Visto che siamo a metà legislatura , credo proprio sia il caso di iniziare a parlare di modifiche alla costituzione. Ho preparato una bozza da presentare alla Camera e da discutere in almeno 4-5 sedute separate per non intasare troppo i lavori.
( quotato è l'articolo attuale, sotto cè la mia proposta di modifica in neretto)
Art. 15Art. 15
Se l' operato del Presidente di una delle due Camere è sospetto di incostituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato o di 10 utenti con almeno 500 post all' attivo, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
La Corte costituzionale se riscontrerà un comportamento incostituzionale nell' operato del Presidente della Camera o in quello del Presidente del Senato potrà ammonirli con una Censura Costituzionale, deliberata da almeno tre dei cinque giudici.
Se l' operato del Presidente di una delle due Camere è sospetto di incostituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato o di 10 utenti con almeno 500 post all' attivo, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
La Corte costituzionale se riscontrerà un grave comportamento incostituzionale nell' operato del Presidente della Camera o in quello del Presidente del Senato potrà ammonirli con una Censura Costituzionale, deliberata attraverso voto di maggioranza dei sui membri.
Il Presidente della Camera e il Presidente del Senato decadono dal loro incarico alla terza censura Costituzionale.
Art.18 - 23 (unificato) ( da attivare tramite legge ordinaria)Art. 18
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, oltre che a ciascun deputato della Camera stessa, nelle modalità indicate dal proprio regolamento interno.
Art. 23
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi ordinarie, mediante la proposta da parte di almeno 15 forumisti(con almeno 100 post all' attivo) di un progetto di legge redatto in articoli, da presentarsi alla Camera o al Senato a seconda della specifica competenza.
La legge ordinaria stabilisce le modalità di presentazione delle leggi ad iniziativa popolare.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, secondo il suo regolamento interno, a ogni membro delle due Camere, secondo le competenze proprie della Camera di appartenenza. L'iniziativa legislativa è altresi diritto di almeno 15 forumisti , aventi diritto di voto al momento della presentazione della legge, nei modi e nelle forme previste dalla legge ordinaria.
Art. 20 - 22 (unificato)Art. 20
L' iniziativa delle leggi appartiene ai Senatori per quanto riguarda il Senato,e al Governo nelle modalità indicate nel regolamento interno del Senato.
Il Governo in carica potrà presentare al Senato, attraverso un suo esponente, nella misura e nei tempi indicati dal regolamento interno del Senato, un progetto di legge riguardante le materie di competenza del Senato.
Art. 19Art. 19
Sono di esclusiva competenza legislativa della Camera tutti quei disegni di legge riguardanti le modifiche alla Costituzione, i Progetti di legge ordinari che regolamentano il gioco,la legge elettorale, il Question-Time di attualità politica e tutte quelle attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.net.
E' di esclusiva competenza del Governo l'organizzazione della propria struttura interna e attività.
Sono di esclusiva competenza legislativa della Camera tutti quei disegni di legge riguardanti le modifiche alla Costituzione, i progetti di legge ordinari che regolamentano il gioco,la legge elettorale, il Question-Time sull'attività del Governo e tutte quelle attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.net.
E' di esclusiva competenza del Governo l'organizzazione della propria struttura interna e attività.
Art. 24
Il regolamento interno di ciascun ramo del Parlamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza da parte della camera di competenza tramite voto a maggioranza semplice.
Art. 24
La legge ordinaria stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza da parte della camera di competenza tramite voto a maggioranza semplice.
Art. 27Art. 27
Il Presidente di politicainrete.net vigila sul rispetto della Costituzione.
Mediante il suo arbitrato assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato.
È simbolo dell’indipendenza nazionale, della integrità del territorio, del rispetto degli accordi della Comunità e dei trattati.
È il primo rappresentante del gioco verso l'Amministrazione e l'esterno.
Può inviare messaggi alle Camere.
Promulga le leggi nei modi indicati dalla Costituzione e dalla legge ordinaria ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Conferisce le onorificenze del forum, che sono istituite con legge ordinaria.
Il Presidente di politicainrete.net vigila sul rispetto della Costituzione. Esercita il suo ruolo istituzionale con imparzialità e indipendenza al fine di assicurare il regolare svolgimento del gioco.
È il primo rappresentante del gioco verso l'Amministrazione e l'esterno. Può inviare messaggi alle Camere.
Promulga le leggi nei modi indicati dalla Costituzione e dalla legge ordinaria ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Conferisce le onorificenze del forum, che sono istituite con legge ordinaria.
Art. 34Art. 34
Se per tre volte consecutivamente un Primo Ministro, anche diverso di volta in volta, nominato dal Presidente di Politicainrete.net non ottiene la fiducia sia alla Camera che al Senato, il Presidente di Politicainrete.net assume lui stesso il ruolo di Capo del Governo e nomina un esecutivo di comune accordo con i partiti politici eletti in Parlamento cercando di riunire intorno a se la più ampia maggioranza trasversale possibile per garantire la continuità di governo fino alla conclusione della legislatura.
Se per tre volte consecutivamente un Primo Ministro, anche diverso di volta in volta, nominato dal Presidente di Politicainrete.net non ottiene la fiducia sia alla Camera che al Senato, il Presidente di Politicainrete.net assume lui stesso il ruolo di Primo Ministro ed è tenuto ad espletare i compiti di ordinaria amministrazione altrimenti attribuiti al Governo.Sono compiti di ordinaria amministrazione tutti gli adempimenti che la Costituzione impone al Governo o ai singoli Ministri.
Art. 36Art. 36
Il voto di fiducia dovrà essere autorizzato dal Presidente di Politicainrete.net dietro richiesta pubblica del candidato primo Ministro.
Il Presidente di Politicainrete.net prima di concederlo dovrà, dopo aver consultando i Presidenti delle due camere, stabilire se la richiesta ha un riscontro reale nelle camere.
Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche.
Il Presidente che non ottempera a quanto stabilito dal presente articolo è passibile di censura costituzionale da parte della Corte Costituzionale.
Nel casi di cui all'art.35 il voto di fiducia dovrà essere autorizzato dal Presidente di Politicainrete.net dietro richiesta pubblica del candidato primo Ministro.
Il Presidente di Politicainrete.net prima di concederlo dovrà, dopo aver consultando i Presidenti delle due camere, stabilire se la richiesta ha un riscontro reale nelle camere.
Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche.
Il Presidente che non ottempera a quanto stabilito dal presente articolo è passibile di censura costituzionale da parte della Corte Costituzionale.
Art. 44
In caso di dimissioni del Governo, il Presidente di Politicainrete.net dovrà procedere secondo gli articoli 26 , 27 e 28, e, a seconda dei casi, nominare un nuovo Primo Ministro o in alternativa guidare lui stesso un esecutivo tecnico, trovando un accordo condiviso con tutti i partiti, fino a che non ci saranno le premesse per un nuovo governo politico sostenuto da una maggioranza parlamentare
sono correzioni piccole ma secondo me necessarie fatemi sapere
Art. 44
In caso di dimissioni del Governo, il Presidente di Politicainrete.net dovrà procedere secondo gli articoli 31-36 e, a seconda dei casi, nominare un nuovo Primo Ministro o in alternativa guidare lui stesso un esecutivo di ordinaria amministrazione, fino a che non ci saranno le premesse per un nuovo governo politico sostenuto da una maggioranza parlamentare.




