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    Predefinito La nuova legge vaticana sulle fonti del diritto

    In vigore la nuova legge vaticana sulle fonti del diritto

    Le leggi italiane non verranno più recepite automaticamente


    CITTA' DEL VATICANO, giovedì, 1° gennaio 2009 (ZENIT.org).- Questo giovedì, nello Stato della Città del Vaticano, è entrata in vigore una nuova legge sulle fonti del diritto, secondo cui l'ordinamento canonico diverrà “la prima fonte normativa” e il “primo criterio di riferimento interpretativo”, mentre le leggi italiane non verranno più recepite automaticamente.

    Le norme - promulgate da Benedetto XVI nell'ottobre del 2008 e che sostituiscono la legge del 7 giugno 1929 (emanata in seguito ai Patti Lateranensi firmati l'11 febbraio dello stesso anno) - sono state presentate in un articolo apparso su “L'Osservatore Romano”, a firma di José María Serrano Ruiz, Presidente della Corte di Appello dello Stato della Città del Vaticano e Presidente della Commissione per la revisione della Legge sulle Fonti del Diritto Vaticano.

    La legge, ha sottolineato Serrano Ruiz, che prevede una riduzione del numero degli articoli - da 25 (nel 1929) agli attuali 13 - mette in luce la “posizione preferenziale del diritto della Chiesa nel Corpus Vaticanum”, riconoscendone la “sua genuinità autonoma e autoctona”.

    “Né rientrerebbe nelle prospettive della Chiesa del Vaticano II – ha proseguito – indicare nella sua legge spirituale e universale, cioè nel diritto canonico, una norma di vigenza e applicazione formale e immediata nella comunità giuridica e politica vaticana”.

    Di seguito ha poi segnalato “la recezione della legislazione italiana come fonte suppletiva”.

    “Per lo più quindi – ha spiegato – i rapporti tra i due enti sovrani dovranno essere regolati da disposizioni chiare e che riconoscano nello stesso tempo la completa autonomia e la necessaria collaborazione di entrambi”.

    La nuova legge introduce però un cambiamento importante. Infatti, mentre la precedente prevedeva “una sorta di recezione automatica che si presumeva come regola, solo eccezionalmente rifiutata per motivi di radicale incompatibilità con leggi fondamentali dell'Ordinamento canonico o dei trattati bilaterali, nella nuova disciplina si introduce la necessità di un previo recepimento da parte della competente autorità vaticana”.

    Quest'ulteriore “cautela” nella recezione della legislazione italiana, ha proseguito, è giustificata da tre ragioni: il numero “esorbitante di norme nell'Ordinamento italiano”; “l'instabilità della legislazione civile per lo più molto mutevole” (riferimento all' “ideale tomista” di un ordinamento razionale della legge); e infine “un contrasto, con troppa frequenza evidente, di tali leggi con principi non rinunziabili da parte della Chiesa”.

    In una intervista alla “Radio Vaticana”, il prof. Giuseppe Dalla Torre, Presidente del Tribunale del Vaticano, ha spiegato che le norme costituiscono “una semplificazione rispetto alla legge del 1929; e poi, l’aspetto più importante è il fatto che viene sostituito il richiamo al Codice civile del 1865 con il Codice civile italiano del 1942”.

    “Si tratta di un’innovazione importante per quanto riguarda l’aggiornamento – ha proseguito –, ma non così rilevante per quanto riguarda i contenuti giuridici, perché il filtro alle leggi italiane c’è sempre stato, anche nella precedente legge sulle fonti del 1929”.

    Infatti, ha tenuto a ribadire, “la legislazione italiana è sempre stata richiamata in via suppletiva”.

    La nuova legge, secondo il prof. Giuseppe Dalla Torre, non rappresenta in alcun modo un atto di rottura o un atteggiamento polemico nei confronti dell'ordinamento italiano, né una levata di scudi contro le leggi che si annunciano in Italia su temi di bioetica.

    Del resto, ha osservato, “anche l’ordinamento italiano, come quello di qualsiasi altro Stato, prevede dei filtri alla recezione di norme di ordinamenti stranieri, perché evidentemente ogni Stato vuole cautelare il proprio ordinamento giuridico dalla intromissione di valori che siano incompatibili con i principi dell’ordinamento giuridico stesso”.

