di un principio gerarchico che vede all’apice il ministro dell’interno e non un organo giudiziario. Le indagini preliminari, al contrario, rappresentano l’attività tipica e primaria dell’esercizio della azione penale, ovvero di quella attività che segue e consegue alla iscrizione da parte del pm nel registro delle notizie di reato della notizia criminis, e che si sostanzia in quella attività di indagine delle forze di polizia alle dirette dipendenze del pm quale titolare della azione penale. Ma l’azione penale ha inizio solo in conseguenza di un reato e non è né può essere, in uno stato di diritto, preventiva!

    La prevenzione, come detto, è una attività tipica delle forze di polizia quali organismi garanti dell’ordine pubblico e, per definizione, non è una attività inerente l’esercizio della azione penale che è solo conseguente alla notizia criminis.

    Nel caso postato da Apibroker è chiaro che non c’è stato alcun reato né c’è stata alcuna notizia criminis, poiché non è né può essere considerato reato la costituzione di una società. Il problema che Apibroker pone attiene, nella sua ottica distorta, nella personalità di un socio che è un “mafioso”. Sul punto bisogna intendersi sulla accezione di “mafioso”. Se per tale si intende un soggetto che ha avuto, in passato, condanne per mafia ma, allo stato, non ha alcuna pendenza penale, allora egli legittimamente potrà costituire tutte le società che vorrà con chi vorrà, senza che tale iniziativa sia oggetto di alcuna attività investigativa relativa all’esercizio della azione penale; tale iniziativa, al contrario, potrà essere monitorata nel quadro di una attività di indagine ed informativa finalizzata alla prevenzione ed alla tutela dell’ordine pubblico con quegli strumenti che le forze di polizia possono autonomamente e legittimamente utilizzare. Se, invece, per mafioso si intende un soggetto (indipendentemente da pregresse condanne), che è indagato per mafia a seguito di una qualsiasi notizia criminis, allora, nell’ambito della attività investigativa relativa alla persecuzione di quel reato di cui alla notizia criminis, l’autorità giudiziaria (pm e gip) può disporre indagini su quel soggetto che potranno coinvolgere (per inevitabile connessione) anche la società con socio Apibroker e quindi, di riflesso, coinvolgere anche lo stesso Apibroker.
    Il discrimine, come ho provato a spiegare, è la NOTIZIA CRIMINIS!
    In uno stato di diritto non si può indagare (nel senso di indagini preliminari) su tizio o caio per vedere questi come si comportano e se commetteranno (futuro) reati; questa è attività tipica e caratterizzante degli stati di polizia.
    In uno stato di diritto le forze di polizia prevengono la commissione dei reati con quelle attività loro proprie consentite dalla legge; perseguono i reati con quelle attività che la legge consente loro di utilizzare a seguito di autorizzazione della autorità giudiziaria.
    In uno stato di diritto non è possibile utilizzare quelle attività e quegli strumenti consentiti (dietro autorizzazione e sotto la diretta guida e dipendenza della autorità giudiziaria) per la attività di indagine conseguente alla commissione di un reato o ad una notizia criminis per la legittima attività preventiva dei reati.
    In uno stato di diritto, le attività relative alle indagini in quanto espressione dell’esercizio della azione penale, non sono consentite in una fase antecedente la conoscenza di un fatto reato o della conoscenza di una notizia criminis.
    In uno stato di polizia, si!

    Il problema è che tutti si riempiono la bocca della roboante definizione di “stato di diritto”, ma pochi ne conoscono la differenza con quella di “stato di polizia”, ed anche molti di quelli che dovrebbero conoscerla (come il presidente dell’anm) finiscono vittime di quella visione salvifica della “missione” della magistratura di cui al mio post di apertura della discussione.



    p.s..
    (almeno stavolta) non c’è nessun intento denigratorio o offensivo nelle parole che ho rivolto ad Apibroker a cui rinnovo i miei ringraziamenti per avermi consentito - con il suo post “ignorante” - di sviluppare le argomentazioni di cui sopra che rappresentano il “cuore” di quel che questa discussione voleva dimostrare.
    Ultima modifica di Ronnie; 24-05-10 alle 11:33
    Se non avete nulla da dire, per favore, non ditelo a me.

