Regolamentazione Mozioni di POL
Finalità e obbiettivi
Con la presente legge ordinaria si vuole regolare una fattispecie ormai vetusta e disordinata, ma con grandi potenzialità relativamente al dibattito ludico.Per questo ho cercato di rendere più facilmente consultabile un registro delle mozioni di POL e più "pesante" la votazione di una mozione in Congresso.
Nella stesura del presente testo si tiene in considerazione dell'art.17 comma 4 e 5 della Costituzione.
Articolo 1
Con l'entrata in vigore di questa legge ordinaria sono abrogate le seguenti disposizioni normative:
-Art.19 del Regolamento del Congresso
-PDL Emoned modifica regolamento mozioni
-Art.7 comma 3 Regolamento del Congresso la parola "mozione"
Articolo 2
La mozione è un testo concernente la regolamentazione, a fini ludici e di dibattito politico, di una particolare fattispecie o evento di politica nazionale o internazionale.
Articolo 3
Ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della Costituzione di POL, è riconosciuto il diritto di proporre mozioni ai seguenti soggetti:
a)ogni Congressista
b)Governo
c)almeno 15 iscritti al Forum PoliticaOnline che abbiano raggiungo, al momento dell'apposizione della sottoscrizione, i 500 messaggio totali.
Relativamente al punto b) si precisa che il Governo può presentare mozioni previa delibera del Consiglio dei Ministri.
Le mozioni presentate dal Governo devono recare espressamente la dicitura nel titolo "mozione governativa" e recare la sottoscrizione in alternativa del Presidente, del VicePresidente o del Ministro delegato alla presentazione del testo.
Articolo 4
Contemporaneamente all'entrata in vigore della presente regolamentazione e contestualmente all'apertura del *3d ufficiale Presentazione leggi ordinarie*, il Presidente del Congresso deve aprire i 3d "Registro ufficiale delle Mozioni di POL" e "Presentazione ufficiale Mozioni di POL".
I seguenti 3d, compatibilmente con le esigenze del Forum e nel rispetto della volontà dell'Amministrazione, dovrebbero essere facilmente consultabili e reperibili al forumista iscritto a PoliticaOnline.
Soggetti legittimati a scrivere nei 3d sopracitati, nel rispetto delle regole del Forum e della volontà dell'Amministrazione di POL, sono i componenti dell'Ufficio di Presidenza del Congresso.
Articolo 5
Nel rispetto della Costituzione e dell'articolo 3 della presente legge ordinaria, i soggetti legittimati devono presentare la mozione, completa dei requisiti formali richiesti dalla Legge, che intendono sottoporre alla votazione del Congresso all'Ufficio di Presidenza.
L'Ufficio di Presidenza non può sindacare nel merito la mozione, ma deve vagliare i requisiti formali in riferimento alla Costituzione di POL, alla presente regolamentazione e ai dettati giurisprudenziali degli organi competenti.
La mozione, dopo il vaglio dell'Ufficio di Presidenza, viene iscritta nel "3d presentazione ufficiale Mozioni di POL" esclusivamente da uno dei membri dell'Ufficio di Presidenza.
Al testo della mozione deve seguire la lista dei sottoscrittori.
Articolo 6
Il Congresso discute le mozioni presenti nel "3d presentazione ufficiale Mozioni di POL" nella prima seduta disponibile nei limiti e nelle forme del Regolamento del Congresso.
I Congressisti possono proporre emendamenti alle mozioni in discussione nelle forme e nei limiti previsti dal Regolamento del Congresso di POL in vigore.
Nessuna commissione congressuale può discutere, emendare o votare una mozione.
Una volta approvata dal Congresso, la mozione deve essere iscritta nel " Registro ufficiale delle mozioni di POL" dal Ministro della Giustizia in carica, nel rispetto dell'Articolo 18 della Costituzione.
Ai sensi dell'Art. 17 comma 4 e dell'Art. 19 della Costituzione di POL, il Presidente di POL ha potere di rinvio delle mozioni nelle forme e nei limiti dei citati articoli.
Articolo 7
Le mozioni iscritte nel "3d Registro ufficiale delle mozioni di POL" esprimono un'opinione di valore normativo del Congresso di POL.
La proposizione, ai sensi dell'Art.5, di una mozione contrastante, negli argomenti espressi e nelle intenzioni del proponente, un'altra mozione già approvata dal Congresso e pubblicata nei termini dell'Art.6, deve contenere l'esplicita abrogazione di quest'ultima.
La mancanza di tale requisito rende la mozione non iscrivibile nel "3d presentazione ufficiale mozioni di POL".
La mozione che voglia abrogare un'altra mozione già approvata e pubblicata deve essere votata favorevolmente dai 2/3 del Congresso.
Articolo 8
L'Ufficio di Presidenza a maggioranza dirime le controversie riguardante il carattere contrastante degli argomenti delle mozioni.
Una mozione non approvata dal Congresso non può essere ripresentata, ai sensi dell'art.5 , prima di 3 mesi dalla proclamazione della votazione contraria del Congresso di POL.
è una mia proposta ampiamente modificabile per iniziare il dibattito