    In una intervista al “Corriere della Sera”, invece, il Direttore dell' “Osservatore Romano”, Gian Maria Vian, ha spiegato che la “cautela” verso le leggi italiane non rappresentano un passo indietro rispetto allo spirito di “laicità” che animò Papa Pio XI, nel decidere di affidare la legislazione vaticana del 1929 a un giurista non cattolico come lo studioso ebreo Federico Cammeo.

    “Questo piccolo Stato ha un ordinamento giuridico proprio perché non è teocratico – ha affermato –. E le sue leggi [...] non sono desunte tout court dal diritto canonico”.

    “Basta leggere il Codice di diritto canonico del 1983”, ha detto, dove “al canone 2 si dice: 'Le leggi civili alle quali il diritto della Chiesa rimanda, vengano osservate nel diritto canonico con i medesimi effetti [...] in quanto non siano contrarie al diritto divino e se il diritto canonico non dispone altrimenti”.

    Fonte: Zenit, 1.1.2009

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    N. LXXI - Legge sulle fonti del diritto.

    1 ottobre 2008

    BENEDETTO PP. XVI

    Per procedere ulteriormente nel sistematico adeguamento normativo dell'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, avviato con la legge fondamentale del 26 novembre 2000, di Nostro Motu Proprio e certa scienza, con la pienezza della Nostra Sovrana autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:

    Art. 1
    (Fonti principali del diritto)
    1. L'ordinamento giuridico vaticano riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo.
    2. Sono fonti principali del diritto la legge fondamentale e le leggi promulgate per lo Stato della Città del Vaticano dal Sommo Pontefice, dalla Pontificia Commissione o da altre autorità alle quali Egli abbia conferito l'esercizio del potere legislativo.
    3. Quanto disposto circa le leggi riguarda anche i decreti, i regolamenti e ogni altra disposizione normativa legittimamente emanati.
    4. L'ordinamento giuridico vaticano si conforma alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è parte, salvo quanto prescritto al n. 1.

    Art. 2
    (Pubblicazione, entrata in vigore e conservazione)
    1. Le leggi sono pubblicate con la data e con il numero romano progressivo per la durata di ciascun pontificato.
    2. Le leggi entrano in vigore il settimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un diverso termine.
    3. Le leggi indicate nell'art. 1 n. 2 sono depositate nell'apposito Archivio del Governatorato e pubblicate nello speciale supplemento degli Ada Apostolicae Sedis, eccetto che in casi particolari sia prescritta nella legge medesima una diversa forma di pubblicazione.

    Art. 3
    (Recezione della legislazione italiana)
    1. Nelle materie alle quali non provvedono le fonti indicate nell'art. 1, si osservano, in via suppletiva e previo recepimento da parte della competente autorità vaticana, le leggi e gli altri atti normativi emanati nello Stato Italiano.
    2. Il recepimento è disposto purché i medesimi non risultino contrari ai precetti di diritto divino, né ai principi generali del diritto canonico, nonché alle norme dei Patti Lateranensi e successivi Accordi e sempre che, in relazione allo stato di fatto esistente nella Città del Vaticano, risultino ivi applicabili.