  4. #14
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    Predefinito Rif: La confessione

    Un particolare ringraziamento va ad Edmond Dantes per le sue puntuali ed ineccepibili argomentazioni che condivido in toto.

    iaociao:
    Se non avete nulla da dire, per favore, non ditelo a me.

  5. #15
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    Predefinito Rif: La confessione

    Citazione Originariamente Scritto da solgenitsin Visualizza Messaggio
    Interessantissima questa risposta.
    Grazie.
    Essa, infatti, rappresenta l’estrema sintesi e testimonianza della confusione che alligna nelle teste di chi, non avendo competenze specifiche, crede che col buon senso si possa supplire all’ignoranza.
    L’esempio postato da Apibroker da l’esatta misura della differenza che c’è tra uno stato di diritto ed uno stato di polizia, entità che normalmente un profano tende a confondere in una tragica commistione. L’errore commesso da Apibroker viene da lontano: esattamente dalla confusione che un ignorante in materia può fare tra le indagini preliminari e la normale attività di prevenzione e controllo messa in atto dalle forze di polizia quali organismi investiti della tutela dell’ordine pubblico.
    Allora: l’attività di controllo e prevenzione dei reati che le forze di polizia normalmente mettono in atto si può sostanziare in una attività investigativa consistente nel monitoraggio più o meno invasivo delle attività di ciascuno (accesso a dati conoscibili, pedinamenti, raccolta informazioni da informatori/fonti e/o agenti sotto copertura e quant’altro), senza che ciò implichi, tuttavia, alcuna attività degli organi giurisdizionali e, soprattutto, senza che ciò sia conseguenza necessariamente di un reato o di una notizia criminis; nello svolgimento di tale attività le forze di polizia agiscono nello stretto rispetto di un principio gerarchico che vede all’apice il ministro dell’interno e non un organo giudiziario. Le indagini preliminari, al contrario, rappresentano l’attività tipica e primaria dell’esercizio della azione penale, ovvero di quella attività che segue e consegue alla iscrizione da parte del pm nel registro delle notizie di reato della notizia criminis, e che si sostanzia in quella attività di indagine delle forze di polizia alle dirette dipendenze del pm quale titolare della azione penale. Ma l’azione penale ha inizio solo in conseguenza di un reato e non è né può essere, in uno stato di diritto, preventiva!

    La prevenzione, come detto, è una attività tipica delle forze di polizia quali organismi garanti dell’ordine pubblico e, per definizione, non è una attività inerente l’esercizio della azione penale che è solo conseguente alla notizia criminis.

    Nel caso postato da Apibroker è chiaro che non c’è stato alcun reato né c’è stata alcuna notizia criminis, poiché non è né può essere considerato reato la costituzione di una società. Il problema che Apibroker pone attiene, nella sua ottica distorta, nella personalità di un socio che è un “mafioso”. Sul punto bisogna intendersi sulla accezione di “mafioso”. Se per tale si intende un soggetto che ha avuto, in passato, condanne per mafia ma, allo stato, non ha alcuna pendenza penale, allora egli legittimamente potrà costituire tutte le società che vorrà con chi vorrà, senza che tale iniziativa sia oggetto di alcuna attività investigativa relativa all’esercizio della azione penale; tale iniziativa, al contrario, potrà essere monitorata nel quadro di una attività di indagine ed informativa finalizzata alla prevenzione ed alla tutela dell’ordine pubblico con quegli strumenti che le forze di polizia possono autonomamente e legittimamente utilizzare. Se, invece, per mafioso si intende un soggetto (indipendentemente da pregresse condanne), che è indagato per mafia a seguito di una qualsiasi notizia criminis, allora, nell’ambito della attività investigativa relativa alla persecuzione di quel reato di cui alla notizia criminis, l’autorità giudiziaria (pm e gip) può disporre indagini su quel soggetto che potranno coinvolgere (per inevitabile connessione) anche la società con socio Apibroker e quindi, di riflesso, coinvolgere anche lo stesso Apibroker.
    Il discrimine, come ho provato a spiegare, è la NOTIZIA CRIMINIS!
    In uno stato di diritto non si può indagare (nel senso di indagini preliminari) su tizio o caio per vedere questi come si comportano e se commetteranno (futuro) reati; questa è attività tipica e caratterizzante degli stati di polizia.
    In uno stato di diritto le forze di polizia prevengono la commissione dei reati con quelle attività loro proprie consentite dalla legge; perseguono i reati con quelle attività che la legge consente loro di utilizzare a seguito di autorizzazione della autorità giudiziaria.
    In uno stato di diritto non è possibile utilizzare quelle attività e quegli strumenti consentiti (dietro autorizzazione e sotto la diretta guida e dipendenza della autorità giudiziaria) per la attività di indagine conseguente alla commissione di un reato o ad una notizia criminis per la legittima attività preventiva dei reati.
    In uno stato di diritto, le attività relative alle indagini in quanto espressione dell’esercizio della azione penale, non sono consentite in una fase antecedente la conoscenza di un fatto reato o della conoscenza di una notizia criminis.
    In uno stato di polizia, si!

