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E' bene leggere, o rileggere, con attenzione come di fatto non cambierà quasi nulla, il tutto si trascinerà per decenni a tutto detrimento della Padania e della nostra vita. Veramente ha vinto Roma e il Sud, senza risolutezza e pugni chiusi non si arriva alla libertà. La LN ha SVENDUTO in modo molto furbo le nostre speranze per poche briciole che non cambieranno nulla e che il sistema di potere romano di cui fa parte reclamizzerà come "grande riforma federalista" e invece si tratta di un BLUFF COLOSSALE. La Padania non riceverà alcun beneficio da questa "riforma" fasulla e continuerà a pagare.
L'abc della bozza del ddl federalismo
di Claudio Tucci
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12 settembre 2008
Ecco, in ordine alfabetico, il contenuto dei 22 articoli che compongono il disegno di legge sul federalismo fiscale, che ha ricevuto il primo sì in via preliminare l'11 settembre, dal Consiglio dei Ministri.
Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (articolo 3). Istituita presso il ministero dell'Economia, con il compito di affiancare il Governo nella redazione dei decreti attuativi della riforma.
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (articolo 4). Nascerà all'interno della Conferenza Unificata, con rappresentanti locali e statali, e avrà il compito di monitorare i flussi perequativi e di definire gli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con un occhio attento al rispetto del patto di stabilità interno.
Copertura finanziaria (articolo 21). La riforma federalista non dovrà comportare oneri aggiuntivi per lo Stato e, inoltre, dovrà essere compatibile con il patto europeo di stabilità e crescita. Stabilito, poi, che al trasferimento di funzioni corrisponda anche un trasferimento di personale e che le maggiori risorse finanziarie rese disponibili dalla riduzione delle spese, conducano a una generalizzata riduzione della pressione fiscale.
Costi standard (articoli 6 e 9). Andranno a coprire le spese delle amministrazioni locali per sanità, assistenza e istruzione e saranno erogati in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale. Saranno finanziati dalla compartecipazione a Irpef e Iva, oltre a quote del fondo perequativo e all'Irap, fino alla sua definitiva sostituzione con altri tributi. Sarà una sola la Regione cosiddetta benchmark, cioè dotata di capacità fiscale tale da finanziare le uscite fondamentali.
Fisco di vantaggio (articolo 14). Previsti, in armonia con le norme comunitarie, interventi speciali a favore degli enti locali per il loro sviluppo economico e sociale e per sopperire al deficit infrastrutturale o di una loro non ottimale collocazione geografica per, così, colmare il gap ancora esistente tra Nord e Sud del Paese. Verranno finanziati da contributi statali speciali, dai fondi europei o da forme di co-finanziamento nazionale.
Fondo perequativo statale (articolo 7). Servirà per sostenere le Regioni con minor capacità fiscale per abitanti, garantendo l'integrale copertura delle spese corrispondenti ai fabbisogni standard per i livelli essenziali delle prestazioni. Sarà alimentato, in particolare, dal gettito prodotto nelle singole Regioni e dalla compartecipazione all'Iva e le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione.
Fondi perequativi locali (articolo 11). Saranno due, uno a favore dei Comuni, e l'altro delle Province, e verranno inseriti nel bilancio regionale, sebbene finanziati dallo Stato. Andranno a tamponare le esigenze degli enti locali già svolte alla data di entrata in vigore della presente legge. Da stabilire, poi, le modalità per la ripartizione delle somme. Alla Regione, comunque, il compito di trasferire agli enti locali, entro 20 giorni dall'accredito, i fondi stanziati in bilancio. Nel caso di inerzia, provvederà direttamente lo Stato.
Gestione tributi e lotta all'evasione (articolo 19). Formeranno oggetto di appositi accordi di collaborazione (e di una convenzione) tra enti locali e agenzia delle Entrate.