    Art. 4
    (Norme civili)
    Sotto le riserve specificate nell'art. 3, si osserva il Codice civile italiano del 16 marzo 1942 con le leggi che lo hanno modificato fino all'entrata ih vigore della presente legge, salve le seguenti riserve:
    a) la cittadinanza vaticana è regolata da apposita legge vaticana;
    b) la capacità a compiere qualsiasi atto giuridico, ad acquistare e disporre per negozio tra vivi o a causa di morte dei chierici, dei membri degli Istituti di vita consacrata religiosi e delle Società di vita apostolica, che siano cittadini vaticani, è regolata dalla legge canonica;
    c) il matrimonio è regolato esclusivamente dalla legge canonica;
    d) l'adozione è autorizzata dal Sommo Pontefice;
    e) la prescrizione, quanto ai beni ecclesiastici, è regolata dai cann. 197-199 e 1268-1270 del Codex iuris canonici, osservandosi inoltre il can. 76 § 2 del medesimo Codex;
    f) le donazioni ed i lasciti per causa di morte a favore delle pie cause sono regolati dai cann. 1299-1300; 1308-1310 dello stesso Codex;
    g) gli atti di nascita, di matrimonio e di morte sono redatti a norma della legislazione vaticana;
    h) i registri di cittadinanza e di anagrafe sono tenuti presso il Governatorato;
    i) i rapporti di lavoro sono disciplinati da apposita normativa vaticana;
    l) le funzioni di notaro sono esercitate da avvocati della Santa Sede designati dal Presidente del Governatorato. Con le stesse modalità, possono essere designati, per l'esercizio delle funzioni notarili, anche avvocati rotali o civili che abbiano un rapporto organico, o di collaborazione per contratto, con il Governatorato;
    m) le funzioni del conservatore delle ipoteche, agli effetti delle trascrizioni e delle iscrizioni ipotecarie, sono esercitate dalla Direzione dei Servizi Tecnici. La stessa Direzione provvede anche alla tenuta ed aggiornamento del catasto.

    Art. 5
    (Norme di procedura civile)
    Si osserva il Codice di procedura civile vaticano del 1° maggio 1946, con le modificazioni successive, anche per la semplificazione e l'abbreviazione del rito.

    Art. 6
    (Poteri del giudice in materia civile)
    Quando una controversia civile non si possa decidere con il riferimento ad una norma prevista dalle fonti indicate nei precedenti articoli, il giudice decide tenuti presenti i precetti del diritto divino e del diritto naturale, nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico vaticano.

    Art. 7
    (Norme penali)
    1. Fino a che non si provveda a nuova definizione del sistema penale, si osserva, sotto le riserve specificate nell'art. 3, il Codice penale italiano recepito con la legge 7 giugno 1929, n. II, come modificato ed integrato dalle leggi vaticane.
    2. La legge prevede i casi nei quali alle pene detentive possono essere sostituite sanzioni alternative e ne indica la natura, avuta presente la funzione educativa della pena.
    3. Le pene pecuniarie espresse in lire italiane, convertite in Euro ai sensi della legge 28 dicembre 2001, n. CCCLXXI, sono determinate con provvedimento amministrativo del Cardinale Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.
    4. Gli illeciti amministrativi e le relative sanzioni sono regolati da apposita legge
    vaticana.

    Art. 8
    (Norme di procedura penale)
    Sino a che non si provveda a nuova disciplina del rito, si osserva, sotto le riserve specificate nell'art. 3, il Codice di procedura penale italiano recepito con la legge 7 giugno 1929, n. II, come modificato ed integrato dalle leggi vaticane.

    Art. 9
    (Poteri del giudice in materia penale)
    Qualora manchi qualunque disposizione penale e tuttavia sia commesso un fatto che offenda i principi della religione o della morale, l'ordine pubblico o la sicurezza delle persone o delle cose, il giudice può richiamarsi ai principi generali della legislazione per comminare pene pecuniarie sino ad Euro tremila, ovvero pene detentive sino a sei mesi, applicando, se del caso, le sanzioni alternative di cui alla legge 14 dicembre 1994, n. CCXXVII.

    Art. 10
    (Rappresentanza, Patrocinio e Giuramento nel giudizio)
    1. La rappresentanza ed il patrocinio nelle diverse sedi di giudizio sono regolati da apposita legge.
    2. Nei giudizi il giuramento delle parti, dei testimoni, dei periti o di altri deve prestarsi nelle forme osservate dinanzi ai tribunali ecclesiastici.

    Art. 11
    (Istruzione scolastica)
    1. Ferma restando la specificità dell'ordinamento vaticano, che si ispira in materia di istruzione e formazione alle indicazioni del Magistero della Chiesa con particolare riguardo alla primaria responsabilità dei genitori, l'istruzione scolastica è obbligatoria, dall'età di sei anni a quella di diciotto compiuti.
    2. All'obbligo si soddisfa con la frequenza di strutture scolastiche legalmente riconosciute, secondo la legislazione dei diversi Stati, salvo che i genitori e tutori dimostrino di poter impartire privatamente l'istruzione a loro cura e spese e con idonei strumenti didattici.
    3. Con provvedimento amministrativo saranno stabilite le modalità applicative.

