GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI
FISCALI PER I DISABILI
AGGIORNATA CON LA NORMATIVA IN VIGORE A MAGGIO 2008
GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI
FISCALI PER I DISABILI

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INDICE
I. QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI
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II. LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO
4
1. Chi ne ha diritto 4
2. Per quali veicoli? 4
3. La detraibilità ai fini Irpef delle spese per i mezzi di locomozione 5
4. Le agevolazioni Iva 6
5. L’esenzione permanente dal pagamento del bollo 6
6. L’esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà 8
7. Diritto alle agevolazioni 8
8. La documentazione 8
9. Regole particolari per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie 9

III. LE ALTRE AGEVOLAZIONI
13
1. La maggiore detrazione Irpef dal 2007 per i figli portatori di handicap 13
2. Agevolazioni Irpef per alcune spese sanitarie e i mezzi d’ausilio 14
3. Detrazione per gli addetti all’assistenza 17
4. L’aliquota Iva agevolata per ausili tecnici e informatici 18
5. Altre agevolazioni per i non vedenti 18
6. Eliminazione delle barriere architettoniche 19
7. Eredità e donazioni a favore del disabile grave 20

IV. ANCHE A DOMICILIO I SERVIZI DELL’AGENZIA
21

V. QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI
22
NOTE AL QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI 24

VI. PER SAPERNE DI PIÙ...
27

VII. FORMULARI
29

I. QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI
In questi ultimi anni le leggi emanate in materia tributaria si sono dimostrate
sempre più sensibili ai problemi dei diversamente abili ampliando
e razionalizzando le agevolazioni fiscali per loro previste.
La stessa legge finanziaria per il 2007, nel sostituire le deduzioni dal
reddito imponibile per i figli a carico con una detrazione d’imposta,
ha previsto, a partire dal 2007, per il figlio portatore di handicap una
maggiorazione di 220 euro rispetto all’importo che spetterebbe per
lo stesso figlio in assenza dell’handicap.
Con lo stesso provvedimento è stata anche introdotta una nuova detrazione d’imposta in luogo
della deduzione dal reddito complessivo in favore delle persone non autosufficienti che
hanno sostenuto spese per remunerare gli addetti alla propria assistenza personale (vedi Cap.
III, paragrafo 3).
In base all’attuale normativa, le principali agevolazioni sono:
PER I FIGLI A CARICO
Dal 1° gennaio 2007 per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le
seguenti detrazioni:

per il figlio di età inferiore a tre anni 1.120 euro


per il figlio di età superiore a tre anni 1.020 euro
con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire
dal primo.
Le detrazioni sono in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta e il
loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito fino ad annullarsi quando il reddito complessivo
arriva a 95.000 euro (vedi Capitolo III, paragrafo 1).

PER I VEICOLI

la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto


l’Iva agevolata al 4% sull’acquisto


l’esenzione dal bollo auto


l’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

PER GLI ALTRI MEZZI DI AUSILIO E I SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici

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l’Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici


la possibilità di detrarre le spese di acquisto e mantenimento (quest’ultime in modo forfetario)
del cane guida per i non vedenti


la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato
dei sordomuti

PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

detrazione d’imposta del 36% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2010 per la realizzazione
degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche

PER LE SPESE SANITARIE

la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l’intero importo delle spese mediche generiche
e di assistenza specifica

PER L’ASSISTENZA PERSONALE

la possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi (fino all’importo
massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale
o familiare


a decorrere dal 1° gennaio 2007, la possibilità di detrarre il 19% delle spese sostenute per
gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un ammontare di spesa non superiore
a 2100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro
(vedi Cap. III, paragrafo 3).

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II. LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO
1. CHI NE HA DIRITTO
Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:
1. non vedenti e sordomuti;
2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di
accompagnamento;
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti
da pluriamputazioni;
4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
I
non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo
non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3
e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti,
fornendo la definizione di ciechi totali, di ciechi parziali e di ipovedenti gravi.
Per quanto riguarda i
sordomuti, l’art. 1 della Legge n. 68 del 1999 definisce tali coloro che
sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
I
disabili di cui ai punti 2 e 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave
prevista dal comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, certificata con verbale
dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap (di cui all’art. 4 della citata legge
n. 104 del 1992) presso la ASL.
In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap
grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una
limitazione permanente della deambulazione.
I
disabili di cui al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie e
che non risultano, contemporaneamente, “affetti da grave limitazione della capacità di
deambulazione”. Solo per tale categoria di disabili il diritto alle agevolazioni continua ad essere
condizionato all’adattamento del veicolo.

2. PER QUALI VEICOLI?
Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite a seconda dei casi
(vedi la tabella a fine capitolo) oltre che agli autoveicoli, anche ai seguenti veicoli:

motocarrozzette


autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile


autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19%).

