IL CDM E' CONVOCATO PER DOMANI ALLE ORE 21
Ordine del giorno:
1- Approvazione Regolamento interno del Consiglio dei Ministri:
[spoiler=Regolamento CDM]
Art.1
In ottemperanza dell'art. 29 della Costituzione di POL, il Governo della comunità è composto dal Presidente di Politica Online, dal Vice Presidente e dai Ministri. Costoro formano il Consiglio dei Ministri.
Art.2
Il Consiglio dei Ministri è convocato dal Presidente o dal VicePresidente almeno 1 volta al mese.Chi convoca il CdM presiede e dirige la seduta, stabilendo l'Ordine del giorno o modificandolo in corso di seduta.
Art.3
In ottemperanza all'art.18 co. 3 della Costituzione, il Presidente del Congresso comunica al Ministro della Giustizia le legge approvate dal Congresso ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di POL.Il Ministro della Giustizia pubblica le leggi in un 3d apposito denominato " Gazzetta Ufficiale di POL X Legislatura".E' responsabilità del Ministro della Giustizia l'aggiornamento della Gazzetta Ufficiale.
Art.4
Uno o più Ministri possono presentare al CdM i progetti di Legge da discutere all'Ordine del giorno.
Al fine della presentazione del progetto di legge in Congresso, il CdM deve approvare la proposta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.Il diritto di voto spetta ai soggetti nominati all'art.1 del presente regolamento.
Una volta approvata il progetto di legge in CdM, esso verrà presentato al Congresso nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione di POL.
Art.5
Possono partecipare alla seduta del CdM, senza diritto di voto, i ViceMinistri e gli eventuali altri organi governativi nominati dal Presidente.
Art.6
Il CdM ha una durata massima di 5 giorni
[/spoiler]
2- PDL Danny78, semplificazione del gioco

Originariamente Scritto da
Danny78
Sempre per semplificare il gioco propongo di tornare alla Regolamentazione dei partiti precedente alla istituzione del Registro e cioè a questo PDL proposto da Conterio ed approvato nella V° Legislatura ma riveduto e corretto con alcuni accorgimenti:
[spoiler= Regolamentazione dei partiti]
Art. 1
Un Partito ed un Movimento per poter avere riconoscimento ufficiale deve "possedere" almeno :
a) uno statuto.
b) un minimo di tre iscritti, con iscrizione confermata dai singoli iscritti.
c) un presidente, ovvero un segretario, ovvero un portavoce "riconosciuto" dagli iscritti .
d) un simbolo chiaro
Art. 2
E' altresi tassativo che per poter PARTECIPARE ALLE ELEZIONI:
a) il movimento o il partito, abbia compiuto almeno 30 giorni di Vita alla data della indizione delle elezioni
b)La lista presentata alle elezioni va postata nel 3d ufficiale da un rappresentante della lista stessa
Art. 3
Eventuali controlli sulla legittimità della lista sono compito della Corte Costituzionale e degli organi preposti dai regolamenti.
[/spoiler]

Originariamente Scritto da
Danny78
Con le proposte elencate qui di seguito sotto forma di emendamenti al corrente regolamento in sostanza:
* SI VA AD ELIMINARE DEFINITIVAMENTE L'UFFICIO DI PRESIDENZA, CHE è INUTILE E COMPLICA LE COSE
* L'ARTICOLO 9, CHE CREAVA LA GIUNTA DEL REGOLAMENTO, VIENE ABOLITO E VIENE RIDATO A TUTTO IL CONGRESSO LA POSSIBILITA' DI MODIFICARE IL PROPRIO REGOLAMENTO, SENZA DARE IL COMPITO AD UNA "CASTA" RISTRETTA DI CONGRESSISTI
* L'ARTICOLO 13 VIENE MODIFICATO ELIMINANDO TUTTE LE COMMISSIONI PERMANENTI TRANNE LA COMMISSIONE COSTITUZIONALE, CHE GIUSTAMENTE DEVE RIMANERE.
* L'ARTICOLO 23 VIENE MODIFICATO COSI DA CHIARIRE DEFINITIVAMENTE COME PROCEDERE IN CASO DI VACANZA DI UN SEGGIO CONGRESSUALE
* IN SINTESI, ABOLITO L'UFFICIO DI PRESIDENZA, LE COMMISSIONI INUTILI, LA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO, CHIARITA LA VACANZA DEI SEGGI.
[spoiler=Nuovo regolamento del congresso]
Art. 1
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
Articolo 4
1. Eletto il Presidente, si procede all'elezione del VicePresidente
2. E' eletto colui che al primo scrutinio ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti vale l'anzianità forumistica.