    Art. 12
    (Norme amministrative)
    1. Salva specifica normativa vaticana e sotto le riserve indicate nell'art. 3, si osservano nella Città del Vaticano:
    a) la legislazione dello Stato italiano vigente all'entrata in vigore della presente legge, compresi i regolamenti e i trattati ratificati dall'Italia e le norme di esecuzione dei trattati medesimi, concernente:
    1) i pesi e misure di ogni genere;
    2) i brevetti di invenzione e i marchi e brevetti di fabbrica;
    3) le ferrovie;
    4) le poste;
    5) le telecomunicazioni ed i relativi servizi, sia su rete fissa che mobile, nelle loro diverse componenti;
    6) la trasmissione dell'energia elettrica;
    7) l'aviazione;
    8) gli automobili e la loro circolazione;
    9) la difesa contro le malattie infettive e contagiose.
    b) le leggi dello Stato italiano, con i relativi regolamenti generali e speciali, e con i regolamenti della Regione Lazio, della Provincia e del Comune di Roma, concernenti la polizia edilizia ed urbana e l'igiene e la sanità pubblica.
    2. In caso di necessità dettato da pubblica utilità, per l'acquisizione allo Stato di beni privati, l'utilizzo temporaneo dei medesimi, le prestazioni di opere e servizi, provvede il Presidente del Governatorato con decreto motivato, stabilendo il relativo indennizzo.
    3. Per autorità dello Stato previste nelle leggi e nei regolamenti richiamati in quest'articolo si intende il Presidente del Governatorato, salvo espressa delega da parte del medesimo.

    Art. 13
    (Abrogazione ed entrata in vigore)
    La presente legge sulle fonti del diritto sostituisce integralmente la legge sulle fonti del diritto 7 giugno 1929, n. II. Essa entrerà in vigore il 1° gennaio 2009.
    Comandiamo che l'originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell’Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

    Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano il primo ottobre 2008, anno IV del Nostro Pontificato.

    BENEDETTO PP. XVI

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    Un evento importante per l'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano

    In vigore la nuova legge sulle fonti del diritto

    di José María Serrano Ruiz
    Presidente della Corte di Appello dello Stato della Città del Vaticano
    e Presidente della Commissione per la revisione della Legge sulle fonti del diritto Vaticano