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3. LA DETRAIBILITÀ AI FINI IRPEF DELLE SPESE PER I MEZZI DI LOCOMOZIONE
Spese di acquisto
Le spese riguardanti l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione
d’imposta pari al 19% del loro ammontare.
Per mezzi di locomozione s’intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli
sopra elencati, usati o nuovi. La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo)
nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata
su una spesa massima di 18.075,99 euro.
È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo
veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico
(PRA).
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo, riacquistato entro il quadriennio, spetta
al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa
massima di 18.075,99 euro.
Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo,
la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse
le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l’utilizzo da parte
del disabile (ad esempio la pedana sollevatrice, ecc.); spese che, a loro volta, possono fruire
della detrazione del 19%, in base a quanto illustrato più avanti.
Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno oppure,in alternativa, optare per la sua
ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.
Spese per riparazioni
Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle
di ordinaria manutenzione.
Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante.
Anche in questo caso la detrazione ai fini Irpef spetta nel limite di spesa di 18.075,99 euro,
nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo che le spese di manutenzione
straordinaria relative allo stesso.
ATTENZIONE
La legge finanziaria per il 2007 ha stabilito che in caso di trasferimento del veicolo a titolo oneroso o gratuito
prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza
di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse ad eccezione del caso in cui il
diversamente abile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne
uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.
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Intestazione del documento comprovante la spesa
Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51 euro, il documento
di spesa deve essere a lui intestato. Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico, il documento
comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona
di famiglia della quale egli risulti a carico.
4. LE AGEVOLAZIONI IVA
È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 20%, sull’acquisto di autovetture aventi cilindrata fino
a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con
motore diesel, nuove o usate e sull’acquisto contestuale di optional.
E’ applicabile l’Iva al 4%, anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già
posseduti dal disabile.
L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare
di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei loro
confronti).
Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificamente destinati
al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative,
enti pubblici o privati.
L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso
di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti
entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal PRA.
Gli obblighi dell’impresa
L’impresa che vende veicoli con l’aliquota Iva agevolata deve:
- emettere fattura con l’annotazione che trattasi di operazione ai sensi della legge 97/86 e della
legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Nel caso di importazione
gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale;
- comunicare all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa del
veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario.
La comunicazione va eseguita nel solo caso di vendita di un veicolo ed entro il termine di
30 giorni dalla data della vendita o della importazione.
Essa va effettuata nei confronti dell’ufficio territorialmente competente in ragione della residenza
dell’acquirente.
5. L’ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO
L’esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli indicati nel paragrafo 2 e nella
tabella di fine capitolo, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva
agevolata (2000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2800 centimetri cubici
per quelle diesel) e spetta sia quando l’auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta
intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.
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Le Regioni hanno la potestà di ammettere a fruire dell’esenzione anche ulteriori categorie di
persone disabili rispetto a quelle indicate nel paragrafo 1. Per esempio, in Emilia Romagna
e in Lombardia, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è estesa a tutte le persone
nella situazione di handicap grave di cui alla legge n. 104 del 1992, che potranno così
godere dell’esenzione anche in presenza di un veicolo non adattato ed indipendentemente
dal tipo di disabilità purché in possesso del certificato di gravità dell’handicap rilasciato
dalla Commissione sanitaria presente in ogni ASL.
L’ufficio competente
L’ufficio competente ai fini dell’istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto, cui
il disabile dovrà rivolgersi, è l’Ufficio tributi dell’ente Regione. Nelle Regioni in cui tali uffici
non sono stati istituiti il disabile può rivolgersi all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.
Alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia,
Toscana, Umbria) e le province di Trento e Bolzano, per la gestione delle pratiche di esenzione
dal pagamento della tassa automobilistica, si avvalgono dell’Aci.
Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta per uno solo dei veicoli che lui stesso
potrà scegliere.
La targa dell’auto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio, al momento della
presentazione della documentazione.
Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (come
enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).
Quello che deve fare il disabile
Il disabile che ha fruito dell’esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata
A/R all’Ufficio competente (della Regione o dell’Agenzia delle Entrate) la documentazione
indicata più avanti, nell’apposito paragrafo.
La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento
non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti
non comporta, tuttavia, la decadenza dall’agevolazione in presenza delle condizioni
soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento).
Gli uffici che ricevono l’istanza sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria
i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di
veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente risulta fiscalmente a carico).
Gli uffici sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli
ammessi all’esenzione, sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza di esenzione.
L’esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue
anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l’istanza e ad inviare
nuovamente la documentazione. Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni
per avere diritto al beneficio (ad esempio, perché l’auto viene venduta) l’interessato è
tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.
N.B.: non è necessario esporre sul parabrezza dell’auto alcun avviso circa il diritto all’esenzione dal bollo.
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6. L’ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETA’
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate
(con esclusione, però, di non vedenti e sordomuti) sono esentati anche dal pagamento
dell’imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.
Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al PRA di un’auto nuova, sia nella
trascrizione di un “passaggio” riguardante un’auto usata.
L’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente
a carico.
La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente.
7. DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI
Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste (cioè, ai fini Irpef, Iva e bollo auto) anche
un familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile, a condizione che questo
sia da considerare a suo carico ai fini fiscali.
Per essere ritenuto “a carico” del familiare il disabile deve avere un reddito complessivo annuo
entro la soglia di 2.840,51 euro. Ai fini del limite, non si tiene conto dei redditi esenti,
come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento),
gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.
Superando il tetto è necessario, per poter beneficiare delle agevolazioni, che i documenti di
spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare).
Nel caso in cui più disabili siano fiscalmente a carico di una stessa persona, la stessa può
fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l’acquisto di autovetture
per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.
8. LA DOCUMENTAZIONE
Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento,
la documentazione che deve essere prodotta per attestare il diritto alle agevolazioni
è la seguente:
ATTENZIONE
La legge finanziaria 2007 ha stabilito che le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati per la locomozione dei
portatori di handicap, sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente
dai beneficiari degli sconti fiscali.
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1)
certificazione attestante la condizione di disabilità:

• per i non vedenti e sordomuti
: certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato
da una Commissione medica pubblica;

• per i disabili psichici o mentali
: verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla
Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della citata legge n. 104/1992, dal
quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma
3 dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da disabilità psichica, e certificato
di attribuzione dell’indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980
e n. 508 del 1988) emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l’accertamento
dell’invalidità civile di cui alla legge n. 295 del 1990);

• per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati:
verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la
ASL di cui all’art. 4 della citata legge n. 104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si
trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge n. 104
del 1992) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano
una limitazione permanente della deambulazione;
2)
ai soli fini dell’agevolazione Iva, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel
quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato.
Nell’ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di
cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico;

3)
fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell’intestatario
dell’auto, ovvero autocertificazione (nel caso in cui il veicolo sia intestato al
familiare del disabile).
Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni solo sui veicoli adattati, la documentazione
da produrre è specificata nel paragrafo seguente.

9. REGOLE PARTICOLARI PER I DISABILI CON RIDOTTE O IMPEDITE
CAPACITÀ MOTORIE
Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione
alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento
del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile (anche se trasportato)
è affetto. La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul
certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL o anche da
parte di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità.
Non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento.
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Per quali veicoli?
Oltre che per le auto e gli autocaravan (per questi ultimi veicoli le agevolazioni sono solo
ai fini della detrazione Irpef), i disabili con ridotte capacità motorie ma non affetti da gravi
limitazioni alla capacità di deambulazione, possono godere delle agevolazioni anche sui
seguenti veicoli:
- motocarrozzette
- autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile.
Le categorie dei veicoli agevolabili sono riportate in dettaglio nella tabella che segue.
L’adattamento del veicolo
Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie l’adattamento del veicolo è una condizione
necessaria per tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione al
PRA). Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto “adattata” anche
l’auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto
dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.
Gli adattamenti, che debbono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare
sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna
del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.
Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti, avvertendo
che si tratta di indicazione esemplificativa:
- pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture
di sicurezza);
- sportello scorrevole;
- altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento
permanente al veicolo, e tali da comportare un suo adattamento effettivo. Pertanto,
non dà luogo ad “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con funzione di “optional”,
ovvero l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo,
montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.
L’Iva agevolata per gli acquisti
Per i disabili con ridotte capacità motorie che però non risultino affetti da gravi limitazioni
della capacità di deambulazione, si applicano le seguenti regole:
1) l’acquisto può riguardare – oltre agli autoveicoli – anche motocarrozzette, autoveicoli o
motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile
;