    Il problema è che tutti si riempiono la bocca della roboante definizione di “stato di diritto”, ma pochi ne conoscono la differenza con quella di “stato di polizia”, ed anche molti di quelli che dovrebbero conoscerla (come il presidente dell’anm) finiscono vittime di quella visione salvifica della “missione” della magistratura di cui al mio post di apertura della discussione.



    p.s..
    (almeno stavolta) non c’è nessun intento denigratorio o offensivo nelle parole che ho rivolto ad Apibroker a cui rinnovo i miei ringraziamenti per avermi consentito - con il suo post “ignorante” - di sviluppare le argomentazioni di cui sopra che rappresentano il “cuore” di quel che questa discussione voleva dimostrare.
    Siamo noi a dover ringraziare solgenitsin per avere introdotto un tema di attualità così interessante!:giagia:

    Fermo restando che mi trovo in perfetta assonanza con l'autore di questo 3d (solgenitsin - appunto -), rilevo come egli abbia condotto irreprensibilmente l'indagine sulla diffefrenza che passa tra "stato di diritto" e "stato di polizia" e lo abbia fatto in modo chiarissimo ed impeccabile.
    Ha messo a fuoco, con le lodevoli argomentazioni tecniche che attengono al giurista equilibrato ed al cittadino avveduto, il macroscopico datato squilibrio che si nasconde nelle pieghe di una legislazione dolosamente lacunosa, carente e fraudolentemente imperfetta, prodotto finale del più oscuro e tenebroso periodo vissuto dalla cultura giuridica di questo Paese in tutto simile a quello che la storia di Francia ha bollato indicandolo con il termine "terrore".
    Ricordo solo che questa terrificante esperienza, che risale al '93 Italiano, ha segnato il passo della Giustizia nazionale (l'Italia un tempo era nota per essere assurta a Paese "culla del diritto") che è precipitata nel fondo della graduatoria mondiale.
    Al 156° posto, dopo L'Angola ed il Gabon.ncav:
    Ultima modifica di Ronnie; 24-05-10 alle 11:37
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  6. #16
    Teleimbonito Mafioso
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    Predefinito Rif: La confessione

    A proposito di Stato di Diritto e Stato di Polizia, e della "missione salvifica della moralità umana che deve estrinsecarsi nello screening minuzioso di ogni umana attività" che la magistratura si è affidata - di cui al mio post di apertura -, compiego questo commento di Quagliariello che cade a fagiuolo...

    ...
    ''Le intercettazioni - aggiunge Quagliariello - sono un importante strumento investigativo, ma il loro utilizzo deve essere regolato da norme ben precise e non deve mai scadere in abuso, pena la violazione di diritti della persona costituzionalmente garantiti. Invece, notiamo con preoccupazione che non vi e' nulla di piu' lontano dallo Stato di diritto delle parole pronunciate oggi dalla collega Finocchiaro, che vorrebbe trasformare le intercettazioni da mezzo investigativo per l'accertamento penale della responsabilita' di un reato a strumento di controllo dell'etica pubblica. Da qui all'etica di Robespierre, il passo e' breve''

    INTERCETTAZIONI QUAGLIARIELLO DA OPPOSIZIONE MENZOGNE - Agenzia di stampa Asca
    Se non avete nulla da dire, per favore, non ditelo a me.