    Con data 1° ottobre 2008 (cfr. Acta Apostolicae Sedis [AAS], anno LXXIX, n. 16, pp. 655 ss.) il Papa ha promulgato la Legge numero lxxi sulle fonti del diritto, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2009. Tale strumento legislativo sostituisce la Legge tuttora vigente del 7 giugno 1929 n. II (cfr. AAS, anno I, n. 1, pp. 5 ss.).
    È stato lo stesso Pontefice nell'introduzione al documento a segnalarne la finalità: "Per procedere ulteriormente nel sistematico adeguamento normativo dell'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, avviato con la Legge fondamentale del 26 novembre 2000". Già da queste parole si intravede l'importanza della norma e si possono intuire i prevedibili sviluppi della sua promulgazione. Si compie un ulteriore passo verso un Corpus Vaticanum, che certamente non potrà essere un opus di grandi proporzioni tenuto conto delle caratteristiche dello Stato della Città del Vaticano; ma nemmeno potrà rinunciare al suo ruolo di testimonianza unica nel concerto del diritto comparato e nella riflessione sul fenomeno giuridico universale.
    Lasciando da parte commenti più approfonditi, che senz'altro arriveranno da studiosi e specialisti in materia, tocca a noi individuare alcuni punti salienti della nuova norma, quali emergono soprattutto dal confronto con la precedente.
    Tale Legge era stato il frutto di un apprezzabilissimo lavoro nel quale emerge la persona di Federico Cammeo, persona per tanti versi eminente e meritevole del riconoscimento della Chiesa cattolica, alla quale, tra l'altro, non apparteneva, ma verso la quale professava sincera e profonda ammirazione. La sua opera ha ricevuto significativi elogi da parte di affermati canonisti e vaticanisti (cfr. F. Cammeo, Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, e appendici alla stessa, Libreria Editrice Vaticana, 2005). Dell'importanza di questo testo e dell'attenzione che a esso riserva il legislatore, è indizio il fatto che la nuova redazione si propone non come una vera e propria Legge de iure condendo, ma molto più modestamente come revisione della legge precedente, cioè della Legge sulle fonti del diritto applicabile nello Stato (cfr. Lettera del segretario di Stato, infra). È quanto ha cercato di fare la commissione istituita dal segretario di Stato con lettera del 10 marzo 2007, che ha espletato il suo incarico nell'arco di un anno, con riunioni a cadenza settimanale.
    Prima di addentrarci in questioni particolari, facciamo un breve accenno all'argomento centrale della Legge.
    Le fonti del diritto sono state con frequenza, e a buona ragione, centro dell'interesse e della attenzione dei giuristi. Fatte oggetto di serio studio dalla filosofia del diritto e dalla dogmatica giuridica, dal diritto costituzionale e dalle diverse branche degli ordinamenti nelle loro espressioni concrete, e, molto significativamente, dal diritto canonico (cfr. Alfons Maria Stickler, Historia Iuris canonici latini, Roma, 1985, pp. 3 ss.), esse sempre occupano un posto di rilevante importanza nella sistematica dei corpi legislativi.
    Sotto il profilo semantico, si è parlato di fonti del conoscere e di fonti dell'essere; di fonti statiche e di fonti dinamiche; di fonti tipiche e di fonti atipiche (cfr. Enciclopedia del Diritto, Giuffrè, 1968, vol. XVII, pp. 892 ss., sotto la voce "Fonti del diritto"). In mezzo a tutte queste interessantissime e sterminate delucidazioni, ci fermeremo a un rimando quasi etimologico che affonda le sue radici in Cicerone (cfr. De legibus, I, 6, 20) secondo il quale la parola "fonte" in subiecta materia va intesa non solo come origine, sorgente (formale) del diritto, ma anche, e direi soprattutto, come fondamento, nucleo essenziale nell'analisi della norma giuridica. Vorremmo che, nel nostro caso, la Legge sulle fonti del diritto vaticano significasse una sintesi tra i due significati: che non solo fosse punto di confronto e riferimento di legittimità per l'applicazione dei precetti legali, ma anche indicasse in essi il nucleo più importante. Del resto anche il nostro testo si rifà in qualche modo a questa impostazione quando distingue tra fonti principali e fonti suppletorie.
    Venendo ora all'esame diretto dell'articolato e lasciando da parte altre considerazioni di dettaglio, ci limiteremo a segnalare alcune differenze rispetto alla legge precedente: il che ci servirà anche per riconoscere i segni dei tempi nell'evoluzione della legislazione.