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2) i veicoli devono essere adattati prima dell’acquisto (o perché così prodotti in serie o per
effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore) alla ridotta capacità
motoria del disabile;
3) il diritto all’Iva agevolata al 4% riguarda anche le prestazioni rese da officine per adattare
i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, e i relativi acquisti di accessori e strumenti.
Gli obblighi dell’impresa
L’impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati, ovvero che effettua prestazioni
di servizio con l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata deve emettere fattura (anche
quando non richiesta dal cliente) con l’annotazione che si tratta di operazione ai sensi
della legge 97/86 e della legge 449/97 (nella vendita di accessori o nelle prestazioni da parte
di officine è sufficiente menzionare la legge 449/97), ovvero della legge 342/2000. Nel
caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale.
La documentazione
I disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da grave limitazione alla capacità
di deambulazione, in aggiunta ai documenti indicati al paragrafo 8 dovranno presentare:
1) fotocopia della patente di guida speciale
o fotocopia del foglio rosa “speciale”(solo per i
disabili che guidano). Ai fini della detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi
patente di guida da parte sia del portatore di handicap che del contribuente cui risulta
a carico;

2)
ai soli fini dell’agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o nell’acquisto di accessori,

autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di invalidità comportante ridotte
capacità motorie permanenti
. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare
che il disabile è fiscalmente a carico dell’acquirente o del committente (ove ricorra
questa ipotesi);

3) fotocopia della carta di circolazione,
da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi
prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale oppure
che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria;

4) copia della certificazione di handicap o di invalidità
rilasciata da una Commissione pubblica
deputata all’accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura
motoria della disabilità.

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CATEGORIE DI VEICOLI AGEVOLABILI
(*) Per i non vedenti e sordomuti le categorie di veicoli agevolati sono solo quelle con l’asterisco.
(1) Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%.
Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che possono essere
condotte senza patente.
autovetture (*)
Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo
nove posti, compreso quello del conducente

autoveicoli per il trasporto promiscuo(*)
Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico
non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se
a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto
di cose o di persone e capaci di contenere al massimo
nove posti, compreso quello del conducente
autoveicoli specifici (*)
Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di
persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati
dall’essere muniti permanentemente di speciali
attrezzature relative a tale scopo
autocaravan (*) (1)
Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati
permanentemente per essere adibiti al trasporto e
all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il
conducente
motocarrozzette
Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone,
capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso
quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
motoveicoli per trasporto promiscuo
Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e
cose, capaci di contenere al massimo quattro posti,
compreso quello del conducente
motoveicoli per trasporti specifici
Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate
cose o di persone in particolari condizioni e
caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di
speciali attrezzature relative a tale scopo
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III. LE ALTRE AGEVOLAZIONI
1. LA MAGGIORE DETRAZIONE IRPEF DAL 2007
PER I FIGLI PORTATORI DI HANDICAP
Dal 1° gennaio 2007 le deduzioni per i familiari a carico sono state
sostituite da detrazioni d’imposta. Anche queste, come le precedenti
deduzioni, sono di importo variabile in funzione del reddito complessivo
posseduto nel periodo d’imposta. La norma ha stabilito detrazioni
di base (o teoriche), disponendo che tale importo diminuisca con l’aumentare del
reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a
95.000 euro per le detrazioni
dei figli e a
80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari.
È rimasto invece invariato il limite di reddito personale complessivo per ritenere una persona
fiscalmente a carico che, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l’abitazione
principale e pertinenze, non deve essere superiore a 2.840,51 euro.
La detrazione per i figli è stata fissata in
800 euro e in 900 euro per i figli di età inferiore a tre anni.
Essa aumenta dei seguenti importi:

220 euro
, per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992;

200 euro
, per tutti i figli, quando sono più di tre.

Le detrazioni base per i figli a carico
figlio di età inferiore a 3 anni 900 €
figlio di età superiore a 3 anni 800 €
figlio portatore di handicap
inferiore a 3 anni (900+220) 1.120 €
superiore a 3 anni (800+220) 1.020 €
con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 €
per ciascun figlio a partire dal primo
13
GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI
FISCALI PER I DISABILI

Per determinare la detrazione effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica per il
coefficiente (assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento)
che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e
95.000.
In presenza di più figli, l’importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti
di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
Quindi l’importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre
figli, a 140.000 per quattro, e così via.
La detrazione per i figli deve essere ripartita al 50 per cento tra i genitori non legalmente ed
effettivamente separati. In alternativa, e se c’è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire
tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente
a quest’ultimo, come per esempio nel caso di incapienza dell’imposta del genitore con
reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.
E’ il caso di ricordare che l’incapienza si verifica quando tutte le detrazioni di cui un contribuente
può beneficiare sono superiori all’imposta lorda. In queste situazioni, l’importo eccedente
non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile
riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti
andrebbero perdute.
2. AGEVOLAZIONI IRPEF PER ALCUNE SPESE SANITARIE E I MEZZI D’AUSILIO
Le spese mediche generiche (es.: prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali)
e di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito
complessivo.
Si considerano di “assistenza specifica” le spese relative all’assistenza infermieristica e riabilitativa,
quelle sostenute dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza
di base o di operatore tecnico assistenziale, semprechè esclusivamente dedicato all’assistenza
diretta della persona, le spese per le prestazioni fornite dal personale di coordinamento
delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale,
dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.
Tali spese, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari
dei disabili che non risultano fiscalmente a carico.
In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è
possibile portare in deduzione l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche
e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino
indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.
Le spese sanitarie specialistiche (es.: analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche), invece,
danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro; la detrazione
è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico.
14
GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI
FISCALI PER I DISABILI