3. Qualora per qualsiasi causa cessi dalle funzioni il Vicepresidente eletto ai sensi del comma 1, si procede a nuova
elezione ai sensi del comma 2
Art. 2
L'articolo 5 è abrogato
Art. 3
L' Articolo 6 comma 3 è sostituito dal seguente:
3.Il Vicepresidente collabora con il Presidente; sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Art. 4
L'articolo 7 è abrogato
Art. 5
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
Articolo 9
Il Regolamento della Assemblea può essere modificato in sede assembleare seguendo il normale iter legislativo.
Art. 6
L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
Articolo 10
1. Ciascun Gruppo parlamentare, entro tre giorni dalla sua costituzione, designa i propri componenti nelle Commissioni permanenti, ripartendoli in numero uguale in ciascuna Commissione e dandone comunicazione al Presidente del Congresso o a chi ne fa le veci.
Art. 7
L'articolo 13 è sostituito dal seguente:
Articolo 13
1. Esiste una sola commissione permanente, quella per gli Affari Costituzionali
2.Il Congresso può sempre procedere alla costituzione di Commissioni speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi, nel rispetto dell'Art 10, commi 2 e 3
3. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni
sulle quali devono riferire alla Assemblea; in sede consultiva per esprimere
pareri; in sede legislativa per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge.
Esse si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni del Governo nonché per esercitare le funzioni di indirizzo, di controllo e di informazione.
4. Ogni commissione ha esclusiva competenza sulle leggi inerenti la stessa.
5. Ai lavori delle commissioni possono partecipare, a titolo consultivo e senza diritto di voto, forumisti esterni, su proposta di un terzo dei commissari o del presidente della commissione e con il consenso della maggioranza dei commissari.
Art. 8
Nell'Articolo 14 al comma 3 sostituire la parola "Vicepresidenti" con "vicepresidente".
Art. 9
Nell'Articolo 16 eliminare la frase "con parere unanime dell’Ufficio di Presidenza"
Art. 10
L'articolo 23 è sostituito dal seguente:
Articolo 23
In caso di decadimento o di dimissioni di un congressista, al posto del congressista decaduto o dimissionario verrà nominato in ordine:
1) il candidato non eletto della stessa lista del congressista decaduto o dimissionario che precede gli altri candidati non eletti per numero di voti ottenuti, in caso di rinuncia si passa al candidato successivo. Ai fini dell'assegnazione del seggio un candidato non eletto nominato congressista viene escluso dalla lista dei non eletti della propria lista elettorale. A parità di voti prevale il candidato che precede nell'ordine della lista.
2) il primo della lista dei sostituti congressisti presentata dal partito di cui fa parte il congressista decaduto o dimissionario al momento della presentazione della lista elettorale. I forumisti presenti nella lista dei sostituti congressisti nominati congressisti o rinunciatari verranno espunti dalla lista medesima.
3) gli iscritti al partito di cui fa parte il congressista decaduto o dimissionario che abbiano raggiunto i post necessari per essere eleggibili e la cui iscrizione al partito risalga a prima delle elezioni congressuali. L'iscritto che sostituisce il congressista deve essere indicato dal partito stesso.
Nel caso non vi siano membri del forum disponibili il seggio rimarrà vacante
Il nuovo aspirante congressista verrà invitato ufficialmente dal Presidente del Congresso mediante PVT e pubblico thread e dovrà comunicare esplicitamente l'accettazione della carica entro sette giorni. L'accettazione andrà postata nel thread pubblico appositamente aperto. Nel caso in cui, passati i sette giorni, non vi sia stata accettazione nel thread pubblico, il Presidente del Congresso contatterà il successivo aspirante congressista [/spoiler]

Originariamente Scritto da
Danny78
Il nuovo congresso immagino porrà rimedio ad una situazione a dir poco fastidiosa legata alle Mozioni. E cioè alla apertura di decine di thread dedicate alle mozioni piu disparate e che intasano il forum rendendolo anche di difficile lettura.
Con questa proposta otterremo due cose:
1. nessuno avrà preclusa la possibilità di proporre mozioni
2. solo le mozioni che divengono tali (e cioè che raggiungono i requisiti per la votazione) potranno avere lo spazio che meritano per dibattere nel forum con delle discussioni dedicate.
[spoiler= REGOLAMENTAZIONE DELLE MOZIONI]
Art. 1
Viene aperto e messo in rilievo il THREAD UFFICIALE PER LE "PROPOSTE DI MOZIONE". Solo su questo thread i forumisti che vorranno, potranno proporre una mozione. La proposta di mozione dovrà essere scritta in un post compilato in GRASSETTO e con COLORE BLU, cosi da distinguerla facilmente dai commenti.
Art. 2
Sarà cura del PROMOTORE, contattare aventuali firmatari mantenendo in vista il suo "post-promozionale" all'interno del 3d dedicato.
