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Disegno di Legge
Art. 1.
(Istituzione del salario minimo orario garantito)
1. Al fine di dare piena ed effettiva attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 36 della Costituzione è istituito il salario minimo orario garantito (SMOG).
Art. 2.
(Determinazione)
1. Lo SMOG è fissato in 8 euro l’ora.
2. Al fine di tutelare il potere d’acquisto dello SMOG, con decreto da emanarsi entro il 1º luglio di ogni anno, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative e quelle dei datori di lavoro, provvede ad adeguarne l’entità, tenuto conto di ogni variazione pari a un punto percentuale del valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevata rispetto all’anno precedente, nella misura del 100 per cento della suddetta variazione. A tal fine, le frazioni di punto pari o superiori allo 0,50 per cento sono arrotondate all’unità superiore.
Art. 3.
(Esclusioni e limitazioni)
1. Le eventuali indennità ovvero i rimborsi spese spettanti al lavoratore per il lavoro distaccato non sono considerate componente dello SMOG.
Art. 4.
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni relative allo SMOG si applicano a tutti i lavoratori, subordinati, parasubordinati ed autonomi, sia nel settore privato, ivi incluso quello dell’agricoltura, sia in quello pubblico laddove si ricorra a contratti di lavoro atipici di natura privatistica. I contratti collettivi non possono fissare minimi salariali inferiori allo SMOG. E’ fatta salva ogni statuizione contraria contenuta nei contratti collettivi nazionali di lavoro che fissa uno SMOG superiore all’entità fissata dall’articolo 2 della presente legge.
Art. 5.
(Sanzioni)
1. Il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di SMOG di cui agli articoli 2 e 3, corrisponda al lavoratore compensi inferiori a quelli legali, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 15.000. Nel caso in cui la stessa azienda reiteri l’atto illegittimo, l’entita della seconda sanzione amministrativa erogata varia da euro 20.000 a euro 50.000. Le infrazioni successive alla seconda sono punite con una sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 100.000.
2. La pena di cui all’articolo 646 del codice penale è aumentata sino alla metà se il reato è commesso dal datore di lavoro in danno del prestatore d’opera mediante la violazione delle norme della presente legge