Oltre alle spese viste in precedenza sono ammesse alla detrazione del 19%, per l’intero ammontare
(senza togliere la franchigia di 129,11 euro) le spese sostenute per:
- trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (le prestazioni specialistiche effettuate
durante il trasporto invece costituiscono spese sanitarie, e danno diritto a detrazione
solo sulla parte eccedente i 129,11 euro);
- acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento
di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle
abitazioni (ma non si può fruire contemporaneamente di questa detrazione e di quella del
36% di cui all’art. 1 della L. 449/97 e successive modifiche, per cui la detrazione del 19%
per spese sanitarie spetta solo sulla somma eccedente la quota di spesa già assoggettata alla
detrazione del 36% per ristrutturazioni);
- trasformazione dell’ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella;
- sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione
dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104
del 1992. Sono tali ad esempio le spese sostenute per l’acquisto di fax, modem, computer,
telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa.
Sono inoltre ammesse
integralmente alla detrazione del 19% (quindi senza applicazione di
franchigia) le altre spese riguardanti i mezzi necessari:
• all’accompagnamento;
• alla deambulazione;
• e al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell’articolo 3 della legge n.104 del 1992,
indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento.
Dal 2002 è prevista la detrazione del 19% anche per le spese sostenute dai sordomuti (riconosciuti
ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381) per i servizi di interpretariato. Per
poter fruire della detrazione, i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni
fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato. Tali certificazioni devono essere
conservate dal contribuente ed essere esibite agli uffici delle entrate in caso di apposita
richiesta.
La detrazione del 19% sull’intero importo per tutte le spese sopraesposte spetta anche al familiare
del disabile se questo risulta fiscalmente a carico.

Spese sanitarie per particolari patologie sostenute dal familiare
Il contribuente che, nell’interesse di un familiare titolare di redditi tali da non poter essere
considerato fiscalmente a carico, e cioè redditi bassi ma comunque non superiori a 2.840,51
euro, sostenga spese sanitarie relative a patologie esenti dal ticket (e che quindi possono riguardare
anche i disabili ) come cardiopatie, allergie o trapianti, può considerare onere detraibile
dall’Irpef la parte di spesa che non trova capienza nell’imposta dovuta dal familiare
affetto dalle predette patologie.
15
GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI
FISCALI PER I DISABILI

In questo caso, l’ammontare massimo delle spese sanitarie, sulle quali il familiare può fruire
della detrazione del 19% (dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro), è complessivamente
pari a 6.197,48 euro.
La documentazione da conservare
Ai fini della deduzione e della detrazione sono considerati disabili, oltre alle persone che
hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo
4 della legge n. 104 del 1992, anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni
mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro,
di guerra, eccetera.
Anche i grandi invalidi di guerra di cui all’articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978, e le persone
ad essi equiparate, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti
sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della
legge n. 104 del 1992. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati
dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. I soggetti
riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992 possono
attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione
effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di
atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica
del documento di identità del sottoscrittore) facendo riferimento a precedenti accertamenti
sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità. Sia per gli oneri
per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta sia per le spese sanitarie deducibili dal
reddito complessivo (v. righi 6 e 7 del Quadro riassuntivo delle agevolazioni sulle spese,
cap. 5) occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme
(fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari.
In particolare:
- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare
anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in
base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati
a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura, ricevuta
o quietanza non è rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, il medesimo
dovrà attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in
questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere, a
richiesta degli uffici, un’autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata
se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore
(da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o
trasmettere a richiesta degli uffici finanziari), per attestare la necessità della protesi per
il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre
acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sus-
16
GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI
FISCALI PER I DISABILI

sidio è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto
portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992;
- dal 1° gennaio 2008 l’unica prova per documentare l’acquisto di farmaci è costituita dallo
“scontrino parlante”che deve contenere: natura, (farmaco o medicinale) qualità, quantità e
il codice fiscale del destinatario del farmaco.
Poiché l’apposizione del codice fiscale deve essere effettuata dal farmacista, è interesse
dell’acquirente al momento dell’acquisto esibire o comunicare il proprio codice fiscale.
Non è più possibile allegare allo scontrino fiscale l’attestazione rilasciata dal farmacista o
l’autocertificazione.
3. DETRAZIONE PER GLI ADDETTI ALL’ASSISTENZA
Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel
compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili, dal 1° gennaio 2007, nella percentuale
del 19%, c
alcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, purchè
il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.
Sono considerate tali coloro che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di
espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare
gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente anche la persona
che necessita di sorveglianza continuativa.

Accertamento dello stato di non autosufficienza
La non autosufficienza deve risultare da
certificazione medica. La deduzione non compete, ad esempio, per l’assistenza prestata a
bambini, se la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie.

La documentazione
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche
consistere in una ricevuta rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza. La documentazione
deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta
l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere
indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.

Altre precisazioni
L’importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo
contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza. In pratica,
se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo teorico utilizzabile
resta comunque quello di 2.100 euro.
Nell’ipotesi in cui più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso
familiare, l’importo teorico deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.

Cumulabilità
Sia la deduzione dal reddito imponibile che la detrazione d’imposta per gli addetti
all’assistenza non pregiudica la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali
obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare
che, si ricorda, sono deducibili nel limite di 1.549,37 euro.

17
GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI
FISCALI PER I DISABILI

4. L’ALIQUOTA IVA AGEVOLATA PER AUSILI TECNICI E INFORMATICI
L’aliquota agevolata per i mezzi di ausilio
Si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% per l’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione
e al sollevamento dei disabili (es. servoscala). Per l’individuazione dei beni si veda la
nota 8 del Quadro riassuntivo delle agevolazioni sulle spese – cap. 5.
L’aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici
Si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza
e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del
1992. Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche,
elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati. Deve inoltre
trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura
motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:
a) facilitare
• la comunicazione interpersonale
• l’elaborazione scritta o grafica
• il controllo dell’ambiente
• l’accesso all’informazione e alla cultura
b) assistere la riabilitazione.
La documentazione da consegnare per i sussidi tecnici e informatici
Per fruire dell’aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto,
la seguente documentazione:
• specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASL di appartenenza
dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico
e informatico;
• certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale
rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio)
e il carattere permanente della stessa.
5. ALTRE AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI
In favore dei non vedenti sono state da ultimo introdotte le seguenti agevolazioni:
La detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane guida
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale;
spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99
euro. In questo limite rientrano anche le spese per l’acquisto degli autoveicoli utilizzati per il
trasporto del non vedente. La detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non
vedente risulta fiscalmente a carico.
18
GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI
FISCALI PER I DISABILI