Art. 3
Sarà cura del PROMOTORE quello di aggiornare le firme e, una volta raggiunti i requisiti, quello di aprire un 3d dedicato alla MOZIONE UFFICIALE, QUELLA CIOE' CHE HA I REQUISITI PER ESSERE VOTATA.
Art. 4
Contestualmente ogni altro 3d aperto per pubblicizzare proposte di mozioni dovrà essere chiuso dai moderatori.
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Originariamente Scritto da
Caimano
Onorevoli Colleghi! Lo strumento Referendario è un elemento chiave della Democrazia, dato che accanto al potere Esecutivo e Legislativo permette al popolo di esprimersi direttamente su molte questioni risolvendo in molte di queste anche possibili situazioni di empasse. Ecco perchè esso deve avere una soglia ragionevole di accesso: non troppe firme per renderlo uno strumento troppo difficile da usare, non troppe poche per evitarne gli abusi. La recente raccolta di firme per il Referendum Elettorale ha dimostrato che 55 è un limite eccessivamente alto, scopo di questa legge è pertanto ridurlo.
[spoiler="PDL Cost. #1: Riduzione dei Requisiti oggettivi dei Referendum"]Riduzione dei requisiti oggettivi per la richiesta di un Referendum
Art. 1
Nell'articolo 20 comma 5 della Costituzione di POL la parola "cinquantacinque" è sostituita da "trentacinque".
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Originariamente Scritto da
Caimano
Onorevoli Colleghi! Le recenti elezioni hanno dimostrato che l'amministrazione esige, giustamente, più ordine nella conduzione dei thread di votazione per le elezioni. Scopo di questo progetto è rendere il tutto più semplice, agevole e ordinato sempre che i mezzi tecnici del Forum lo permettano
[spoiler="PDL #2: Modalità di votazione del Presidente di POL"]Modalità di votazione per il Presidente di PoliticaOnLine
Art. 1
1. La procedura di votazione per il presiente di POL avverrà esprimendo la preferenza dell'Elettore in un apposito Thread attraverso lo strumento del Sondaggio.
2. Il sondaggio avrà attiva la funzione che rende visibile chi ha votato in modo da permettere i controlli di validità del voto da parte dell'Amministrazione.
3. Il voto espresso da un forumista nel sondaggio non può essere cambiato dallo stesso in altro modo.
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[spoiler="PDL Cost. #3 Correzione di errori nella costituzione"]Proposta di Legge Costituzionale
recante misure per il rafforzamento di diritti costituzionali, lo schiarimento, il completamento, l'interpretazione di norme e la correzione di errori materiali nel testo della costituzione di POL
Titolo I
rafforzamento di diritti costituzionali
Art. 1
1. All'articolo 4 della Costituzione di POL il comma 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Ognuno ha il diritto di esprimere liberamente le sue opinioni, salve le limitazioni che la legge stabilisce a garanzia della comunità nelle proprie riunioni istituzionali, negli archivi e nelle discussioni riservate alle proposte ufficiali. 2. Ognuno ha il diritto all'accesso a tutte le banche dati di atti normativi, provvedimenti, votazioni, proposte di normative della Comunità, è vietata l'emanazione di atti segreti ad ogni organo della Comunità.".
2. Al medesimo articolo è inserito il successivo comma 3 qui indicato ed è rinumerato di conseguenza in 4 il preesistente comma 3: "3. La legge può imporre limiti alla possibilità di presentare istanze su specifiche discussioni e può prevedere la segretezza delle discussioni delle corti giudiziarie ma non dei loro provvedimenti.".
Art. 2
1. All'articolo 17 della Costituzione di POL nel secondo comma è aggiunta la parola "originaria" dopo la parola "legislativa".
2. Al medesimo articolo è inserito il terzo comma seguente "3. L'iniziativa legislativa successiva tramite emendamento appartiene a ciascun congressista ed al governo ed è esercitabile in ogni organo del congresso.", sono di conseguenza rinumerati i successivi commi
Titolo II
correzione e completamento del testo della costituzione di POL
Art. 3
1. All'articolo 11 comma quarto della Costituzione di POL sono aggiunte prima del punto le parole "e presieduta dall'eletto più anziano presente"
2. All'articolo 23 della Costituzione di POL è soppresso il 3 comma e sono rinumerati di conseguenza gli altri
Art. 4
1. All'articolo 26 primo comma della Costituzione di POL la parola "nomina" è sostituita dalle parole "deve nominare in tempi ragionevoli"
2. All'articolo 27 della Costituzione di POL è aggiunto il seguente comma: "6. In caso di dimissioni anticipate del Presidente di POL che non abbia nominato un Vice Presidente il Congresso è convocato di diritto ad oltranza fino all'elezione a maggioranza semplice di un Presidente suffecto con pieni poteri."
