Art.1 - E' abolita dall'anno di imposta 2010 la possibilità di devolvere il cosidetto 8 mille a qualuque istituzione religiosa.
Art.2 - Dall'anno di imposta 2010 tutti i fabbricati di proprietà della Chiesa, di tutte le parrocchie e tutti gli enti ad essa collegati dovranno versare ai rispettivi comuni l'Imposta Comunale sugli Immobili.
Art.3 - Sui versamenti, erogazioni o devoluzioni personali alla Chiesa, a tutte le parrocchie e a tutti gli enti ad essa collegati non si applicano detrazioni o deduzioni.
Art.4 - Sui versamenti, erogazioni o devoluzioni personali alla Chiesa, a tutte le parrocchie e a tutti gli enti ad essa collegati si applica dall'anno di imposta 2010 una tassa al 20% sulla somma totale.