Detrazione forfetaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida
La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare
l’effettivo sostenimento della spesa. Al familiare del non vedente non è invece consentita la
detrazione forfetaria anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.
Aliquota Iva agevolata del 4%
L’agevolazione è prevista per l’acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere
utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali
e notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici
e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille
sia su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti. L’applicazione dell’aliquota
Iva del 4% si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali,
alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura
braille e su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti.
6. ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Fino al 31 dicembre 2010 è possibile fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione
edilizia.
Rientrano tra queste, oltre alle spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche
riguardanti ad esempio ascensori e montacarichi, anche quelle effettuate per la realizzazione
di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico,
siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap
grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. La detrazione per
l’eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione
del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.
La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, sp
etta solo sulla eventuale parte in più
rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% .
Si ricorda che la detrazione è applicabile alle spese sostenute per realizz
are interventi previsti
unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.
Non si applica, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili,
sia pure ugualmente diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna
del disabile: non rientrano, pertanto, in questa tipologia di agevolazione, ad esempio, l’acquisto
di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.
Tali beni, infatti, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali
è già previsto l’altro beneficio consistente nella detrazione del 19%.
La sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, può
essere considerata intervento che determina il diritto alla detrazione se risulta conforme alle

19
GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI
FISCALI PER I DISABILI

prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche (fermo
restando, tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi
possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria).
Tra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione
rientra anche la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione. Per le prestazioni
di servizi relative all’appalto dei lavori in questione, è applicabile l’aliquota Iva agevolata
del 4%, anziché quella ordinaria del 20%.
7. EREDITÀ E DONAZIONI A FAVORE DEL DISABILE GRAVE
Con la legge n. 286 del 2006 (di conversione del decreto legge n. 262 del 2006) e la legge
n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), sono state reintrodotte nel sistema tributario l’imposta
sulle successioni e sulle donazioni. Tuttavia se il beneficiario è una persona portatrice di handicap
riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, l’imposta si applica esclusivamente
sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000
euro.
20
GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI
FISCALI PER I DISABILI

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GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI
FISCALI PER I DISABILI

IV. ANCHE A DOMICILIO I SERVIZI DELL’AGENZIA
L’Agenzia delle Entrate ha attivato un servizio di assistenza per i
contribuenti con disabilità, impossibilitati a recarsi presso gli sportelli
degli Uffici o che hanno comunque difficoltà ad utilizzare gli
altri servizi di assistenza dell’Agenzia delle Entrate.
Per il contribuente i vantaggi immediati di questa iniziativa sono
due: evitare code agli sportelli e, allo stesso tempo, ricevere presso
il proprio domicilio assistenza fiscale da parte di funzionari qualificati.
I contribuenti che intendono avvalersi del servizio possono rivolgersi alle Associazioni
che operano nel settore dell’assistenza alle persone con disabilità, ai servizi sociali degli
enti locali, ai patronati o eventualmente ai coordinatori del servizio delle Direzioni Regionali
dell’Agenzia.
Le associazioni e gli enti interessati, che vogliono svolgere un ruolo di collegamento fra i
contribuenti e l’Agenzia dovranno accreditarsi presso i coordinatori di ciascuna Direzione
Regionale. Informazioni aggiornate sul servizio di assistenza domiciliare, si possono conoscere
consultando il sito Internet www.agenziaentrate.gov.it alla sezione “Uffici-Assistenza
dedicata ai contribuenti con disabilità”.
Resta ferma la possibilità di ottenere informazioni e chiarimenti rivolgendosi ai Centri di
assistenza telefonica, che rispondono al numero 848.800.444 dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 17, il sabato dalle 9 alle 13, ovvero direttamente agli sportelli degli Uffici locali dell’Agenzia.
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GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI
FISCALI PER I DISABILI

V. QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI
Tipo di handicap
(vedi note 1 e 2)
Aliquota Iva
agevolata al 4%
Detrazione
integrale Irpef
del 19%
Detrazione
Irpef in misura
fissa
Deduzione per
intero dal reddito
complessivo
1.Acquisto di auto o motoveicolo, nuovo o usato
(per l’esenzione dal bollo auto si veda nota 3.
B e C Si
(4) Si(5) = =
2. Prestazioni di servizio rese da officine per l’adattamento
dei veicoli, anche usati, alla minorazione
del disabile e acquisto di accessori e strumenti per
le relative prestazioni.
C Si
(4) Si(5) = =
3. Spese per riparazioni eccedenti l’ordinaria manutenzione
(con esclusione quindi, ad esempio del premio
assicurativo, del carburante e del lubrificante).
B e C no Si = =
4. Spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento,
la deambulazione, il sollevamento (quali, ad
esempio, trasporto in ambulanza del portatore di
handicap, acquisto di poltrone per inabili e minorati
non deambulanti e apparecchi per il contenimento
di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della
colonna vertebrale, acquisto di arti artificiali per la
deambulazione, costruzione di rampe per l’eliminazione
di barriere architettoniche esterne ed interne
alle abitazioni, trasformazione dell’ascensore adattato
al contenimento della carrozzella).
A Si Si = =
5. Acquisto di sussidi tecnici e informatici (ad esempio:
computer, fax, modem o altro sussidio telematico).
A Si
(6) (7) Si = =
6. Spese mediche generiche e di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave e permanente
invalidità o menomazione. Si considerano di “assistenza
specifica” le spese relative all’assistenza
infermieristica e riabilitativa; al personale in possesso
della qualifica professionale di addetto all’assistenza
di base o di operatore tecnico assistenziale
esclusivamente dedicato all’assistenza diretta
della persona; al personale di coordinamento delle
attività assistenziali di nucleo; al personale con la
qualifica di educatore professionale; al personale
qualificato addetto ad attività di animazione e/o di
terapia occupazionale.
A = = = Si

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GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI
FISCALI PER I DISABILI