Art. 5
1. All'articolo 29 primo comma della Costituzione di POL dopo le parole "e dai ministri" prima del punto sono inserite le parole ", questi ultimi in numero non superiore ad otto".
Art. 6
1. All'articolo 32 ultimo comma della Costituzione di POL si aggiunge la parola "ordinaria"
Titolo III
schiarimento del testo della costituzione di POL, correzioni ed interpretazioni
Art. 7
1. All'articolo 11 comma terzo della Costituzione di POL sono soppresse le parole ", naturale o anticipato,"
2. All'articolo 12 comma quarto della Costituzione di POL le parole "riprodurle integralmente" sono sostituite dalle parole "mantenerne integralmente gli effetti"
Art. 8
1. All'articolo 20 ultimo comma della Costituzione di POL sono aggiunte le parole "e di redazione del quesito".
2. All'articolo 21 secondo comma della Costituzione di POL dopo la parola "provvedimento" sono inserite le parole "di reintroduzione".
Art. 9
1. All'articolo 46 primo comma della Costituzione di POL si aggiunge dopo "diritto" e prima dei due punti la frase ", gerarchicamente ordinate fra loro"
2. All'articolo 47 ultimo comma della Costituzione di POL si aggiunge prima del punto la frase "intese come non successive all'entrata in vigore delle singole disposizioni della normativa"
Art. 10
1. L'interpretazione corretta dell'articolo 47 comma 1 della Costituzione di POL è quella che considera come obbligatorio per l'interprete leggere le norme le une per mezzo delle altre e per mezzo del loro contesto applicativo, e preferire fra le varie possibili interpretazioni quella che assicuri la maggior coerenza possibile della singola norma o del complesso di norme oggetto di giudizio con ogni altra norma dell'ordinamento, con la prassi seguita dalla giurisprudenza e con l'intenzione del potere legislativo.
2. L'interpretazione corretta dell'articolo 47 comma 2 della Costituzione di POL è quella che considera come obbligatorio preferire, rispetto ad interpretazioni finalistiche o di prassi incoerenti con il testo letterale, quelle interpretazioni coerenti con la letteralità delle norme a fronte di interpretazioni con essa incoerenti (salvo che sia impossibile dedurre uno o più sensi letterali dalle parole usate nella legge) ma che fra più espressioni letteralmente possibili (espressioni polisense) prescelga sempre quella più aderente alla volontà originaria del legislatore.
3. L'interpretazione corretta dell'articolo 47 comma 3 della Costituzione di POL è quella che nell'ipotesi in cui una norma di grado inferiore possa essere letta in modo coerente invece che incoerente con una norma di grado superiore preveda che quella -letterale o meno- sia l'interpretazione da prescegliere prima di tutto rispetto ad ogni altra e solo a quel punto che si debba -nel caso la norma sia ancora dubbia fra due o più alternative- ricorrere all'interpretazione autentica della volontà del legislatore nel produrre la norma oggetto di interpretazione.
4. L'interpretazione corretta dell'articolo 47 della Costituzione di POL è quella per cui si considera obbligatorio considerare l'applicazione e l'interpretazione della legge come momenti coincidenti e per cui si considera obbligatorio in qualsiasi attività interpretativa di norme giuridiche rispettare la natura di limite del potere propria della Costituzione ed adottare quindi un favor libertatis, per cui fra più interpretazioni, che siano egualmente preferibili secondo i criteri dei commi primo secondo e terzo, delle norme e combinazioni di norme si debba sempre scegliere quella che impone i minori obblighi, divieti ed oneri ai membri della comunità.
Art. 11
1. L'interpretazione corretta dell'articolo 52 comma primo della Costituzione di POL è quella che comprende nel concetto di retroattività sia la nozione propria che impropria della stessa.
Art. 12
1. All'articolo 53 della Costituzione di POL si aggiunge il comma 2 seguente: "2. Qualsiasi organo o componente di organo, nominato e non elettivo per cui non siano state previste con legge procedure di revoca o sostituzione è revocabile tramite sostituzione da chi lo ha nominato."
Art. 13
1. Si richiede cortesemente alla moderazione del forum camera di considerarsi autorizzata alla correzione di ogni errore unicamente ortografico presente nella Costituzione, chiedendo al Presidente del Congresso delucidazioni in caso di dubbi.
il Ministro delle Riforme Caimano
On. Manfr
On. Ronnie
[/spoiler]

Originariamente Scritto da
Caimano
Onorevoli Colleghi! I tempi del Congresso sono eccessivamente lunghi, più di quanto sia necessario. Dato che in circostanze come l'elezione dei giudici costituzionali è necessario convocare più sedute consecutivamente la celerità è un elemento fondamentale, che si coniughi col diritto di dibattere e di votare dei congressisti. Scopo della legge è risolvere questo problema.