    In questo senso la prima osservazione che si potrebbe fare è la vistosa riduzione del numero degli articoli, diminuiti di una buona metà: da 25 (nel 1929) agli attuali soli 13. Risponde così allo stesso criterio già espresso in altri esempi legislativi della Chiesa postconciliare, e, singolarmente, nel Codex Iuris Canonici (CIC) del 1983.
    Il primo articolo, che si occupa delle fonti principali del diritto, offre già spunto a diverse considerazioni di non poco conto. Troviamo l'Ordinamento canonico, formalmente tale, in un posto di privilegio all'interno di queste stesse fonti principali. E infatti non come prima (1929) è annoverato nell'insieme del resto delle fonti principali, anche se in primo luogo (ivi, art. 1 [a]); ma, autonomamente scorporato, viene riconosciuto come la prima (prima e principale, dunque) fonte normativa e primo criterio di riferimento interpretativo (art. 1, 1). Si esprime così già in partenza la ragione di questa principalità di fonte, radicata nella natura stessa strumentale dello Stato Vaticano, che esiste a conveniente garanzia della libertà della Sede Apostolica e come mezzo per assicurare l'indipendenza reale e visibile del Romano Pontefice nell'esercizio della sua funzione (cfr. preambolo alla Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, AAS, suppl. 71 [2000], p. 75).
    Questa posizione preferenziale del diritto della Chiesa nel Corpus Vaticanum è stato oggetto di approfondite valutazioni e discussioni nel seno della commissione, che credo sia arrivata a una formulazione molto felice. Il diritto canonico rimane così riconosciuto nella sua genuinità autonoma e autoctona. Né rientrerebbe nelle prospettive della Chiesa del Vaticano ii indicare nella sua legge spirituale e universale, cioè nel diritto canonico, una norma di vigenza e applicazione formale e immediata nella comunità giuridica e politica vaticana.
    La presenza poi dell'Ordinamento canonico - e non del solo Codex, come prevedeva la Legge precedente - nell'elenco delle fonti del diritto dello Stato riceve ora una denominazione molto più completa e precisa: non solo la legge comune della Chiesa latina, ma pure il Codice per le Chiese orientali e altre disposizioni integrate nel tessuto strutturale della Chiesa con lo stesso rango dei codici (penso, per esempio, alla costituzione Pastor Bonus sulla Curia romana, con la quale la Città del Vaticano ha continui collegamenti).
    Attraverso l'Ordinamento canonico, se necessario, si inseriscono tra le fonti del diritto altre norme che implicitamente sono presenti con la loro necessaria e trascendente principalità. Così, a chi lamentasse che in questo primo articolo della Legge sulle fonti del diritto vaticano non si faccia cenno al diritto divino, naturale e positivo - che per certo non manca dopo in precetti concreti: articoli 3, 4, 6 ...) - si potrebbe comodamente rispondere che tale diritto, esplicitamente e con i dovuti accorgimenti interpretativi (cfr. CIC, lib. II-IV; e p.e. can. 1075 § 1), si trova ripetutamente riconosciuto e recepito, e non potrebbe essere in modo diverso, nell'Ordinamento canonico in toto e per eminentiam. E altrettanto dicasi dei diritti fondamentali della persona umana, accolti dallo stesso Codice sotto la formalità di diritti e obblighi di tutti i fedeli e, qualificatamente, dei fedeli laici (cfr. cc. 208-223; e cc. 224-231)
    Per di più non si può ignorare la generosa recezione e canonizzazione delle legislazioni secolari nell'ordinamento della Chiesa (cfr. lib. V CIC). E ciò con molta più ragione dovrà accadere con le leggi vaticane chiamate a integrarsi in una sinergia ideale con le norme della comunità ecclesiale.
    Tra le novità introdotte nelle fonti principali, al di fuori dell'ordinamento canonico, da sottolineare l'esplicita ammissione di conformità della Santa Sede a trattati e accordi internazionali, da essa sottoscritti con obbligate limitazioni (cfr. ivi, n. 4).
