3. Ogni termine temporale in questa Costituzione ed ogni altro previsto da fonti del diritto polliano, ad eccezione dei termini minimi di anzianità degli elettori ai fini del diritto di voto che siano previsti dalla legge, sospendono il loro decorso alle date del 20 dicembre e del 1 luglio, per riprenderlo rispettivamente alle date del 10 gennaio e del 1 settembre. Ogni attività Istituzionale, ma non necessariamente partitica, è sospesa per questi periodi.
Costituzione
tutti gli atti compiuti prima delle ore 00:01 del 19 dicembre sono datati prima della pausa
tutti gli atti compiuti dopo le ore 00:01 del 20 dicembre sono sospesi negli effetti e post-datati al 10 gennaio, e ogni atto avvenuto in conseguenza di essi è nullo