[spoiler="PDL #4 Revisione Tempi Congresso"]Nuovo PDL: Ottimizzazione dei Tempi del Congresso
Art. 1
L'articolo 17 comma 2 del Regolamento Congressuale vigente è così modificato:
2. Le prime 24 ore sono dedicate alla discussione dell'ordine del giorno ed alla presentazione degli emendamenti. E' facoltà del Presidente del Congresso concedere ulteriori 12 ore al dibattito qualora ne ravveda la necessità
Art. 2
Nell'articolo 17 comma 4 del Regolamento congressuale la parola "72" è sostituita con "36"[/spoiler]
4 - PDL Caimano, modifiche Elezioni presidenziali (alternativi)

Originariamente Scritto da
Caimano
Onorevoli Colleghi! Al fine di evitare le trattative sotterranee fra il primo e il secondo turno, accordi più o meno leciti e accuse più o meno infondate di accordi sottobanco è necessario riformare il sistema di Elezione Presidenziale.
Il Professor Sartori indica nel suo libro "Ingengeria Costituzionale Comparata" come il Presidenzialismo necessiti di una legge si a due turni, ma con un ballottaggio aperto e non chiuso come l'attuale, in modo che le trattative siano fatte alla luce del sole e siano impediti i ricatti.
[spoiler="PDL #5/a Elezioni Presidenziali"]PDL Legge Elettorale del Presidente di PoliticaOnLine
Art. 1
Fatte salve le precedenti disposizioni vigenti sulla durata delle votazioni, sulle sue modalità, sui requisiti per l'elettorato attivo e passivo, è ritenuta valida la candidatura di un Forumista alla presidenza se questi è sostenuto da una lista che si presenta al Congresso e ne dichiara l'apparentamento o se questi presenta le firme di cinque forumisti con più di 500 post o di un congressista che ne sostengano la candidatura.
Art. 2
1. E' eletto Presidente di POL il candidato che abbia raccolto il 50% +1 dei voti validi espressi nel primo turno di votazione.
2. Qualora nessun candidato raggiunga questo quorum si procederà ad una nuova votazione, denominata ballottaggio, decorsi quindici giorni dallo svolgimento del primo turno di votazione.
3. Possono partecipare al ballottaggio tutti i candidati che abbiano ricevuto almeno un voto validamente espresso al primo turno di votazione.
4. I candidati ammessi dovranno dichiarare la propria decisione di non partecipare al secondo turno di votazione entro le 24 ore precedenti l'apertura delle urne del ballottaggio.
5. Al secondo turno risulterà eletto il candidato che abbia raccolto la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Qualora due candidati ricevano lo stesso numero di voti validi, il congresso procederà all'Elezione del Presidente con maggioranza assoluta dei componenti totali dell'assemblea.[/spoiler]

Originariamente Scritto da
Caimano
Onorevoli Colleghi! Al fine di evitare le trattative sotterranee fra il primo e il secondo turno, accordi più o meno leciti e accuse più o meno infondate di accordi sottobanco è necessario riformare il sistema di Elezione Presidenziale.
Fra i modi che esistono per limitare questo sotterraneo mercimonio esiste la possibilità che il Presidente venga eletto in un turno unico e che quindi le alleanze e gli accordi debbano già essere espliciti e chiari subito agli elettori.
[spoiler="PDL #5/b Elezioni Presidenziali"]PDL Elezione del Presidente di PoliticaOnLine
Art. 1
Fatte salve le precedenti disposizioni vigenti sulla durata delle votazioni, sulle sue modalità, sui requisiti per l'elettorato attivo e passivo, è ritenuta valida la candidatura di un Forumista alla presidenza se questi è sostenuto da una lista che si presenta al Congresso e ne dichiara l'apparentamento o se questi presenta le firme di cinque forumisti con più di 500 post o di un congressista che ne sostengano la candidatura.
Art. 2
1. E' eletto Presidente di POL il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi durante le votazioni.
2. Qualora due candidati ricevano lo stesso numero di voti validi, il congresso procederà all'Elezione del Presidente con maggioranza assoluta dei componenti totali dell'assemblea.[/spoiler]
5 - PDL Caimano, modifiche legge elettorale (voto singolo trasferibile)

Originariamente Scritto da
Caimano
Onorevoli Colleghi! Al fine di garantire rappresentatività ed equilibrio nel Congresso i proponenti sottopongono la proposta del Voto Singolo Trasferibile come sistema elettorale per Camera.
[spoiler="PDL #6 Reglamentazione della procedura di elezione del Congresso"]PDL Legge Elettorale
Art. 1
1. I 25 Seggi del Congresso di POL sono eletti con il Sistema del Voto Singolo Trasferibile.
2. Detengono l'elettorato passivo e attivo per il Congresso tutti i forumisti con più di 500 post all'attivo.
Art. 2
1. Ogni Partito registrato presso il Registro delle formazioni Politiche può presentare una sua lista di candidati in un thread apposito della Commissione Elettorale.