  7. #17
    Teleimbonito Mafioso
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    Predefinito Rif: La confessione

    Intercettazioni: Alfano, no a stato di polizia
    Ministro Giustizia, indipendenza magistrati mai in discussione
    23 maggio, 13:48

    (ANSA) - PALERMO, 23 MAG - 'Non si puo' intercettare tutto e sempre. Scopriremo certo tanti reati, ma avremo uno Stato di Polizia'. E' il parere del ministro Alfano.A margine del convegno per l'anniversario della strage di Capaci, il ministro ha detto che la legge in esame sulle intercettazioni lascia 'tutto inalterato riguardo reati di mafia e terrorismo'.

    Replicando poi al procuratore Grasso il ministro della Giustizia ha garantito che indipendenza e autonomia dei magistrati 'non saranno mai messe in discussione'.
    Intercettazioni: Alfano, no a stato di polizia - Sicilia - ANSA.it


    Ineccepibile anche Alfano che manifesta una cultura del diritto che il trebbiatore, o i travagliati inquisitori (giusto per fare un paio di esempi) mai potranno vantare, accecati dalla loro malvagia ignoranza giacobina che ne ottunde anche il più recondito sussulto di giuridica resipiscenza
    Se non avete nulla da dire, per favore, non ditelo a me.

  8. #18
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    Predefinito Rif: La confessione

    invece di montesquieu mi rifarei a jeanjaque rosseau :
    "la magistratura nasce buona é la politica che la guasta"

  9. #19
    ********** G Futuro
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    Predefinito Rif: La confessione

    Citazione Originariamente Scritto da solgenitsin Visualizza Messaggio
    Interessantissima questa risposta.
    Grazie.
    Essa, infatti, rappresenta l’estrema sintesi e testimonianza della confusione che alligna nelle teste di chi, non avendo competenze specifiche, crede che col buon senso si possa supplire all’ignoranza.
    L’esempio postato da Apibroker da l’esatta misura della differenza che c’è tra uno stato di diritto ed uno stato di polizia, entità che normalmente un profano tende a confondere in una tragica commistione. L’errore commesso da Apibroker viene da lontano: esattamente dalla confusione che un ignorante in materia può fare tra le indagini preliminari e la normale attività di prevenzione e controllo messa in atto dalle forze di polizia quali organismi investiti della tutela dell’ordine pubblico.
    Allora: l’attività di controllo e prevenzione dei reati che le forze di polizia normalmente mettono in atto si può sostanziare in una attività investigativa consistente nel monitoraggio più o meno invasivo delle attività di ciascuno (accesso a dati conoscibili, pedinamenti, raccolta informazioni da informatori/fonti e/o agenti sotto copertura e quant’altro), senza che ciò implichi, tuttavia, alcuna attività degli organi giurisdizionali e, soprattutto, senza che ciò sia conseguenza necessariamente di un reato o di una notizia criminis; nello svolgimento di tale attività le forze di polizia agiscono nello stretto rispetto di un principio gerarchico che vede all’apice il ministro dell’interno e non un organo giudiziario. Le indagini preliminari, al contrario, rappresentano l’attività tipica e primaria dell’esercizio della azione penale, ovvero di quella attività che segue e consegue alla iscrizione da parte del pm nel registro delle notizie di reato della notizia criminis, e che si sostanzia in quella attività di indagine delle forze di polizia alle dirette dipendenze del pm quale titolare della azione penale. Ma l’azione penale ha inizio solo in conseguenza di un reato e non è né può essere, in uno stato di diritto, preventiva!

    La prevenzione, come detto, è una attività tipica delle forze di polizia quali organismi garanti dell’ordine pubblico e, per definizione, non è una attività inerente l’esercizio della azione penale che è solo conseguente alla notizia criminis.