Tipo di handicap
(vedi note 1 e 2)
Aliquota Iva
agevolata al 4%
Detrazione
integrale Irpef
del 19%
Detrazione
Irpef in misura
fissa
Deduzione per
intero dal reddito
complessivo
7. Spese mediche generiche e paramediche di assistenza
specifica sostenute in caso di ricovero di un
disabile in un istituto di assistenza e ricovero. In caso
di retta pagata all’istituto, la deduzione spetta solo
per le dette spese mediche e paramediche che debbono
essere separatamente indicate nella documentazione
rilasciata dall’istituto.
A = = = Si
8. Spese mediche a seguito di ricovero di persona
anziana (se disabile, si applica la precedente riga 7)
in istituti di assistenza e ricovero (in caso di retta
pagata all’istituto, la detrazione non spetta per le spese
relative alla retta di ricovero, ma solo per le spese
mediche e di assistenza specifica, le quali debbono
essere separatamente indicate nella documentazione
rilasciata dall’istituto).
D =
Per l’importo
che eccede
129,11 euro
= =
9. Acquisto o affitto di protesi sanitarie (ad esempio:
protesi dentarie e apparecchi ortodontici, comprese
le dentiere e le capsule; occhi o cornee artificiali;
occhiali da vista, lenti a contatto e relativo liquido;
apparecchi auditivi, compresi modelli tascabili a filo
e auricolare a occhiali; apparecchi ortopedici, comprese
le cinture medico/chirurgiche, le scarpe e i
tacchi ortopedici, fatti su misura; arti artificiali,
stampelle, bastoni canadesi e simili; apparecchi da
inserire nell’organismo, come stimolatori e protesi
cardiache e simili), ovvero di attrezzature sanitarie
(ad esempio: apparecchio per aerosol o per la
misurazione della pressione sanguigna).
D (8)
Per l’importo
che eccede
129,11 euro
= =
10. Prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche,
ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche;
prestazioni rese da un medico generico;
acquisto di medicinali; degenze o ricoveri collegati
a operazioni chirurgiche, trapianto di organi. Se le
spese di riga 9 e 10 sono state sostenute nell’ambito
del servizio sanitario nazionale è detraibile l’importo
del ticket pagato.
D =
Per l’importo
che eccede
129,11 euro
= =
11. Spese sostenute per i servizi di interpretariato
dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della
Legge 26 maggio 1970 n. 381.
B = Si = =
12. Contributi obbligatori previdenziali versati per gli
addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale
e familiare (fino a 1.549,37 euro).
D = = = Si
13. Spese sostenute per l’acquisto del cane guida. (*) = Si
(9) = =
14. Spese di mantenimento per il cane guida. (*) = =
Pari a 516,46
euro
=

(*) L’agevolazione spetta solo ai non vedenti
24
GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI
FISCALI PER I DISABILI

NOTE AL QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI
(1) TIPO DI HANDICAP
A - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile in senso generale, definito
dalla legge come “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata
o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” (indipendentemente
dalla circostanza che fruisca o meno dell’assegno di accompagnamento).
B - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il non vedente, il sordomuto, i portatori
di handicap psichico o mentale (di gravità tale da aver determinato il riconoscimento
dell’indennità di accompagnamento) e i disabili con grave limitazione della capacità di
deambulazione (o affetti da pluriamputazioni) riconosciuti affetti da handicap grave ai sensi
dell’art. 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992.
C - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile con impedite o ridotte capacità
motorie ma non affetto da handicap grave, indipendentemente dalla circostanza che
fruisca o meno dell’assegno di accompagnamento. Per questi disabili il veicolo deve essere
adattato (nei comandi di guida o nella carrozzeria), ovvero dotato di cambio automatico
(prescritto dalla commissione ASL).
D - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda indistintamente qualsiasi contribuente,
a prescindere dalla condizione di disabile.
(2) FAMILIARE DEL DISABILE
Le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo auto e imposta sui passaggi di proprietà) sono sempre fruibili anche
da parte di un familiare del disabile (cioè: coniuge, fratelli, sorelle, suoceri, nuore e generi,
adottanti, nonché figli e genitori, in mancanza dei quali subentrano i discendenti o ascendenti più
prossimi), quando il disabile stesso sia da considerare a carico in quanto il proprio reddito personale
complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l’abitazione principale e
pertinenze, è non superiore a 2.840,51 euro. Fanno parzialmente eccezione a questa regola le
spese di riga 6 e 7, le quali sono deducibili dal reddito complessivo se sostenute per familiari rientranti
nell’elencazione precedente anche quando questi non sono fiscalmente a carico. La detrazione
forfetaria per il mantenimento del cane guida spetta esclusivamente al non vedente (e non
anche alle persone cui risulta fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa
effettivamente sostenuta. Per quanto riguarda l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, nei casi
in cui il beneficio è subordinato al fatto che la cessione o prestazione sia effettuata personalmente
nei confronti del disabile (cioè per le agevolazioni di riga 1 e 2) è stabilito, limitatamente
alle agevolazioni auto, che il beneficiario dell’operazione può anche essere un familiare del disabile
rispetto al quale il disabile stesso sia da considerare fiscalmente a carico.
25
GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI
FISCALI PER I DISABILI

(3) ESENZIONE BOLLO AUTO E TRASCRIZIONE AL PRA
Per poter fruire della esenzione permanente dal pagamento del bollo auto l’auto deve essere adattata
se il disabile è affetto da minorazione di tipo fisico/motorio. Per i disabili affetti dal tipo di handicap
indicato alla lettera B della nota n. 1 l’agevolazione spetta anche senza che il veicolo risulti
adattato. L’agevolazione spetta senza limiti di valore dell’autoveicolo. I limiti di cilindrata sono
quelli previsti per le agevolazioni Iva (2000 cc se a benzina, o 2800 cc se diesel). Nel caso in cui
il disabile possieda più auto, l’esenzione spetta per una sola di esse, a scelta dell’interessato, che
dovrà indicare nella comunicazione all’ufficio finanziario la sola targa del veicolo prescelto. L’esenzione
dalle imposte di trascrizione per la registrazione al pubblico registro automobilistico spetta
per l’acquisto di auto sia nuove che usate, ma non compete a sordomuti e non vedenti.
(4) AGEVOLAZIONI IVA 4% AUTO
L’aliquota agevolata spetta per veicoli nuovi o usati, purché, per i disabili con ridotte o impedite
capacità motorie ma non affetti da “handicap grave”, si tratti di veicoli adattati prima
dell’acquisto (o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente
eseguire dallo stesso rivenditore) alla particolare minorazione di tipo motorio da cui è affetto
il disabile. In questi casi si richiede il possesso della patente speciale (che potrà essere
conseguita anche entro un anno dall’acquisto), salvo che il disabile non sia in condizioni di
conseguirla (perché minore, o perché impedito dall’handicap stesso). Non ci sono ai fini Iva
limiti di valore, ma limiti di cilindrata (fino a 2000 cc, se a benzina, ovvero fino a 2800 cc,
se con motore diesel). L’agevolazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni. È
possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo
veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal PRA.
(5) DETRAZIONE IRPEF AUTO
A differenza di quanto stabilito per l’Iva, non sono previsti limiti di cilindrata. La detrazione spetta
per un solo veicolo nel corso di quattro anni e nei limiti di un importo di 18.075,99 euro. Si
prescinde dal possesso di qualsiasi patente di guida. Si può fruire dell’intera detrazione per il primo
anno, ovvero si può optare, alternativamente, per la ripartizione della stessa in quattro quote
annuali di pari importo. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio,
qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra. In caso
di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta,
sempre entro il predetto limite, al netto dell’eventuale rimborso assicurativo.
(6) CUMULO AGEVOLAZIONI IVA - IRPEF
In linea di principio, la detraibilità integrale della spesa ai fini Irpef coincide quasi sempre
con l’applicabilità dell’aliquota agevolata del 4%. Per maggiore precisione, tuttavia, si veda
ai fini Iva la nota (8) comprendente l’elenco dei beni assoggettati ad Iva del 4%.
26
GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI
FISCALI PER I DISABILI