Oggetto e finalità (articoli 1, 2 e 22). Le nuove norme daranno attuazione al cosiddetto federalismo fiscale, previsto dall'articolo 119 della nostra Costituzione, assicurando a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni piena autonomia di spesa e di entrata, nel rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale. Il Governo avrà tempo 12 mesi, dall'entrata in vigore della legge, per realizzare la riforma, con l'emanazione dei relativi decreti legislativi, a cui è demandato, inoltre, il compito di individuare le disposizioni incompatibili con il nuovo assetto fiscale federalista. Tra le direttive da seguire, previsto il graduale superamento del criterio della spesa storica (ovvero dei trasferimenti statali effettuati sulla base di quanto si è speso negli anni precedenti) e spazio ai nuovi costi "standard" per i servizi essenziali, che premiano le amministrazioni più efficienti, oltre a un fondo perequativo di sostegno per quegli enti che dispongono di ridotta capacità fiscale per il numero minore di abitanti residenti. Dovrà, poi, essere esclusa ogni doppia imposizione sulla medesima base imponibile, salvo le addizionali eventualmente previste da leggi statali e si dovrà procedere verso un'estrema semplificazione del sistema tributario. Agli enti locali sarà, inoltre, richiesta una tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali. Previste, infine, sanzioni per le amministrazioni "sprecone" o per quelle che non assicurano ai propri cittadini i livelli essenziali di prestazioni (sanità, istruzione, assistenza).
Patrimonio degli enti locali (articolo 16). A tutte le amministrazioni locali sarà garantito un proprio patrimonio, commisurato alle dimensioni territoriali, capacità finanziarie e alle singole competenze svolte. I beni immobili saranno assegnati secondo il criterio della territorialità.
Premi agli enti virtuosi (articolo 15). Sarà introdotto un sistema che premia le amministrazioni più virtuose, con eventuali modifiche dell'aliquota di un tributo erariale. Per i cattivi amministratori, invece, strette di cinghia sui trasferimenti, divieto di assunzione di nuovo personale, fino ad arrivare alla più grave sanzione "politica" dell'ineleggibilità automatica per quei responsabili che avranno condotto l'ente amministrato in stato di dissesto finanziario.
Regime transitorio (articoli 17 e 18). Per assistenza, istruzione e sanità, andrà individuato strada facendo, mentre per le funzioni non essenziali di competenza regionale, sarà di 5 anni. Saranno, inoltre, definite regole e modalità per garantire il graduale superamento del criterio della spesa storica in un periodo di tempo sostenibile.
Regioni a statuto speciale (articolo 20). Concorreranno, assieme alle Province autonome di Trento e Bolzano, al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà secondo criteri e modalità da definire secondo le norme di attuazione dei rispettivi statuti. Prevista, poi, la possibilità di trattenere anche parte delle accise sugli oli minerali in proporzione ai volumi raffinati sul loro territorio, contestualmente al trasferimento e all'attribuzione delle competenze amministrative non ancora esercitate.
Roma capitale (articolo 13). Avrà quote aggiuntive di tributi e, nelle more di circoscriverne compiti e fabbisogni, riceverà, anche, in via transitoria, un contributo ad hoc, previo assenso del Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe). Previsto, poi, un trasferimento, gratuito, al comune di Roma di beni appartenenti al patrimonio dello Stato e non più funzionali alle esigenze dell'amministrazione centrale.
Spese Regioni (articoli 5 e 8). Le Regioni a statuto ordinario finanzieranno le proprie spese con tre tipi di tributi: quelli propri derivati, istituiti e regolati da legge statale, con le aliquote riservate a valere sulle basi imponibili dei tributi statali e con i tributi propri, istituiti con legge regionale, ma solo su basi imponibili che non sono già assoggettate a imposizione erariale. Al momento, resta in cantiere l'Irpef regionale. Per i primi due tipi di tributi, le Regioni potranno modificare sia le modalità di computo della base imponibile che le aliquote, ma entro i limiti massimi fissati dalla legge statale. L'attribuzione del gettito dei tributi regionali istituiti con legge statale e la compartecipazione ai tributi erariali avverrà secondo il principio di territorialità. Per le materie di competenza regionale esclusiva e concorrente, prevista, poi, una riduzione delle aliquote dei tributi erariali, con conseguente aumento dei tributi propri derivati e dell'aliquota della compartecipazione all'Iva, destinata ad alimentare il fondo perequativo.
Tasse di scopo e tributi locali (articoli 10 e 12). I Comuni potranno introdurre una tassa di scopo per finanziare la realizzazione di opere pubbliche o oneri derivanti dalla mobilità urbana o da particolari eventi turistici. Lo stesso potranno fare Province e Città metropolitane per provvedere a specifiche finalità istituzionali. Prevista, poi, l'attribuzione di compartecipazioni e addizionali di tributi erariali e regionali, oltre alla generica possibilità, per Comune e Province, di individuare un paniere di tributi propri da gestire con adeguata flessibilità. Sparisce, quindi, ogni riferimento alla cosiddetta service tax, cioè all'imposizione sui servizi immobiliari.