La depenalizzazione del… colpo di stato…
Il 23 Febbraio del 2006, un mesetto prima di dare le dimissioni da capo del Governo, Berlusconi approvò una serie di norme che rendevano molto più leggere le pene per chi volesse compiere un colpo di stato o creare un’associazione terroristica.
Mi rendo conto che queste possano sembrare accuse molto pesanti quindi faccio parlare i fatti, anzi gli articoli di legge, nelle due forme: quella precedente e quella successiva alla modifica. Poi decidete voi.
Vecchio Art 283: Attentato contro la costituzione dello Stato
Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall’ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
Nuovo Art 283: Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
(nella nuova forma si parla solo di atti violenti e si passa da 12 a 5 anni di reclusione. Se poi si pensa che fino a 3 anni c’è l’indulto…)
Articolo 241 Attentati contro la integrità, l’indipendenza o l’unità dello Stato
Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza dello Stato è punito con l’ergastolo. Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l’unità dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria una colonia o un altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità.
Modifica: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni. La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche.
(nella nuova forma si parla solo di atti violenti e si passa dall’ergastolo a 12 anni di reclusione)
Lasciamo perdere l’articolo 292: vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello stato (era punito con la reclusione da uno a tre anni ora con una multa da 1000 a 5000 euro) o l’articolo 299: offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero (era punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, ora paghi una multa da 100 a 1000 euro).
La legge che modifica il codice penale è la legge 24/02/2006, n.85 Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13/03/2006, n. 60 - Serie Generale. Giusto per dare un po’ di riferimenti nel caso voleste andare a vedere.
Ma cosa ha spinto il Cavaliere a modificare la legge sul colpo di stato ? Forse la tessera della P2 che Berlusconi si è regalato nel ‘78? Forse il fatto che l’articolo 283 è proprio quello che nel 1992 autorizzò a procedere nei confronti degli appartenenti alla loggia massonica P2?
Io però tutto questo non l’ho detto e se voi l’avete pensato è solo perchè siete dei gran comunisti. (E domani smentisco tutto)
P.S. Ma possibile che uno debba venire a conoscenza di queste cose solo perchè, causalmente, va a vedere uno spettacolo della Guzzanti e poi s’informa? Ma Corriere e Repubblica ne hanno parlato? Non so…