(7) SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI
Ai soli fini Iva, devono sussistere le seguenti condizioni: per sussidi tecnici e informatici s’intendono
quelli costituiti da apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche,
elettroniche o informatiche (sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati), da utilizzare
a beneficio di soggetti impediti (o anche limitati) da menomazioni PERMANENTI di
natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. I sussidi debbono avere la finalità di assistere
la riabilitazione, ovvero di facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o
grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura.
(8) IVA AGEVOLATA
Al di fuori dell’Iva agevolata sui veicoli e sui sussidi tecnici e informatici (già indicata nel
quadro riassuntivo delle agevolazioni) si elencano di seguito gli altri beni soggetti ad Iva agevolata
del 4%: - protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi
pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici,
materassi ad aria collegati a compressore alter- nativo, cuscini jerico e cuscini antidecubito
per sedie a rotelle o carrozzine da comodo, cateteri, ecc., ceduti per essere utilizzati
da soggetti per i quali sussista apposita documentazione probatoria in ordine al carattere
permanente della menomazione); - apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico/
chirurgiche), oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili), oggetti ed apparecchi
di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed
altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per
compensare una deficienza o una infermità; - poltrone e veicoli simili per invalidi anche con
motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala ed altri mezzi simili adatti
al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie;
- prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione
delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere
architettoniche.
(9) ACQUISTO CANI GUIDA
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.
La detrazione spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo
di 18.075,99 euro. Tale limite comprende anche le spese per l’acquisto degli autoveicoli
utilizzati per il trasporto del non vedente.
27
GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI
FISCALI PER I DISABILI

VI. PER SAPERNE DI PIÙ …
D.P.R. 24 ottobre 1998, n. 403
, (G.U. n. 275 del 24 novembre 1998)
riguardante le norme di semplificazione della documentazione amministrativa,
come modificato dal testo Unico sull’autocertificazione
approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (S.O. alla G.U.
20 febbraio 2001, n. 42)

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(T.U.I.R.) artt.10, comma lettera b)
e 13bis lettera c) (S.O. alla G.U. del 31 dicembre 1986, n. 302)

Legge 28 febbraio 1997, n. 30,
conversione in legge, con modificazione del decreto-legge
31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria pubblica
per l’anno 1997 (comma 1, art. 1 e comma 9, art. 21)

Legge 27 dicembre 1997, n. 449
, art. 8 (S.O. 255 alla G.U. del 30 dicembre 1997, n. 302)
Decreto Ministeriale - Ministero delle finanze – 14 marzo 1998 (determinazione delle condizioni
e delle modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 4%
ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti
portatori di handicap)

Legge 23 dicembre 1998, n. 448,
art. 39, riguardante la facoltà di autocertificazione da parte del
disabile, delle proprie condizioni personali (S.O. n. 210/L alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 1998)

Legge 23 dicembre 1999, n. 488
, art. 6 comma 1, lettere e) e g) (S.O. n. 227/2 alla G.U. 27
dicembre 1999 n. 302)

Legge 21 novembre 2000, n. 342
, art. 50 (S.O. alla G.U. del 25 novembre 2000, n. 276)

Legge 23 dicembre 2000, n. 388
, artt.30, comma 7, 31 comma 1, 81 comma 3 (S.O. alla
G.U. del 29 dicembre 2000, n. 302)

Legge 28 dicembre 2001, n. 448
, art. 2, commi 1 e 3 (S.O. alla G.U. del 29 dicembre 2001,
n. 301)

Legge 1 agosto 2003, n. 200,
art. 1 bis, comma 1 ( G.U. del 2 agosto 2003, n. 178)

Legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Legge finanziaria 2005, pubblicata sulla G.U. n. 306 del
31/12/04, S.O. n. 192)
, art. 1, comma 349

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Finanziaria 2007-
artt.1 comma 6, 36, 37, 319, 387,388
e 389 (S.O. alla G.U. del 27 dicembre 2006, n. 299)

Decreto Legge n. 159 del 2007
, convertito con modificazioni dalla Legge n. 222 del 2007

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GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI
FISCALI PER I DISABILI

Istruzioni per la dichiarazione dei redditi (Modello Unico Persone Fisiche e Modello 730)
Circolari
n. 186/E del 15 luglio 1998, n. 197/E del 31 luglio 1998, n. 74/E del 12 aprile 2000,
n. 207/E del 16 novembre 2000, n. 1/E del 3 gennaio 2001, n. 6/E e 7/E del 26 gennaio 2001,
n. 13/E del 13 febbraio 2001, n. 46 dell’11 maggio 2001, n. 55/E del 14 giugno 2001, n. 72/E
del 30 luglio 2001, n. 2/E del 3 gennaio 2005,n.15/E del 20 aprile 2005; n. 6/E del 13 febbraio
2006, n.10/E del 13 marzo 2006, n. 28/E del 4 agosto 2006; n.15/E del 16 marzo 2007; n. 30
del 28 marzo 2008, n. 34 del 4 aprile 2008.