2. Singoli forumisti potranno candidarsi come indipendenti a patto di presentare a sostegno della propria candidatura la firma di tre forumisti che abbiano superato i 500 post.
3. La Commissione Elettorale preposta risolverà eventuali questioni e controversie.
Art. 3
1. Ogni elettore avente diritto al voto può esprimere fino a tre preferenze scegliendo fra i candidati di tutte le liste e i candidati indipendenti.
2. Si possono votare candidati di liste diverse e candidati indipendenti allo stesso momento.
3. I voti espressi alla singola lista sono ritenuti non validi.
Art. 4
1. Al termine della procedura elettorale si passa alla determinazione del quorum di elezione che si calcola dividendo il numero di voti validamente espressi per il numero di seggi di assegnare (25) addizionato di uno. Il risultato deve essere ulteriormente addizionato di uno.
2. Sono dichiarati eletti tutti quei forumisti che abbiano superato il quorum determinato al comma 1. Qualora il numero degli eletti ecceda il numero di seggi è eletto il forumista con minore anzianità su POL.
3. Qualora non si riescano a determinare tutti gli eletti, si procederà eliminando i candidati con meno voti, uno dopo l'altro, e trasferendo i loro voti agli altri candidati della loro stessa lista fino a quando un numero sufficiente di candidati abbia raggiunto il quorum di elezione. In caso di candidati indipendenti i loro voti eliminati verranno assegnati agli altri candidati indipendenti. Se anche con l'eliminazione non si raggiunge il numero sufficiente di eletti verrà eletto il candidato più vicino al quorum.
4. In caso di dimissioni o sostituzioni di un forumista, è dichiarato eletto il candidato che abbia raggiunto subito dopo il dimissionario il quorum di elezione purchè appartenente alla stessa lista. In caso di dimissioni di candidati indipendenti si procederà all'elezione del successivo candidato che ha passato il quorum di qualsiasi lista. Nel qual caso non vi siano più candidati di una stessa lista, si procederà come nel caso dei candidati indipendenti.
Nel qual caso non vi siano candidati che superano il quorum, si procede a scegliere chi si avvicina di più.
Art. 5
Per agevolare le procedure di calcolo delle preferenze l'Amministrazione potrà avvalersi della collaborazione della Commissione Elettorale.[/spoiler]
6 - PDL Caimano, modalità di voto (alternativi)
[spoiler="PDL #9/a Modalità di voto"]PDL sulle modalità di voto
Art. 1
Le elezioni avvengono nell'apposito forum e discussioni/sondaggi interni aperti dall'amministrazione, al fine di garantire la segretezza del voto.
Art. 2
Ogni discussione serà dotata di un sondaggio. Una di esse sarà per la presidenza, le altre saranno le liste con i candidati al congresso. Il forumista voterà il candidato di lista prescelto senza possibilità di correggere la scelta.[/spoiler]
[spoiler="PDL #9/b Modalità di voto"]PDL sulle modalità di voto
Art. 3
Gli elettori di PoliticaOnLine esprimono il loro voto inviando un PVT ad uno dei quattro account-seggio creati dall'Amministrazione e denominati "Cabina Elettorale 1", "Cabina Elettorale 2", "Cabina Elettorale 3", "Cabina Elettorale 4".
Art. 4
1. Ogni elettore dovrà esprimere in maniera chiara in un unico PVT il suo voto su tutte le questioni che sono richieste in quella tornata elettorale (Ad esempio Congresso, Presidenza, eventuali Referendum o elezione di altre cariche istituzionali)
2. Qualora un forumista invii più di una volta un PVT di voto, verrà tenuto valido solo il primo PVT inviato.
3. Per la determinazione dei voti contestati vale il giudizio dell'Amministrazione che si potrà avvalere della collaborazione di altri forumisti e delle leggi e dei regolamenti elettorali.
[/spoiler]
7 - PDL Caimano, modifica articolo 1 costituzione
[spoiler="PDL Cost. 10: Modifica Art.1 della costituzione di pol"]PDL Costituzionale di Riforma dell'Art.1 della Costituzione di POL
Art. Unico
L'Articolo 1 della Costituzione di POL è così modificato:
Articolo 1
La comunità di Politica Online è una Repubblica Laica, Democratica e Solidale fondata sullo Stato di Diritto. Il potere politico è emanazione del popolo.
Le leggi e e convenzioni del diritto internazionale universalmente riconosciute sono ritenute parte integrante della legislazione.