    Nel caso postato da Apibroker è chiaro che non c’è stato alcun reato né c’è stata alcuna notizia criminis, poiché non è né può essere considerato reato la costituzione di una società. Il problema che Apibroker pone attiene, nella sua ottica distorta, nella personalità di un socio che è un “mafioso”. Sul punto bisogna intendersi sulla accezione di “mafioso”. Se per tale si intende un soggetto che ha avuto, in passato, condanne per mafia ma, allo stato, non ha alcuna pendenza penale, allora egli legittimamente potrà costituire tutte le società che vorrà con chi vorrà, senza che tale iniziativa sia oggetto di alcuna attività investigativa relativa all’esercizio della azione penale; tale iniziativa, al contrario, potrà essere monitorata nel quadro di una attività di indagine ed informativa finalizzata alla prevenzione ed alla tutela dell’ordine pubblico con quegli strumenti che le forze di polizia possono autonomamente e legittimamente utilizzare. Se, invece, per mafioso si intende un soggetto (indipendentemente da pregresse condanne), che è indagato per mafia a seguito di una qualsiasi notizia criminis, allora, nell’ambito della attività investigativa relativa alla persecuzione di quel reato di cui alla notizia criminis, l’autorità giudiziaria (pm e gip) può disporre indagini su quel soggetto che potranno coinvolgere (per inevitabile connessione) anche la società con socio Apibroker e quindi, di riflesso, coinvolgere anche lo stesso Apibroker.
    Il discrimine, come ho provato a spiegare, è la NOTIZIA CRIMINIS!
    In uno stato di diritto non si può indagare (nel senso di indagini preliminari) su tizio o caio per vedere questi come si comportano e se commetteranno (futuro) reati; questa è attività tipica e caratterizzante degli stati di polizia.
    In uno stato di diritto le forze di polizia prevengono la commissione dei reati con quelle attività loro proprie consentite dalla legge; perseguono i reati con quelle attività che la legge consente loro di utilizzare a seguito di autorizzazione della autorità giudiziaria.
    In uno stato di diritto non è possibile utilizzare quelle attività e quegli strumenti consentiti (dietro autorizzazione e sotto la diretta guida e dipendenza della autorità giudiziaria) per la attività di indagine conseguente alla commissione di un reato o ad una notizia criminis per la legittima attività preventiva dei reati.
    In uno stato di diritto, le attività relative alle indagini in quanto espressione dell’esercizio della azione penale, non sono consentite in una fase antecedente la conoscenza di un fatto reato o della conoscenza di una notizia criminis.
    In uno stato di polizia, si!

    Il problema è che tutti si riempiono la bocca della roboante definizione di “stato di diritto”, ma pochi ne conoscono la differenza con quella di “stato di polizia”, ed anche molti di quelli che dovrebbero conoscerla (come il presidente dell’anm) finiscono vittime di quella visione salvifica della “missione” della magistratura di cui al mio post di apertura della discussione.



    p.s..
    (almeno stavolta) non c’è nessun intento denigratorio o offensivo nelle parole che ho rivolto ad Apibroker a cui rinnovo i miei ringraziamenti per avermi consentito - con il suo post “ignorante” - di sviluppare le argomentazioni di cui sopra che rappresentano il “cuore” di quel che questa discussione voleva dimostrare.
    Ti ringrazio sentitamente per avermi dato più volte dell'ignorante. Non avendo studiato giurisprudenza, bensì economia, che non prevede Diritto Penale et similia fra le sue materie, nè avendo mai avuto a che fare con problemi simili mi rifaccio al buon senso, come ho già specificato. Detto questo non mi hai convinto affatto, perchè raschiando fra le varie accuse d'ignoranza etra i paroloni come stato di polizia, etc. rimane ben poco. Senz'altro il non sapere che se uno è appartenente alla società segreta "mafia" non cessa di esserlo mai, avendo firmato un patto di sangue, è si una grave forma d'ignoranza per chi si intende di diritto. Non si può essere considerati mafiosi a giorni alterni o ad anni alterni. Quando si ha a che fare con la criminalità organizzata l'equilibrio tra il garantismo e "lo stato di polizia" come lo chiami tu, si deve spostare verso quest'ultimo, perchè la criminalità organizzata è un cancro che immobilizza un'intera società, intere generazioni.
    Ultima modifica di Ronnie; 24-05-10 alle 11:37
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  10. #20
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    Predefinito Rif: La confessione

    Tutti capirete che in materia la mia ignoranza è infita ma è forte il mio coraggio.
    Allora: leggendovi ho concluso che ai magistrati deve essere impedito entrare in parlamento e-o candidarsi a elezioni politiche ed amministrative.

    saluti

 

 
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