Risoluzioni
n. 113/E del 9 aprile 2002, n. 169/E del 4 giugno 2002, n. 306/E del 17 settembre
2002, n.117/E dell’ 8 agosto 2005, n.66/E del 16/05/2006, n.4/e del 17 gennaio 2007,
n.8/E del 25 gennaio 2007.
Tutti i provvedimenti sopra elencati sono consultabili sul sito dell’Agenzia www.agenziaentrate.
gov.it

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GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI
FISCALI PER I DISABILI

VII. FORMULARI
IN CARTA LIBERA

ACQUISTO DI AUTO NUOVA CON ALIQUOTA
IVA AGEVOLATA
Autocertificazione sottoscritta dal disabile
Il(la) sottoscritt.., ..............................................,
nat .. il..../.../........ a ............................ (prov. .....)
codice fiscale .................................................. ...
residente a................................................. ........,
in via .................................................. ..........,
ai fini dell’acquisto agevolato del veicolo targato .....................,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità
, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R.n. 445 del 2000
(Testo unico sull’autocertificazione):
(barrare le ipotesi che ricorrono cancellando le altre)
di essere non vedente (o sordomuto) come risulta dalle certificazioni rilasciate
da Commissioni mediche pubbliche di accertamento;
di essere pluriamputato o con grave limitazione della capacità di deambulare, affetto
da handicap grave di cui al comma 3, dell’art. 3 della legge n. 104 del
1992, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Commissione medica ASL;
di essere disabile psichico o mentale (di gravità tale da fruire dell’indennità di
accompagnamento) affetto da handicap grave di cui al comma 3, dell’art. 3 della
legge n. 104 del 1992, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Commissione
medica ASL;
che nel corso dei quattro anni anteriori alla data del .................(1) non è
stato acquistato altro veicolo con lo stesso tipo di agevolazione;
di essere, in quanto possessore di reddito lordo non superiore a euro 2.840,51,
fiscalmente a carico del familiare di seguito indicato, secondo quanto risulta
dall’ultima dichiarazione dei redditi da questi presentata (articolo 46, lettera
o), del D.P.R. n. 445/2000, Testo unico sull’autocertificazione).
Nome del familiare ................................................
codice fiscale .................................................. ..

Il sottoscritto è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell’articolo
76 del T.U.
sull’autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risulterà mendace a seguito
dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell’articolo 43
dello stesso T.U.
Firma del/la disabile *
Luogo e Data ............. .......................
(1) Indicare la data di immatricolazione dell’autovettura.
* Per il disabile mentale o psichico interdetto la firma va apposta dal tutore.
30
GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI
FISCALI PER I DISABILI

IN CARTA LIBERA
ACQUISTO DI AUTO NUOVA ADATTATA
CON ALIQUOTA IVA AGEVOLATA
Autocertificazione sottoscritta dal disabile (1)
Il(la) sottoscritt.., ..............................................,
nat .. il..../.../........ a .............................. (prov. .....)
codice fiscale .................................................. ...
residente a................................................. ........,
in via .................................................. ..........,
ai fini dell’acquisto agevolato del veicolo (adattato e/o con cambio o
frizione automatica) targato .............,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità
, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R.n. 445 del 2000
(Testo unico sull’autocertificazione):
(barrare le ipotesi che ricorrono cancellando le altre)
di essere affetto da patologia riguardante gli arti inferiori comportante ridotte o
impedite capacità motorie permanenti ma non da handicap grave di cui al comma 3
dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, così come risulta dalle certificazioni
a suo tempo rilasciate dagli uffici pubblici competenti, comprese le Commissioni
mediche pubbliche diverse da quelle previste dalla legge n. 104/ 92, come quelle di
invalidità civile, per lavoro o di guerra;
che nel corso dei quattro anni anteriori alla data del ...........(1) non è stato
acquistato altro veicolo con lo stesso tipo di agevolazione;
di essere, in quanto possessore di reddito lordo non superiore a euro 2.840,51,
fiscalmente a carico del familiare di seguito indicato, secondo quanto risulta
dall’ultima dichiarazione dei redditi da questi presentata (articolo 46, lettera
o), del D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico sull’autocertificazione).
Nome del familiare ................................................
codice fiscale .................................................. ..

Il sottoscritto è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell’articolo
76 del T.U.
sull’autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risulterà mendace a seguito
dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell’articolo 43
dello stesso T.U.
Firma del/la disabile *
Luogo e Data ............. .......................
(1) Indicare la data di immatricolazione dell’autovettura.
(*) Per il disabile mentale e psichico interdetto la firma va apposta dal tutore.
31
GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI
FISCALI PER I DISABILI

IN CARTA LIBERA
ACQUISTO CON ALIQUOTA IVA AGEVOLATA
DI SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI
Autocertificazione sottoscritta dal disabile (1)
Il(la) sottoscritt.., ..............................................,
nat .. il..../.../........ a .............................. (prov. .....)
codice fiscale .................................................. ...
residente a................................................. ........,
in via .................................................. ...........,
ai fini dell’acquisto agevolato di sussidi tecnici ed informatici,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità
, ai sensi dell’articolo 47 del
D.P.R.n. 445/2000 (Testo unico sull’autocertificazione):
(barrare l’ipotesi che ricorre cancellando le altre)
1) che è stat... riconosciut... disabile ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 104
del 1992, con una invalidità funzionale permanente di tipo:
motorio
visivo
uditivo
del linguaggio
2) che gli/le è stata rilasciata specifica prescrizione autorizzativa da parte del
medico specialista della ASL di appartenenza attestante il collegamento funzionale
tra la menomazione di cui sopra e l’acquisto di un:
computer
modem
fax
altro ............................

Il sottoscritto è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell’articolo
76 del T.U.
sull’autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risulterà mendace a seguito
dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell’articolo 43
dello stesso T.U.
Firma del/la disabile
Luogo e Data ............. .....................
(1) L’autocertificazione può essere utilizzata in presenza di certificazioni mediche già
rilasciate e al fine di facilitare la documentazione del diritto all’agevolazione, quando
non ci si vuol privare dell’originale o quando quest’ultimo è già stato consegnato a
un ufficio o a un precedente rivenditore di beni agevolati.
La Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili è stata realizzata dall’Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Settore servizi ai contribuenti e agli intermediari
Redazione a cura dell’Ufficio Pubblicazioni Fiscali
Progetto grafico: Stazione Grafica - Agenzia delle Entrate
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.agenziaentrate.gov.it