[/spoiler]
8 - PDL Garulfo, Regolamentazione partiti

Originariamente Scritto da
Garulfo
Il PdL è chiaro e conciso. Nella prima parte si "riassesta" la carta tematica. In pratica la nuova normativa diventa il Capitolo 9.
La nuova regolamentazione è una versione "leggera" della legislazione inglese in materia e ha numerosi vantaggi e copre buchi normativi che con spirito bipartisan questa estate in molti si sono detti disposti a coprire.
Ne parlerò però diffusamente in CDM probabilmente assieme al Sottosegretario Gualerz il cui aiuto e consiglio è stato prezioso.
[spoiler= PDL Regolamentazione partiti]
Art. 1
L'articolo 1 della “Carta Tematica e dei Regolamenti : Capitolo 6 Regolamentazione dei Partiti” viene abolito. Gli articoli 2,3 e 4 diventano rispettivamente gli articoli 1,2 e 3.
Art. 2
Il capitolo 6 della Carta Tematica e dei Regolamenti cambia il suo nome da “Regolamentazione dei Partiti” in “Modalità di partecipazione alle elezioni”
Art. 3
L'articolo 1 comma c (ex articolo 2 comma c) del capitolo suddetto vede il suo testo cambiato in: “a partire dalla data di inizio delle elezione, avere almeno 30 giorni di iscrizione al Registro delle Formazioni Politiche di POL secondo le modalità del Capitolo 9 della Carta Tematica e dei Regolamenti.”
Art. 4
Il Capitolo 9 della Carta Tematica e dei Regolamenti viene abolito rimpiazzato da un nuovo Capitolo 9 denominato “Regolamentazione dei Partiti”.
Art. 5
Il testo del Capitolo 9 della Carta Tematica e dei Regolamenti diventa quanto segue:
[/spoiler]
[spoiler=PDL Registro partiti]
Art. 1
Il Registro
Si istituisce il “Registro delle Formazioni Politiche di POL”. Tale registro verrà aggiornato, gestito e pubblicato dal Ministro degli Interni
Art. 2
La registrazione
a) Un movimento politico per ottenere la registrazione deve presentare domanda sul thread ufficiale “Registro dei Movimenti Politici” presentando tutti i requisiti di cui al comma b
b) I requisiti per la registrazione sono:
* Un nome non facilmente confondibile con quello di un movimento già registrato
* Una sigla di massimo 8 lettere che non sia già utilizzata nel registro
* Un simbolo o logo grafico non facilmente confondibile con quello di un movimento già registrato
* Quattro o più iscritti al momento della presentazione della domanda
* Un rappresentante scelto dagli iscritti, che non deve necessariamente risultare il leader politico della formazione ma fungere da referente presso il Ministero degli Interni
* Uno statuto
* Apertura di un thread ufficiale sul Forum “Istituzioni e Partiti” in cui siano riportati statuto, cariche, adesioni e sottoscrizioni
c) Il Ministro degli Interni (o suo sostituto in caso di assenza) è tenuto a rispondere entro 2 settimane dalla presentazione della domanda ed eventualmente procedere alla registrazione del movimento. Il Ministro degli Interni può rifiutare l'iscrizione al Registro qualora ritenesse non rispettati uno o più requisiti del comma b.
Art. 3
Modifiche del registro
a) Un movimento può modificare i suoi dati presenti nel Registro presentando domanda sul thread ufficiale “Registro dei Movimenti Politici” e indicando le modifiche da apportare.
b) Il Ministro degli Interni (o suo sostituto in caso di assenza) è tenuto a rispondere entro 2 settimane dalla presentazione della domanda ed eventualmente procedere alla modifica dei dati. Il Ministro degli Interni può rifiutare tale modifica qualora ritenesse non rispettati uno o più dei requisiti elencati all'articolo 2 comma b.
Art. 4
Conferma della registrazione
a) La registrazione di un movimento al Registro scade due mesi dopo ogni anniversario dall'inclusione del movimento nel Registro (cioè a 14 mesi dall'iscrizione o a 14 mesi dal precedente rinnovo) a meno che un referente autorizzato del movimento non confermi la volontà di mantenere la registrazione.
b) La conferma per mantenere la registrazione deve:
* essere presentata nel thread ufficiale “Registro dei Movimenti Politici”
* essere presentata 1 mese prima o 2 mesi dopo ogni anniversario dell'iscrizione al registro
c) Il Ministro degli Interni (o suo sostituto in caso di assenza) è tenuto a rispondere entro 2 settimane dalla presentazione della notifica e a procedere al rinnovo della registrazione.
Art. 5
Rimozione dal registro
a) Il Ministro degli Interni può rimuovere un movimento politico dal Registro se:
* ricade nel caso dell'articolo 4 e la registrazione è scaduta
* il movimento richiede la rimozione dal registro
b) Qualora il movimento venga rimosso dal Registro il Ministero degli Interni nel valutare nuove iscrizioni o modifiche allo stesso deve considerare il movimento come ancora registrato per tutta la durate del Periodo di Garanzia.
c) Il Periodo di Garanzia è della durata di 6 mesi dalla data di cancellazione del movimento dal Registro dei Movimenti Politici.