    Un altro punto di segnalato interesse è la recezione della legislazione italiana come fonte suppletiva (ivi, art. 3). In non poche occasioni i Romani Pontefici hanno riconosciuto la maggioranza o quasi totalità dei sudditi vaticani come cittadini italiani. Per lo più quindi i rapporti tra i due enti sovrani dovranno essere regolati da disposizioni chiare e che riconoscano nello stesso tempo la completa autonomia e la necessaria collaborazione di entrambi. Né ciò deve destare meraviglia, poiché la Città del Vaticano è uno Stato di molto limitate proporzioni non solo geografiche e di numero di persone e di atti sottomessi alla sua giurisdizione, ma anche di istituzioni chiamate a intervenire nell'elaborazione e attuazione delle norme. Non di meno anche in questo punto la nuova Legge ha introdotto un cambiamento che non può essere ignorato. Mentre nella legge precedente operava una sorta di recezione automatica che si presumeva come regola, solo eccezionalmente rifiutata per motivi di radicale incompatibilità con leggi fondamentali dell'Ordinamento canonico o dei trattati bilaterali, nella nuova disciplina si introduce la necessità di un previo recepimento da parte della competente autorità vaticana. Tale norma è vigente anche nei casi (cfr. art. 12) nei quali potrebbe presumersi una recezione ope legis.
    Più di un motivo sembra giustificare quest'ulteriore cautela nella recezione della legislazione italiana, rispettata nella sua propria sovranità, ma chiamata nello stesso tempo a rispettare e a confrontarsi con quella vaticana. Ne indichiamo solo tre: in primo luogo il numero davvero esorbitante di norme nell'Ordinamento italiano, non tutte certamente da applicare in ambito vaticano; anche l'instabilità della legislazione civile per lo più molto mutevole e come tale poco compatibile con l'auspicabile ideale tomista di una lex rationis ordinatio, che, come tutte le operazioni dell'intelletto, cerca di per sé l'immutabilità dei concetti e dei valori; e infine un contrasto, con troppa frequenza evidente, di tali leggi con principi non rinunziabili da parte della Chiesa.
    Un ulteriore strumento legislativo sembra essere necessario per concretizzare snelli meccanismi di recezione.
    Seguono diversi articoli (7-12) che si occupano delle fonti per la regolazione degli Ordinamenti civile, penale e amministrativo e della loro rispettiva protezione giudiziale. Sorvoliamo in questa frettolosa, frammentaria e per forza sommaria esegesi del testo legale, sulle questioni prospettate. Non voglio però tralasciare una norma della quale la commissione si è occupata particolarmente e cioè l'articolo 11 sulla istruzione scolastica. Si partiva da un precedente di chiara impostazione anacronistica (art. 21 Legge del 1929); e, dopo animata discussione sulle possibilità di attuazione concreta nell'ambito vaticano, si è arrivati a un testo che in materia così delicata come è l'educazione della gioventù riecheggia uno dei documenti importanti del messaggio conciliare (cfr. Gravissimum educationis) e non esclude la possibilità che la Chiesa possa intervenire ulteriormente disciplinando la materia nello Stato vaticano. Evidente il valore testimoniale della norma al di là della sua immediata messa in pratica.
    Finalmente chiudiamo con uno sguardo al futuro. In diverse occasioni il testo che commentiamo apre la possibilità di un completamento autonomo dell'ordinamento in aree particolarmente importanti (cfr. articoli 1, 5, 7, 8, 11, 12 ...). Sarebbe certamente uno sforzo molto impegnativo e gravoso quello di dar vita a un corpo legislativo completo con le caratteristiche e i valori propri della nostra comunità vaticana. Ma la strada è stata già iniziata con la Legge fondamentale e viene proseguita con questa, che abbiamo commentato, sulle fonti del diritto. Sarebbe una esigenza della trascendente autonomia della Sede Apostolica e del suo strumento di ministero più prossimo, quale è lo Stato della Città del Vaticano; e, nello stesso tempo, sarà un servizio di grande importanza alla scienza del diritto e alla sua attuazione nei diversi popoli e culture.
    Per non far riferimento che a due campi di frequente applicazione nei nostri organi giudiziali, sarebbe molto utile poter eventualmente disporre di un Codice (o Legge) sul lavoro e di un aggiornato e illuminato Codice penale. È vero che il patrimonio giuridico e il magistero instancabile della Chiesa possono fornire inestimabili strumenti di applicazione di norme che regolino i rapporti tra le persone e di queste con le istituzioni nel territorio che più da vicino vive sub umbra Petri. Ma alle volte in tanta e tanto importante documentazione riesce difficile - più si vela che si rivela, direbbe il Concilio - trovare la risposta semplice e concreta a problemi incalzanti.
    Nel lavoro che ancora ci attende, i responsabili della convivenza, i magistrati, i cittadini e quanti collaborano immediatamente a far presente sulla terra, e in primo luogo sulla terra prediletta di Roma, quel segno di gioia e di speranza che è la Chiesa, hanno il diritto e condividono il dovere di trasformare sempre di più lo Stato vaticano in una Città esemplare, edificata sul monte.