Art. 6
Applicazione degli articoli 3, 4 e 5
a) La domanda di modifica dei dati nell'articolo 3, la richiesta di mantenere la registrazione nell'articolo 4 e la richiesta di rimozione dal Registro nell'articolo 5 possono essere presentate solo dai referenti autorizzati.
b) I referenti autorizzati sono:
* Il referente del movimento presente nel Registro
* Un iscritto al movimento suo sostituto che si impegni a dichiarare l'impossibilità del referente iscritto sul Registro ad agire in prima persona nell'immediato futuro e dichiara di essere autorizzato ad agire in sua rappresentanza.
Art. 7
I ricorsi
I ricorsi riguardanti le decisioni del Ministro degli Interni in ottoperanza agli articoli 3,4 e 5 devono essere inoltrati alla Corte Costituzionale di POL.
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9 - PDL Garulfo, istituzione dell'onorificenza "Cavaliere di Camera"

Originariamente Scritto da
Garulfo
Questa è una cosa simpatica. Un'elezione per premiare chi su Camera aiuta il confronto civile e corretto tra forumisti. E secondo me aiuta la partecipazione al gioco.
[spoiler=Cavaliere di Camera]
Art. 1
Viene istituita l'Onorificenza di “Cavaliere di Camera” che viene accordata a quei forumisti che si sono distinti nel mantenere vivo e attivo il confronto sul forum sempre nel rispetto delle regole, dell'interlocutore e delle buone maniere.
Art. 2
Tutti i forumisti con 500 messaggi all'attivo possono essere candidati a questa onorificenza. Il Ministro degli Interni vigila affinché i candidati soddisfino questi requisiti dopodiché propone una lista di nomi ad una consultazione popolare a cui possono partecipare tutti i forumisti che al momento del voto abbiano 500 messaggi all'attivo. Il candidato (o i candidati) con il maggior numero di preferenze vengono insigniti dell'Onorificenza di “Cavaliere di Camera” di POL. L'elezione di un nuovo Cavaliere avviene non prima di 6 mesi dalla precedente.
Art. 3
L'Onorificenza non ha una scadenza e rimane in perpetuo al forumista. Qualora però questi si macchi di comportamenti non consoni all'articolo 1 il Ministero degli Interni può proporre una nuova consultazione popolare in cui i forumisti con almeno 500 messaggi all'attivo si possano esprimere se revocare o meno il titolo.
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10 - Notizie dal Ministero degli Interni Garulfo

Originariamente Scritto da
Garulfo
1)
Per quel che riguarda il Ministero degli Interni voglio portare all'attenzione di tutti prima la relazione sulle passate elezioni (per chi ancora non l'ha vista)
http://www.mediafire.com/?yizl3tyxmoc
2)
Guida Introduttiva a Camera.
Ecco questo credo sia una cosa decisamente importante. Ogni tanto arriva su camera qualcuno che chiede ... "ma cos'è sto posto? come funziona? non si capisce una mazza! Vedo solo gente che litiga!"
Il thread introduttivo è ormai vecchio e molto scarno e freddo. Per questo lo sto per sostituire con un nuovo documento che oltre a spiegare che cos'è Camera, accenni anche brevemente al funzionamento, ne spieghi pregi e difetti, dia qualche buon consiglio per ambientarsi, fornisca link utili e abbia uno stile meno formale.
Una specie di Bignami di Camera.
E' quasi pronto mancano gli ultimi ritocchi (aprirò thread a breve)
3)
L'Istituzione dell'Anagrafe degli Eletti di POL.
Presenterò il tutto al CDM per ora posso già anticipare quello che ci sarà (dato che, per ora, la parte economica non può essere implementata dall'Anagrafe degli Eletti reale):
- lista di forumisti che ricoprono cariche pubbliche (elette o meno)
- registro con le "presenze" dei congressisti alle sessioni di voto (chi è il più assenteista? e chi riuscirà a tenere una presenza del 100%? Finora già parecchi sono rimasti indietro in questa "gara")
- registro delle votazioni. Ovvero chi vota a favore e contro alle mozioni che arrivano in Congresso
Inutile che sottolinei i vantaggi di questa "Anagrafe" per POL e per rendere più trasparente Camera.
Si potrà sapere vita, morte e miracoli di un congressista ad esempio (quando si è insediato, quante presenze ha fatto, che cosa ha votato o meno....). Informazioni utili fornite dal Ministero che poi ognuno potrà utilizzare come meglio crede.
PS: Mi sento un pò Ronnie