    Fonte: L'Osservatore Romano, 31.12.2008

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    LA STORICA DECISIONE

    Vaticano: no alle leggi italiane

    «Sono troppe, mutevoli e spesso contraddittorie tra loro, per non parlare di quelle contro con la morale cristiana»


    CITTA' DEL VATICANO - Le leggi italiane sono troppe, mutevoli e spesso contraddittorie tra loro, per non parlare di quelle norme che di fatto contrastano con la morale cristiana. Questo duro giudizio è una delle motivazioni che hanno portato il Vaticano a modificare il meccanismo che quasi automaticamente recepiva nel piccolo Stato le leggi italiane. Lo scrive l'Osservatore Romano commentando l'entrata in vigore il prossimo primo gennaio della nuova legge sulle fonti del diritto approvata lo scorso primo ottobre dal Papa, in sostituzione della legge, fino a oggi vigente, del 7 giugno 1929.

    EVENTO IMPORTANTE - Si tratta, scrive il giornale vaticano, di «un evento importante per l'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano». Tra i cambiamenti, precisa il quotidiano della Santa Sede, cambia il meccanismo che portava a recepire nel piccolo Stato le leggi italiane, come conseguenza del fatto che «in non poche occasioni i Romani Pontefici hanno riconosciuto la maggioranza o quasi totalità dei sudditi vaticani come cittadini italiani». «Mentre nella legge precedente - spiega la nota - operava una sorta di recezione automatica che si presumeva come regola, solo eccezionalmente rifiutata per motivi di radicale incompatibilità con leggi fondamentali dell'Ordinamento canonico o dei trattati bilaterali, nella nuova disciplina si introduce la necessità di un previo recepimento da parte della competente autorità vaticana. Tale norma è vigente anche nei casi nei quali potrebbe presumersi una recezione ope legis».

    I MOTIVI - Per l'Osservatore, «più di un motivo sembra giustificare quest'ulteriore cautela nella recezione della legislazione italiana, rispettata nella sua propria sovranità, ma chiamata nello stesso tempo a rispettare e a confrontarsi con quella vaticana. Ne indichiamo - spiega la nota - solo tre: in primo luogo il numero davvero esorbitante di norme nell'Ordinamento italiano, non tutte certamente da applicare in ambito vaticano; anche l'instabilità della legislazione civile per lo più molto mutevole e come tale poco compatibile con l'auspicabile ideale tomista di una lex rationis ordinatio, che, come tutte le operazioni dell'intelletto, cerca di per sè l'immutabilità dei concetti e dei valori; e infine un contrasto, con troppa frequenza evidente, di tali leggi con principi non rinunziabili da parte della Chiesa».

    Fonte: Corriere della sera, 30.12.2008

  5. #5
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    Era ora. E che venga scomunicata la Costituzione.

  6. #6
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  7. #7
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    Quindi, passando il "confine" alcune leggi italiane potrebbero non valere più, mentre chessò potrebbero essere multati due omosessuali che si sbaciucchiano romanticamente una sera sotto l'obelisco?

  8. #8
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    Il Vaticano è uno stato sovrano quindi mi sembra giusto che abbia leggi proprie e non debba dare spiegazioni ad altri stati (a maggior ragione che non fa neanche parte dell'ONU), pure se queste leggi possono sembrare a chi cattolico non è assurde o ingiuste. Ma d'altronde non deve pretendere che le sue leggi (ispirate alla dottrina cattolica, immagino, quindi secondo i cattolici di origine divina) siano vincolanti per altri stati, altrimenti per quanto mi riguarda il Vaticano potrebbe anche sparire dalla faccia della terra.

  9. #9
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    Il Vaticano non è uno stato come gli altri.
    E' vero che ha leggi proprie, ma il Sovrano è il Papa, il capo visibile della Chiesa che non è estesa solo al Vaticano.
    Poi i Cardinali, Vescovi e Sacerdoti sono cittadini italiani a tutti gli effetti.

  10. #10
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    Citazione Originariamente Scritto da Aganto Visualizza Messaggio
    Quindi, passando il "confine" alcune leggi italiane potrebbero non valere più, mentre chessò potrebbero essere multati due omosessuali che si sbaciucchiano romanticamente una sera sotto l'obelisco?
    si si, mi sembra che sia proprio così

 

 
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